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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/04/2024, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, il giorno 19.4.2024, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 504/2018 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Pietro Roccasalva Parte_1
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Lucio Cornelio Vigilanti e Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: intervento del Fondo di Garanzia
premesso che
- con ricorso depositato il 20.2.2018, ha instaurato il presente Parte_1
giudizio al fine ottenere l'accesso al Fondo di Garanzia per il pagamento del
TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società
deducendo di averne fatto domanda all' in data Organizzazione_1 CP_1
23.2.2017, rigettata dall'Istituto con provvedimento del 24.10.2017, che egli
1 ricorrente ha impugnato avanti al competente Comitato Provinciale il
5.12.2017 senza ottenere riscontro alcuno;
- l costituendosi in giudizio, ha eccepito l'estinzione del diritto di CP_1
accesso al Fondo di Garanzia per intervenuta prescrizione del credito previdenziale nel termine quinquennale, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro;
ritenuto che
- la L. n. 297/1982 non prevede uno specifico termine di prescrizione per la liquidazione del T.F.R. a carico del Fondo di Garanzia;
- la giurisprudenza di legittimità, nel silenzio della legge, ha chiarito che: “il
diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale
Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 si configura come il diritto
di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al
credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la
prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di Garanzia è
quella ordinaria (decennale); cfr. in proposito Cass. sez.lav., 24 febbraio
2006, n. 4183. Più recentemente Cass. sez. VI-L, 9 giugno 2014, n.
12971…); non si applica, dunque, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c., che riguarda soltanto i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro;
- secondo la Suprema Corte, inoltre, il diritto alla prestazione del Fondo si perfeziona - non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma - al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, ossia l'insolvenza del datore di lavoro, la domanda di ammissione al passivo, la verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, il deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato, con la
2 conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' (cfr. Cass. n. CP_1
17643/2020, n. 30712/2017, n. 4183/2006);
- la prescrizione, dunque, ai sensi dell'art. 2935 c.c., decorre dal configurarsi della fattispecie attributiva del diritto, che si determina con l'insolvenza del datore di lavoro e con l'accertamento dell'an e del quantum del credito del lavoratore;
- ove il datore di lavoro sia sottoposto a concordato preventivo - come nel caso che qui occupa - l'art. 2, comma 2, della L. 297/1982 prevede che
“trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai
sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo
la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per
il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo
credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del
concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a
domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di
lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme
eventualmente corrisposte”;
- invero, il procedimento di omologazione del concordato preventivo -
costituendo certificazione da parte del giudice del rispetto di regole processuali e sostanziali, e di consequenziale idoneità a produrre effetti caratteristici ed eterogenei della proposta e del piano di rientro delle posizioni debitorie, approvati da parte dei creditori - rappresenta il momento di accertamento del credito e quindi perfezionativo del diritto all'accesso al
Fondo (così Trib. Cuneo n. 25/2021);
- ciò posto, nel caso in esame, è pacifico e documentato (all. 3 ricorso) che la domanda al Fondo di Garanzia è stata presentata telematicamente in data
3 23.2.2017, mentre il Decreto di omologa del concordato preventivo da parte del Tribunale di Ragusa è stato emesso il 19.1.2016 (all. 2), sicché alcuna prescrizione può dirsi maturata;
- per quanto sopra, il ricorso va accolto e, in difetto di ulteriori contestazioni sul credito, anche in ordine al quantum della prestazione richiesta, l va CP_1
condannato a pagare al ricorrente la somma di € 3.785,39, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale concretamente svolta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così decide:
1) condanna l a pagare al ricorrente la somma di € 3.785,39, oltre CP_1
interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;
2) condanna l a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00, CP_1
oltre IVA CPA e spese generali al 15%, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ragusa, 19.4.2024.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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