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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/05/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1414/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1414/2018 promossa da: oggi (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del direttore generale, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI P.IVA_1
DISTEFANO;
ATTRICE contro
(c.f. e p.iva ) e Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 (c.f. e p. iva ), entrambe con il patrocinio dell'avv. ANTONIO SCRIBANO;
[...] P.IVA_3
CONVENUTE
OGGETTO
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti della Controparte_1 l'atto di vendita del 29/10/2013, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ragusa – Territorio al n. 9790 di Registro particolare e al n. 14305 di Registro generale. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per le parti convenute:
- rigettare integralmente le domande attoree, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
All'udienza del 12.2.2025 si insiste per la declaratoria di cessazione del contendere per la carenza di interesse ad agire in capo a parte attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore del difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.3.2018, la Agente Controparte_1
pagina 1 di 5 della Riscossione per la Provincia di Ragusa, conveniva in giudizio e Controparte_3 [...] al fine di sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di vendita stipulato in Controparte_4 data 29.10.2013 da in favore di avente ad oggetto Controparte_3 Controparte_4 l'immobile “Casetta sita in Ragusa, nella via Francesco Battaglia, con ingresso dal vano scala di pertinenza esclusiva che si diparte dal civico numero 21. Essa si compone di un vano ed accessorio a primo piano e di un vano ed accessorio al secondo piano, con sovrastante area libera […] L'unità immobiliare sopra descritta è riportata nel Catasto Fabbricati di Ragusa al foglio di mappa A/277, particella 4058/3, via Francesco Battaglia n. 21, p.T-1-2, z.c. 1, ctg. A/4, cl. 3, v.c. 3, R.C. Euro 170,43” (Notaio repertorio n. 44278, raccolta n. 12450, trascritto presso l'Agenzia Persona_1 delle Entrate - Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio al n. R.G. 14305 e n. R.P. 9790).
A fondamento della domanda, sosteneva di essere creditrice nei confronti Controparte_1 della società della somma di € 1.737.284,19 per tributi non pagati relativi alle Controparte_3 annualità 2007/2013. Nonostante la regolare notifica di numerose cartelle di pagamento e avvisi di addebito, la società non saldava il suo debito e, in data 29.10.2013, vendeva a Controparte_4 una propria unità immobiliare, rendendo così più difficoltosa la riscossione del credito. La società
[...] acquirente era, peraltro, consapevole del pregiudizio che la vendita avrebbe recato alle ragioni creditorie, dal momento che il legale rappresentante di era altresì legale rappresentante Controparte_3 di Controparte_4
Si costituivano in giudizio e che contestavano quanto Controparte_3 Controparte_4 sostenuto da parte attrice, eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. In particolare, deducevano che: - la compravendita del 29.10.2013 era stata realizzata per consentire a di estinguere il conto anticipi n. CC0011025595 presso la Banca Agricola Controparte_3
Popolare di Ragusa;
trattasi, pertanto, di vendita eseguita per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di un debito pregresso, non sottoponibile ad azione revocatoria;
- non sussiste alcun eventus damni, in quanto, al momento del sorgere del credito tributario, la società era Controparte_3 titolare di un patrimonio immobiliare di valore pari ad oltre € 900.000,00 e di diversi crediti, sui quali non ha mai agito;
- è creditrice di Controparte_1 Controparte_1 [...] per debiti tributari di importo pari ad € 792.377,95, per i quali ha notificato Controparte_4 comunicazione preventiva di ipoteca, e l'accoglimento dell'azione revocatoria ridurrebbe le garanzie di soddisfacimento di tale credito.
All'udienza del 12.2.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Per l'accoglimento della domanda di revoca degli atti di disposizione del debitore, l'art. 2901 c.c. richiede una serie di condizioni oggettive e soggettive quali: 1) l'esistenza di un rapporto di credito fra il debitore e il creditore;
2) l'esistenza di un negozio di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. eventus damni); 4) la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore e, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto a depauperare il patrimonio del debitore in vista della nascita del rapporto obbligatorio;
5) per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la c.d. partecipatio fraudis del terzo acquirente.
Nel caso di specie sussistono tutte le predette condizioni.
Il rapporto di credito fra e ammontante ad € 1.737.284,19, Controparte_1 Controparte_3 pagina 2 di 5 risulta incontroverso ed emerge dagli estratti di ruolo, dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito, tutti notificati alla società convenuta dal 2010 al 2017, in buona parte prima della compravendita in questione (29.10.2013). Gli atti notificati in data successiva all'atto dispositivo riguardano comunque tributi e contributi previdenziali relativi ad annualità antecedenti a quest'ultimo
(dal 2007 al 2013). Ciò dimostra la consapevolezza di di realizzare un atto dispositivo Controparte_3 successivo all'insorgenza dell'esposizione debitoria, con conseguente pregiudizio delle ragioni creditorie.
L'atto di disposizione posto in essere da consiste nella compravendita stipulata in data Controparte_3
29.10.2013 con avente ad oggetto l'immobile “Casetta sita in Ragusa, Controparte_4 nella via Francesco Battaglia, con ingresso dal vano scala di pertinenza esclusiva che si diparte dal civico numero 21. Essa si compone di un vano ed accessorio a primo piano e di un vano ed accessorio al secondo piano, con sovrastante area libera […] L'unità immobiliare sopra descritta è riportata nel Catasto Fabbricati di Ragusa al foglio di mappa A/277, particella 4058/3, via Francesco Battaglia n. 21, p.T-1-2, z.c. 1, ctg. A/4, cl. 3, v.c. 3, R.C. Euro 170,43” (Notaio repertorio n. Persona_1
44278, raccolta n. 12450, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio al n. R.G. 14305 e n. R.P. 9790); al corrispettivo pattuito risultante dall'atto di € 55.000,00.
Le società convenute affermano che tale atto dispositivo non sia sottoponibile ad azione revocatoria, in quanto realizzato per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di un debito pregresso, consistente nell'estinzione del conto anticipi n. CC0011025595 di presso la Banca Controparte_3
Agricola Popolare di Ragusa.
Sul punto, la giurisprudenza afferma che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c., si applica anche all'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento del debito stesso, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo e sia in rapporto di strumentalità necessaria con l'atto dovuto
(Cass. n. 17246/2024).
La società venditrice non ha, tuttavia, adeguatamente dimostrato la sussistenza di tali condizioni.
In particolare, non risulta provato che il debito nei confronti della Controparte_5 fosse scaduto. La società ha prodotto in giudizio una raccomandata inviatale
[...] Controparte_3 da il 14.3.2012 avente ad oggetto la comunicazione di revoca/recesso dai rapporti di conto CP_6 corrente e finanziamento in essere presso l'istituto bancario, con intimazione di rientro dell'esposizione debitoria e avviso di segnalazione della società presso la centrale di rischi di Banca d'Italia; ha poi affermato che, in conseguenza di tale segnalazione, la Banca Agricola Popolare di Ragusa le ha richiesto l'immediato rientro dell'esposizione debitoria presente sul conto anticipi n. CC011025595. Trattasi, tuttavia, di affermazione meramente labiale priva di prove documentali a sostegno;
anzi, dalla copia delle informazioni tratte dalla centrale rischi, versate in atti dalle convenute, emerge che l'iscrizione della sofferenza è avvenuta nel mese di aprile 2013 da parte di ma che il credito CP_6 di derivante dal conto anticipi, dal 2009 e fino alla sua estinzione nel novembre 2013, non era in CP_5 sofferenza (categoria del credito non indicata come “sofferenza”, ma come “rischi autoliquidanti”).
Nemmeno può sopperire alla lacunosità delle allegazioni difensive l'invocato principio di non contestazione, che implicherebbe la sussistenza di un dominio di parte attrice sulle circostanze addotte dalle società convenute, situazione non prospettabile nel caso in esame, in quanto Controparte_1
è estranea al rapporto intercorrente tra e Banca Agricola Popolare di Ragusa.
[...] Controparte_3
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la
pagina 3 di 5 conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass.
n. 16221/2019).
Nel caso di specie, a fronte dell'ingente consistenza del credito di nei Controparte_1 confronti di (pari ad € 1.737.284,19), la fuoriuscita dal patrimonio immobiliare della Controparte_3 società di un bene di valore pari ad € 55.000,00, con sua trasformazione in liquidità, crea un evidente pregiudizio alle ragioni creditorie. Sul punto, si limita a contraddire che, al momento Controparte_3 del sorgere del debito tributario, la stessa era titolare di diversi immobili per un valore di oltre € 900.000,00. Anzitutto, tale importo è notevolmente inferiore all'entità del debito tributario;
in secondo luogo, nulla si dice sulla consistenza attuale del patrimonio della società; risulta peraltro una situazione debitoria ancora più complessa e vasta, alla luce della revoca dei finanziamenti da parte di CP_6 per oltre € 350.000,00.
Infine, trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso, è necessaria la partecipatio fraudis del terzo acquirente, la cui prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici. Nel caso di specie, la stessa si desume dalla coincidenza in capo al medesimo soggetto della qualità di rappresentante legale di (società venditrice) e di (società acquirente). Ciò rende Controparte_3 Controparte_4 estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr., da ultimo, Cass. n. 5328/2024).
Deve, infine, essere rigettata la domanda delle parti convenute relativa alla declaratoria di cessazione del contendere per mancanza di interesse ad agire in capo a A tal fine, le Controparte_1 società convenute si limitano ad allegare una comunicazione preventiva di ipoteca del 24.5.2019 inviata da a con la quale si chiede di “effettuare Controparte_1 Controparte_4 il pagamento integrale di quanto richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione avvertendoLa che, trascorso inutilmente il predetto termine, provvederemo ad iscrivere ipoteca sui beni immobili a Lei intestati, con conseguente aggravio delle somme dovute a questa Società, a titolo di iscrizione e cancellazione”. Non è stata, tuttavia, prodotta alcuna documentazione successiva che dimostri l'effettiva iscrizione di ipoteca da parte di Controparte_1 sull'immobile in contestazione. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda di revocazione della compravendita del bene immobile va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1414/2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: accoglie la domanda di (oggi e, per l'effetto, dichiara inefficace nei Controparte_1 CP_2 suoi confronti l'atto di compravendita immobiliare rogato in data 29.10.2013 dal Notaio Per_1
(repertorio n. repertorio n. 44278, raccolta n. 12450, trascritto al n. R.G. 14305 e n. R.P. 9790);
[...]
condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_3 Controparte_4 lite in favore di che liquida in € 7.052,00, oltre iva, cpa e rimborso spese Controparte_1 forfettarie al 15%.
pagina 4 di 5 Ragusa, 08/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1414/2018 promossa da: oggi (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del direttore generale, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI P.IVA_1
DISTEFANO;
ATTRICE contro
(c.f. e p.iva ) e Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 (c.f. e p. iva ), entrambe con il patrocinio dell'avv. ANTONIO SCRIBANO;
[...] P.IVA_3
CONVENUTE
OGGETTO
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti della Controparte_1 l'atto di vendita del 29/10/2013, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ragusa – Territorio al n. 9790 di Registro particolare e al n. 14305 di Registro generale. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per le parti convenute:
- rigettare integralmente le domande attoree, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
All'udienza del 12.2.2025 si insiste per la declaratoria di cessazione del contendere per la carenza di interesse ad agire in capo a parte attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore del difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.3.2018, la Agente Controparte_1
pagina 1 di 5 della Riscossione per la Provincia di Ragusa, conveniva in giudizio e Controparte_3 [...] al fine di sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di vendita stipulato in Controparte_4 data 29.10.2013 da in favore di avente ad oggetto Controparte_3 Controparte_4 l'immobile “Casetta sita in Ragusa, nella via Francesco Battaglia, con ingresso dal vano scala di pertinenza esclusiva che si diparte dal civico numero 21. Essa si compone di un vano ed accessorio a primo piano e di un vano ed accessorio al secondo piano, con sovrastante area libera […] L'unità immobiliare sopra descritta è riportata nel Catasto Fabbricati di Ragusa al foglio di mappa A/277, particella 4058/3, via Francesco Battaglia n. 21, p.T-1-2, z.c. 1, ctg. A/4, cl. 3, v.c. 3, R.C. Euro 170,43” (Notaio repertorio n. 44278, raccolta n. 12450, trascritto presso l'Agenzia Persona_1 delle Entrate - Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio al n. R.G. 14305 e n. R.P. 9790).
A fondamento della domanda, sosteneva di essere creditrice nei confronti Controparte_1 della società della somma di € 1.737.284,19 per tributi non pagati relativi alle Controparte_3 annualità 2007/2013. Nonostante la regolare notifica di numerose cartelle di pagamento e avvisi di addebito, la società non saldava il suo debito e, in data 29.10.2013, vendeva a Controparte_4 una propria unità immobiliare, rendendo così più difficoltosa la riscossione del credito. La società
[...] acquirente era, peraltro, consapevole del pregiudizio che la vendita avrebbe recato alle ragioni creditorie, dal momento che il legale rappresentante di era altresì legale rappresentante Controparte_3 di Controparte_4
Si costituivano in giudizio e che contestavano quanto Controparte_3 Controparte_4 sostenuto da parte attrice, eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. In particolare, deducevano che: - la compravendita del 29.10.2013 era stata realizzata per consentire a di estinguere il conto anticipi n. CC0011025595 presso la Banca Agricola Controparte_3
Popolare di Ragusa;
trattasi, pertanto, di vendita eseguita per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di un debito pregresso, non sottoponibile ad azione revocatoria;
- non sussiste alcun eventus damni, in quanto, al momento del sorgere del credito tributario, la società era Controparte_3 titolare di un patrimonio immobiliare di valore pari ad oltre € 900.000,00 e di diversi crediti, sui quali non ha mai agito;
- è creditrice di Controparte_1 Controparte_1 [...] per debiti tributari di importo pari ad € 792.377,95, per i quali ha notificato Controparte_4 comunicazione preventiva di ipoteca, e l'accoglimento dell'azione revocatoria ridurrebbe le garanzie di soddisfacimento di tale credito.
All'udienza del 12.2.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Per l'accoglimento della domanda di revoca degli atti di disposizione del debitore, l'art. 2901 c.c. richiede una serie di condizioni oggettive e soggettive quali: 1) l'esistenza di un rapporto di credito fra il debitore e il creditore;
2) l'esistenza di un negozio di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. eventus damni); 4) la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore e, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto a depauperare il patrimonio del debitore in vista della nascita del rapporto obbligatorio;
5) per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la c.d. partecipatio fraudis del terzo acquirente.
Nel caso di specie sussistono tutte le predette condizioni.
Il rapporto di credito fra e ammontante ad € 1.737.284,19, Controparte_1 Controparte_3 pagina 2 di 5 risulta incontroverso ed emerge dagli estratti di ruolo, dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito, tutti notificati alla società convenuta dal 2010 al 2017, in buona parte prima della compravendita in questione (29.10.2013). Gli atti notificati in data successiva all'atto dispositivo riguardano comunque tributi e contributi previdenziali relativi ad annualità antecedenti a quest'ultimo
(dal 2007 al 2013). Ciò dimostra la consapevolezza di di realizzare un atto dispositivo Controparte_3 successivo all'insorgenza dell'esposizione debitoria, con conseguente pregiudizio delle ragioni creditorie.
L'atto di disposizione posto in essere da consiste nella compravendita stipulata in data Controparte_3
29.10.2013 con avente ad oggetto l'immobile “Casetta sita in Ragusa, Controparte_4 nella via Francesco Battaglia, con ingresso dal vano scala di pertinenza esclusiva che si diparte dal civico numero 21. Essa si compone di un vano ed accessorio a primo piano e di un vano ed accessorio al secondo piano, con sovrastante area libera […] L'unità immobiliare sopra descritta è riportata nel Catasto Fabbricati di Ragusa al foglio di mappa A/277, particella 4058/3, via Francesco Battaglia n. 21, p.T-1-2, z.c. 1, ctg. A/4, cl. 3, v.c. 3, R.C. Euro 170,43” (Notaio repertorio n. Persona_1
44278, raccolta n. 12450, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio al n. R.G. 14305 e n. R.P. 9790); al corrispettivo pattuito risultante dall'atto di € 55.000,00.
Le società convenute affermano che tale atto dispositivo non sia sottoponibile ad azione revocatoria, in quanto realizzato per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di un debito pregresso, consistente nell'estinzione del conto anticipi n. CC0011025595 di presso la Banca Controparte_3
Agricola Popolare di Ragusa.
Sul punto, la giurisprudenza afferma che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c., si applica anche all'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento del debito stesso, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo e sia in rapporto di strumentalità necessaria con l'atto dovuto
(Cass. n. 17246/2024).
La società venditrice non ha, tuttavia, adeguatamente dimostrato la sussistenza di tali condizioni.
In particolare, non risulta provato che il debito nei confronti della Controparte_5 fosse scaduto. La società ha prodotto in giudizio una raccomandata inviatale
[...] Controparte_3 da il 14.3.2012 avente ad oggetto la comunicazione di revoca/recesso dai rapporti di conto CP_6 corrente e finanziamento in essere presso l'istituto bancario, con intimazione di rientro dell'esposizione debitoria e avviso di segnalazione della società presso la centrale di rischi di Banca d'Italia; ha poi affermato che, in conseguenza di tale segnalazione, la Banca Agricola Popolare di Ragusa le ha richiesto l'immediato rientro dell'esposizione debitoria presente sul conto anticipi n. CC011025595. Trattasi, tuttavia, di affermazione meramente labiale priva di prove documentali a sostegno;
anzi, dalla copia delle informazioni tratte dalla centrale rischi, versate in atti dalle convenute, emerge che l'iscrizione della sofferenza è avvenuta nel mese di aprile 2013 da parte di ma che il credito CP_6 di derivante dal conto anticipi, dal 2009 e fino alla sua estinzione nel novembre 2013, non era in CP_5 sofferenza (categoria del credito non indicata come “sofferenza”, ma come “rischi autoliquidanti”).
Nemmeno può sopperire alla lacunosità delle allegazioni difensive l'invocato principio di non contestazione, che implicherebbe la sussistenza di un dominio di parte attrice sulle circostanze addotte dalle società convenute, situazione non prospettabile nel caso in esame, in quanto Controparte_1
è estranea al rapporto intercorrente tra e Banca Agricola Popolare di Ragusa.
[...] Controparte_3
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la
pagina 3 di 5 conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass.
n. 16221/2019).
Nel caso di specie, a fronte dell'ingente consistenza del credito di nei Controparte_1 confronti di (pari ad € 1.737.284,19), la fuoriuscita dal patrimonio immobiliare della Controparte_3 società di un bene di valore pari ad € 55.000,00, con sua trasformazione in liquidità, crea un evidente pregiudizio alle ragioni creditorie. Sul punto, si limita a contraddire che, al momento Controparte_3 del sorgere del debito tributario, la stessa era titolare di diversi immobili per un valore di oltre € 900.000,00. Anzitutto, tale importo è notevolmente inferiore all'entità del debito tributario;
in secondo luogo, nulla si dice sulla consistenza attuale del patrimonio della società; risulta peraltro una situazione debitoria ancora più complessa e vasta, alla luce della revoca dei finanziamenti da parte di CP_6 per oltre € 350.000,00.
Infine, trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso, è necessaria la partecipatio fraudis del terzo acquirente, la cui prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici. Nel caso di specie, la stessa si desume dalla coincidenza in capo al medesimo soggetto della qualità di rappresentante legale di (società venditrice) e di (società acquirente). Ciò rende Controparte_3 Controparte_4 estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr., da ultimo, Cass. n. 5328/2024).
Deve, infine, essere rigettata la domanda delle parti convenute relativa alla declaratoria di cessazione del contendere per mancanza di interesse ad agire in capo a A tal fine, le Controparte_1 società convenute si limitano ad allegare una comunicazione preventiva di ipoteca del 24.5.2019 inviata da a con la quale si chiede di “effettuare Controparte_1 Controparte_4 il pagamento integrale di quanto richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione avvertendoLa che, trascorso inutilmente il predetto termine, provvederemo ad iscrivere ipoteca sui beni immobili a Lei intestati, con conseguente aggravio delle somme dovute a questa Società, a titolo di iscrizione e cancellazione”. Non è stata, tuttavia, prodotta alcuna documentazione successiva che dimostri l'effettiva iscrizione di ipoteca da parte di Controparte_1 sull'immobile in contestazione. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda di revocazione della compravendita del bene immobile va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1414/2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: accoglie la domanda di (oggi e, per l'effetto, dichiara inefficace nei Controparte_1 CP_2 suoi confronti l'atto di compravendita immobiliare rogato in data 29.10.2013 dal Notaio Per_1
(repertorio n. repertorio n. 44278, raccolta n. 12450, trascritto al n. R.G. 14305 e n. R.P. 9790);
[...]
condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_3 Controparte_4 lite in favore di che liquida in € 7.052,00, oltre iva, cpa e rimborso spese Controparte_1 forfettarie al 15%.
pagina 4 di 5 Ragusa, 08/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5