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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 4101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4101 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6569/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6569/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 13017/2024
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via T. Caravita n. 25 presso lo studio dell'avv. Gaetano
Irollo, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore
- resistente CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12/05/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 67%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio l'ha riconosciuta invalida all'80%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento della Per_1 summenzionata prestazione.
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l' non si è costituito e, pertanto, se ne dichiara la CP_2 contumacia.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto disporsi il rinnovo della consulenza.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, pensione di inabilità civile, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età nonché dell'ambiente socio-economico in cui la perizianda opera, ritengo che in relazione alle suddette infermità, la signora è Parte_1 da ritenersi soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 80 % a partire dalla data della domanda amministrativa. In relazione al quesito posto dal GL le patologie presentate dalla paziente non determinano una totale riduzione della capacità lavorativa”.
2 L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “L'indagine anamnestica, la documentazione sanitaria descritta, l'esame clinico mi hanno permesso di rilevare quanto segue.
La signora è affetta da: Pregressa sostituzione valvolare aortica e mitralica Parte_1 con dispositivo meccanico in attuale buon compenso emodinamico. La paziente si presenta eupnoica, non riferisce dispnea da sforzo, non sono presenti edemi declivi. (Cod. 6409 - 6410)
Artrosi del HI (Cod. 7010 calcolato per analogia) Sindrome ansiosa (Cod. 2207) Sindrome
OSAS in trattamento con PA (Cod. 6407 calcolato per analogia) ZZ UL (Cod. 9322 calcolato per analogia) La pregressa sostituzione della valvola aortica e mitralica in attuale buon compenso emodinamico inducono complessivamente una percentuale di inabilità del 60% L'artrosi del HI induce una percentuale di inabilità del 20% calcolata per analogia La sindrome ansiosa induce una percentuale di inabilità del 15% La sindrome OSAS in trattamento con PA induce una percentuale di inabilità del 20% calcolata per analogia Le patologie considerate inducono complessivamente un grado di inabilità del 80 %. Per il raggiungimento di tale risultato si è applicata la formula riduzionistica o di Balthazard, da utilizzare quando si è in presenza di menomazioni plurime coesistenti, cioè quelle menomazioni che interessano organi o apparati funzionalmente distinti tra loro. Tale condizione è da fare risalire all'epoca della domanda amministrativa”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Dal canto suo, parte ricorrente si è limitata ad asserire che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie di cui soffre e che, di conseguenza, la perizia è assolutamente generica e scarna.
Tuttavia, i rilievi effettuati dalla ricorrente nella presente opposizione hanno già ottenuto da parte dell'ausiliario del Giudice adeguata risposta.
Ed invero, nella perizia (vd. pag. da 12 a 15), il CTU ha precisato che: “[…] Per_1
L'avvocato di parte ricorrente vuole cogliere una incongruenza tra quanto espresso nella bozza peritale e la presunta certificazione del 12/09/2024 che attribuisce alla paziente una classe IV
3 NYHA. A questo punto è opportuno ripercorrere la storia cardiologica e cardiochirurgica della signora per rendere ragione delle conclusioni alle quali è giunto il CTU. La paziente nel Pt_1 giugno 2009 presso la veniva sottoposta a intervento Controparte_3 chirurgico di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica Conform X e sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica ATS 20. L'ecocardiogramma alla dimissione (giugno
2009) evidenziava " ..Ventricolo sinistro di conservata volumetria con cinesi globale conservata e ipocinesia del setto in toto. Atrio sinistro dilatato. Presenza di protesi meccanica mitralica normofunzionante (gradiente massimo 5mmHg e medio 2 mmHg) e di protesi meccanica aortica con caratteri di normofunzionalità (Gradiente massima 25 mmHg e medio di 18 mHg). Sezioni destre nei limiti. Scollamento dei foglietti pericardici..." Nella relazione del dottore del Per_2
12/09/2024 veniva riportato: "..L'esame ecocardiografico del 3 Settembre 2024 evidenziava
"protesi meccanica in posizione aortica con gradiente medio ridotto a 18,9 mmHg, protesi meccanica in poszione mitralica normo-funzionante in assenza di leak perivalvolare e con gradiente medio di 2,9 mmHg, sezioni destre nei limiti con PAP nela norma, l'ECG dinamico per
24 ore secondo Holter del 8 Luglio 2024 evidenziava ritmo sinusale regolare con frequenza media di circa 75 Batt/min, 286 BESV 71 BEV in assenza di pause superiori a 2 secondi e di episodi di fibrillo-flutter, all'ascoltazione del cuore ritmo sinusale regolare con frequenza media di circa 65 batt/min, click di chiusura delle protesi meccaniche in assenza di soffi..." Stranamente nelle conclusioni sempre del dottore nello stesso certificato la valvola aortica diventava Per_2 bicuspide, il ventricolo sinistro diventava severamente ipertrofico e compariva una fibrillazione atriale parossistica, il che giustificava una classe IV NYHA. Le conclusioni del certificato del 12 settembre 2024 mal si conciliano con le premesse dello stesso certificato. Le incongruenze quindi non sono da ricercare in perizia, ma nella certificazione del 12 settembre 2024; senza nulla togliere alle capacità professionali del dottore , probabilmente siamo in presenza di un Per_2 refuso. Bisogna inoltre considerare un altro aspetto fondamentale nella stesura della perizia medico legale;
un momento fondamentale della visita peritale è rappresentato dall'esame obiettivo.
Per quello che concerne l'esame obiettivo il CTU in sede di visita peritale rileva come la paziente non riferisce dispnea, né a riposo né dopo sforzo e l'esame obiettivo cardiovascolare è il seguente:
APPARATO CARDIOVASCOLARE - Alla ispezione cardiaca itto della punta non visibile. Alla auscultazione cardiaca toni parafonici con toni aggiunti da protesi valvolare. Pressione arteriosa
140/80 mmHg. Frequenza cardiaca 88 battiti al minuto, polso ritmico. Polsi arteriosi presenti e validi in sede carotidea, brachiale, radiale, femorale, iposfigmici in sede tibiale posteriore e pedidio bilateralmente. Assenza di soffi patologici sui grossi vasi arteriosi. Assenza di edemi declivi a carico degli arti inferiori. Assenza di varici a carico delle gambe bilateralmente;
assenza
4 di ulcere o piaghe a carico degli arti inferiori e a carico dei piedi. Non ci sono assolutamente i criteri per attribuire alla paziente una IV classe NYHA. Le classi NYHA rappresentano una scala che definisce lo scompenso cardiaco, vale a dire l'incapacità del cuore di fornire sangue in quantità adeguate alle richieste dell'organismo. La “Classificazione NYHA” (classificazione della New York
Heart Association) suddivide lo stato di scompenso in base alla sintomatologia in 4 classi di gravità: Classe I: l'attività fisica abituale non determina dispnea, astenia, palpitazioni;
Classe II: lieve limitazione dell'attività fisica abituale per la comparsa di dispnea, affaticamento, palpitazioni, benessere a riposo;
Classe III: grave limitazione dell'attività fisica, i sintomi di dispnea, affaticamento insorgono per attività fisica di entità inferiore a quella abituale, benessere a
Riposo; Classe IV: incapacità a svolgere qualsiasi attività senza comparsa di sintomi, sintomi di scompenso anche a riposo. La paziente all'atto della visita peritale presentava il dato anamnestico della sostituzione valvolare, ma non presentava alcun segno di scompenso all'esame obiettivo, né riferiva sintomi da attribuire allo scompenso cardiaco né a riposo né dopo sforzo fisico. Si confermano pertanto le conclusioni già espresse in sede di bozza peritale Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età nonché dell'ambiente socio-economico in cui la perizianda opera, ritengo che in relazione alle suddette infermità, la signora è da ritenersi soggetto invalido con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa del 80 % a partire dalla data della domanda amministrativa.
Le patologie presentate dalla paziente non determinano una totale riduzione della capacità lavorativa”.
Tenuto, dunque, conto del fatto che la parte non ha evidenziato alcun tipo di errore concreto commesso dal consulente, essendosi ella limitata a contestare la valutazione contenuta in perizia, è evidente che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In particolare, infatti, appaiono condivisibili alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, le considerazioni svolte dal consulente dell'ufficio, fondate sull'analisi complessiva delle condizioni del periziando.
È evidente, dunque, che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
5 d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile in capo alla sig.ra Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 28.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6569/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 13017/2024
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via T. Caravita n. 25 presso lo studio dell'avv. Gaetano
Irollo, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore
- resistente CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12/05/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 67%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio l'ha riconosciuta invalida all'80%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento della Per_1 summenzionata prestazione.
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l' non si è costituito e, pertanto, se ne dichiara la CP_2 contumacia.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto disporsi il rinnovo della consulenza.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, pensione di inabilità civile, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età nonché dell'ambiente socio-economico in cui la perizianda opera, ritengo che in relazione alle suddette infermità, la signora è Parte_1 da ritenersi soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 80 % a partire dalla data della domanda amministrativa. In relazione al quesito posto dal GL le patologie presentate dalla paziente non determinano una totale riduzione della capacità lavorativa”.
2 L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “L'indagine anamnestica, la documentazione sanitaria descritta, l'esame clinico mi hanno permesso di rilevare quanto segue.
La signora è affetta da: Pregressa sostituzione valvolare aortica e mitralica Parte_1 con dispositivo meccanico in attuale buon compenso emodinamico. La paziente si presenta eupnoica, non riferisce dispnea da sforzo, non sono presenti edemi declivi. (Cod. 6409 - 6410)
Artrosi del HI (Cod. 7010 calcolato per analogia) Sindrome ansiosa (Cod. 2207) Sindrome
OSAS in trattamento con PA (Cod. 6407 calcolato per analogia) ZZ UL (Cod. 9322 calcolato per analogia) La pregressa sostituzione della valvola aortica e mitralica in attuale buon compenso emodinamico inducono complessivamente una percentuale di inabilità del 60% L'artrosi del HI induce una percentuale di inabilità del 20% calcolata per analogia La sindrome ansiosa induce una percentuale di inabilità del 15% La sindrome OSAS in trattamento con PA induce una percentuale di inabilità del 20% calcolata per analogia Le patologie considerate inducono complessivamente un grado di inabilità del 80 %. Per il raggiungimento di tale risultato si è applicata la formula riduzionistica o di Balthazard, da utilizzare quando si è in presenza di menomazioni plurime coesistenti, cioè quelle menomazioni che interessano organi o apparati funzionalmente distinti tra loro. Tale condizione è da fare risalire all'epoca della domanda amministrativa”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Dal canto suo, parte ricorrente si è limitata ad asserire che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie di cui soffre e che, di conseguenza, la perizia è assolutamente generica e scarna.
Tuttavia, i rilievi effettuati dalla ricorrente nella presente opposizione hanno già ottenuto da parte dell'ausiliario del Giudice adeguata risposta.
Ed invero, nella perizia (vd. pag. da 12 a 15), il CTU ha precisato che: “[…] Per_1
L'avvocato di parte ricorrente vuole cogliere una incongruenza tra quanto espresso nella bozza peritale e la presunta certificazione del 12/09/2024 che attribuisce alla paziente una classe IV
3 NYHA. A questo punto è opportuno ripercorrere la storia cardiologica e cardiochirurgica della signora per rendere ragione delle conclusioni alle quali è giunto il CTU. La paziente nel Pt_1 giugno 2009 presso la veniva sottoposta a intervento Controparte_3 chirurgico di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica Conform X e sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica ATS 20. L'ecocardiogramma alla dimissione (giugno
2009) evidenziava " ..Ventricolo sinistro di conservata volumetria con cinesi globale conservata e ipocinesia del setto in toto. Atrio sinistro dilatato. Presenza di protesi meccanica mitralica normofunzionante (gradiente massimo 5mmHg e medio 2 mmHg) e di protesi meccanica aortica con caratteri di normofunzionalità (Gradiente massima 25 mmHg e medio di 18 mHg). Sezioni destre nei limiti. Scollamento dei foglietti pericardici..." Nella relazione del dottore del Per_2
12/09/2024 veniva riportato: "..L'esame ecocardiografico del 3 Settembre 2024 evidenziava
"protesi meccanica in posizione aortica con gradiente medio ridotto a 18,9 mmHg, protesi meccanica in poszione mitralica normo-funzionante in assenza di leak perivalvolare e con gradiente medio di 2,9 mmHg, sezioni destre nei limiti con PAP nela norma, l'ECG dinamico per
24 ore secondo Holter del 8 Luglio 2024 evidenziava ritmo sinusale regolare con frequenza media di circa 75 Batt/min, 286 BESV 71 BEV in assenza di pause superiori a 2 secondi e di episodi di fibrillo-flutter, all'ascoltazione del cuore ritmo sinusale regolare con frequenza media di circa 65 batt/min, click di chiusura delle protesi meccaniche in assenza di soffi..." Stranamente nelle conclusioni sempre del dottore nello stesso certificato la valvola aortica diventava Per_2 bicuspide, il ventricolo sinistro diventava severamente ipertrofico e compariva una fibrillazione atriale parossistica, il che giustificava una classe IV NYHA. Le conclusioni del certificato del 12 settembre 2024 mal si conciliano con le premesse dello stesso certificato. Le incongruenze quindi non sono da ricercare in perizia, ma nella certificazione del 12 settembre 2024; senza nulla togliere alle capacità professionali del dottore , probabilmente siamo in presenza di un Per_2 refuso. Bisogna inoltre considerare un altro aspetto fondamentale nella stesura della perizia medico legale;
un momento fondamentale della visita peritale è rappresentato dall'esame obiettivo.
Per quello che concerne l'esame obiettivo il CTU in sede di visita peritale rileva come la paziente non riferisce dispnea, né a riposo né dopo sforzo e l'esame obiettivo cardiovascolare è il seguente:
APPARATO CARDIOVASCOLARE - Alla ispezione cardiaca itto della punta non visibile. Alla auscultazione cardiaca toni parafonici con toni aggiunti da protesi valvolare. Pressione arteriosa
140/80 mmHg. Frequenza cardiaca 88 battiti al minuto, polso ritmico. Polsi arteriosi presenti e validi in sede carotidea, brachiale, radiale, femorale, iposfigmici in sede tibiale posteriore e pedidio bilateralmente. Assenza di soffi patologici sui grossi vasi arteriosi. Assenza di edemi declivi a carico degli arti inferiori. Assenza di varici a carico delle gambe bilateralmente;
assenza
4 di ulcere o piaghe a carico degli arti inferiori e a carico dei piedi. Non ci sono assolutamente i criteri per attribuire alla paziente una IV classe NYHA. Le classi NYHA rappresentano una scala che definisce lo scompenso cardiaco, vale a dire l'incapacità del cuore di fornire sangue in quantità adeguate alle richieste dell'organismo. La “Classificazione NYHA” (classificazione della New York
Heart Association) suddivide lo stato di scompenso in base alla sintomatologia in 4 classi di gravità: Classe I: l'attività fisica abituale non determina dispnea, astenia, palpitazioni;
Classe II: lieve limitazione dell'attività fisica abituale per la comparsa di dispnea, affaticamento, palpitazioni, benessere a riposo;
Classe III: grave limitazione dell'attività fisica, i sintomi di dispnea, affaticamento insorgono per attività fisica di entità inferiore a quella abituale, benessere a
Riposo; Classe IV: incapacità a svolgere qualsiasi attività senza comparsa di sintomi, sintomi di scompenso anche a riposo. La paziente all'atto della visita peritale presentava il dato anamnestico della sostituzione valvolare, ma non presentava alcun segno di scompenso all'esame obiettivo, né riferiva sintomi da attribuire allo scompenso cardiaco né a riposo né dopo sforzo fisico. Si confermano pertanto le conclusioni già espresse in sede di bozza peritale Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età nonché dell'ambiente socio-economico in cui la perizianda opera, ritengo che in relazione alle suddette infermità, la signora è da ritenersi soggetto invalido con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa del 80 % a partire dalla data della domanda amministrativa.
Le patologie presentate dalla paziente non determinano una totale riduzione della capacità lavorativa”.
Tenuto, dunque, conto del fatto che la parte non ha evidenziato alcun tipo di errore concreto commesso dal consulente, essendosi ella limitata a contestare la valutazione contenuta in perizia, è evidente che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In particolare, infatti, appaiono condivisibili alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, le considerazioni svolte dal consulente dell'ufficio, fondate sull'analisi complessiva delle condizioni del periziando.
È evidente, dunque, che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
5 d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile in capo alla sig.ra Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 28.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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