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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/11/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n° 496/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, sig. rappresentata e difesa dall'avv.to Sergio Della Rocca ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore in Pescara, alla Via Tirino, n. 8, in virtù di procura in atti;
- ricorrente-
e
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Controparte_1
IA NE, MI IG e MA NI IG, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata in Foggia, in Via Corso Cairoli n. 37, presso lo studio degli avv.ti MI
IG e MA NI IG;
- resistente-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Svolgimento del processo
Con ricorso la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 53/2024 reso nel procedimento monitorio n. 347 del 2024 R.G. il 02.08.2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, entro quaranta giorni dalla notifica del richiamato provvedimento monitorio, in favore di della complessiva somma di €. 88.789,55, Controparte_1 oltre interessi legali. A supporto della domanda monitoria la ricorrente ha allegato la sentenza resa da cod esto Tribunale
n. 38/2024 con la quale l'odierna opponente è stata condannata a reintegrare la dott.ssa CP_1 nel posto di lavoro, al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di febbraio
2022, marzo 2022, aprile e maggio 2022 oltre alle retribuzioni che sarebbero spettate alla lavoratrice dal giorno della sospensione fino a quello del licenziamento e alle spese di lite liquidate in €. 9.257,00 più accessori.
In particolare, la società, premesso che la ricorrente ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs n 23 del 2015 e che la sentenza di codesto Tribunale n. 38 del 2024 non è passata in giudicato in quanto oggetto di ricorso in appello dinanzi alla Corte Territoriale de
L'Aquila, ha dedotto:
-che in pendenza di appello non ha ritenuto di non dover procedere al pagamento delle somme rivendicate dalla dott.ssa in quanto non dovute e comunque erroneamente quantificate CP_1 nel suo ammontare complessivo;
-che il ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe inammissibile e comunque infondato, non avendo la ricorrente riferito di avere medio tempore percepito altre forme di retribuzione dirette e/o in dirette o sussidi che mitigherebbero il presunto danno (c.d. aliunde perceptum o percipiendum);
-che la partita economica di €. 9.688,84 è del tutto indimostrata e comunque non dovuta in mancanza di elementi attestanti il periodo di lavoro 01.01.2022 06.06.2022 tra la Parte_1 [...]
e la avendo lo stesso consulente di parte determinato l'orario di lavoro Pt_1 CP_1 deducendolo dalle sole dichiarazioni della CP_1
-che anche l'importo di €. 13.700,00 ricevuto dalla ricorrente a titolo di NASPI non sarebbe dovuto;
-che nella perizia di parte allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. n. 10 di parte ricorrente) il consulente fa erroneamente riferimento al concetto di “retribuzione globale di fatto”, comprensiva anche del rateo di Tfr e così per un importo totale pari ad €. 2.534,29, piuttosto che a quello previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 d.lgs n. 23 del 2015 di “ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” che non prevede la computabilità del rateo del Tfr, per cui dalla somma ingiunta andrebbe scomputata quella pari ad €. 4.719,06.
La società così concludeva: “nel merito, in accoglimento del presente atto di opposizione, revoca re
e/o l'annullare l'opposto decreto in giuntivo e rigettare la domanda avanzata dal la ricorrente opposta, in quanto destituita degli elementi di fatto e diritto in essa dedotti per tutte le ragioni rappresentate nel presente atto”.
Con memoria si costituiva in giudizio l'opposto chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione in quanto infondato. Instauratosi il contraddittorio tra le parti, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito del deposito di note conclusionali e di note di trattazione scritta la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Premessa la completa irrilevanza della deduzione della società ricorrente di non aver proceduto al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza n. 38/2024 resa dal Tribunale di Lanciano in quanto la stessa non sarebbe passata in giudicato poiché oggetto di ricorso in appello dinanzi alla
Corte Territoriale di L'Aquila, stante la provvisoria esecutività tra le parti delle sentenze di primo grado sancita dall'art. 282 c.p.c., occorre dare atto che con il ricorso in opposizione la società ha lamentato l'erronea quantificazione delle somme ingiunte in favore di sotto Controparte_1 plurimi profili.
In primo luogo, la società ha lamentato la mancata deduzione dalla somma dovuta a titolo di indennità risarcitoria del cd. aliunde perceptum o percipiendum.
La censura appare del tutto destituita di fondamento essendo evidente che, pur prescindendo dalla tematica della natura dell'eccezione, se in senso stretto o se rilevabile anche d'ufficio dal giudice nei limiti della rituale acquisizione al processo delle circostanze di fatto, dell'eccezione che incide sulla misura dell'indennità può tenersi conto solo ove vi sia stata un'allegazione di parte proposta nel giudizio in cui si controverta della legittimità del licenziamento, allorquando invece nel caso di specie l'eccezione è stata proposta per la prima volta in questo giudizio.
Quanto alle richieste istruttorie articolate dalla società nel presente giudizio, rammentata la corretta allocazione dei carichi probatori per cui l'onere della prova dello svolgimento ad opera della lavoratrice di altra attività lavorativa a seguito del licenziamento e della conseguenziale percezione di redditi grava sul datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9616 del 12/05/2015), basti rammentare che è precluso l'ingresso di mezzi istruttori in mancanza di una puntuale allegazione del datore di lavoro circa il reperimento da parte del lavoratore di altra occupazione, non essendo consentita la acquisizione della prova su fatti genericamente allegati.
Le richieste istruttorie mostrano dunque carattere esplorativo. In particolare, non può essere ammessa la richiesta di ordine di esibizione di documentazione volta all'accertamento dei redditi, poiché l'ordine di esibizione è ammissibile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorativa, con la conseguenza che non può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo allorquando l'interessato può, di propria iniziativa, acquisirne una copia e produrla in causa. D'altronde, nel caso di specie, attraverso un'indagine presso gli Uffici di collocamento, la società avrebbe potuto acquisire autonomamente la documentazione circa lo stato occupazionale della ricorrente.
Infine, occorre rammentare che secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità
l'indennità di disoccupazione -la cui percezione ad opera della lavoratrice è peraltro indimostrata nel presente giudizio- non è detraibile come aliunde perceptum dal risarcimento riconosciuto al dipendente illegittimamente licenziato, posto che la stessa difetta del requisito della definitività e stabilità nel tempo, essendo consentito all' di ripetere tutte le somme Controparte_2 corrisposte al lavoratore al verificarsi della riammissione in servizio del beneficiario, essendo venuto meno ex tunc il presupposto del diritto dell'assicurato alla prestazione.
Risulta parimenti infondata la generica censura con cui la società resistente ha lamentato che la partita economica di €. 9.688,84 sarebbe del tutto indimostrata e comunque non dovuta in mancanza di elementi attestanti il periodo di lavoro 01.01.2022 06.06.2022 tra la Parte_1
e la avendo lo stesso consulente di parte determinato l'orario di lavoro
[...] CP_1 deducendolo dalle sole dichiarazioni della avendo la difesa di parte opposta spiegato CP_1 come il consulente di parte abbia determinato le retribuzioni per le indicate mensilità prendendo in considerazione un orario di lavoro di 38 ore settimanali, per come risultante dal contratto sottoscritto tra le parti e, comunque, tenendo in considerazione anche le effettive presenze presso la
Scuola di Specializzazione per come risultanti dai fogli presenza prodotti nel giudizio di Parte licenziamento recanti sottoscrizione e timbro della e non contestati dalla difesa della opponente (cfr. allegato 6 alla memoria di costituzione dell'opposta).
Risulta invece fondata la censura con cui la società ha lamentato l'erronea quantificazione ad opera del consulente di parte dell'indennità risarcitoria.
Invero, dalla disamina dei conteggi allegati al ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. pagina 2 del doc.
10 al ricorso per decreto ingiuntivo) emerge chiaramente come il consulente di parte abbia quantificato l'indennità risarcitoria in €. 2.534,29, computando sia il rateo di tredicesima mensilità che il rateo di TFR, facendo erroneamente riferimento al concetto di “ultima retribuzione globale di fatto”, piuttosto che a quello di “retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015, che esclude la computabilità del rateo di TFR.
Pertanto, alla base della decisione potrà essere posta la retribuzione pari ad €. 2.359,51 mensili
(comprensiva di rateo di tredicesima mensilità), indicata dalla difesa della società opponente e non contestata dalla difesa della lavoratrice opposta.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo n. 53/2024 reso dal Tribunale di Lanciano andrà revocato e la società andrà condannata al pagamento in favore di del minor importo di €. 84.070,49, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria come per legge.
Devono dunque essere svolte considerazioni in materia di spese di lite muovendo dalla premessa secondo cui la valutazione di soccombenza ai fini della condanna alle spese va comunque rapportata all'esito finale della lite ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Infatti, in tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 c.p.c., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione. Ne discende che nel caso di accoglimento, anche se parziale, il giudice può legittimamente compensare, in tutto o in parte, le spese processuali, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa.
In applicazione degli esposti principi, le spese della fase monitoria e quelle della presente fase del procedimento, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al D.M.
147/2022 relativi allo scaglione quinto, possono essere compensate nella misura del 10% avuto riguardo all'accoglimento dell'eccezione concernente la modalità di calcolo dell'indennità risarcitoria e per la restante parte seguono la soccombenza della società opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Cristina Di Stefano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi nel procedimento in epigrafe, ogni altra istanza disattesa, così decide:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 53/2024 reso dal Tribunale di Lanciano;
-condanna la società opponente al pagamento in favore di del minor importo di Controparte_1
€. 84.070,49, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-compensa le spese del giudizio nella misura del 10%;
-condanna la società opponente alla rifusione in favore di della restante parte Controparte_1 delle spese del giudizio, già liquidata in €. 5.831,55, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso il 04.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Di Stefano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, sig. rappresentata e difesa dall'avv.to Sergio Della Rocca ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore in Pescara, alla Via Tirino, n. 8, in virtù di procura in atti;
- ricorrente-
e
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Controparte_1
IA NE, MI IG e MA NI IG, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata in Foggia, in Via Corso Cairoli n. 37, presso lo studio degli avv.ti MI
IG e MA NI IG;
- resistente-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Svolgimento del processo
Con ricorso la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 53/2024 reso nel procedimento monitorio n. 347 del 2024 R.G. il 02.08.2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, entro quaranta giorni dalla notifica del richiamato provvedimento monitorio, in favore di della complessiva somma di €. 88.789,55, Controparte_1 oltre interessi legali. A supporto della domanda monitoria la ricorrente ha allegato la sentenza resa da cod esto Tribunale
n. 38/2024 con la quale l'odierna opponente è stata condannata a reintegrare la dott.ssa CP_1 nel posto di lavoro, al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di febbraio
2022, marzo 2022, aprile e maggio 2022 oltre alle retribuzioni che sarebbero spettate alla lavoratrice dal giorno della sospensione fino a quello del licenziamento e alle spese di lite liquidate in €. 9.257,00 più accessori.
In particolare, la società, premesso che la ricorrente ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs n 23 del 2015 e che la sentenza di codesto Tribunale n. 38 del 2024 non è passata in giudicato in quanto oggetto di ricorso in appello dinanzi alla Corte Territoriale de
L'Aquila, ha dedotto:
-che in pendenza di appello non ha ritenuto di non dover procedere al pagamento delle somme rivendicate dalla dott.ssa in quanto non dovute e comunque erroneamente quantificate CP_1 nel suo ammontare complessivo;
-che il ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe inammissibile e comunque infondato, non avendo la ricorrente riferito di avere medio tempore percepito altre forme di retribuzione dirette e/o in dirette o sussidi che mitigherebbero il presunto danno (c.d. aliunde perceptum o percipiendum);
-che la partita economica di €. 9.688,84 è del tutto indimostrata e comunque non dovuta in mancanza di elementi attestanti il periodo di lavoro 01.01.2022 06.06.2022 tra la Parte_1 [...]
e la avendo lo stesso consulente di parte determinato l'orario di lavoro Pt_1 CP_1 deducendolo dalle sole dichiarazioni della CP_1
-che anche l'importo di €. 13.700,00 ricevuto dalla ricorrente a titolo di NASPI non sarebbe dovuto;
-che nella perizia di parte allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. n. 10 di parte ricorrente) il consulente fa erroneamente riferimento al concetto di “retribuzione globale di fatto”, comprensiva anche del rateo di Tfr e così per un importo totale pari ad €. 2.534,29, piuttosto che a quello previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 d.lgs n. 23 del 2015 di “ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” che non prevede la computabilità del rateo del Tfr, per cui dalla somma ingiunta andrebbe scomputata quella pari ad €. 4.719,06.
La società così concludeva: “nel merito, in accoglimento del presente atto di opposizione, revoca re
e/o l'annullare l'opposto decreto in giuntivo e rigettare la domanda avanzata dal la ricorrente opposta, in quanto destituita degli elementi di fatto e diritto in essa dedotti per tutte le ragioni rappresentate nel presente atto”.
Con memoria si costituiva in giudizio l'opposto chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione in quanto infondato. Instauratosi il contraddittorio tra le parti, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito del deposito di note conclusionali e di note di trattazione scritta la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Premessa la completa irrilevanza della deduzione della società ricorrente di non aver proceduto al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza n. 38/2024 resa dal Tribunale di Lanciano in quanto la stessa non sarebbe passata in giudicato poiché oggetto di ricorso in appello dinanzi alla
Corte Territoriale di L'Aquila, stante la provvisoria esecutività tra le parti delle sentenze di primo grado sancita dall'art. 282 c.p.c., occorre dare atto che con il ricorso in opposizione la società ha lamentato l'erronea quantificazione delle somme ingiunte in favore di sotto Controparte_1 plurimi profili.
In primo luogo, la società ha lamentato la mancata deduzione dalla somma dovuta a titolo di indennità risarcitoria del cd. aliunde perceptum o percipiendum.
La censura appare del tutto destituita di fondamento essendo evidente che, pur prescindendo dalla tematica della natura dell'eccezione, se in senso stretto o se rilevabile anche d'ufficio dal giudice nei limiti della rituale acquisizione al processo delle circostanze di fatto, dell'eccezione che incide sulla misura dell'indennità può tenersi conto solo ove vi sia stata un'allegazione di parte proposta nel giudizio in cui si controverta della legittimità del licenziamento, allorquando invece nel caso di specie l'eccezione è stata proposta per la prima volta in questo giudizio.
Quanto alle richieste istruttorie articolate dalla società nel presente giudizio, rammentata la corretta allocazione dei carichi probatori per cui l'onere della prova dello svolgimento ad opera della lavoratrice di altra attività lavorativa a seguito del licenziamento e della conseguenziale percezione di redditi grava sul datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9616 del 12/05/2015), basti rammentare che è precluso l'ingresso di mezzi istruttori in mancanza di una puntuale allegazione del datore di lavoro circa il reperimento da parte del lavoratore di altra occupazione, non essendo consentita la acquisizione della prova su fatti genericamente allegati.
Le richieste istruttorie mostrano dunque carattere esplorativo. In particolare, non può essere ammessa la richiesta di ordine di esibizione di documentazione volta all'accertamento dei redditi, poiché l'ordine di esibizione è ammissibile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorativa, con la conseguenza che non può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo allorquando l'interessato può, di propria iniziativa, acquisirne una copia e produrla in causa. D'altronde, nel caso di specie, attraverso un'indagine presso gli Uffici di collocamento, la società avrebbe potuto acquisire autonomamente la documentazione circa lo stato occupazionale della ricorrente.
Infine, occorre rammentare che secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità
l'indennità di disoccupazione -la cui percezione ad opera della lavoratrice è peraltro indimostrata nel presente giudizio- non è detraibile come aliunde perceptum dal risarcimento riconosciuto al dipendente illegittimamente licenziato, posto che la stessa difetta del requisito della definitività e stabilità nel tempo, essendo consentito all' di ripetere tutte le somme Controparte_2 corrisposte al lavoratore al verificarsi della riammissione in servizio del beneficiario, essendo venuto meno ex tunc il presupposto del diritto dell'assicurato alla prestazione.
Risulta parimenti infondata la generica censura con cui la società resistente ha lamentato che la partita economica di €. 9.688,84 sarebbe del tutto indimostrata e comunque non dovuta in mancanza di elementi attestanti il periodo di lavoro 01.01.2022 06.06.2022 tra la Parte_1
e la avendo lo stesso consulente di parte determinato l'orario di lavoro
[...] CP_1 deducendolo dalle sole dichiarazioni della avendo la difesa di parte opposta spiegato CP_1 come il consulente di parte abbia determinato le retribuzioni per le indicate mensilità prendendo in considerazione un orario di lavoro di 38 ore settimanali, per come risultante dal contratto sottoscritto tra le parti e, comunque, tenendo in considerazione anche le effettive presenze presso la
Scuola di Specializzazione per come risultanti dai fogli presenza prodotti nel giudizio di Parte licenziamento recanti sottoscrizione e timbro della e non contestati dalla difesa della opponente (cfr. allegato 6 alla memoria di costituzione dell'opposta).
Risulta invece fondata la censura con cui la società ha lamentato l'erronea quantificazione ad opera del consulente di parte dell'indennità risarcitoria.
Invero, dalla disamina dei conteggi allegati al ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. pagina 2 del doc.
10 al ricorso per decreto ingiuntivo) emerge chiaramente come il consulente di parte abbia quantificato l'indennità risarcitoria in €. 2.534,29, computando sia il rateo di tredicesima mensilità che il rateo di TFR, facendo erroneamente riferimento al concetto di “ultima retribuzione globale di fatto”, piuttosto che a quello di “retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015, che esclude la computabilità del rateo di TFR.
Pertanto, alla base della decisione potrà essere posta la retribuzione pari ad €. 2.359,51 mensili
(comprensiva di rateo di tredicesima mensilità), indicata dalla difesa della società opponente e non contestata dalla difesa della lavoratrice opposta.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo n. 53/2024 reso dal Tribunale di Lanciano andrà revocato e la società andrà condannata al pagamento in favore di del minor importo di €. 84.070,49, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria come per legge.
Devono dunque essere svolte considerazioni in materia di spese di lite muovendo dalla premessa secondo cui la valutazione di soccombenza ai fini della condanna alle spese va comunque rapportata all'esito finale della lite ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Infatti, in tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 c.p.c., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione. Ne discende che nel caso di accoglimento, anche se parziale, il giudice può legittimamente compensare, in tutto o in parte, le spese processuali, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa.
In applicazione degli esposti principi, le spese della fase monitoria e quelle della presente fase del procedimento, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al D.M.
147/2022 relativi allo scaglione quinto, possono essere compensate nella misura del 10% avuto riguardo all'accoglimento dell'eccezione concernente la modalità di calcolo dell'indennità risarcitoria e per la restante parte seguono la soccombenza della società opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Cristina Di Stefano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi nel procedimento in epigrafe, ogni altra istanza disattesa, così decide:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 53/2024 reso dal Tribunale di Lanciano;
-condanna la società opponente al pagamento in favore di del minor importo di Controparte_1
€. 84.070,49, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-compensa le spese del giudizio nella misura del 10%;
-condanna la società opponente alla rifusione in favore di della restante parte Controparte_1 delle spese del giudizio, già liquidata in €. 5.831,55, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso il 04.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Di Stefano