CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/11/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1139 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione dei compensi professionali di avvocato ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 tra
(C.F./P.I. ), in proprio e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ROBERTO GALLETTI, come da mandato in atti
appellante
e
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. CRESTI Controparte_1 C.F._2 CLAUDIA come da mandato in atti
appellato
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adìta, in composizione Collegiale, contrariis reiectis: 1) ACCERTARE E DICHIARARE che l'Avv. ha svolto l'Attività Professionale Parte_1 demandatagli dal Sig. , presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Massa (nel proc. Controparte_1 n. 1188/2009 conclusosi con Sentenza n. 175/2011), presso la Sezione Lavoro della Corte D'Appello di Genova (proc. n. 418/2011 conclusosi con Sentenza n. 124/2012), presso la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (proc. n. 19254/2012 conclusosi con Sentenza n. 18654/2017) e presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Genova-Rinvio (proc. N. 468/2017, conclusosi con Conciliazione Giudiziale); 2) Per gli effetti, accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione Professionale resa, alle vigenti Tariffe Professionali Forensi, CONDANNARE il Sig.
al pagamento, in favore dell'Avv. della somma di € 10.367,09=, Controparte_1 Parte_1 oltre Spese Generali ex art. 13 (15%), I.V.A. (22%) e C.N.P.A. (4%), come per Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata e determinata di Giustizia, il tutto, decurtato dell'importo già versato per complessivi € 2.131,00=, oltre Interessi dal dì del dovuto al momento del pagamento;
3) Con vittoria di spese (Contributo Unificato e Marca da Bollo) e compensi, oltre rimborso forfettario per Spese Generali, oltre IVA e CNPA come per Legge, per il presente Procedimento, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Galletti che si dichiara ANTISTATARIO.”.
*
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, Via Principale nel Merito: dichiarare infondate e pertanto non dovute le somme richieste per aver, il Sig. già CP_1 versato la quota parte a suo carico dei 500.000,00 euro di spese richieste dall'Avv. dichiarare Pt_1 infondate e pertanto non dovute le somme richieste, dichiarando altresì la fondatezza in fatto ed in diritto dell'illustrata memoria di costituzione, con ogni conseguenza di Legge;
Vinte le spese da calcolarsi secondo il D.M. 55/2022 Via Subordinata nel Merito: nella dannata ipotesi in cui la Corte ritenesse l'esistenza di un credito in favore dell'Avv. ridurre la pretesa, al pagamento Parte_1 della residua somma di €. 2.997,67. Viste le risultanze delle contestazioni mosse sulla richiesta liquidazione si chiede la compensazione delle spese di causa.”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 18-12-2024, l'avv. ha agito nei confronti di già suo Parte_1 Controparte_1 cliente, per il pagamento dei compensi professionali di avvocato maturati nell'ambito di un contenzioso lavoristico/previdenziale, articolatosi in vari gradi di giudizio e definito, con conciliazione, in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, di fronte a questa Corte di Appello. Il ricorrente, nello specifico, dopo una premessa, in cui ha evidenziato di non condividere pregresse decisioni di questa Corte, circa altri soggetti assistiti dal ricorrente stesso nella medesima vertenza afferente (in particolare in relazione ad alcune voci non riconosciute per il giudizio di fronte CP_1 alla Corte di Cassazione e per quello di rinvio, oltre che in tema di liquidazione delle spese per il procedimento stesso in esame), rispetto al soggetto destinatario dell'attuale domanda attuale, in particolare, ha dedotto:
- che nel 2009 la resistente, unitamente ad altri 239 Colleghi (appartenenti a tutte le categorie professionali del Comparto Sanità- Medici, Infermieri, Tecnici), si era rivolta allo studio per Pt_1 essere difeso in una causa contro l'allora (oggi Controparte_2 Controparte_3
al fine di rivendicare il proprio diritto al riposo in caso di turno di reperibilità nella
[...] giornata della domenica, a prescindere dall' effettiva chiamata al lavoro;
- che, a fronte di poche sentenze di merito sull'argomento, era stato proposto ai clienti di promuovere anche una diversa domanda giudiziale, ancorché di contenuto innovativo e priva di precedenti giurisprudenziali, domanda relativa alla fattispecie in cui il lavoratore che veniva, invece, chiamato al lavoro nella giornata di reperibilità domenicale, perdendo il riposo della domenica, aveva il diritto, non solo al riposo compensativo, ma anche ad un risarcimento del danno per l'usura lavorativa che conseguiva, in sostanza, dall'aver lavorato di domenica, oltre che dal fatto che il lavoratore stesso aveva continuato a lavorare, senza usufruire di alcun riposo, anche nelle giornate lavorative della settimana successiva;
- che l'odierno resistente, assieme ai colleghi, aveva accettato di aggiungere alla prima originaria domanda, anche tale seconda prospettazione di danno, con l'effetto di acquisire dai lavoratori la media delle giornate di reperibilità in cui ciascuno era stato concretamente chiamato al lavoro, perdendo in tal modo il riposo domenicale;
- che la vertenza, atteso, quanto alla prima domanda, il diffuso esito negativo sul T.N., confermato dal rigetto nel caso specifico del Tribunale di Massa, veniva coltivata in appello solo con riferimento alla seconda prospettazione indicata, appello che, tuttavia, vedeva confermato anche per la stessa il rigetto di primo grado da parte della Corte di Appello di Genova, sez. lavoro;
- che, in accordo con i lavoratori coinvolti, era stato proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sede di legittimità, in cui, a seguito di note scritte di trattazione e richiesta di trattazione orale, per meglio differenziare quando devoluto alla Corte stessa, rispetto al primo originario filone di controversie, la sentenza di appello veniva annullata con rinvio, per nuovo esame in diversa composizione, reputando che fosse necessario un riesame ed una relativa pronuncia sul risarcimento del danno da usura, per le giornate lavorative successive al mancato riposo, oltre che circa i riposi compensativi per la perdita del riposo domenicale, invece lavorato;
- che in sede di rinvio, a fronte dei principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento, veniva disposta CTU, con attività particolarmente impegnativa rispetto al confronto fra documenti e deduzioni oggetto di pretese, con forte ridimensionamento, peraltro, dei giorni rispetto ai quali potevano essere effettivamente avanzate domande;
- che in tale contesto, il CTU, rispetto a tutti i lavoratori coinvolti, avanzava una proposta conciliativa, che comprendeva un contributo spese legali, impregiudicato il diritto del Difensore al compenso verso ciascun cliente, ciò con riferimento ad un totale di 240 lavoratori;
- che, a fronte di quanto sopra era stato proposto ai lavoratori medesimi di ripartire la somma per contributo spese legali nella stessa percentuale derivante dalle somme riconosciute ai singoli, rispetto alle domande di merito transatte, con avviso che, in difetto di accordo, a prescindere dalle somme percepite, anche ove inferiori, sarebbero stati richiesti i compensi secondo le tabelle di riferimento;
- che 218 clienti avevano aderito, sui citati 240, sì che il Difensore per i primi si regolava come sopra, ma si riservava per coloro che non avevano aderito, di chiedere il compenso ordinario, l'odierno resistente rientrando fra chi aveva ritenuto di non aderire;
- che acquisita, quanto alla resistente, la somma completa versata da ASL, comprensiva della quota di spese legali date quale contributo a tal fine, la resistente non corrispondeva all'avvocato alcuna somma, così da imporre di adire l'A.G. ex art. 14 D. L.vo 150/11. A fronte di quanto sopra, il ricorrente ha proceduto al calcolo del dovuto, quanto al 1° grado, al 2° grado, al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio, con conciliazione, mutando lo scaglione di riferimento in relazione alle progressive riunioni delle vertenze seriali in esame, essendo stati difesi, dopo la fase introduttiva, unitaria, 93 lavoratori di fronte al Tribunale e 129 lavoratori di fronte alla Corte di appello, dalla fase istruttoria/di trattazione, con stabilizzazione delle Parti assistite nello stesso processo, e, poi, 126 lavoratori sia di fronte alla Corte di Cassazione, che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento, ove, poi, si addivenne alla transazione, formalizzata singolarmente per ogni soggetto. L'avv. pertanto, nel dare atto di aver ricevuto, a seguito di messa in mora, € Pt_1 2.131,00, (in tesi IVA compresa), in forza dei calcoli esplicitati, dando atto dei presupposti per aumentare il compenso del 30%, per la particolare difficoltà, per poi ridurre il compenso stesso del 30%, per la ripetitività dei ricorsi, ciò limitatamente alle fasi anteriori alle riunioni, ha chiesto la condanna dell'odierno resistente a pagare € 10.367,09, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, salva diversa somma meglio determinata, il tutto decurtato dell'importo già versato di € 2.131,00, oltre interessi dal dovuto al pagamento, con vittoria di spese e distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Galletti. Fissata prima udienza per il 16-04-2025, con rinvio per discussione, a mezzo udienza cartolare, al 14- 10-2025, si è costituito in giudizio il sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Controparte_1 Cresti, il quale ha contestato integralmente la domanda proposta dall'avv. per la Parte_1 liquidazione dei compensi professionali ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, deducendo l'infondatezza della pretesa sia in fatto che in diritto. In via preliminare, il resistente ha richiamato precedenti decisioni della Corte d'Appello di Genova (sentt. nn. 1500, 1503 e 1504 del 2024), intervenute su controversie identiche, osservando che la difesa intendeva differenziarsi da quelle già decise, offrendo puntuali elementi documentali idonei a confutare la fondatezza delle pretese dell'attore. Ha ricostruito quindi lo svolgimento del rapporto professionale, sorto nell'ambito del contenzioso promosso nel 2008 contro la da un gruppo di circa 253 dipendenti, iniziativa Parte_2 proposta e coordinata dall'avv. in qualità di legale della . Secondo la Pt_1 Controparte_4 prospettazione del resistente, l'avv. aveva prospettato ai lavoratori una “class action” per il Pt_1 risarcimento del mancato riposo dovuto ai turni di pronta disponibilità, garantendo che il compenso si sarebbe limitato al 10% delle somme recuperate, oltre alle spese eventualmente liquidate in sentenza, come previsto dal patto di quota lite predisposto dal medesimo legale. Il sig. ha evidenziato come, in realtà, i conteggi elaborati dallo studio fossero privi di CP_1 Pt_1 base documentale, poiché mai erano stati richiesti i cartellini delle presenze. Dopo il primo grado di giudizio, a fase di appello, e quella di cassazione, la vertenza è stata nuovamente coltivata dinnanzi alla Corte d'Appello di Genova in sede di rinvio, giungendosi poi ad una soluzione transattiva della controversia, anche grazie alle risultanze della CTU svolta. L'accordo con la ASL comprendeva un importo complessivo di euro 1.900.000 da dividersi fra i 240 lavoratori. Il resistente ha sostenuto di essersi opposto alla proposta di conciliazione formulata dall'avv. Pt_1 reputando errati i conteggi (505 giornate anziché 364) e abnorme la pretesa economica del professionista, che avrebbe preteso il pagamento di somme pari a circa il 50% del risarcimento ottenuto. dopo aver già percepito euro 2.131,00 dal a titolo di acconto, avrebbe poi Pt_1 CP_1 richiesto ulteriori somme con raccomandate del 4 novembre 2021 e del 22 febbraio 2023, per importi variabili e non coerenti tra loro. Ha contestato la voce relativa alle spese per il consulente tecnico di parte, ritenuta infondata in quanto l'asserito CTP, con comunicazione dell'8 novembre 2021, aveva dichiarato di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività svolta. Da tale circostanza il resistente deduceva la sproporzione tra la spesa effettiva (stimata in circa euro 3.000) e l'importo richiesto (euro 57.600). Nel merito, la difesa di ha rilevato plurimi errori nella notula dell'attore: CP_1
- assenza di specifica allegazione delle fasi processuali effettivamente svolte, in violazione dell'onere probatorio imposto dal rito speciale;
- errata individuazione del valore della causa, calcolato in euro 6.000.000 (25.000 x 240 posizioni) senza alcun riscontro documentale;
- applicazione di maggiorazioni e parametri non giustificati, in particolare per la fase istruttoria di appello (mai tenuta) e per riunioni di cause in realtà non avvenute nei giudizi di Cassazione e di rinvio. Pur aderendo al criterio di calcolo parametrico indicato dall'attore, ha proposto una CP_1 ricostruzione alternativa fondata sul valore effettivo di causa, pari a euro 2.823.015,56 (determinato in base alle risultanze della CTU), da cui derivava un valore medio per singola posizione di euro 11.762,56, rientrante nello scaglione 5.200,01–26.000 euro. Ricalcolando le varie fasi processuali secondo tale valore e applicando le maggiorazioni dovute solo nei casi di effettiva riunione, il resistente ha concluso che il compenso complessivamente dovuto all'avv. dovesse ammontare Pt_1 ad euro 5.128,67, al netto dell'acconto già versato di euro 2.131,00, residuando quindi la somma di euro 2.997,67. In via principale, chiedeva il rigetto del ricorso per insussistenza del credito azionato, avendo il sig. già integralmente corrisposto quanto dovuto. In subordine, qualora la Corte avesse ritenuto CP_1 sussistente un credito residuo, ne chiedeva la riduzione all'importo di euro 2.997,67, con compensazione delle spese di lite. Si è tenuta in data 14-10-2025 l'udienza di discussione della causa mediante il deposito di note di trattazione scritta, e all'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
* Dato atto della sussistenza dei presupposti in rito per procedere ex art.14 D.L.vo 150/11, come novellato, nonché della competenza funzionale di questa A.G., ove il giudizio si è concluso, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di questa Corte, sez. lavoro, occorre porre in risalto, in primo luogo che non vi è contestazione, né sulle tabelle applicabili, come vigenti all'epoca della definizione del giudizio, né sul valore della posizione controversa afferente segnatamente al CP_1 in rapporto allo scaglione delle cause di valore da 5.200,01€ a 26.000,00€. Merita di essere ulteriormente trattato il criterio di calcolo da applicare a fronte delle mere difese svolte dalla resistente, il tutto dando atto che pacifiche sono le fasi processuali a partire dalle quali le riunioni medesime vennero compiute, rispetto all'iter processuale descritto in atti. In ordine a tale questione, è necessario comunque fare riferimento a quanto recentemente la Suprema Corte ha inteso chiarire in ordine ai criteri di liquidazione del compenso professionale di avvocato, come da pronuncia Cass., sez. III, n.10367, 17.4.24, secondo la quale: “…4.12. Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica sin qui esposta si traggono i seguenti principi: a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4 comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23-10-2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la cd. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c; f) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata. …”. Muovendo da tali principi, cui la Corte intende attenersi, non sussistendo ragione alcuna per discostarsi dagli stessi, va osservato, nel caso di specie, in rapporto, comunque, al “petitum” che:
- il valore della controversia è rimasto invariabilmente quello originario, ricorrendo la fattispecie di cui sopra, indicata dalla Suprema Corte sub lettere e) ed f), essendo tutte le controversie rientranti nelle cause di valore compreso fra € 5.200,01 e € 26.000,00;
- l'aumento e la riduzione del 30%, come prospettato dallo stesso ricorrente, in ragione del fatto che la particolarità della causa, predisposta in esito ad uno studio dei diritti azionabili specifico, è, comunque, compensata dalla serialità della vertenza, con relativa proliferazione di ricorsi, vanno ritenuti equivalenti e, pertanto, appare corretto, come richiesto di fatto dall'avv. a fronte del Pt_1 compenso determinando, eliderli. Ciò detto, individuato, dunque, lo scaglione di riferimento, tenuto conto della pluralità di Parti, fino a 10, ex art.4 DM 55/14, dal momento delle riunioni, nella misura chiesta dal ricorrente, pari al 200%, rispetto alla soluzione adottata in precedenti pronunciamenti (ove importi così determinati si è ritenuto dovessero essere divisi, a loro volta, per lo stesso numero di Parti prese in considerazione in aumento -10- e non per il numero di tutte le Parti assistite, come, invece, prospettato dalla resistente), occorre svolgere alcune considerazioni che collocano, a ben vedere, il caso in esame al di fuori di quelle fattispecie “estreme”, rispetto alle quali l'evidenza del notevole, importante, maggior onere del Difensore, per il numero molto elevato di soggetti assistiti, risulta stridere con il D.M. 55/14, che non prevederebbe, comunque, adeguamenti maggiori di quelli massimi previsti, il tutto, ancor più, in caso di riunioni di più cause, per connessione, si noti, disposte dal Giudice. Non deve dimenticarsi, infatti, a riguardo, che è pacifico in causa che l'avv. abbia Pt_1 raggiunto un accordo in merito all'ammontare dei suoi compensi con 218 clienti, accordo rifiutato solo da 22 clienti (tra cui l'odierno resistente), il che, a ben vedere, rappresenta una circostanza di particolare rilevanza. Devesi, allora, ricordare che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, i parametri professionali e, poi, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che i parametri di cui al D.M. stesso hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto alla volontà delle Parti (Cass. 33053/22). Coerentemente, d'altra parte, l'art. 1 del DM 55/14 prevede che “Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi…”. Da quanto precede, osserva la Corte, discende, dunque, che i 218 clienti dell'avv. che hanno Pt_1 concordato il compenso con quest'ultimo non rilevano ai fini dell'art. 4 sopra menzionato, in quanto il loro compenso non è disciplinato dal suddetto D.M. ed il maggiore impegno che, per loro, il difensore ha messo in campo è già stato remunerato per effetto dell'accordo raggiunto. Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, vanno conteggiati unicamente i 22 clienti per i quali il compenso, non concordato, deve essere determinato dal DM 55/14. Muovendo da tale prospettiva, allora, l'incremento richiesto del 200%, quale maggiore impegno comportato dai citati 22 assistiti è congruo, tenuto conto del fatto che esso si traduce in un incremento inferiore del 10% per ogni soggetto, sì che la situazione oggetto di causa si riconduce ad un ambito di “ordinarietà” coerente anche con la fattispecie affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza richiamata dal Difesa resistente n. 29651/18, il tutto superando le preoccupazioni del Collegio, di cui agli ultimi precedenti citati dalla rispetto alla compatibilità fra “ equo compenso” e interpretazione del DM 55/14, con CP_5 riferimento al massimo degli aumenti previsti ed al numero dei soggetti fra cui dividere il compenso unico. In ragione di quanto sopra, per l'effetto, reputa questa A.G. che il compenso dovuto dall'attuale resistente debba essere determinato dividendo gli importi complessivi, in aumento del 200% come richiesto da ricorrente, per 22. A fronte di tale approdo metodologico, che tiene conto della realtà negoziale, al di là di calcoli teorici, neppure coerenti con le domande dell'avv. prima di Pt_1 procedere alla determinazione esatta dei compensi dovuti, va considerata la valenza delle doglianze della Parte resistente, per cui devono intendersi assorbite dalla motivazione di cui sopra le doglianze in merito al criterio di calcolo del valore di causa, mentre per quanto attiene al quantum dell'ammontare, si rileva che la resistente ha sostanzialmente aderito ai criteri di calcolo dedotti dall'attore. I compensi dovuti devono quindi essere così calcolati:
- per il primo grado sono dovuti da per le fasi ante riunione, € 2.475,00 (fase di studio e CP_1 introduttiva); per le fasi post riunione, complessivamente, € 7.968,00 (fase istruttoria/trattazione e decisionale), importo che va diviso per 22, pari, dunque ad € 362,18 euro, sì che per tutto primo grado deve essere liquidato un compenso totale di € 2.837,18;
-per l'appello (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 16.596,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase pari ad € 754,36;
-per il giudizio di Cassazione (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 8.805,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase pari ad € 400,22;
-per il giudizio in riassunzione, sono dovuti, ancora, complessivamente, valutata anche la conciliazione, € 11.591,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase di € 526,83. Complessivamente, quindi, il credito dell'avv. nei confronti dell'odierno resistente ammonta ad Pt_1
€ 4.518,59, importo per compenso, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta (somma che, al di là delle asserzioni, non è mai stata fatturata da chicchessia e deve essere, pertanto, imputata per intero al compenso medesimo), così da determinare un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, va chiarito, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza, al di là del “quantum”, con una valutazione, relativa all'effettivo impegno richiesto, in senso contenuto, in ragione, altresì, delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione, comunque, in effetti, intervenuta, e decisionale, spese, dunque, da determinarsi € 2.186,50 ( media, fra i minimi e medi tabellari, per valore, rispetto all'importo di € 4.518,59, irrilevante essendo, ai fini dello scaglione, la detrazione di € 2.131,00), oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi interamente, come richiesto, ex art.93 c.p.c., a favore dell'Avv. Roberto Galletti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 14 D.L.vo 150/11 DICHIARA TENUTO E CONDANNA a pagare al ricorrente, quale compenso per Controparte_1 le prestazioni rese come in parte motiva, il complessivo importo di € 4.518,59, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta, con un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.186,50, per compenso, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA, come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Galletti, ex art.93 c.p.c., come richiesto.
Così deciso in Genova, 27/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1139 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione dei compensi professionali di avvocato ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 tra
(C.F./P.I. ), in proprio e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ROBERTO GALLETTI, come da mandato in atti
appellante
e
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. CRESTI Controparte_1 C.F._2 CLAUDIA come da mandato in atti
appellato
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adìta, in composizione Collegiale, contrariis reiectis: 1) ACCERTARE E DICHIARARE che l'Avv. ha svolto l'Attività Professionale Parte_1 demandatagli dal Sig. , presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Massa (nel proc. Controparte_1 n. 1188/2009 conclusosi con Sentenza n. 175/2011), presso la Sezione Lavoro della Corte D'Appello di Genova (proc. n. 418/2011 conclusosi con Sentenza n. 124/2012), presso la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (proc. n. 19254/2012 conclusosi con Sentenza n. 18654/2017) e presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Genova-Rinvio (proc. N. 468/2017, conclusosi con Conciliazione Giudiziale); 2) Per gli effetti, accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione Professionale resa, alle vigenti Tariffe Professionali Forensi, CONDANNARE il Sig.
al pagamento, in favore dell'Avv. della somma di € 10.367,09=, Controparte_1 Parte_1 oltre Spese Generali ex art. 13 (15%), I.V.A. (22%) e C.N.P.A. (4%), come per Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata e determinata di Giustizia, il tutto, decurtato dell'importo già versato per complessivi € 2.131,00=, oltre Interessi dal dì del dovuto al momento del pagamento;
3) Con vittoria di spese (Contributo Unificato e Marca da Bollo) e compensi, oltre rimborso forfettario per Spese Generali, oltre IVA e CNPA come per Legge, per il presente Procedimento, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Galletti che si dichiara ANTISTATARIO.”.
*
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, Via Principale nel Merito: dichiarare infondate e pertanto non dovute le somme richieste per aver, il Sig. già CP_1 versato la quota parte a suo carico dei 500.000,00 euro di spese richieste dall'Avv. dichiarare Pt_1 infondate e pertanto non dovute le somme richieste, dichiarando altresì la fondatezza in fatto ed in diritto dell'illustrata memoria di costituzione, con ogni conseguenza di Legge;
Vinte le spese da calcolarsi secondo il D.M. 55/2022 Via Subordinata nel Merito: nella dannata ipotesi in cui la Corte ritenesse l'esistenza di un credito in favore dell'Avv. ridurre la pretesa, al pagamento Parte_1 della residua somma di €. 2.997,67. Viste le risultanze delle contestazioni mosse sulla richiesta liquidazione si chiede la compensazione delle spese di causa.”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 18-12-2024, l'avv. ha agito nei confronti di già suo Parte_1 Controparte_1 cliente, per il pagamento dei compensi professionali di avvocato maturati nell'ambito di un contenzioso lavoristico/previdenziale, articolatosi in vari gradi di giudizio e definito, con conciliazione, in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, di fronte a questa Corte di Appello. Il ricorrente, nello specifico, dopo una premessa, in cui ha evidenziato di non condividere pregresse decisioni di questa Corte, circa altri soggetti assistiti dal ricorrente stesso nella medesima vertenza afferente (in particolare in relazione ad alcune voci non riconosciute per il giudizio di fronte CP_1 alla Corte di Cassazione e per quello di rinvio, oltre che in tema di liquidazione delle spese per il procedimento stesso in esame), rispetto al soggetto destinatario dell'attuale domanda attuale, in particolare, ha dedotto:
- che nel 2009 la resistente, unitamente ad altri 239 Colleghi (appartenenti a tutte le categorie professionali del Comparto Sanità- Medici, Infermieri, Tecnici), si era rivolta allo studio per Pt_1 essere difeso in una causa contro l'allora (oggi Controparte_2 Controparte_3
al fine di rivendicare il proprio diritto al riposo in caso di turno di reperibilità nella
[...] giornata della domenica, a prescindere dall' effettiva chiamata al lavoro;
- che, a fronte di poche sentenze di merito sull'argomento, era stato proposto ai clienti di promuovere anche una diversa domanda giudiziale, ancorché di contenuto innovativo e priva di precedenti giurisprudenziali, domanda relativa alla fattispecie in cui il lavoratore che veniva, invece, chiamato al lavoro nella giornata di reperibilità domenicale, perdendo il riposo della domenica, aveva il diritto, non solo al riposo compensativo, ma anche ad un risarcimento del danno per l'usura lavorativa che conseguiva, in sostanza, dall'aver lavorato di domenica, oltre che dal fatto che il lavoratore stesso aveva continuato a lavorare, senza usufruire di alcun riposo, anche nelle giornate lavorative della settimana successiva;
- che l'odierno resistente, assieme ai colleghi, aveva accettato di aggiungere alla prima originaria domanda, anche tale seconda prospettazione di danno, con l'effetto di acquisire dai lavoratori la media delle giornate di reperibilità in cui ciascuno era stato concretamente chiamato al lavoro, perdendo in tal modo il riposo domenicale;
- che la vertenza, atteso, quanto alla prima domanda, il diffuso esito negativo sul T.N., confermato dal rigetto nel caso specifico del Tribunale di Massa, veniva coltivata in appello solo con riferimento alla seconda prospettazione indicata, appello che, tuttavia, vedeva confermato anche per la stessa il rigetto di primo grado da parte della Corte di Appello di Genova, sez. lavoro;
- che, in accordo con i lavoratori coinvolti, era stato proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sede di legittimità, in cui, a seguito di note scritte di trattazione e richiesta di trattazione orale, per meglio differenziare quando devoluto alla Corte stessa, rispetto al primo originario filone di controversie, la sentenza di appello veniva annullata con rinvio, per nuovo esame in diversa composizione, reputando che fosse necessario un riesame ed una relativa pronuncia sul risarcimento del danno da usura, per le giornate lavorative successive al mancato riposo, oltre che circa i riposi compensativi per la perdita del riposo domenicale, invece lavorato;
- che in sede di rinvio, a fronte dei principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento, veniva disposta CTU, con attività particolarmente impegnativa rispetto al confronto fra documenti e deduzioni oggetto di pretese, con forte ridimensionamento, peraltro, dei giorni rispetto ai quali potevano essere effettivamente avanzate domande;
- che in tale contesto, il CTU, rispetto a tutti i lavoratori coinvolti, avanzava una proposta conciliativa, che comprendeva un contributo spese legali, impregiudicato il diritto del Difensore al compenso verso ciascun cliente, ciò con riferimento ad un totale di 240 lavoratori;
- che, a fronte di quanto sopra era stato proposto ai lavoratori medesimi di ripartire la somma per contributo spese legali nella stessa percentuale derivante dalle somme riconosciute ai singoli, rispetto alle domande di merito transatte, con avviso che, in difetto di accordo, a prescindere dalle somme percepite, anche ove inferiori, sarebbero stati richiesti i compensi secondo le tabelle di riferimento;
- che 218 clienti avevano aderito, sui citati 240, sì che il Difensore per i primi si regolava come sopra, ma si riservava per coloro che non avevano aderito, di chiedere il compenso ordinario, l'odierno resistente rientrando fra chi aveva ritenuto di non aderire;
- che acquisita, quanto alla resistente, la somma completa versata da ASL, comprensiva della quota di spese legali date quale contributo a tal fine, la resistente non corrispondeva all'avvocato alcuna somma, così da imporre di adire l'A.G. ex art. 14 D. L.vo 150/11. A fronte di quanto sopra, il ricorrente ha proceduto al calcolo del dovuto, quanto al 1° grado, al 2° grado, al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio, con conciliazione, mutando lo scaglione di riferimento in relazione alle progressive riunioni delle vertenze seriali in esame, essendo stati difesi, dopo la fase introduttiva, unitaria, 93 lavoratori di fronte al Tribunale e 129 lavoratori di fronte alla Corte di appello, dalla fase istruttoria/di trattazione, con stabilizzazione delle Parti assistite nello stesso processo, e, poi, 126 lavoratori sia di fronte alla Corte di Cassazione, che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento, ove, poi, si addivenne alla transazione, formalizzata singolarmente per ogni soggetto. L'avv. pertanto, nel dare atto di aver ricevuto, a seguito di messa in mora, € Pt_1 2.131,00, (in tesi IVA compresa), in forza dei calcoli esplicitati, dando atto dei presupposti per aumentare il compenso del 30%, per la particolare difficoltà, per poi ridurre il compenso stesso del 30%, per la ripetitività dei ricorsi, ciò limitatamente alle fasi anteriori alle riunioni, ha chiesto la condanna dell'odierno resistente a pagare € 10.367,09, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, salva diversa somma meglio determinata, il tutto decurtato dell'importo già versato di € 2.131,00, oltre interessi dal dovuto al pagamento, con vittoria di spese e distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Galletti. Fissata prima udienza per il 16-04-2025, con rinvio per discussione, a mezzo udienza cartolare, al 14- 10-2025, si è costituito in giudizio il sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Controparte_1 Cresti, il quale ha contestato integralmente la domanda proposta dall'avv. per la Parte_1 liquidazione dei compensi professionali ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, deducendo l'infondatezza della pretesa sia in fatto che in diritto. In via preliminare, il resistente ha richiamato precedenti decisioni della Corte d'Appello di Genova (sentt. nn. 1500, 1503 e 1504 del 2024), intervenute su controversie identiche, osservando che la difesa intendeva differenziarsi da quelle già decise, offrendo puntuali elementi documentali idonei a confutare la fondatezza delle pretese dell'attore. Ha ricostruito quindi lo svolgimento del rapporto professionale, sorto nell'ambito del contenzioso promosso nel 2008 contro la da un gruppo di circa 253 dipendenti, iniziativa Parte_2 proposta e coordinata dall'avv. in qualità di legale della . Secondo la Pt_1 Controparte_4 prospettazione del resistente, l'avv. aveva prospettato ai lavoratori una “class action” per il Pt_1 risarcimento del mancato riposo dovuto ai turni di pronta disponibilità, garantendo che il compenso si sarebbe limitato al 10% delle somme recuperate, oltre alle spese eventualmente liquidate in sentenza, come previsto dal patto di quota lite predisposto dal medesimo legale. Il sig. ha evidenziato come, in realtà, i conteggi elaborati dallo studio fossero privi di CP_1 Pt_1 base documentale, poiché mai erano stati richiesti i cartellini delle presenze. Dopo il primo grado di giudizio, a fase di appello, e quella di cassazione, la vertenza è stata nuovamente coltivata dinnanzi alla Corte d'Appello di Genova in sede di rinvio, giungendosi poi ad una soluzione transattiva della controversia, anche grazie alle risultanze della CTU svolta. L'accordo con la ASL comprendeva un importo complessivo di euro 1.900.000 da dividersi fra i 240 lavoratori. Il resistente ha sostenuto di essersi opposto alla proposta di conciliazione formulata dall'avv. Pt_1 reputando errati i conteggi (505 giornate anziché 364) e abnorme la pretesa economica del professionista, che avrebbe preteso il pagamento di somme pari a circa il 50% del risarcimento ottenuto. dopo aver già percepito euro 2.131,00 dal a titolo di acconto, avrebbe poi Pt_1 CP_1 richiesto ulteriori somme con raccomandate del 4 novembre 2021 e del 22 febbraio 2023, per importi variabili e non coerenti tra loro. Ha contestato la voce relativa alle spese per il consulente tecnico di parte, ritenuta infondata in quanto l'asserito CTP, con comunicazione dell'8 novembre 2021, aveva dichiarato di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività svolta. Da tale circostanza il resistente deduceva la sproporzione tra la spesa effettiva (stimata in circa euro 3.000) e l'importo richiesto (euro 57.600). Nel merito, la difesa di ha rilevato plurimi errori nella notula dell'attore: CP_1
- assenza di specifica allegazione delle fasi processuali effettivamente svolte, in violazione dell'onere probatorio imposto dal rito speciale;
- errata individuazione del valore della causa, calcolato in euro 6.000.000 (25.000 x 240 posizioni) senza alcun riscontro documentale;
- applicazione di maggiorazioni e parametri non giustificati, in particolare per la fase istruttoria di appello (mai tenuta) e per riunioni di cause in realtà non avvenute nei giudizi di Cassazione e di rinvio. Pur aderendo al criterio di calcolo parametrico indicato dall'attore, ha proposto una CP_1 ricostruzione alternativa fondata sul valore effettivo di causa, pari a euro 2.823.015,56 (determinato in base alle risultanze della CTU), da cui derivava un valore medio per singola posizione di euro 11.762,56, rientrante nello scaglione 5.200,01–26.000 euro. Ricalcolando le varie fasi processuali secondo tale valore e applicando le maggiorazioni dovute solo nei casi di effettiva riunione, il resistente ha concluso che il compenso complessivamente dovuto all'avv. dovesse ammontare Pt_1 ad euro 5.128,67, al netto dell'acconto già versato di euro 2.131,00, residuando quindi la somma di euro 2.997,67. In via principale, chiedeva il rigetto del ricorso per insussistenza del credito azionato, avendo il sig. già integralmente corrisposto quanto dovuto. In subordine, qualora la Corte avesse ritenuto CP_1 sussistente un credito residuo, ne chiedeva la riduzione all'importo di euro 2.997,67, con compensazione delle spese di lite. Si è tenuta in data 14-10-2025 l'udienza di discussione della causa mediante il deposito di note di trattazione scritta, e all'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
* Dato atto della sussistenza dei presupposti in rito per procedere ex art.14 D.L.vo 150/11, come novellato, nonché della competenza funzionale di questa A.G., ove il giudizio si è concluso, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di questa Corte, sez. lavoro, occorre porre in risalto, in primo luogo che non vi è contestazione, né sulle tabelle applicabili, come vigenti all'epoca della definizione del giudizio, né sul valore della posizione controversa afferente segnatamente al CP_1 in rapporto allo scaglione delle cause di valore da 5.200,01€ a 26.000,00€. Merita di essere ulteriormente trattato il criterio di calcolo da applicare a fronte delle mere difese svolte dalla resistente, il tutto dando atto che pacifiche sono le fasi processuali a partire dalle quali le riunioni medesime vennero compiute, rispetto all'iter processuale descritto in atti. In ordine a tale questione, è necessario comunque fare riferimento a quanto recentemente la Suprema Corte ha inteso chiarire in ordine ai criteri di liquidazione del compenso professionale di avvocato, come da pronuncia Cass., sez. III, n.10367, 17.4.24, secondo la quale: “…4.12. Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica sin qui esposta si traggono i seguenti principi: a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4 comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23-10-2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la cd. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c; f) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata. …”. Muovendo da tali principi, cui la Corte intende attenersi, non sussistendo ragione alcuna per discostarsi dagli stessi, va osservato, nel caso di specie, in rapporto, comunque, al “petitum” che:
- il valore della controversia è rimasto invariabilmente quello originario, ricorrendo la fattispecie di cui sopra, indicata dalla Suprema Corte sub lettere e) ed f), essendo tutte le controversie rientranti nelle cause di valore compreso fra € 5.200,01 e € 26.000,00;
- l'aumento e la riduzione del 30%, come prospettato dallo stesso ricorrente, in ragione del fatto che la particolarità della causa, predisposta in esito ad uno studio dei diritti azionabili specifico, è, comunque, compensata dalla serialità della vertenza, con relativa proliferazione di ricorsi, vanno ritenuti equivalenti e, pertanto, appare corretto, come richiesto di fatto dall'avv. a fronte del Pt_1 compenso determinando, eliderli. Ciò detto, individuato, dunque, lo scaglione di riferimento, tenuto conto della pluralità di Parti, fino a 10, ex art.4 DM 55/14, dal momento delle riunioni, nella misura chiesta dal ricorrente, pari al 200%, rispetto alla soluzione adottata in precedenti pronunciamenti (ove importi così determinati si è ritenuto dovessero essere divisi, a loro volta, per lo stesso numero di Parti prese in considerazione in aumento -10- e non per il numero di tutte le Parti assistite, come, invece, prospettato dalla resistente), occorre svolgere alcune considerazioni che collocano, a ben vedere, il caso in esame al di fuori di quelle fattispecie “estreme”, rispetto alle quali l'evidenza del notevole, importante, maggior onere del Difensore, per il numero molto elevato di soggetti assistiti, risulta stridere con il D.M. 55/14, che non prevederebbe, comunque, adeguamenti maggiori di quelli massimi previsti, il tutto, ancor più, in caso di riunioni di più cause, per connessione, si noti, disposte dal Giudice. Non deve dimenticarsi, infatti, a riguardo, che è pacifico in causa che l'avv. abbia Pt_1 raggiunto un accordo in merito all'ammontare dei suoi compensi con 218 clienti, accordo rifiutato solo da 22 clienti (tra cui l'odierno resistente), il che, a ben vedere, rappresenta una circostanza di particolare rilevanza. Devesi, allora, ricordare che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, i parametri professionali e, poi, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che i parametri di cui al D.M. stesso hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto alla volontà delle Parti (Cass. 33053/22). Coerentemente, d'altra parte, l'art. 1 del DM 55/14 prevede che “Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi…”. Da quanto precede, osserva la Corte, discende, dunque, che i 218 clienti dell'avv. che hanno Pt_1 concordato il compenso con quest'ultimo non rilevano ai fini dell'art. 4 sopra menzionato, in quanto il loro compenso non è disciplinato dal suddetto D.M. ed il maggiore impegno che, per loro, il difensore ha messo in campo è già stato remunerato per effetto dell'accordo raggiunto. Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, vanno conteggiati unicamente i 22 clienti per i quali il compenso, non concordato, deve essere determinato dal DM 55/14. Muovendo da tale prospettiva, allora, l'incremento richiesto del 200%, quale maggiore impegno comportato dai citati 22 assistiti è congruo, tenuto conto del fatto che esso si traduce in un incremento inferiore del 10% per ogni soggetto, sì che la situazione oggetto di causa si riconduce ad un ambito di “ordinarietà” coerente anche con la fattispecie affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza richiamata dal Difesa resistente n. 29651/18, il tutto superando le preoccupazioni del Collegio, di cui agli ultimi precedenti citati dalla rispetto alla compatibilità fra “ equo compenso” e interpretazione del DM 55/14, con CP_5 riferimento al massimo degli aumenti previsti ed al numero dei soggetti fra cui dividere il compenso unico. In ragione di quanto sopra, per l'effetto, reputa questa A.G. che il compenso dovuto dall'attuale resistente debba essere determinato dividendo gli importi complessivi, in aumento del 200% come richiesto da ricorrente, per 22. A fronte di tale approdo metodologico, che tiene conto della realtà negoziale, al di là di calcoli teorici, neppure coerenti con le domande dell'avv. prima di Pt_1 procedere alla determinazione esatta dei compensi dovuti, va considerata la valenza delle doglianze della Parte resistente, per cui devono intendersi assorbite dalla motivazione di cui sopra le doglianze in merito al criterio di calcolo del valore di causa, mentre per quanto attiene al quantum dell'ammontare, si rileva che la resistente ha sostanzialmente aderito ai criteri di calcolo dedotti dall'attore. I compensi dovuti devono quindi essere così calcolati:
- per il primo grado sono dovuti da per le fasi ante riunione, € 2.475,00 (fase di studio e CP_1 introduttiva); per le fasi post riunione, complessivamente, € 7.968,00 (fase istruttoria/trattazione e decisionale), importo che va diviso per 22, pari, dunque ad € 362,18 euro, sì che per tutto primo grado deve essere liquidato un compenso totale di € 2.837,18;
-per l'appello (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 16.596,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase pari ad € 754,36;
-per il giudizio di Cassazione (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 8.805,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase pari ad € 400,22;
-per il giudizio in riassunzione, sono dovuti, ancora, complessivamente, valutata anche la conciliazione, € 11.591,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase di € 526,83. Complessivamente, quindi, il credito dell'avv. nei confronti dell'odierno resistente ammonta ad Pt_1
€ 4.518,59, importo per compenso, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta (somma che, al di là delle asserzioni, non è mai stata fatturata da chicchessia e deve essere, pertanto, imputata per intero al compenso medesimo), così da determinare un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, va chiarito, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza, al di là del “quantum”, con una valutazione, relativa all'effettivo impegno richiesto, in senso contenuto, in ragione, altresì, delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione, comunque, in effetti, intervenuta, e decisionale, spese, dunque, da determinarsi € 2.186,50 ( media, fra i minimi e medi tabellari, per valore, rispetto all'importo di € 4.518,59, irrilevante essendo, ai fini dello scaglione, la detrazione di € 2.131,00), oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi interamente, come richiesto, ex art.93 c.p.c., a favore dell'Avv. Roberto Galletti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 14 D.L.vo 150/11 DICHIARA TENUTO E CONDANNA a pagare al ricorrente, quale compenso per Controparte_1 le prestazioni rese come in parte motiva, il complessivo importo di € 4.518,59, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta, con un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.186,50, per compenso, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA, come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Galletti, ex art.93 c.p.c., come richiesto.
Così deciso in Genova, 27/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno