Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00279/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01475/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Salvatore Bullaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca della misura di accoglienza disposta nei confronti del ricorrente ai sensi dell’art. 13 e 23, comma 1, lett. A) e comma 3 del d. lgs 142/2015 e 23 – bis d. lgs. 25/2008 del 18.5.23 e notificata l’11.3.25, come emesso dal Prefetto di Firenze.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AR VI e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- beneficiario delle misure di cui al D.Lgs. n. 142/2015, è stato assegnato dal 8.01.2023 al CAS presente nel comune di Vaglia (FI).
La Prefettura di Firenze, a seguito della segnalazione relativa all’allontanamento senza autorizzazione del sig. -OMISSIS- dal suddetto centro il giorno 10.05.2023 emanava, in data 18.05.2023, provvedimento con cui revoca le misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 142/2015. Il provvedimento è stato notificato il 11.03.2025.
Avverso il provvedimento è insorto l’interessato con ricorso notificato il 5.05.2025, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamenta, in un unico motivo, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 24.5.2025) che ha depositato nota amministrativa (il 30.10.2025). Il ricorrente ha depositato memoria il 12.12.2025.
Questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare formulata nel ricorso con ordinanza n. -OMISSIS-.
Alla udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
3. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, atteso che il provvedimento è stato emanato senza previa comunicazione di avvio del procedimento e senza consentire all’interessato di partecipare esponendo le proprie ragioni sull’allontanamento dal centro di accoglienza.
Inoltre, si censura la carenza e genericità della motivazione, priva di adeguata istruttoria e sproporzionata rispetto alle conseguenze gravemente incidenti sui diritti fondamentali del richiedente, in contrasto con i principi di proporzionalità e dignità umana sanciti dall’art. 20 della direttiva 2013/33/UE. Si evidenzia, altresì, che la formalizzazione della domanda di protezione internazionale e il rilascio del permesso di soggiorno sono intervenuti successivamente al provvedimento impugnato, fatti che non sarebbero stati valutati rendendo quest’ultimo privo di fondamento fattuale.
Le doglianze colgono nel segno.
Il provvedimento impugnato motiva esclusivamente sulla base della segnalazione ricevuta dalla Prefettura, in data 10.05.2023, da parte dei gestori del centro di accoglienza relativa all’allontanamento del ricorrente senza autorizzazione, prima ancora di aver formalizzato la richiesta di asilo in Questura.
L’Amministrazione ha disposto la revoca delle misure quale conseguenza automatica dell’evento, qualificando senza ulteriori motivazioni il comportamento del ricorrente come abbandono del centro ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 142/2015.
Nelle proprie difese l’amministrazione riformula le ragioni alla base della decisione qualificandole come integranti una mancata presentazione presso la struttura di accoglienza senza che però nel provvedimento vi sia traccia di tale motivazione.
L’art. 23, comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 142/2015, stabilisce che “ il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente ”
Per giurisprudenza costante “ la normativa richiamata attribuisce la competenza in ordine alle vicende che riguardano i centri di accoglienza in capo alla Prefettura dove gli stessi hanno sede, allorquando si tratti di fatti accaduti nel periodo in cui i richiedenti asilo erano ospitati presso le predette strutture. Trattandosi di attività di natura sostanzialmente sanzionatoria, la stessa deve rispondere a criteri di stretta legalità e di rispetto delle regole (cfr. Consiglio di Stato, III, 31 maggio 2018, n. 3297; 8 gennaio 2018, n. 80) ” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 02/07/2020, n. 1273).
L’allontanamento o l’abbandono dei centri di accoglienza costituiscono circostanze di fatto che possono giustificare la revoca delle misure di accoglienza. Questo però non significa che ciò possa avvenire in violazione delle basilari regole di confronto procedimentale che devono governare l’emanazione di qualunque misura sanzionatoria anche in tema di gestione delle misure di accoglienza per i migranti.
L’art. 13 del D.Lgs. n. 142/2015 dispone che “ l'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto” .
L’art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs. 142/2015, introdotto dal DL n. 23/2023 convertito con L. n. 50/2023, applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, così dispone: “ le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale ”.
Il comma 3 del medesimo articolo prevede che “ nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali ”.
Dal combinato disposto delle disposizioni in commento emerge che la revoca delle misure sia una sanzione prevista dall’ordinamento anche in caso di allontanamento o abbandono del centro di accoglienza, ma emerge altresì che tale sanzione sia espressione di un potere di natura discrezionale e non vincolato, da adottare a seguito del compimento di precisi passaggi istruttori procedimentali, i soli che consentono di valutare in concreto la posizione personale dell’interessato, le eventuali condizioni di vulnerabilità nonché i gravi motivi personali che possono aver indotto l’interessato ad assumere comportamenti contrari ai regolamenti dei centri di accoglienza.
Tale lettura rende compatibile l’ordinamento italiano con le disposizioni di cui alla direttiva 2013/33/UE, invocate nel ricorso, che all’art. 20, paragrafo 5, prevede “ le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l’accesso all’assistenza sanitaria ai sensi dell’articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti”.
Nel caso di specie emerge che l’amministrazione non ha posto in essere le minime attività procedimentali istruttorie richieste dall’ordinamento per il legittimo uso dei poteri di cui agli artt. 23 del D.Lgs. n. 142/2015 e 20 della direttiva comunitaria, limitandosi a qualificare implicitamente l’assenza lamentata dello straniero come abbandono del centro ed a qualificare tale decisione come vincolata e quindi non necessitante né di comunicazioni né di contraddittorio procedimentale, tesi peraltro confermata nelle difese dell’amministrazione resistente.
Ciò determina la fondatezza delle censure di difetto di istruttoria e carenza motivazionale.
A nulla rilevano nella presente controversia le circostanze, evidenziate dall’amministrazione nelle proprie difese, per cui il ricorrente sarebbe di fatto trasferito in Lombardia e che non avrebbe manifestato concreto interesse al ripristino delle misure neanche chiedendo l’esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale. Tali circostanze di fatto non costituiscono né oggetto del procedimento né elementi in grado di integrare una ipotesi di carenza, originaria o sopravvenuta, di interesse al ricorso. Potrebbero invece costituire motivo di un successivo intervento amministrativo in ordine al mantenimento o meno delle misure, ma comunque estraneo al petitutm del presente ricorso.
Per quanto precede, quindi, il provvedimento impugnato risulta illegittimo e, pertanto, deve essere annullato.
4. Il ricorso nel suo complesso è fondato e deve essere accolto. Per l’effetto il provvedimento impugnato è annullato
5. In considerazione della peculiarità e novità delle questioni affrontate sussistono le condizioni per compensare le spese di lite. Considerato inoltre che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’avv. Giuseppe Salvatore Bullaro risulta abilitato al gratuito patrocinio, e iscritto nella lista predisposta dall’Ordine forense di Monza, in applicazione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si ritiene di liquidare il compenso professionale, considerato il basso grado di complessità della lite, secondo i valori minimi (fase di studio 1.027,00 euro, introduttiva 851,00 euro, cautelare 956,00 euro, decisionale 1.735,00 euro), con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, e quindi di quantificare l’onorario nella metà di 4.569,00 euro, cioè in complessivi euro 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro/50) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Liquida a favore dell’avv. Giuseppe Salvatore Bullaro, a titolo di onorario, la somma di 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro/50) oltre spese generali e accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE AC, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
AR VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR VI | LE AC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.