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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI NC, Presidente
BELLUCCI GIANLUCA, TO
MELE MARIA ELENA, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240004883690501 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2024/250131 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 08/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.11.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al signor Ricorrente_1 una cartella di pagamento facente seguito a controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973 sul modello 770, in relazione all'anno 2019, per omesso versamento di ritenute IRPEF.
Avverso la cartella esattoriale l'interessato è insorto deducendo varie censure.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Collegio prescinde dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dall'amministrazione, stante la manifesta infondatezza del ricorso.
2. Con la prima doglianza il ricorrente deduce l'omessa sottoscrizione della cartella e la mancanza di dichiarazione di conformità all'originale; aggiunge che nemmeno è stata indicata la sottoscrizione dei ruoli.
La censura non ha alcun pregio.
“L'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”
(Cass, V, n. 19327 del 15.7.2024).
Nemmeno occorreva la dichiarazione di conformità all'originale, giacché l'atto notificato al ricorrente è
l'originale.
Infine, non sussiste l'obbligo di sottoscrizione del ruolo, costituente atto interno del quale si presume la riferibilità all'amministrazione, salvo prova contraria a carico del contribuente (prova contraria che, nel caso in esame, non è stata fornita).
3. Con il secondo mezzo la parte istante lamenta la mancanza di una corretta notificazione dell'atto impugnato e degli atti prodromici;
aggiunge che sarebbe maturata la decadenza ex art. 25 del d.p.r. n.
602/1973. Il rilievo non ha pregio.
La contestata cartella risulta ritualmente notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento
(documento n. 2 depositato in giudizio dall'Ufficio resistente); peraltro, lo stesso tenore del ricorso e i relativi allegati dimostrano la completa conoscenza, da parte del contribuente, del gravato provvedimento.
Quanto agli atti prodromici, l'unico atto presupposto è la comunicazione dell'11.11.2022, richiamata nell'atto impugnato.
Orbene, l'invio dell'avviso bonario (comunicazione di irregolarità) a seguito di controlli automatici sulle liquidazioni delle imposte (art.36 bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) non è necessario nel caso (sussistente nella fattispecie in esame) di omesso o carente versamento, non essendoci, a carico dell'amministrazione finanziaria, un obbligo generalizzato di comunicare gli esiti dei controlli automatici, se non in caso di determinazione di un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione. In altre parole, la notifica dell'avviso bonario è indispensabile ove risultino incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione presentata dal contribuente mentre non lo è in presenza di omessi o ritardati versamenti di imposte già dichiarate dal contribuente (Cass., ord. n. 12997/2011). Pertanto la mancata notifica della suddetta comunicazione non vizia la cartella di pagamento impugnata.
4. In ogni caso, l'atto impugnato puntualizza che, qualora l'interessato non abbia ricevuto la comunicazione preventiva, può rivolgersi all'Agenzia delle Entrate ai fini di ulteriori verifiche, talché
l'omessa notifica dell'atto prodromico non inficia il contraddittorio tra ufficio e contribuente, contraddittorio che quest'ultimo può attivare una volta conosciuta la cartella esattoriale, facendo valere l'omessa comunicazione dell'irregolarità riscontrata ad esito del controllo.
Non è ipotizzabile alcuna decadenza, in quanto l'anno di riferimento è il 2019 (la dichiarazione presa in considerazione è quella presentata nel 2020), mentre la cartella è stata notificata il 14.11.2024, dovendo trovare applicazione l'art. 1, comma 158, della legge n. 197/2022, secondo cui “con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno” (il citato art. 25 a sua volta statuisce che “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600”).
Ne deriva che, in forza della proroga introdotta dal legislatore del 2022, l'Ufficio poteva notificare la gravata cartella entro il 31.12.2024, scadenza, questa, rispettata dall'amministrazione resistente.
5. Il terzo motivo si incentra sulla violazione del diritto al contraddittorio.
La censura non è condivisibile.
Il gravato provvedimento fa salva la regola del contraddittorio laddove richiama la preventiva comunicazione dell'11.11.2022 e reca l'avviso che, qualora la comunicazione non fosse pervenuta,
l'interessato avrebbe potuto rivolgersi all'Agenzia delle Entrate onde attivare le verifiche del caso sulla pretesa esattoriale e ai fini dell'eventuale sgravio.
6. Con il quarto mezzo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione.
Il rilievo non ha alcun pregio.
L'impugnata cartella, redatta secondo il modello approvato con D.M., dà contezza dei suoi presupposti di fatto e di diritto (omesso o carente versamento dell'IRPEF relativamente all'anno d'imposta 2019, accertamento compiuto ad esito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973).
7. Con il quinto motivo l'esponente deduce la violazione del principio di certezza del diritto, del principio di proporzionalità e di effettività delle sanzioni, lamenta l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora e chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia europea, in quanto la sanzione irrogata e gli interessi moratori richiesti con l'atto impugnato quadruplicano l'imposta.
Il rilievo non ha pregio.
Il criterio di calcolo degli interessi è esposto alla pagina 1 della cartella, il relativo importo è suddiviso in relazione alle singole voci delle ritenute da versare;
al cospetto di ciò, la ricorrente non ha opposto al computo degli interessi risultante nell'atto impugnato un proprio calcolo dimostrante l'erronea determinazione di essi, talché la censura, oltre che infondata, appare generica.
8. Le sanzioni sono state quantificate conformemente all'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997.
Sia il quantum delle sanzioni che quello degli interessi risente del numero (non esiguo) di anni in cui si è protratto e continua a protrarsi l'omesso versamento, talché non sussiste né una sproporzione rispetto all'imposta dovuta né il presupposto per la disapplicazione delle sanzioni.
9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in 1.200,00 EUR.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI NC, Presidente
BELLUCCI GIANLUCA, TO
MELE MARIA ELENA, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240004883690501 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2024/250131 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 08/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.11.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al signor Ricorrente_1 una cartella di pagamento facente seguito a controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973 sul modello 770, in relazione all'anno 2019, per omesso versamento di ritenute IRPEF.
Avverso la cartella esattoriale l'interessato è insorto deducendo varie censure.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Collegio prescinde dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dall'amministrazione, stante la manifesta infondatezza del ricorso.
2. Con la prima doglianza il ricorrente deduce l'omessa sottoscrizione della cartella e la mancanza di dichiarazione di conformità all'originale; aggiunge che nemmeno è stata indicata la sottoscrizione dei ruoli.
La censura non ha alcun pregio.
“L'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”
(Cass, V, n. 19327 del 15.7.2024).
Nemmeno occorreva la dichiarazione di conformità all'originale, giacché l'atto notificato al ricorrente è
l'originale.
Infine, non sussiste l'obbligo di sottoscrizione del ruolo, costituente atto interno del quale si presume la riferibilità all'amministrazione, salvo prova contraria a carico del contribuente (prova contraria che, nel caso in esame, non è stata fornita).
3. Con il secondo mezzo la parte istante lamenta la mancanza di una corretta notificazione dell'atto impugnato e degli atti prodromici;
aggiunge che sarebbe maturata la decadenza ex art. 25 del d.p.r. n.
602/1973. Il rilievo non ha pregio.
La contestata cartella risulta ritualmente notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento
(documento n. 2 depositato in giudizio dall'Ufficio resistente); peraltro, lo stesso tenore del ricorso e i relativi allegati dimostrano la completa conoscenza, da parte del contribuente, del gravato provvedimento.
Quanto agli atti prodromici, l'unico atto presupposto è la comunicazione dell'11.11.2022, richiamata nell'atto impugnato.
Orbene, l'invio dell'avviso bonario (comunicazione di irregolarità) a seguito di controlli automatici sulle liquidazioni delle imposte (art.36 bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) non è necessario nel caso (sussistente nella fattispecie in esame) di omesso o carente versamento, non essendoci, a carico dell'amministrazione finanziaria, un obbligo generalizzato di comunicare gli esiti dei controlli automatici, se non in caso di determinazione di un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione. In altre parole, la notifica dell'avviso bonario è indispensabile ove risultino incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione presentata dal contribuente mentre non lo è in presenza di omessi o ritardati versamenti di imposte già dichiarate dal contribuente (Cass., ord. n. 12997/2011). Pertanto la mancata notifica della suddetta comunicazione non vizia la cartella di pagamento impugnata.
4. In ogni caso, l'atto impugnato puntualizza che, qualora l'interessato non abbia ricevuto la comunicazione preventiva, può rivolgersi all'Agenzia delle Entrate ai fini di ulteriori verifiche, talché
l'omessa notifica dell'atto prodromico non inficia il contraddittorio tra ufficio e contribuente, contraddittorio che quest'ultimo può attivare una volta conosciuta la cartella esattoriale, facendo valere l'omessa comunicazione dell'irregolarità riscontrata ad esito del controllo.
Non è ipotizzabile alcuna decadenza, in quanto l'anno di riferimento è il 2019 (la dichiarazione presa in considerazione è quella presentata nel 2020), mentre la cartella è stata notificata il 14.11.2024, dovendo trovare applicazione l'art. 1, comma 158, della legge n. 197/2022, secondo cui “con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno” (il citato art. 25 a sua volta statuisce che “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600”).
Ne deriva che, in forza della proroga introdotta dal legislatore del 2022, l'Ufficio poteva notificare la gravata cartella entro il 31.12.2024, scadenza, questa, rispettata dall'amministrazione resistente.
5. Il terzo motivo si incentra sulla violazione del diritto al contraddittorio.
La censura non è condivisibile.
Il gravato provvedimento fa salva la regola del contraddittorio laddove richiama la preventiva comunicazione dell'11.11.2022 e reca l'avviso che, qualora la comunicazione non fosse pervenuta,
l'interessato avrebbe potuto rivolgersi all'Agenzia delle Entrate onde attivare le verifiche del caso sulla pretesa esattoriale e ai fini dell'eventuale sgravio.
6. Con il quarto mezzo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione.
Il rilievo non ha alcun pregio.
L'impugnata cartella, redatta secondo il modello approvato con D.M., dà contezza dei suoi presupposti di fatto e di diritto (omesso o carente versamento dell'IRPEF relativamente all'anno d'imposta 2019, accertamento compiuto ad esito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973).
7. Con il quinto motivo l'esponente deduce la violazione del principio di certezza del diritto, del principio di proporzionalità e di effettività delle sanzioni, lamenta l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora e chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia europea, in quanto la sanzione irrogata e gli interessi moratori richiesti con l'atto impugnato quadruplicano l'imposta.
Il rilievo non ha pregio.
Il criterio di calcolo degli interessi è esposto alla pagina 1 della cartella, il relativo importo è suddiviso in relazione alle singole voci delle ritenute da versare;
al cospetto di ciò, la ricorrente non ha opposto al computo degli interessi risultante nell'atto impugnato un proprio calcolo dimostrante l'erronea determinazione di essi, talché la censura, oltre che infondata, appare generica.
8. Le sanzioni sono state quantificate conformemente all'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997.
Sia il quantum delle sanzioni che quello degli interessi risente del numero (non esiguo) di anni in cui si è protratto e continua a protrarsi l'omesso versamento, talché non sussiste né una sproporzione rispetto all'imposta dovuta né il presupposto per la disapplicazione delle sanzioni.
9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in 1.200,00 EUR.