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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/04/2024, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.R.G. 4147 dell'anno 2022
TRA nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Mercogliano alla via Nazionale n. 125, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Christian Cecere e Antonio Cecere ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via S.
Pescatori n. 137;
ATTRICE
E sito in Mercogliano Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 4.11.2022 ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Avellino di annullare la delibera assunta dal convenuto il CP_1
22.07.2022. In punto di fatto l'attrice ha esposto che , in qualità di Persona_1
amministratore del convenuto, aveva indetto un'assemblea straordinaria per il CP_1
giorno 22.7.2022 in seconda convocazione avente ad oggetto “1) Riscontro dei condomini dell'atto di diffida e costituzione in mora pervenuto dall'avv. Ferdinando G. Di Meo, in nome e per conto della Signora in merito alle infiltrazioni subite 09/06/2022 – Determinazioni CP_2
dell'assemblea; 2) Ratifica ai condomini della nomina all'ing. quale consulente tecnico del Persona_2
condominio per la risoluzione delle problematiche di cui al punto I all'o.d.g.; 3) Varie ed eventuali” e che nella stessa assemblea veniva ratificato l'incarico all'ing. come consulente tecnico Per_2
per la risoluzione dei problemi di infiltrazione denunciati da con il solo voto CP_2
1/4 contrario di delegato dalla stessa. La parte ha, inoltre, evidenziato che Parte_2
all'assemblea erano presenti e delegati da numerosi Persona_3 Persona_4
condomini per un totale di 243,5 millesimi. In termini più precisi la parte ha rappresentato che gli stessi erano stati congiuntamente delegati dagli eredi di per millesimi Parte_3
126 in violazione dell'art. 66 secondo comma disp. att. c.c. e che aveva Persona_3
ricevuto altre 5 deleghe da parte di , CP_2 Parte_4 Persona_5
e . Con riferimento a quest'ultimo l'attrice ha denunciato Controparte_3 Parte_5
la violazione dell'art. 66 comma 1 disp. att. c.c. osservando che il totale di millesimi, tenuto conto della metà di quelli di spettanza degli eredi risultava pari a 243,5 su un totale Pt_3
di 28 condomini e che, pertanto, lo stesso risultava delegato per un numero superiore a cinque condomini.
All'udienza dell'1.06.2023 è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la CP_1
causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, la domanda risulta infondata.
In via preliminare vale osservare che ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.c. “Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.”
Deve essere soggiunto che sono annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 7 marzo 2005, n.° 4806).
Ciò premesso ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame non si configura alcuna violazione della norma di cui all'art. 66 primo comma citato in quanto tenuto conto dei millesimi generali pari a 967,5 il delegato presente non ha superato il limite Persona_3
previsto dalla norma non avendo rappresentato più di un quinto dei condomini e del valore
2/4 proporzionale dei millesimi pari a 193,5. In merito osserva il Tribunale che non può essere condiviso il calcolo eseguito dalla parte attrice che ha tenuto conto anche della quota pari ad un mezzo dei millesimi spettanti agli eredi di in quanto la ratio del secondo Pt_3
comma dell'art. 66 delle disp. att. c.c. è solo quella di evitare che gli eventuali conflitti interni fra comunisti siano portati all'interno dell'assemblea di Condominio. In altre parole la posizione dei comunisti deve essere unitaria di fronte agli altri condòmini e l'esistenza di un rappresentante unico parifica il caso di proprietà comune a più soggetti ai casi di proprietà esclusiva ai fini della partecipazione “per testa” alle riunioni, facendo sì che in rappresentanza di ciascuna proprietà vi sia soltanto una “voce” in assemblea in modo da rendere più equilibrato il dibattito. Gli eventuali contrasti fra comproprietari sull'assemblea condominiale, pertanto, devono essere risolti all'interno del gruppo di modo che la volontà del rappresentante valga, quale espressione irretrattabile della volontà comune, per tutti, ossia per i proprietari dissenzienti della minoranza e per i rimanenti condomini. Vale, poi, osservare che in passato, in base alla precedente normativa, in caso di disaccordo o di conferimento di più deleghe date dai comproprietari a persone diverse, la legge obbligava all'estrazione a sorte.
In altri termini rileva il Tribunale che la ratio della norma risulta garantita nella fattispecie in esame avendo la parte, rappresentata da due avvocati, espresso un unico voto.
In ogni caso, anche volendo ritenere la delega congiunta in esame invalida non potrebbe comunque disporsi l'annullamento della delibera impugnata non configurandosi alcun vizio relativo alla regolare costituzione dell'assemblea che ha deliberato con le maggioranze richieste dalla legge. In merito deve essere ricordato che il che impugni una CP_1
deliberazione dell'assemblea deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c. e il giudice è tenuto comunque ad accertare se le necessarie maggioranze siano state o meno raggiunte.
In conclusione la domanda deve essere rigettata.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite in ragione della contumacia del convenuto.
PQM
3/4 Il Tribunale di Avellino nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta la domanda;
-nulla dispone sulle spese.
Così deciso all'esito dell'udienza del 7.3.2024 il 5.4.2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
4/4