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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Maria Sechi CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 7 di RACL dell'anno 2022, proposta da
Parte_1
) c.f - in persona del Direttore Regionale
[...] P.IVA_1
per la Sardegna in carica, rappresentato e difeso ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Giuliana Murino (c.f. – mail – pec C.F._1 Email_1
– fax 070/6052456) e Roberto Di Tucci (c.f. Email_2
– mail – pec – fax C.F._2 Email_3 Email_4
0706052456) in virtù di procura generale alle liti per atto notaio del 5 aprile Per_1
2016, rep. 12428 ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Cagliari via Nuoro,
50.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e res.te in Quartu S. Controparte_1
Elena, via Pitz'e Serra n. 84, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._3
1 Cagliari, Via Logudoro n. 35 presso lo studio gli Avv.ti Valeria Atzeri
( ), Claudia Atzeri ( ) e Giovanni Pruneddu C.F._4 C.F._5
( che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in calce al C.F._6
ricorso introduttivo del primo giudizio e dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_5
o al numero di fax 070666074 indicati nell'intestazione.
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, la ricorrente ha chiamato in giudizio l' , facendo presente dal 2012 al 2018 come operaio addetto alla doma ed Pt_1
addestramento dei cavalli.
Ha affermato di aver contratto delle lesioni alla colonna di origine professionale,
a causa degli sforzi sopportati nello svolgimento dell'attività lavorativa ed ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale e la condanna dell'Ente alla corresponsione dell'indennizzo in misura corrispondente.
La controversia è stata istruita con prova per testi e CTU ed il Tribunale, con sentenza n. 1141 del 22-10-2021 ha accolta la domanda, riconoscendo il ricorrente affetto da:
TENDINOPATIA SPALLA Parte_2
EPICONDILITE BILATERALE
NOTE IN Parte_3 Parte_4
Parte_5
Riconoscendo un danno, rispettivamente, del 5%, 3% e 2%, che ha conglobato ad un danno del 12%l già riconosciuto, e riconoscendo pertanto un danno complessivo del 21%.
Propone appello l' , cui resiste il ricorrente. La controversia è stata istruita Pt_1
con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
2 Per l'appellante:
1 - Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare il ricorso proposto da perché infondato, Controparte_1
con favore delle spese e competenze dei due gradi di giudizio;
2 - In subordine e, salvo gravame, disporre il rinnovo della CTU vista l'evidente inadeguatezza dell'elaborato peritale nel giudizio di primo grado.
Per l'appellato:
1) Respinga l'interposto appello.
2) Condanni l' al pagamento delle maggiori spese ed onorari del presente Pt_1
giudizio disponendone la distrazione in favore dei difensori anticipatari.
3) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile dell'appellato, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore a € 23.493,36 come da dichiarazione sostitutiva di certificazione già agli atti e, pertanto, in caso di reiezione della domanda si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a suo carico.
4) Corregga la sentenza di primo grado aggiungendo nelle conclusioni dopo
“condanna l' per l'effetto, al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme Pt_1 dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre interessi di mora”, la dizione “e rivalutazione monetaria nei limiti di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l' ravvisa quelle che prospetta come Pt_1 contraddizioni nelle valutazioni del CTU sull'origine del rischio, finalizzate al chiedere il rinnovo della CTU.
In realtà, tali contraddizioni non sono presenti e la CTU del primo grado appare congruamente motivata ed in modo trasparente dà conto delle valutazioni effettuate.
Molto semplicemente, il CTU fa prima presente che la documentazione attestante la consistenza quali-quantitativa dell'attività lavorativa svolta non appare sufficiente, per proseguire valutando le caratteristiche intrinseche della tipologia di lavoro svolta, quali conosciute a livello di medicina legale. Procedendo in questo modo, ha messo in evidenza tutte le attività specifiche dell'addetto al maneggio ed addestramento cavalli in grado di provocare sollecitazioni abnormi, concludendo che tali attività sono state
3 causalmente idonee a causare o concausare le malattie riconosciute, con criterio di alta probabilità.
Tale valutazione è stata anche sostenuta dal fatto che le patologie riscontrate erano assolutamente eccezionali per un soggetto in giovane età come l'appellato, per il quale non si poteva parlare di normale usura derivante dal trascorrere del tempo, escludendo in questo modo la origine extralavorativa delle stesse:
“Tale rischio appare quindi essere stato prevalente nella determinazione della forma morbosa denunciata che è malattia multifattoriale riconoscendo cause metaboliche, geneticofamiliari, degenerative...ma in un soggetto giovane come l'attore tali cause appaiono del tutto secondarie . Da rilevare il rilievo anamnestico di tale patologia che appare esordire qualche anno fa ed appare limitato a riferiti episodi dolorosi agli arti ( peraltro non documentati) ma senza alcun referto specialistico.”…
Le conclusioni del CTU sull'origine lavorativa sono pertanto congruamente motivate ed esenti da censure, per cui non appare necessario procedere a rinnovare la
CTU già effettuata in primo grado.
Il motivo d'appello riguardante la valutazione del danno è del tutto generico ed inammissibile: ci si lamenta delle percentuali, che si ritiene eccessive, ma non si dice nulla di specifico riguardo al calcolo effettuato, malgrado la corretta individuazione dei codici di riferimento effettuata nella CTU.
L'appellato formula una istanza di correzione di errore materiale poiché si sarebbe omesso, malgrado fosse stato richiesto, di inserire nel dispositivo anche la condanna al pagamento della rivalutazione monetaria.
Tale istanza, formulata solo nell'atto di appello, non può essere accolta, poiché non si ravvisa alcun errore materiale nella sentenza appellata. Il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, come richiesto nel ricorso, non è effetto automatico della pronuncia, né pare previsto dalla legge. Il Tribunale ha ritenuto di non pronunciare su quest'ultima domanda, il che equivarrebbe a rigetto implicito, per cui si sarebbe dovuto proporre appello incidentale, cosa che non è stata fatta.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza appellata confermata. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
4 Definitivamente pronunciando,
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi €. 1.983,00, oltre al rimborso del 15% per spese imponibili, più IVA e CPA. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza Pt_1
tecnica.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 18-5-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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