Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
II TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 5826/2023 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________ Avv. ALESSI CHRISTIAN) Parte_1
per ricorrente
CONTRO
[...]
___________________________
(Avv. PAMPINELLA ROSA) Controparte_1
Il Cancelliere
(Avv. SOTGIA CP_2 Controparte_3
STEFANIA e Avv. DOA ALESSANDRO)
Controparte_4
(Avv. CACIOPPO SALVATORE)
[...]
resistenti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 09/05/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna il ricorrente a corrispondere le spese di lite alle resistenti, che liquida in euro 1305,00 in favore di ciascuno, oltre spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA,
come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/05/2023, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e l proponendo Controparte_5 CP_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239005918020000,
notificata il 21/04/2023, limitatamente alla seguente cartella di pagamento e ai seguenti avvisi di addebito:
- cartella di pagamento n. 29620170026168781, per un importo di euro
4.858,69, notificata in data 06/11/2017;
- avviso di addebito n. 59620150000781026, per un importo di euro
1.743,70, notificato in data 28/09/2015;
- avviso di addebito n. 59620190003058844, per un importo di euro
9.211,46, notificato in data 09/09/2019,
relativi a rate premio per gli anni 2015 e 2016 e a CP_4 CP_6
rettificativo per gli anni 2014, 2015, 2016 e relative somme aggiuntive, chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
A sostegno delle proprie pretese deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'intimazione opposta, nonché l'intervenuta prescrizione del credito, anche successiva alla loro provata notificazione e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora, domandandone l'annullamento.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_7
, eccependo l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione
[...]
(stante la regolare notifica degli atti sottesi all'impugnata intimazione), rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli avvisi di addebito opposti (di competenza dell e la regolare notifica della cartella n. CP_2
29620170026168781000, il cui credito - come risulta dall'estratto di ruolo prodotto
- è stato oggetto di sgravio parziale da parte dell'Ente impositore. Inoltre, con riferimento all'avviso di addebito n. 59620150000781026000, negava il perfezionamento dell'invocata fattispecie estintiva, stante il compimento degli atti interruttivi della prescrizione, anche alla luce della sospensione dei relativi termini in dipendenza del periodo emergenziale causato dalla pandemia da Covid-19.
Si costituiva in giudizio anche l evidenziando la regolarità delle notifiche CP_2
degli avvisi di addebito sottesi all'impugnata intimazione, l'inammissibilità
dell'opposizione, in quanto proposta tardivamente, e il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti rientranti nella potestà esclusiva del
Concessionario, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
L costituitosi in giudizio in ossequio a quanto disposto all'udienza del CP_4
24/10/2023, rilevava l'infondatezza dell'opposizione proposta, chiedendone il rigetto.
In particolare, evidenziava come, sulla base delle proprie risultanze contabili, la cartella esattoriale in oggetto risultasse ritualmente notificata al ricorrente e come ogni eventuale pregiudizio derivante da una tardiva o mancata notifica fosse
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ascrivibile unicamente all'Agente, precisando, altresì, di avere richiesto a quest'ultimo la documentazione comprovante l'avvenuta notificazione della cartella,
nonché di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
Il ricorso non merita accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, va rilevato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell , - da far valere Controparte_7
nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.). E
poiché il termine de quo deve essere rispettato a pena di decadenza e la eventuale ricorrenza il Giudice deve verificarla anche d'ufficio (così Cass. n.18207/2003), nel caso di specie risulta per tabulas che l'opposizione è stata presentata tempestivamente.
Va, altresì, osservato, che il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente creditore. Deve, infatti, rilevarsi,
come difetti di legittimazione passiva e ciò alla Controparte_8
stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno chiarito che: “In tema di riscossione dei
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, nell'ipotesi di opposizione
tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della
prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale
unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, si osserva che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022, ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Mal si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dagli Enti
convenuti per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, decorrente dalla data di notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.). Questa
opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 31/03/2007, n.8061).
Va, ancora, evidenziata l'infondatezza della censura afferente all'incompletezza dell'avviso di intimazione con riguardo alla quantificazione degli interessi applicati e alla loro decorrenza temporale, atteso che il tasso di interesse è di diretta derivazione normativa e l'intimazione, redatta con modalità indubbiamente analitica e dettagliata, ben consente di effettuare qualsivoglia verifica, essendo specificate le singole decorrenze e il criterio di liquidazione applicato.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati (Cass.
15/04/2011, n. 8613).
Inoltre, la Suprema Corte ha recentemente affermato (cfr.: Cass. Civ., Sez. V, Sent.
04.07.2022 n. 21065) che, in base alla legge, l'avviso che contiene l'intimazione di pagamento - e che l'agente della riscossione è tenuto a notificare quando ne ricorrano i presupposti - è redatto “in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Da ciò, consegue che tale atto non è annullabile per insufficienza della motivazione, “in quanto per la natura vincolata del provvedimento,
è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato”. Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello previsto dalla legge, ed essendo sufficiente
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro il semplice riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, continua la Cassazione, non sussiste mancanza di motivazione, poiché l'interessato è
comunque posto nelle condizioni di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione.
Ciò posto, deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alle somme portate dall'avviso di addebito n. 59620190003058844,
sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
Invero, il ricorrente, in seno alle note conclusive del 27/04/2025, ha dichiarato tramite il proprio difensore di rinunciare all'azione nei confronti di tale atto.
La rinuncia all'azione, essendo un atto di disposizione del diritto non richiede l'accettazione della controparte, equivale nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree (in tal senso Cass. n. 18255 del 10/09/2004) e comporta la cessazione della materia del contendere.
****
Nel caso di specie, parte ricorrente contesta la titolarità del diritto delle controparti di procedere all'esecuzione, adducendo la omessa notifica degli atti prodromici impugnati, nonché fatti estintivi sopravvenuti alla formazione degli stessi, ovvero la prescrizione dei crediti in essi portati.
Va, innanzitutto, osservato che, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.lgs. n. 46/99,
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del
lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento è
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza. In caso contrario – laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e la stessa non sia stata tempestivamente opposta – deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.,
i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
Fatta la superiore premessa, questione dirimente assume nella fattispecie de qua la fondatezza o meno dell'eccezione della c.d. nullità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei crediti ivi portati.
Ebbene, va osservato come risulti dimostrata, sulla scorta della documentazione in atti, l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 29620170026168781000 e degli avvisi di addebito n. 59620150000781026 e n. 59620190003058844
all'indirizzo del ricorrente.
Invero, l'Agente della Riscossione ha dato prova dell'avvenuta notifica, in data
06/11/2017, via posta raccomandata, per il tramite di della Controparte_9
cartella di pagamento in oggetto, producendo l'avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso ricorrente (cfr. allegato “Estratto di ruolo e relata di notifica cartella n.
CP_1 29620170026168781000”, memoria di costituzione .
Con riguardo agli avviso di addebito n. 59620150000781026 e n.
59620190003058844, l ha prodotto i rispettivi avvisi di ricevimento, CP_2
entrambi sottoscritti dalla moglie del ricorrente, dal quale si evince la regolare notifica all'indirizzo del ricorrente in data 28/09/2015 e 9/9/2019 direttamente ad
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro opera dello stesso Ente impositore, con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. “notificazione semplificata” (cfr.
CP_ all. “RELATE DI NOTIFICA AVA all. mem. di cost. .
Invero, non si tratta di notifica a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., ma di invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'ente impositore, forma semplificata di notifica (che ha superato il vaglio di costituzionalità, cfr. Corte Cost.
175/2018), che non richiede l'intervento di un agente notificatore, né la compilazione di una relata di notifica e neppure l'invio della non trovando Pt_2
applicazione le regole di cui alla legge n. 890/1982, ma le disposizioni di cui all'art. 1335 c.c. e le regole ordinarie che disciplinano il servizio postale universale (Cass. n.
33563/2018, n.12883/2020).
Dunque, stante la regolare notifica degli atti opposti e la mancata impugnazione tempestiva degli stessi, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di censurare vizi di legittimità di detti atti, potendo semmai far valere in questa sede – come in effetti ha fatto – eventi successivi alla formazione del titolo, quale la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti.
Fatta questa premessa, occorre verificare se l'invocata prescrizione si sia compiuta con riferimento ai crediti di cui all'AVA addebito n. 59620150000781026000 e alla cartella n. 29620170026168781000,
Va, innanzitutto, chiarito che in tema di contributi previdenziali la prescrizione è
quinquennale, come stabilito dall'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
Quanto al termine di prescrizione quinquennale applicabile, deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio
– per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza
dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale), in quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. . Infatti, si è ritenuto che tale ultima
norma si applichi nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la
suddetta cartella – avendo natura di atto amministrativo – è priva di efficacia di
giudicato” (Cass. civ., sez. Lav., 26/05/2021, n. 14690).
Orbene, la regolare notificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito di cui si discute (avvenuta rispettivamente in data 06/11/2017 e in data
28/09/2015), ha interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è
cominciato a decorrere ex novo.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 59620150000781026000, deve rilevarsi come il termine prescrizionale c.d. successivo, decorrente dalla data di notificazione dello stesso, sia stato interrotto dalla notificazione, ad opera dell'Agente della
Riscossione, dell'intimazione di pagamento n. 29620199002899535000, avvenuta in data 05/12/2019 a mani della moglie convivente, riferibile all'avviso stesso (cfr. all.
“Intimazione di pagamento n. 29620199002899535000 e relata di notifica” memoria
CP_1 di cost. ).
Risultando, per tabulas, valida tale notifica, il termine di prescrizione quinquennale deve dunque decorrere dalla data in cui questa è stata effettuata (05/12/2019).
Pertanto, l'intimazione di pagamento n. 29620239005918020000, notificata il
21/04/2023, è intervenuta prima della maturazione del termine estintivo quinquennale, sicché il credito contributivo non è prescritto.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620170026168781000, notificata in data 06/11/2017, ai fini del maturare dei termini di prescrizione occorre considerare anche il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19. Nel caso di specie, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione.
In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020,
rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria”, dispone al comma 2: “I termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9,
della Legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine
del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129
giorni.È poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30
giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n,183,
convertito dalla Legge 26/02/2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'art. 3, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Non risulta, invece, applicabile, ad avviso del Tribunale, la disposizione di cui all'art. 68 DL n. 18/2020 che, in combinata lettura con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015,
determinerebbe la sospensione dei termini dal 8.3.2020 al 31.8.2021. Si ritiene che la
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni sia legata alla sospensione dei termini di versamento in scadenza dall' 8.3.2020 al 31.8.2021 e,
dunque, più che di una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Tale sospensione legata al differimento, tuttavia, ha ad oggetto i soli contributi con termini di versamento dal 8.3.2020 al 31.8.2021 e non già quelli i cui termini di versamento scadevano precedentemente, come nel caso di specie (in tal senso Tribunale Roma del 15.01.2025 n. 430 del 2025).
Ebbene, il ricorrente, in seno alle note conclusive del 27/04/2025, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620170026168781, sostiene che, atteso che il computo della prescrizione, a far data dal 01/07/2021, è tornato ad essere effettuato secondo l'ordinario regime, la disciplina della sospensione dei termini non produca effetti al di là del periodo sopra richiamato, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale. Tale assunto non si ritiene condivisibile, in base al tenore letterale delle norme sopra descritte (art. 37 D.L. n.
18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 e art. 11 D.L. 31/12/2020, n,183) e a quanto recentemente affermato dalla Corte di legittimità. Al riguardo si evidenzia come la Corte di Cassazione, chiamata di recente a pronunciarsi in merito al delicato tema dell'estensione del termine di decadenza delle attività di accertamento ascrivibili alla proroga “Covid”, prevista dal Decreto “Cura Italia” all'art. 67, D.L. n.
18/2020 – in particolare se l'efficacia della norma si intendesse limitata all'intervallo temporale identificato dalla norma stessa (8 marzo-31 maggio 2020) o si riverberasse “a cascata” anche alle annualità successive al 2020 - con Ordinanza n.
960 del 15 gennaio 2025 ha statuito che la proroga non può riguardare il solo anno
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro caratterizzato dall'emergenza epidemiologica.
Secondo i Giudici “I termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a
quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con
riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del
decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra citata normativa emergenziale,
nessuna prescrizione, con riferimento ai crediti portati nella suindicata cartella, può
ritenersi maturata alla data della notifica della intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 21.04.2023.
Il ricorso va conclusivamente rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
PP..QQ..MM..
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 25.06.2025
II GG OO..
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro