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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/11/2024, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Graziella Scionti
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/11/2024 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 1/08/1981 in NO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28, part II, serie A anno 1981) e che dall'unione sono nati i figli (15/06/1982) e Per_1 Per_2
(20/04/1988) maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separati;
2. la casa coniugale sita a NO (RC) via Molise nr. 26 rimane assegnata alla sig.ra proprietaria dell'immobile; il sig. ha Parte_2 Parte_1 già lasciato la casa coniugale e vive presso altra abitazione in NO (RC) via Catanzaro, dove si impegna a trasferire la residenza entro un mese dalla pronuncia della separazione personale;
3. a titolo di contributo al mantenimento di il sig. Parte_2 Parte_1 verserà alla stessa la somma di € 100,00 mensili, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4. la sig.ra si impegna a trasferire la proprietà dell'autoveicolo, Parte_2 tipo Volkswagen Golf, targata DC956VX, al sig. entro il mese Parte_1 di dicembre 2024, con spese ad esclusivo carico di quest'ultimo;
5. le spese legali relative al presente giudizio di separazione sono a carico esclusivo del sig. ; Parte_1
6. i coniugi vicendevolmente esprimono, fin d'ora, il loro assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 1/08/1981 in
NO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28, part II, serie A anno 1981) e che dall'unione sono nati i figli (15/06/1982) e Per_1
(20/04/1988) maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi vivranno separati;
2. la casa coniugale sita a NO (RC) via Molise nr. 26 rimane assegnata alla sig.ra proprietaria dell'immobile; il sig. ha Parte_2 Parte_1 già lasciato la casa coniugale e vive presso altra abitazione in NO (RC) via Catanzaro, dove si impegna a trasferire la residenza entro un mese dalla pronuncia della separazione personale;
3. a titolo di contributo al mantenimento di il sig. Parte_2 Parte_1 verserà alla stessa la somma di € 100,00 mensili, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4. la sig.ra si impegna a trasferire la proprietà dell'autoveicolo, Parte_2 tipo Volkswagen Golf, targata DC956VX, al sig. entro il mese Parte_1 di dicembre 2024, con spese ad esclusivo carico di quest'ultimo;
5. le spese legali relative al presente giudizio di separazione sono a carico esclusivo del sig. ; Parte_1
6. i coniugi vicendevolmente esprimono, fin d'ora, il loro assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Graziella Scionti
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/11/2024 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 1/08/1981 in NO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28, part II, serie A anno 1981) e che dall'unione sono nati i figli (15/06/1982) e Per_1 Per_2
(20/04/1988) maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separati;
2. la casa coniugale sita a NO (RC) via Molise nr. 26 rimane assegnata alla sig.ra proprietaria dell'immobile; il sig. ha Parte_2 Parte_1 già lasciato la casa coniugale e vive presso altra abitazione in NO (RC) via Catanzaro, dove si impegna a trasferire la residenza entro un mese dalla pronuncia della separazione personale;
3. a titolo di contributo al mantenimento di il sig. Parte_2 Parte_1 verserà alla stessa la somma di € 100,00 mensili, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4. la sig.ra si impegna a trasferire la proprietà dell'autoveicolo, Parte_2 tipo Volkswagen Golf, targata DC956VX, al sig. entro il mese Parte_1 di dicembre 2024, con spese ad esclusivo carico di quest'ultimo;
5. le spese legali relative al presente giudizio di separazione sono a carico esclusivo del sig. ; Parte_1
6. i coniugi vicendevolmente esprimono, fin d'ora, il loro assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 1/08/1981 in
NO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28, part II, serie A anno 1981) e che dall'unione sono nati i figli (15/06/1982) e Per_1
(20/04/1988) maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi vivranno separati;
2. la casa coniugale sita a NO (RC) via Molise nr. 26 rimane assegnata alla sig.ra proprietaria dell'immobile; il sig. ha Parte_2 Parte_1 già lasciato la casa coniugale e vive presso altra abitazione in NO (RC) via Catanzaro, dove si impegna a trasferire la residenza entro un mese dalla pronuncia della separazione personale;
3. a titolo di contributo al mantenimento di il sig. Parte_2 Parte_1 verserà alla stessa la somma di € 100,00 mensili, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4. la sig.ra si impegna a trasferire la proprietà dell'autoveicolo, Parte_2 tipo Volkswagen Golf, targata DC956VX, al sig. entro il mese Parte_1 di dicembre 2024, con spese ad esclusivo carico di quest'ultimo;
5. le spese legali relative al presente giudizio di separazione sono a carico esclusivo del sig. ; Parte_1
6. i coniugi vicendevolmente esprimono, fin d'ora, il loro assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola