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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/08/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale di Verona
In nome del popolo italiano
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-
INABILITAZIONI
In composizione collegiale con i Giudici
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato il seguente decreto
nella causa civile iscritta al n° 1709/2024 R.G.
promossa con ricorso depositato il giorno 07/03/2024
da
, con l'avv. BIANCARDI FABIO Parte_1
-ricorrente-
contro
, con l'avv. PAVAN FEDERICA Controparte_1
VALENTINA,
-resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali
Conclusioni di parte ricorrente
“1) ferma la collocazione prevalente delle figlie minori e Per_1 Per_2
presso l'abitazione materna in Albaredo d'Adige (VR) Corso Vittorio
Emanuele I n. 58F, disporre l'affidamento condiviso delle medesime ad 2
entrambi i genitori, i quali provvederanno alla loro cura ed educazione,
adottando le scelte più significative in proposito, come da piano genitoriale prodotto con il presente ricorso;
2) nel recepire il piano genitoriale prodotto con il presente ricorso, prevedere il diritto/dovere del padre di stare le figlie dalla mattina o dal primo pomeriggio del sabato alla domenica alle ore 17,00;
3) con riguardo agli ulteriori periodi di permanenza delle figlie e Per_1
col padre (vacanze scolastiche, estive, giorni festivi) recepire il piano Per_2
genitoriale prodotto con il presente ricorso;
4) disporsi che il sig. corrisponda alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di € 1.400,00 quale contributo al mantenimento
[...]
delle figlie minori e rivalutabile annualmente in base agli Per_1 Per_2
indici ISTAT da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente. Salva diversa quantificazione del contributo che risulterà di giustizia a seguito della prova sulla capacità reddituale e patrimoniale del resistente;
5) richiamato il protocollo di famiglia in uso presso il Tribunale di Verona con tutto quanto ivi previsto, stabilire l'obbligo del sig. di Controparte_1
partecipare nella misura del 70% alle spese straordinarie da sostenere in favore delle figlie minori e Per_1 Per_2
Salva la diversa misura di partecipazione che risulterà di giustizia a seguito della prova sulla capacità reddituale e patrimoniale del resistente.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate, indicando quali testi , Testimone_1 Testimone_2
, , con riserva di altri. Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
1) vero che i genitori della ricorrente hanno pagato la vacanza della seconda settimana di Luglio trascorsa dalla NO con le figlie minori in Pt_1
Toscana; 3
2) vero che i genitori della ricorrente l'aiutano economicamente pagando le utenze domestiche, le spese di manutenzione dell'auto, da ultimo sostituzione della batteria, la riparazione della lavastoviglie del mese di dicembre del costo di € 170,00;
3) vero che nel settembre del 2023 i genitori della ricorrente le hanno acquistato un nuovo telefono cellulare in sostituzione del precedente in quanto rotto, non potendo la ricorrente acquistarlo;
4) vero che la zia della ricorrente NO , in data 24/02/2023 Testimone_3
ha estinto con la somma di € 1200,00 il finanziamento dell'acquisto dell'auto della ricorrente;
5) vero che la stessa NO ha acquistato nel novembre 2023 Testimone_3
per la nipote i pneumatici invernali della sua auto;
Parte_1
6) vero che aiuta economicamente la nipote non riuscendo la Testimone_3
stessa a fare fronte a tutte le spese mensili.
Con rifusione delle spese di procedimento”
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Il.mo Giudice adito accogliere le seguenti conclusioni:
1. rigettare tutte le domande svolte dalla ricorrente;
2. disporre l'affidamento delle figlie minori e ad entrambi i Per_2 Per_1
genitori con coabitazione prevalente presso la madre.
3. in caso di disaccordo tra i genitori, il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé le figlie e secondo il seguente calendario: Per_1 Per_2
• il padre potrà stare con le figlie e ogni fine settimana Per_1 Per_2
alternato, dal venerdì alle ore 15.00 fino al lunedì mattina, nonché due pomeriggio a settimana, ovvero il venerdì pomeriggio e altro giorno da concordarsi tra i genitori nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi,
dall'uscita di scuola del minore sino alle ore 19:00;
• il IG. e la IG.ra avranno diritto Controparte_1 Parte_1
di trascorrere con le figlie e tre settimane anche non Per_1 Per_2 4
consecutive durante il periodo estivo da concordarsi preventivamente con congruo anticipo;
• nonché per una settimana durante le vacanze Natalizie e 2/3 giorni in quelle primaverili o di Carnevale, tenuto conto dell'alternanza
Natale/Capodanno e Pasqua/Pasquetta. Resta inteso che le vacanze potranno essere effettuate anche presso una destinazione estera;
• • i giorni festivi verranno trascorsi con i genitori secondo il seguente calendario:
25 Aprile negli anni pari con la madre, dispari con il padre;
1° maggio negli anni pari con il padre, dispari con la madre;
2 giugno negli anni pari con la madre, dispari con il padre;
1° novembre negli anni pari con il padre, dispari con la madre;
8 dicembre negli anni pari con il padre, dispari con la madre.
Resta inteso che se in occasione di tali festività il calendario scolastico delle figlie dovesse prevedere la chiusura della scuola, il genitore assegnatario della festività potrà trascorrere con le figlie l'intero periodo di vacanza (c.d. “ponte);
• • il compleanno delle figlie verrà passato, ad anni alterni, con uno dei genitori qualora non sia ritenuto opportuno trascorrerlo insieme, nell'interesse delle figlie;
• • il padre e la madre avranno altresì diritto di stare con le figlie nel giorno del loro rispettivo compleanno;
Rimane salva la possibilità di prevedere ulteriore o diversa e più ampia regolamentazione del diritto di visita, nel preminente interesse del figlio e con l'assenso di entrambi i genitori;
4. i genitori assumono l'obbligo di comunicare reciprocamente il proprio recapito telefonico e indirizzo di residenza, mettendo sempre a conoscenza dell'altro ogni variazione degli stessi, nonché gli eventuali spostamenti in altre località con i figli minori;
5. i genitori si impegnano alla collaborazione reciproca ponendo al primo posto l'interesse esclusivo delle figlie, nonché ad evitare comportamenti offensivi o 5
denigratori, impegnandosi a riportare all'altro genitore ogni notizia rilevante che lo riguardi;
6. i genitori si impegnano a promuovere i rapporti affettivi tra le figlie e i nonni materni e paterni, nonché con gli zii e i cugini di entrambe le famiglie;
7. disporre a carico del IG. un contributo al Controparte_1
mantenimento per le figlie minori e dell'importo complessivo Per_1 Per_2
di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con bonifico bancario alle coordinate della IG.ra , già note al IG. Parte_1
; Controparte_1
8. disporre la percezione dell'assegno unico universale erogato dall' nella CP_2
misura del 50% a ciascun genitore;
9. il IG. si impegna altresì a contribuire nella misura del Controparte_1
50% alle spese straordinarie, da documentarsi mensilmente, così come stabilito dal Protocollo del Diritto di Famiglia sottoscritto dal Tribunale di Verona in data 03.12.2018, alla Sezione Terza, paragrafo 2, e di seguito riportate:
I. spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale
prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II. spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III. spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e 6
delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV. spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V. spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
corsi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €
1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI. spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori devono concordare le spese di cui al capo II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa, dovrà
comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato,
e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori.
Le spese andranno rimborsate mediante accredito nel c/c del genitore anticipatario secondo la quota stabilita.
In caso di spese medico-sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
7
10. ciascun genitore si impegna alla collaborazione reciproca ponendo al primo posto l'interesse esclusivo delle figlie, nonché ad evitare comportamenti offensivi o denigratori, impegnandosi a riportare all'altro genitore ogni notizia rilevante che lo riguardi;
11. le parti concedono sin d'ora il nulla osta reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti per sé e per le figlie e . Per_1 Persona_3
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e c.p.a. come per legge.
In via istruttoria: si indicano sin d'ora a testi la Dott.ssa Testimone_6
la Dott.ssa ,, la Dott.ssa Parte_2 Testimone_7 Tes_8
, con riserva di successiva capitolazione in ragione del contegno
[...]
processuale avversario.
*****
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova avversari, e segnatamente
• • sub n. 1 perché generico, irrilevante e inconferente rispetto al thema decidendum;
• • sub. n. 2 perché irrilevante e inconferente rispetto al thema decidendum;
• • sub n. 3 perché irrilevante e inconferente rispetto al thema decidendum, oltre che formulato in maniera negativa;
• • sub n. 4 perché irrilevante e inconferente rispetto al thema decidendum;
• • sub n. 5 perché irrilevante e inconferente rispetto al thema decidendum;
• • sub n. 6 perché generico, irrilevante e inconferente rispetto al thema decidendum, oltre che formulato in maniera negativa.”
Conclusioni del P.M.
“Nulla si oppone”
motivi della decisione 8
Premesso che:
dalla relazione non matrimoniale tra i sigg. Parte_1
e sono nate
[...] Controparte_1 Per_4
nata a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Persona_3
) (si vedano gli atti di nascita prodotti come doc. C.F._2
1 di parte ricorrente);
la relazione è cessata e parte ricorrente ha chiesto che siano regolamentati l'affidamento, la residenza prevalente, i tempi e le modalità d'incontro con il genitore non convivente e gli obblighi di contribuzione al mantenimento;
in particolare, ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso con la residenza presso la madre, regolari tempi di permanenza con il padre e un contributo al mantenimento pari ad € 1400 mensili per entrambe le figlie oltre al 70% delle spese straordinarie;
con decreto 11/7/2024 la Presidente del. fissava udienza di comparizione, assegnando termine per la notifica al resistente e ordinando la produzione di documentazione sui redditi ed estratti conto bancari degli ultimi tre anni;
parte resistente, costituendosi, ha aderito alla domanda di affidamento condiviso e di residenza delle bambine presso la madre, ma ha chiesto tempi più ampi di permanenza con il padre e la determinazione di un contributo al mantenimento pari ad € 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
le parti depositavano le ulteriori memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
il procedimento è stato istruito documentalmente dalla Presidente
delegata che ha ascoltato i genitori, tentando altresì la conciliazione, e ha pronunciato all'esito la seguente ordinanza riservata, depositata il
2/10/2024: 9
letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentiti i genitori ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e delle figlie nata il [...] e nata il Per_1 Per_2
10.4.2021;
ritenuto che, vista la situazione spontaneamente creatasi dopo la cessazione della convivenza tre i genitori e le concordi domande delle parti, appare preferibile disporre la residenza prevalente delle figlie presso la madre, con affidamento condiviso ad entrambi i genitori e ampi tempi d'incontro con il padre;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al mantenimento delle figlie provvedendovi direttamente quando le figlie rimarranno presso lo stesso e corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso mensile di € 600 (€ 300 ciascuna) rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze delle bambine, delle risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, del fatto che il padre deve sostenere una spesa per l'esigenza abitativa, dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti prevalentemente dalla madre e della circostanza che la madre percepisce in via esclusiva l'assegno unico universale per le bambine, che ha dichiarato essere pari ad € 390 mensili;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 70% alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
ritenuto che il predetto importo sia coerente con i calcoli indicati dalla ricorrente a pag. 7 del suo ricorso, ove si consideri che il canone di locazione è
venuto meno, che la stessa percepisce l'intero assegno unico universale e che 10
sarà tenuta a sostenere le spese straordinarie per le figlie solo in percentuale ridotta rispetto al padre;
valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova indicati e ritenuto che le stesse vertano su circostanze non specificamente contestate;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle figlie minori:
1) Affida le figlie minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà le figlie con sé;
disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: ogni fine settimana alternato, dal venerdì all'uscita da scuola o dalle ore 15.00 in periodi non scolastici fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o a casa della madre, nonché un pomeriggio alla settimana da concordarsi tra i genitori nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi, dall'uscita di scuola del minore sino alle ore 19:00 e un secondo pomeriggio nella settimana in cui le bambine non vedono il papà nel fine settimana, da individuarsi nel venerdì
pomeriggio e in altro giorno da concordare;
tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordarsi preventivamente con congruo anticipo entro il 30.5. di ogni anno;
una settimana durante le vacanze
Natalizie e 2/3 giorni in quelle primaverili o di Carnevale, tenuto conto dell'alternanza Natale/Capodanno e Pasqua/Pasquetta; i giorni festivi verranno trascorsi con i genitori secondo il seguente calendario: 25 Aprile
negli anni pari con la madre, dispari con il padre;
1° maggio negli anni pari con il padre, dispari con la madre;
2 giugno negli anni pari con la madre,
dispari con il padre;
1° novembre negli anni pari con il padre, dispari con la madre;
8 dicembre negli anni pari con il padre, dispari con la madre;
se in occasione di tali festività il calendario scolastico delle figlie dovesse prevedere la chiusura della scuola, il genitore assegnatario della festività potrà
trascorrere con le figlie l'intero periodo di vacanza (c.d. “ponte); il compleanno 11
delle figlie verrà trascorso, ad anni alterni, con uno dei genitori qualora non sia ritenuto opportuno trascorrerlo insieme, nell'interesse delle figlie;
• il padre e la madre avranno altresì diritto di stare con le figlie nel giorno del loro rispettivo compleanno;
rimane salva la possibilità di prevedere ulteriore o diversa e più ampia regolamentazione del diritto di visita, nel preminente interesse del figlio e con l'assenso di entrambi i genitori;
2) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento Controparte_1
delle figlie provvedendovi direttamente nel tempo in cui le terrà con sé e corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, alla madre l'importo complessivo di € 600 (€ 300 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 70% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona.
3) Respinge le istanze istruttorie.
4) Riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza.
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in caso di sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 27.2.2025 h.
9.45 per verifica sul rispetto dei provvedimenti provvisori, da intendersi come proposta conciliativa del Giudice, e per discussione rimessione della causa al Collegio per la decisione.”
all'udienza del 12.6.2025 le parti, dopo il fallimento di un nuovo tentativo di conciliazione e il rifiuto della ricorrente di intraprendere un percorso di mediazione, precisavano le conclusioni nel senso sopra riportato e la causa era rimessa al Collegio per la decisione;
Ritenuto che:
in diritto, tutte le questioni relative all'esercizio della responsabilità
genitoriale, anche nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, sono disciplinate dagli artt. 337 bis e ss. cc, norme inserite dall'art.
7.12 del d. lg. 28.12.2013 n° 154, con il quale si è attuata la piena equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal 12
matrimonio, ora completata anche sotto il profilo processuale con le norme di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.;
quanto all'affidamento e al collocamento delle bambine, ora rispettivamente di quasi nove anni e di quattro anni, non vi sono ragioni per non accogliere le richieste congiunte di affidamento condiviso, regime indicato come scelta prioritaria dal legislatore (art. 337 ter c.c.), e di residenza prevalente con la madre, coerentemente con la situazione spontaneamente verificatasi dopo la fine della relazione;
con riferimento ai tempi di permanenza con il genitore non convivente,
sono preferibili tempi e modalità più ampi rispetto a quelli indicati dalla ricorrente, così da favorire una relazione effettiva e continuativa con il padre, oltre che alleggerire la madre, affetta da sclerosi multipla recidivante e remittente, dagli oneri di custodia e di cura delle bambine;
vanno pertanto confermati i provvedimenti provvisori di cui al capo 1;
passando agli obblighi di contribuzione al mantenimento delle bambine da parte del genitore non convivente, vanno esaminate le situazioni economiche dei genitori;
la madre, nata nel 1983, svolge attività lavorativa dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e mansioni di impiegata;
ha documentato solo i redditi annui del 2020 (doc. 3 di parte ricorrente, €
19715) e del 2021 (doc. 4 di parte ricorrente, € 15.575), benché con il decreto di fissazione dell'udienza del 22/3/2024 fosse stata ordinato il deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi;
ha depositato solo l'estratto conto del periodo da ottobre 2023 a dicembre 2023, successivo alla fine della relazione (doc. 2 di parte ricorrente), e i movimenti del primo semestre 2025 (doc. 32 di parte ricorrente), benché con il decreto di fissazione dell'udienza fosse stato ordinato il deposito degli estratti conto degli ultimi tre anni;
non consta avere immobili di proprietà e vive con le figlie in un immobile di proprietà della famiglia di origine, 13
in relazione al quale il 27/1/2025, successivamente ai provvedimenti provvisori, ha stipulato un contratto di locazione che prevede un canone di € 350 mensili (doc. 20 di parte ricorrente); percepisce mensilmente l'intero assegno unico universale per le due figlie, pari complessivamente ad € 477 mensili (si vedano i movimenti del conto di cui al doc. 32 di parte ricorrente), aumentato rispetto a quello di € 390
tenuto in considerazione in sede di provvedimenti provvisori sulla base di quanto riferito in sede di udienza del 9/7/2024; ha documentato che a causa della stanchezza provocata dalla patologia, ha ridotto i tempi lavorativi e che l'azienda datrice di lavoro ha recentemente programmato un periodo di cassa integrazione;
il padre, nato nel 1983, è un libero professionista, avvocato, che ha scelto il regime forfetario;
ha documentato redditi nel 2020 pari ad €
28.522, nel 2021 pari ad € 40.906, nel 2022 pari ad € 42.946 e nel 2023
pari ad 47.479; vive in un'abitazione in locazione con un canone di €
500 mensili (doc. 6 di parte resistente) e sostiene anche il canone per lo studio professionale;
ha prodotto gli estratti conto relativi ad un conto
BancoPosta cointestato con il padre e documentazione su altri conti
(doc. 29 di parte resistente); dall'estratto conto BancoPosta risultano accrediti per liquidazioni indennità quale amministratore di sostegno,
pagamenti di parcelle e alcuni versamenti in contanti, nonché addebiti per pagamenti di finanziamenti, canoni di locazione e altro;
non consta avere proprietà immobiliari;
valutate comparativamente le suesposte situazioni economiche e capacità lavorative, tenuto conto ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c. del solo parziale adempimento della madre agli ordini di esibizione contenuti nel decreto di fissazione dell'udienza e della contribuzione diretta da parte del padre negli ampi tempi di permanenza con le figlie,
ma altresì del progressivo miglioramento dei redditi del medesimo, il
Collegio stima equo un contributo al mantenimento per le due figlie 14
pari ad € 700 (€ 350 ciascuna), oltre al 70% delle spese straordinarie,
importo che considera anche le presumibili esigenze delle bambine e il percepimento dell'intero assegno unico pari ad attuali € 477 mensili da parte della madre;
la parziale reciproca soccombenza e la natura della causa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite;
per questi motivi
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Affida le figlie minori nata a [...] il Persona_4
07/09/2016 e nata a Vicenza il [...] ad [...]_3
i genitori con residenza presso la madre;
ciascun genitore eserciterà
disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà le figlie con sé; disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: ogni fine settimana alternato, dal venerdì all'uscita da scuola o dalle ore 15.00 in periodi non scolastici fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o a casa della madre, nonché un pomeriggio alla settimana da concordarsi tra i genitori nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi,
dall'uscita di scuola del minore sino alle ore 19:00 e un secondo pomeriggio nella settimana in cui le bambine non vedono il papà nel fine settimana, da individuarsi nel venerdì pomeriggio e in altro giorno da concordare;
tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordarsi preventivamente con congruo anticipo entro il
30.5. di ogni anno;
una settimana durante le vacanze Natalizie e 2/3
giorni in quelle primaverili o di Carnevale, tenuto conto dell'alternanza
Natale/Capodanno e Pasqua/Pasquetta; i giorni festivi verranno trascorsi con i genitori secondo il seguente calendario: 25 Aprile negli anni pari con la madre, dispari con il padre;
1° maggio negli anni pari con il padre, dispari con la madre;
2 giugno negli anni pari con la madre, dispari con il padre;
1° novembre negli anni pari con il padre, 15
dispari con la madre;
8 dicembre negli anni pari con il padre, dispari con la madre;
se in occasione di tali festività il calendario scolastico delle figlie dovesse prevedere la chiusura della scuola, il genitore assegnatario della festività potrà trascorrere con le figlie l'intero periodo di vacanza (c.d. “ponte); il compleanno delle figlie verrà
trascorso, ad anni alterni, con uno dei genitori qualora non sia ritenuto opportuno trascorrerlo insieme, nell'interesse delle figlie;
• il padre e la madre avranno altresì diritto di stare con le figlie nel giorno del loro rispettivo compleanno;
rimane salva la possibilità di prevedere ulteriore o diversa e più ampia regolamentazione del diritto di visita,
nel preminente interesse del figlio e con l'assenso di entrambi i genitori;
2) Dispone che il sig. con decorrenza dalla Controparte_1
mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza contribuisca al mantenimento delle figlie provvedendovi direttamente nel tempo in cui le terrà con sé e corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, alla madre l'importo complessivo di € 700 (€ 350 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il
70% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente del
Tribunale di Verona;
conferma per il periodo precedente i provvedimenti provvisori;
3) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre collocataria;
4) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 31/07/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra