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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/09/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. 592/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 592/2024 R.G., vertente tra
a socio unico - (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alberto Cappellari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Este (PD), Viale Fiume n. 6,
-Opponente- contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Marialucrezia Turco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Roma, via Barberini n. 47;
-Opposto-
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Dichiarare, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., la incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo in favore del Tribunale di Treviso;
1 Previa ogni necessaria statuizione, dichiararsi nullo e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, mandando assolta la società da ogni e qualsiasi pretesa Parte_1 azionata;
In subordine, tenuto conto delle difese ed eccezioni, anche di prescrizione, svolte, accertarsi l'esatto ammontare delle somme dovute dalla Parte_1
Spese di causa rifuse.
PER PARTE OPPOSTA
In via principale, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, poiché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, ovvero,
In subordine, nella denegata e malaugurata ipotesi in cui per qualsiasi motivo e/o ragione venisse dichiarato nullo, revocato e/o inefficace il predetto decreto ingiuntivo, condannare la al pagamento, in favore dell'odierna opposta di tutte le Parte_1 somme alla stessa dovute per capitale, interessi e spese.
Con vittoria di compensi e spese secondo la vigente normativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 2.04.2024, la società si è Parte_1 opposta, chiedendone la revoca, al decreto ingiuntivo n. 109/2024 (RG 205/24) emesso da questo Tribunale in data 19.02.2024 su istanza e a favore di
[...]
, quale cessionaria di , per la Controparte_1 Parte_2 somma capitale di € 101.241,11, oltre interessi e spese, di cui € 80.975,47 quale saldo passivo del conto corrente ed € 20.265,64 per saldo debitorio relativo ad un contratto di finanziamento non integralmente rimborsato.
L'opponente ha primariamente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo a favore del Tribunale di Treviso in virtù della clausola di deroga convenzionale alla competenza territoriale contenuta nell'art. 8 del contratto di conto corrente anticipi (doc. 9 – fascicolo monitorio).
Ha poi contestato la debenza della somma ingiunta, deducendo in particolare:
i) L'assenza di una adeguata prova del credito, atteso che i documenti prodotti ai nn. 11 e 12 (denominati “lista movimenti”) non conterrebbero
2 elementi identificativi idonei a ricollegarli ai contratti bancari fonte dei crediti azionati monitoriamente, né indicazioni circa le modalità di calcolo degli interessi o i tassi applicati e, tra l'altro, tali estratti conto sarebbero privi della certificazione di cui all'art. 50 TUB;
ii) L'impossibilità di verificare autonomamente l'esattezza e la legittimità degli addebiti, non avendo ricevuto, nel tempo, gli estratti conto dei conti correnti ordinario ed anticipi;
iii) L'illegittimità degli addebiti per mancata pattuizione scritta degli interessi, per illegittimo anatocismo e nullità delle commissioni applicate;
iv) L'illegittimità dell'ammortamento c.d. alla francese, applicato al piano di rimborso del mutuo concesso;
v) La carenza documentale relativa all'anticipo fatture;
vi) La prescrizione del credito per interessi;
vii) La non ripetibilità, per immoralità ex art. 2035 c.c., del credito concesso senza valutazione del merito;
Si costituiva contestando la Controparte_1 fondatezza, la genericità e la pretestuosità dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Negata la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo e disposta la conversione del rito in quello semplificato ex artt 281 decies e ss cpc, la causa è stata rinviata all'udienza del 14.05.2025 previa concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 281 duodecies comma 4 cpc.
Istruita documentalmente, la causa è stata discussa in forma cartolare all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 4.06.2025 e quindi trattenuta in decisione.
In diritto
L'opposizione è infondata e va respinta.
Con il ricorso monitorio ha proposto tre diverse domande di pagamento, CP_1 azionando contratti diversi, ciascuno contenente proprie specifiche condizioni.
Il primo è un contratto di affidamento (doc. 8 fascicolo monitorio), con il quale ha concesso alla due linee di credito: una per elasticità Parte_2 Parte_1 di cassa per un ammontare di € 7.000,00 e l'altra per anticipo fatture salvo buon fine (con cessione del credito) per un ammontare di € 25.000,00.
3 Il secondo è un contratto di finanziamento (doc. 7 fascicolo monitorio) di € 20.000,00, da rimborsare in 60 rate mensili, oltre al preammortamento.
Le linee di credito concesse si appoggiavano sul conto corrente di corrispondenza n. 0570115, sul quale venivano accreditate le somme e trattenute le rate del finanziamento acceso il 27.09.2013.
Per quanto concerne lo sconto commerciale, esso aveva luogo sul conto anticipi n. 600032, acceso il 27.03.2014, al fine contabile di annotare a debito gli importi delle anticipazioni, prima di girarli sul conto 0570115.
Nel contratto di apertura del conto corrente anticipi (doc. 9 – fascicolo monitorio), si legge, all'art. 2, che “il si impegna a versare alla gli importi Parte_3 Pt_2 anticipati, gli interessi maturati e gli eventuali oneri accessori alle scadenze indicate nella richiesta, autorizzando sin da ora la nel caso in cui i relativi pagamenti Pt_2 non siano in tutto o in parte pervenuti, ad addebitare il conto corrente ordinario d'appoggio o altro conto che dovesse sostituirlo”.
E al successivo art. 5, è previsto che “Il pagamento degli interessi e delle competenze è regolato per mezzo di giroconto sul conto corrente ordinario indicato dal ”. Parte_3
In tal modo, gli interessi passivi maturavano sul conto anticipi, per essere regolati successivamente sul conto ordinario, con commissioni e spese.
È evidente quindi che l'addebito sul conto corrente ordinario delle somme maturate a debito sul conto anticipi, necessariamente presuppone(va) la coesistenza di tre rapporti contrattuali distinti: il primo attinente al contratto di conto corrente (conto d'appoggio), il secondo a quello di concessione della linea di credito (contratto di affidamento) e il terzo a quello di apertura del conto anticipi.
Ciò posto, va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, che richiama clausola contenuta nell'articolo n. 8 del contratto di apertura del conto anticipi, secondo cui “per ogni controversia che potesse sorgere è esclusivamente competente l'autorità giurisdizionale del foro di Treviso”.
Già sulla scorta di quanto sopra resta quindi esclusa la fondatezza dell'eccezione con riferimento al rapporto di finanziamento, che prevede bensì alla clausola n. 12 (sub doc. 7) l'elezione del Tribunale di Treviso come foro competente, ma non in via esclusiva.
4 Va infatti richiamato il costante insegnamento di legittimità, per il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato competenza esclusiva soltanto se risulta una enunciazione espressa al riguardo, che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (ex multis Cass. n. 2723 del 1997 e n. 4907 del 1998).
Nella presente causa ha effettuato un cumulo oggettivo di domande, CP_1 azionando diversi rapporti, che però, salvo quanto a breve si dirà con riguardo ai c/c, rimangono autonomi e distinti tra loro, in particolare il contratto di finanziamento/mutuo chirografario resta indifferente rispetto al c/c affidato, sicchè l'eccezione di incompetenza va innanzitutto rigettata con riferimento al primo.
Quanto al c/c di corrispondenza e agli altri rapporti ad esso appoggiati, invece, il discorso è più complesso, in quanto, come visto, solo il contratto di anticipo fatture contempla l'elezione quale foro esclusivo del Tribunale di Treviso, mentre gli altri due contratti, invece, nulla prevedono riguardo al foro competente.
La parte opposta ha citato giurisprudenza per la quale: “La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro;
al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori” (cfr Cass. 21362/2020).
Per la verità tale arresto attiene, stando a quanto si legge in motivazione, ad una situazione in cui il contratto tra le parti era unico, sebbene disciplinante diversi rapporti, ma comunque unico era il documento.
Nella specie, invece, vi sono rapporti distinti, regolati da contratti distinti.
Nondimeno, si ritiene che possa pervenirsi anche nel caso di specie ad analoga conclusione, ossia al rigetto dell'eccezione di incompetenza.
5 Infatti, se il tenore della clausola di cui all'art. 8 sembra chiara nel qualificare come esclusiva la deroga, quanto al c/c anticipi, allargando lo spazio di osservazione e prendendo in considerazione i tre rapporti contrattuali posti in essere, ossia analizzando le modalità concrete di svolgimento dell'operazione economica di sconto commerciale, l'intento derogatorio evincibile dalla citata disposizione trova smentita nel silenzio serbato dagli altri due contratti (segnatamente il c/c di corrispondenza) che, per l'appunto, nulla prevedono sul foro competente.
In altre parole, si ritiene che tra i vari rapporti (c/c di corrispondenza, affidamento e c/c anticipi) sussista un collegamento negoziale, nell'ambito del quale tra l'altro il c/c di corrispondenza rimane il rapporto principale, mentre il conto anticipi rimane un conto di appoggio accessorio, con funzione meramente contabile, sicchè quella visione unitaria del rapporto fatta propria dalla giurisprudenza citata da parte opposta e sopra richiamata può applicarsi anche nel caso di specie.
La regola simul stabunt simul cadent, quindi, significa nel caso di specie, mutatis mutandis, che i due rapporti debbono essere riguardati unitariamente, unica essendo l'operazione economica e unica la regolamentazione contabile, e pertanto, anche sotto il profilo della competenza, la presenza di una clausola di esclusività del foro presente nel rapporto accessorio si ritiene non possa radicare la competenza del foro eletto, laddove una analoga clausola non sia presente anche nel contratto relativo al rapporto principale portante.
In ragione di ciò, l'eccezione va rigettata anche con riguardo ai rapporti di c/c di corrispondenza, affidamento e c/c anticipi e, per l'effetto, va confermata la competenza del Tribunale di Rovigo.
Passando al merito dell'opposizione, deve premettersi che l'esistenza dei rapporti contrattuali tra l'opponente e così come la autenticità dei contratti Parte_2 prodotti, non sono oggetto di contestazione o disconoscimento e devono quindi ritenersi pacifici, in applicazione del principio dell'art. 115 cpc.
Non è oggetto di contestazione nemmeno la titolarità del credito in capo ad quale cessionaria del credito azionato, né l'opponibilità della cessione, di cui CP_1 peraltro l'opposta ha fornito documentalmente adeguata prova.
La ha invece contestato: Parte_1
-da una parte la rilevanza dei documenti nn. 11 e 12, contenenti “estratti conto lista rapporti” e depositati da a determinazione del saldo complessivamente CP_1 dovuto, eccependo l'inidoneità degli stessi a provare il quantum debeatur;
6 -dall'altra, eccependo l'illegittimità degli addebiti per capitalizzazione non consentita, per interessi non convenuti e/o eccedenti la misura convenuta, per commissioni nulle per indeterminatezza e/o perché non convenute (eccezioni, queste ultime due, di fatto abbandonate in sede di memorie).
All'eccezione di inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria, ha replicato producendo, in sede di prima memoria ex art. 281 duodecies CP_1 comma 4, gli estratti conto relativi al conto corrente di corrispondenza n. 0570115 dal 27.09.2013 al 14.03.2017 (data del passaggio a sofferenza con un saldo negativo di € 47.899,34) e al conto anticipi n. 600032 dal 27.03.2014 al 14.03.2017 (passaggio a sofferenza con saldo negativo di € 23,84).
Attesa la non leggibilità del file prodotto in sede di prima memoria ex art. 281 duocesiec co. IV c.p.c., in sede di replica ha ridepositato il file pdf contenente CP_1 gli estratti conto del periodo dicembre 2013 – luglio 2015, rimediando così a quello che a tutti gli effetti è un errore scusabile.
Come noto, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione;
nell'ambito di tale giudizio, quindi, mentre il debitore ingiunto assume la veste formale di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Il creditore opposto, quindi, ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa pecuniaria, mentre il debitore opponente deve dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (da ultimo Cass. 9640/2025).
Nei giudizi aventi ad oggetto rapporti bancari, la banca ingiungente, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico, producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente, è oramai pacifico che, in caso di contestazione, la banca sia onerata della produzione di tutti estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e
7 per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. ex multis, Cass. 9768/2012, n. 9768, Cass. 10692/2007).
Ebbene, a fronte della completezza della serie di estratti conto depositati da tanto del conto corrente ordinario, quanto di quello di evidenza (conto CP_1 anticipi), le doglienze formulate dall'attrice risultano per lo più affette da genericità e carenza di allegazione, prima ancora che di prova.
Non viene, invero, nemmeno specificato se le contestazioni riguardano il conto corrente ordinario o quello anticipi, nel quale pure, come detto, maturano interessi passivi, commissioni e spese per poi essere “girati” al conto ordinario.
Dagli atti di causa emerge che le doglianze riguardano per lo più il conto ordinario, venendo, il conto anticipi, in considerazione solo con riferimento all'anticipo della fattura insoluta di € 28.383,30, ove l'opponente, a parte l'eccezione relativa al superamento del limite di affidamento di € 25.000, concentra i propri rilievi sulla documentazione prodotta.
Lamenta invero l'opponente, che il conto anticipi è stato acceso un mese dopo la concessione dell'affidamento e che quindi alcune somme (peraltro nemmeno indicate) sarebbero state anticipate in assenza di contratto;
ciò, unito al fatto che non sono state depositate da le distinte di presentazione, secondo la tesi prospettata, CP_1 renderebbe le stesse anticipazioni nulle e come tali recuperabili solo con lo strumento apprestato dall'art. 2033 c.c.
Relativamente invece al conto ordinario, le contestazioni maggiormente sviluppate vertono sulla capitalizzazione illegittima degli interessi e sulla prescrizione degli stessi ex art. 2948, n. 4, c.c..
Entrambi i motivi di opposizione non sono accoglibili.
Riguardo al conto anticipi, parte opponente, oltre a non considerare la possibile ricorrenza di un fido di fatto, per l'eventuale affidamento concesso in assenza di contratto (di cui non specifica né data né importo), nemmeno indica a quanto ammonterebbe l'addebito per interessi e spese ritenuti non dovuti.
Con riferimento al conto ordinario, la i limita ad una denuncia generica Pt_1 degli addebiti che reputa illegittimi, evocando principi di ordine generale e massime giurisprudenziali, senza dimostrare che in effetti tali addebiti siano stati operati illegittimamente dalla Banca e a quanto, in ipotesi, ammonterebbero.
Quanto deduce, in narrativa, è condivisibile.
8 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. 21344/2024).
Ma, posta l'illegittimità di tale pratica, era suo onere anzitutto dimostrare che avesse applicato anche alle proprie linee di credito la capitalizzazione Parte_2 non consentita degli interessi passivi e, soprattutto, indicare quale somma sarebbe stata addebitata dalla banca a tale titolo, non potendo a tale difetto assertivo sopperire nemmeno la mancata contestazione della creditrice, che in punto anatocismo nulla ha replicato.
L'opponente, invece, si è limitata a contestazioni di principio, come tali inidonee a paralizzare la pretesa creditoria, quantomeno per quella parte di credito che trova riscontro negli estratti conto depositati.
Se, invero, l'andamento del rapporto è stato integralmente documentato, mediante i contratti con cui ha concesso il credito, i solleciti di pagamento, le Parte_2 diffide ad adempiere e mediante gli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla data di chiusura per passaggio a sofferenza (ovvero il 14.03.2017), non è da spiegato CP_1 come, dal saldo passivo di € 47.899,34, si sia giunti a determinare un credito per interessi dal 15.03.2017 al 16.11.2023 di € 33.076,13, non essendo sufficiente a tale scopo richiamare le condizioni economiche indicate nei relativi contratti, posto che nel conto corrente confluivano due diverse linee di credito (elasticità di cassa e anticipo fatture), alle quali venivano applicate condizioni diverse.
Il contratto di affidamento, alla sezione II – Recesso, prevede che “A decorrere dalla data di efficacia del recesso, la applica il tasso di mora previsto nel Pt_2 documento di sintesi sulle somme non restituite dal Cliente”.
Ebbene, il Documento di sintesi riporta l'indicazione di un interesse di mora pari al “tasso debitore pro tempore vigente maggiorato del tasso fisso del 3,000%”.
Il Documento, tuttavia, prevede interessi diversi per l'apercredito per elasticità di cassa di € 7.000 (9,768%) da quelli per l'anticipo fatture (6,768%).
L'onere di precisare a quali condizioni è maturato il credito per interessi passivi sul saldo al 14.03.2017 era naturalmente a carico della creditrice, ma è il difetto di
9 allegazione è superabile considerando che, tra i due tassi supra indicati, il 9,768% e il 6,768%, entrambi maggiorati di 3 punti, l'unico che genera interessi per euro 33.076,13 dal 15.02.2017 e il 16.11.2023 è l'ultimo, quello più basso, sicchè anche tale lacuna nelle allegazioni di può superarsi. CP_1
Anche riguardo al contratto di finanziamento, ogni doglianza va respinta.
La creditrice ha documentato il titolo, la comunicazione di risoluzione per inadempimento e indicato il debito maturato secondo le condizioni economiche contrattuali;
era quindi onere dell'opponente dedurre quali condizioni economiche pattuite ritiene essere state violate dall'opponente.
Infondata è pure l'eccezione di prescrizione degli interessi, ex art. 2948 n. 4 c.c.
Per giurisprudenza consolidata, la norma invocata si applica solo agli interessi dovuti periodicamente, ipotesi da cui, dopo la risoluzione del rapporto di conto corrente e di finanziamento, avvenute nel 2016, è estranea la fattispecie per cui è causa (Cass. 2276/2016, Cass. 28060/2023).
Ne consegue che, nel caso di specie, l'obbligazione accessoria segue la sorte di quella principale, soggiacendo quindi al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., il quale, al momento della domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo, non era ancora spirato.
Per quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta rigettata, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi, rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 109/2024 del 19/02/2024 (RG n. 205/2024), dichiarandolo esecutivo.
Condanna l'opponente a rifondere ad Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Rovigo, il 29.08.2025
Il Giudice
Giulio Borella
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 592/2024 R.G., vertente tra
a socio unico - (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alberto Cappellari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Este (PD), Viale Fiume n. 6,
-Opponente- contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Marialucrezia Turco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Roma, via Barberini n. 47;
-Opposto-
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Dichiarare, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., la incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo in favore del Tribunale di Treviso;
1 Previa ogni necessaria statuizione, dichiararsi nullo e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, mandando assolta la società da ogni e qualsiasi pretesa Parte_1 azionata;
In subordine, tenuto conto delle difese ed eccezioni, anche di prescrizione, svolte, accertarsi l'esatto ammontare delle somme dovute dalla Parte_1
Spese di causa rifuse.
PER PARTE OPPOSTA
In via principale, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, poiché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, ovvero,
In subordine, nella denegata e malaugurata ipotesi in cui per qualsiasi motivo e/o ragione venisse dichiarato nullo, revocato e/o inefficace il predetto decreto ingiuntivo, condannare la al pagamento, in favore dell'odierna opposta di tutte le Parte_1 somme alla stessa dovute per capitale, interessi e spese.
Con vittoria di compensi e spese secondo la vigente normativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 2.04.2024, la società si è Parte_1 opposta, chiedendone la revoca, al decreto ingiuntivo n. 109/2024 (RG 205/24) emesso da questo Tribunale in data 19.02.2024 su istanza e a favore di
[...]
, quale cessionaria di , per la Controparte_1 Parte_2 somma capitale di € 101.241,11, oltre interessi e spese, di cui € 80.975,47 quale saldo passivo del conto corrente ed € 20.265,64 per saldo debitorio relativo ad un contratto di finanziamento non integralmente rimborsato.
L'opponente ha primariamente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo a favore del Tribunale di Treviso in virtù della clausola di deroga convenzionale alla competenza territoriale contenuta nell'art. 8 del contratto di conto corrente anticipi (doc. 9 – fascicolo monitorio).
Ha poi contestato la debenza della somma ingiunta, deducendo in particolare:
i) L'assenza di una adeguata prova del credito, atteso che i documenti prodotti ai nn. 11 e 12 (denominati “lista movimenti”) non conterrebbero
2 elementi identificativi idonei a ricollegarli ai contratti bancari fonte dei crediti azionati monitoriamente, né indicazioni circa le modalità di calcolo degli interessi o i tassi applicati e, tra l'altro, tali estratti conto sarebbero privi della certificazione di cui all'art. 50 TUB;
ii) L'impossibilità di verificare autonomamente l'esattezza e la legittimità degli addebiti, non avendo ricevuto, nel tempo, gli estratti conto dei conti correnti ordinario ed anticipi;
iii) L'illegittimità degli addebiti per mancata pattuizione scritta degli interessi, per illegittimo anatocismo e nullità delle commissioni applicate;
iv) L'illegittimità dell'ammortamento c.d. alla francese, applicato al piano di rimborso del mutuo concesso;
v) La carenza documentale relativa all'anticipo fatture;
vi) La prescrizione del credito per interessi;
vii) La non ripetibilità, per immoralità ex art. 2035 c.c., del credito concesso senza valutazione del merito;
Si costituiva contestando la Controparte_1 fondatezza, la genericità e la pretestuosità dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Negata la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo e disposta la conversione del rito in quello semplificato ex artt 281 decies e ss cpc, la causa è stata rinviata all'udienza del 14.05.2025 previa concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 281 duodecies comma 4 cpc.
Istruita documentalmente, la causa è stata discussa in forma cartolare all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 4.06.2025 e quindi trattenuta in decisione.
In diritto
L'opposizione è infondata e va respinta.
Con il ricorso monitorio ha proposto tre diverse domande di pagamento, CP_1 azionando contratti diversi, ciascuno contenente proprie specifiche condizioni.
Il primo è un contratto di affidamento (doc. 8 fascicolo monitorio), con il quale ha concesso alla due linee di credito: una per elasticità Parte_2 Parte_1 di cassa per un ammontare di € 7.000,00 e l'altra per anticipo fatture salvo buon fine (con cessione del credito) per un ammontare di € 25.000,00.
3 Il secondo è un contratto di finanziamento (doc. 7 fascicolo monitorio) di € 20.000,00, da rimborsare in 60 rate mensili, oltre al preammortamento.
Le linee di credito concesse si appoggiavano sul conto corrente di corrispondenza n. 0570115, sul quale venivano accreditate le somme e trattenute le rate del finanziamento acceso il 27.09.2013.
Per quanto concerne lo sconto commerciale, esso aveva luogo sul conto anticipi n. 600032, acceso il 27.03.2014, al fine contabile di annotare a debito gli importi delle anticipazioni, prima di girarli sul conto 0570115.
Nel contratto di apertura del conto corrente anticipi (doc. 9 – fascicolo monitorio), si legge, all'art. 2, che “il si impegna a versare alla gli importi Parte_3 Pt_2 anticipati, gli interessi maturati e gli eventuali oneri accessori alle scadenze indicate nella richiesta, autorizzando sin da ora la nel caso in cui i relativi pagamenti Pt_2 non siano in tutto o in parte pervenuti, ad addebitare il conto corrente ordinario d'appoggio o altro conto che dovesse sostituirlo”.
E al successivo art. 5, è previsto che “Il pagamento degli interessi e delle competenze è regolato per mezzo di giroconto sul conto corrente ordinario indicato dal ”. Parte_3
In tal modo, gli interessi passivi maturavano sul conto anticipi, per essere regolati successivamente sul conto ordinario, con commissioni e spese.
È evidente quindi che l'addebito sul conto corrente ordinario delle somme maturate a debito sul conto anticipi, necessariamente presuppone(va) la coesistenza di tre rapporti contrattuali distinti: il primo attinente al contratto di conto corrente (conto d'appoggio), il secondo a quello di concessione della linea di credito (contratto di affidamento) e il terzo a quello di apertura del conto anticipi.
Ciò posto, va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, che richiama clausola contenuta nell'articolo n. 8 del contratto di apertura del conto anticipi, secondo cui “per ogni controversia che potesse sorgere è esclusivamente competente l'autorità giurisdizionale del foro di Treviso”.
Già sulla scorta di quanto sopra resta quindi esclusa la fondatezza dell'eccezione con riferimento al rapporto di finanziamento, che prevede bensì alla clausola n. 12 (sub doc. 7) l'elezione del Tribunale di Treviso come foro competente, ma non in via esclusiva.
4 Va infatti richiamato il costante insegnamento di legittimità, per il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato competenza esclusiva soltanto se risulta una enunciazione espressa al riguardo, che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (ex multis Cass. n. 2723 del 1997 e n. 4907 del 1998).
Nella presente causa ha effettuato un cumulo oggettivo di domande, CP_1 azionando diversi rapporti, che però, salvo quanto a breve si dirà con riguardo ai c/c, rimangono autonomi e distinti tra loro, in particolare il contratto di finanziamento/mutuo chirografario resta indifferente rispetto al c/c affidato, sicchè l'eccezione di incompetenza va innanzitutto rigettata con riferimento al primo.
Quanto al c/c di corrispondenza e agli altri rapporti ad esso appoggiati, invece, il discorso è più complesso, in quanto, come visto, solo il contratto di anticipo fatture contempla l'elezione quale foro esclusivo del Tribunale di Treviso, mentre gli altri due contratti, invece, nulla prevedono riguardo al foro competente.
La parte opposta ha citato giurisprudenza per la quale: “La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro;
al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori” (cfr Cass. 21362/2020).
Per la verità tale arresto attiene, stando a quanto si legge in motivazione, ad una situazione in cui il contratto tra le parti era unico, sebbene disciplinante diversi rapporti, ma comunque unico era il documento.
Nella specie, invece, vi sono rapporti distinti, regolati da contratti distinti.
Nondimeno, si ritiene che possa pervenirsi anche nel caso di specie ad analoga conclusione, ossia al rigetto dell'eccezione di incompetenza.
5 Infatti, se il tenore della clausola di cui all'art. 8 sembra chiara nel qualificare come esclusiva la deroga, quanto al c/c anticipi, allargando lo spazio di osservazione e prendendo in considerazione i tre rapporti contrattuali posti in essere, ossia analizzando le modalità concrete di svolgimento dell'operazione economica di sconto commerciale, l'intento derogatorio evincibile dalla citata disposizione trova smentita nel silenzio serbato dagli altri due contratti (segnatamente il c/c di corrispondenza) che, per l'appunto, nulla prevedono sul foro competente.
In altre parole, si ritiene che tra i vari rapporti (c/c di corrispondenza, affidamento e c/c anticipi) sussista un collegamento negoziale, nell'ambito del quale tra l'altro il c/c di corrispondenza rimane il rapporto principale, mentre il conto anticipi rimane un conto di appoggio accessorio, con funzione meramente contabile, sicchè quella visione unitaria del rapporto fatta propria dalla giurisprudenza citata da parte opposta e sopra richiamata può applicarsi anche nel caso di specie.
La regola simul stabunt simul cadent, quindi, significa nel caso di specie, mutatis mutandis, che i due rapporti debbono essere riguardati unitariamente, unica essendo l'operazione economica e unica la regolamentazione contabile, e pertanto, anche sotto il profilo della competenza, la presenza di una clausola di esclusività del foro presente nel rapporto accessorio si ritiene non possa radicare la competenza del foro eletto, laddove una analoga clausola non sia presente anche nel contratto relativo al rapporto principale portante.
In ragione di ciò, l'eccezione va rigettata anche con riguardo ai rapporti di c/c di corrispondenza, affidamento e c/c anticipi e, per l'effetto, va confermata la competenza del Tribunale di Rovigo.
Passando al merito dell'opposizione, deve premettersi che l'esistenza dei rapporti contrattuali tra l'opponente e così come la autenticità dei contratti Parte_2 prodotti, non sono oggetto di contestazione o disconoscimento e devono quindi ritenersi pacifici, in applicazione del principio dell'art. 115 cpc.
Non è oggetto di contestazione nemmeno la titolarità del credito in capo ad quale cessionaria del credito azionato, né l'opponibilità della cessione, di cui CP_1 peraltro l'opposta ha fornito documentalmente adeguata prova.
La ha invece contestato: Parte_1
-da una parte la rilevanza dei documenti nn. 11 e 12, contenenti “estratti conto lista rapporti” e depositati da a determinazione del saldo complessivamente CP_1 dovuto, eccependo l'inidoneità degli stessi a provare il quantum debeatur;
6 -dall'altra, eccependo l'illegittimità degli addebiti per capitalizzazione non consentita, per interessi non convenuti e/o eccedenti la misura convenuta, per commissioni nulle per indeterminatezza e/o perché non convenute (eccezioni, queste ultime due, di fatto abbandonate in sede di memorie).
All'eccezione di inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria, ha replicato producendo, in sede di prima memoria ex art. 281 duodecies CP_1 comma 4, gli estratti conto relativi al conto corrente di corrispondenza n. 0570115 dal 27.09.2013 al 14.03.2017 (data del passaggio a sofferenza con un saldo negativo di € 47.899,34) e al conto anticipi n. 600032 dal 27.03.2014 al 14.03.2017 (passaggio a sofferenza con saldo negativo di € 23,84).
Attesa la non leggibilità del file prodotto in sede di prima memoria ex art. 281 duocesiec co. IV c.p.c., in sede di replica ha ridepositato il file pdf contenente CP_1 gli estratti conto del periodo dicembre 2013 – luglio 2015, rimediando così a quello che a tutti gli effetti è un errore scusabile.
Come noto, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione;
nell'ambito di tale giudizio, quindi, mentre il debitore ingiunto assume la veste formale di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Il creditore opposto, quindi, ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa pecuniaria, mentre il debitore opponente deve dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (da ultimo Cass. 9640/2025).
Nei giudizi aventi ad oggetto rapporti bancari, la banca ingiungente, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico, producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente, è oramai pacifico che, in caso di contestazione, la banca sia onerata della produzione di tutti estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e
7 per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. ex multis, Cass. 9768/2012, n. 9768, Cass. 10692/2007).
Ebbene, a fronte della completezza della serie di estratti conto depositati da tanto del conto corrente ordinario, quanto di quello di evidenza (conto CP_1 anticipi), le doglienze formulate dall'attrice risultano per lo più affette da genericità e carenza di allegazione, prima ancora che di prova.
Non viene, invero, nemmeno specificato se le contestazioni riguardano il conto corrente ordinario o quello anticipi, nel quale pure, come detto, maturano interessi passivi, commissioni e spese per poi essere “girati” al conto ordinario.
Dagli atti di causa emerge che le doglianze riguardano per lo più il conto ordinario, venendo, il conto anticipi, in considerazione solo con riferimento all'anticipo della fattura insoluta di € 28.383,30, ove l'opponente, a parte l'eccezione relativa al superamento del limite di affidamento di € 25.000, concentra i propri rilievi sulla documentazione prodotta.
Lamenta invero l'opponente, che il conto anticipi è stato acceso un mese dopo la concessione dell'affidamento e che quindi alcune somme (peraltro nemmeno indicate) sarebbero state anticipate in assenza di contratto;
ciò, unito al fatto che non sono state depositate da le distinte di presentazione, secondo la tesi prospettata, CP_1 renderebbe le stesse anticipazioni nulle e come tali recuperabili solo con lo strumento apprestato dall'art. 2033 c.c.
Relativamente invece al conto ordinario, le contestazioni maggiormente sviluppate vertono sulla capitalizzazione illegittima degli interessi e sulla prescrizione degli stessi ex art. 2948, n. 4, c.c..
Entrambi i motivi di opposizione non sono accoglibili.
Riguardo al conto anticipi, parte opponente, oltre a non considerare la possibile ricorrenza di un fido di fatto, per l'eventuale affidamento concesso in assenza di contratto (di cui non specifica né data né importo), nemmeno indica a quanto ammonterebbe l'addebito per interessi e spese ritenuti non dovuti.
Con riferimento al conto ordinario, la i limita ad una denuncia generica Pt_1 degli addebiti che reputa illegittimi, evocando principi di ordine generale e massime giurisprudenziali, senza dimostrare che in effetti tali addebiti siano stati operati illegittimamente dalla Banca e a quanto, in ipotesi, ammonterebbero.
Quanto deduce, in narrativa, è condivisibile.
8 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. 21344/2024).
Ma, posta l'illegittimità di tale pratica, era suo onere anzitutto dimostrare che avesse applicato anche alle proprie linee di credito la capitalizzazione Parte_2 non consentita degli interessi passivi e, soprattutto, indicare quale somma sarebbe stata addebitata dalla banca a tale titolo, non potendo a tale difetto assertivo sopperire nemmeno la mancata contestazione della creditrice, che in punto anatocismo nulla ha replicato.
L'opponente, invece, si è limitata a contestazioni di principio, come tali inidonee a paralizzare la pretesa creditoria, quantomeno per quella parte di credito che trova riscontro negli estratti conto depositati.
Se, invero, l'andamento del rapporto è stato integralmente documentato, mediante i contratti con cui ha concesso il credito, i solleciti di pagamento, le Parte_2 diffide ad adempiere e mediante gli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla data di chiusura per passaggio a sofferenza (ovvero il 14.03.2017), non è da spiegato CP_1 come, dal saldo passivo di € 47.899,34, si sia giunti a determinare un credito per interessi dal 15.03.2017 al 16.11.2023 di € 33.076,13, non essendo sufficiente a tale scopo richiamare le condizioni economiche indicate nei relativi contratti, posto che nel conto corrente confluivano due diverse linee di credito (elasticità di cassa e anticipo fatture), alle quali venivano applicate condizioni diverse.
Il contratto di affidamento, alla sezione II – Recesso, prevede che “A decorrere dalla data di efficacia del recesso, la applica il tasso di mora previsto nel Pt_2 documento di sintesi sulle somme non restituite dal Cliente”.
Ebbene, il Documento di sintesi riporta l'indicazione di un interesse di mora pari al “tasso debitore pro tempore vigente maggiorato del tasso fisso del 3,000%”.
Il Documento, tuttavia, prevede interessi diversi per l'apercredito per elasticità di cassa di € 7.000 (9,768%) da quelli per l'anticipo fatture (6,768%).
L'onere di precisare a quali condizioni è maturato il credito per interessi passivi sul saldo al 14.03.2017 era naturalmente a carico della creditrice, ma è il difetto di
9 allegazione è superabile considerando che, tra i due tassi supra indicati, il 9,768% e il 6,768%, entrambi maggiorati di 3 punti, l'unico che genera interessi per euro 33.076,13 dal 15.02.2017 e il 16.11.2023 è l'ultimo, quello più basso, sicchè anche tale lacuna nelle allegazioni di può superarsi. CP_1
Anche riguardo al contratto di finanziamento, ogni doglianza va respinta.
La creditrice ha documentato il titolo, la comunicazione di risoluzione per inadempimento e indicato il debito maturato secondo le condizioni economiche contrattuali;
era quindi onere dell'opponente dedurre quali condizioni economiche pattuite ritiene essere state violate dall'opponente.
Infondata è pure l'eccezione di prescrizione degli interessi, ex art. 2948 n. 4 c.c.
Per giurisprudenza consolidata, la norma invocata si applica solo agli interessi dovuti periodicamente, ipotesi da cui, dopo la risoluzione del rapporto di conto corrente e di finanziamento, avvenute nel 2016, è estranea la fattispecie per cui è causa (Cass. 2276/2016, Cass. 28060/2023).
Ne consegue che, nel caso di specie, l'obbligazione accessoria segue la sorte di quella principale, soggiacendo quindi al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., il quale, al momento della domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo, non era ancora spirato.
Per quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta rigettata, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi, rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 109/2024 del 19/02/2024 (RG n. 205/2024), dichiarandolo esecutivo.
Condanna l'opponente a rifondere ad Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Rovigo, il 29.08.2025
Il Giudice
Giulio Borella
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