Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/03/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2567/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 7 comma 3 del d. lgs. n. 164/2024, nella causa civile iscritta al n. r.g. 2567/2024 promossa da:
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/07/1961, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Gianfranco Paneri, che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto introduttivo
- parte attrice contro
c.f. , CP_1 C.F._2 CP_2
, c,f, , c.f.
[...] C.F._3 CP_3
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo Bruzzone, C.F._4 presso il quale sono elettivamente domiciliati, come da mandati in calce alla comparsa di costituzione.
- parte convenuta
e con l'intervento di
, c.f. , , c.f. CP_4 C.F._5 CP_5
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo C.F._6
Bruzzone, presso il quale sono elettivamente domiciliati, come da mandati in calce alla comparsa di costituzione.
- intervenuto
pagina 1 di 10
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione anche istruttoria disattesa accogliere le domande proposte e accertare e dichiarare la responsabilità di e/o CP_1 CP_2
e/o e/o e/o
[...] CP_3 CP_4 [...]
per i fatti per cui è giudizio e per le lesioni riportate da CP_5 [...]
a seguito dell'evento avvenuto in data 9/10/2022 in Genova Via Parte_1
Santuario N.S. della Guardia. Per l'effetto dichiararli tenuti e condannarli per i titoli dedotti in via tra di loro solidale e/o alternativa a corrispondere a
il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Parte_1 stessa in conseguenza dei fatti per cui è causa, come meglio dettagliati negli atti di causa, danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali, danni diretti e indiretti così come richiesti e illustrati nel corso del presente procedimento di prime cure, nella misura emersa in corso di causa e nella espletanda istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle singole voci di danno richieste, dal di del fatto a quello dell'effettivo pagamento. Previa in via istruttoria: ammissione dei capitoli di prova dedotti nella II memoria ex art. 171 ter c.p.c. e non ammessi, previa audizione dei testi indicati e non ammessi e previo licenziamento di CTU medico legale sulla persona dell'attrice integrata con lo specifico quesito formulato in atti. Vinte le spese”.
Per parte convenuta: “- respingere ogni domanda formulata nei confronti degli esponenti in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o non provata e/o infondata, sia in fatto sia in diritto, e/o, per le ragioni meglio viste, tenendoli indenni da ogni conseguenza pregiudizievole;
- in subordine, limitare la responsabilità degli esponenti e, conseguentemente, l'eventuale risarcimento dovuto alla misura meglio vista e ritenuta, anche tenendo conto dell'apporto causale di eventuali concause, tra cui quelle indicate in atti, in particolare accertando e dichiarando il concorso di colpa della IG.ra , anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 Parte_1
c.c., nella causazione dell'evento nella misura pari ad almeno il 50%, o in quella diversa, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta a seguito dell'istruttoria, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento eventualmente dovuto dagli esponenti. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e spese del presente procedimento”.
pagina 2 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (nuovo rito), Parte_1
conveniva in giudizio
[...] CP_1 Controparte_2 [...]
in quanto proprietarie dell'immobile di Via Santuario N.S. della CP_3
Guardia, civico 84 Rosso, domandando la condanna ex artt. 2051/2043 c.c. al risarcimento dei danni subiti a causa della caduta sulle piastrelle del piano di calpestio poste davanti al civico 84 r, e per l'effetto condannarle tra loro in solido e/o in alternativa al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 61.165,00, oltre personalizzazione del danno da invalidità permanente.
Si costituivano in giudizio spontaneamente tutti i comproprietari dell'immobile di via Santuario N.S. della Guardia, civico n. 84 r. (e quindi, oltre ai convenuti, anche e , che non erano stati CP_4 CP_5
convenuti in giudizio da parte attrice), contestando l'accadimento del fatto, la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione e la sussistenza di responsabilità in capo ai convenuti, nonché la quantificazione dei danni effettuata da controparte.
Scambiate le memorie di cui 171 ter cpc, all'udienza del 19.9.2024 il Giudice, tenuto conto della specifica contestazione sull'an, invitava parte attrice a chiarire la natura dei testi indicati e se qualcuno di essi avesse assistito all'accadimento del fatto. All'esito della successiva udienza del 3.10.2024, il
Giudice -sciogliendo la riserva- ammetteva le prove orali.
All'udienza del 18.11.2024 ha avuto luogo l'interrogatorio formale dell'attrice ed è stato sentito il teste comune Parte_1 Tes_1
. All'udienza del 4.12.2024 sono stati sentiti il teste di parte attrice
[...]
e il teste di parte convenuta . Testimone_2 Testimone_3
pagina 3 di 10 All'udienza del 21.01.2024 le Difese insistevano sulle residue istanze istruttorie, precisando la qualità dei testi indicati e non ancora sentiti. Il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del
11.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc. All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2. La causa ha ad oggetto la richiesta risarcitoria di per i Parte_1
danni subiti a causa della caduta verificatasi il 9.10.2022, alle ore 8 circa, mentre l'attrice percorreva via Santuario Nostra IGnora della Guardia a
Genova, con direzione monte sul marciapiede lato sinistro.
In particolare, l'attrice deduce di essere caduta a terra all'altezza del civico n.
84R, di fronte all'entrata del locale “Da Codstel”, a causa di un dislivello che formavano le piastrelle del piano di calpestio;
piastrelle che -secondo l'attrice- si presentavano lisce e bagnate per la pioggia caduta e, in alcuni punti, rotte e fessurate.
Si precisa in atto di citazione che:
- sul posto interveniva la polizia Municipale del nelle Controparte_6
persone del Sovr. e dell' , che prendevano Testimone_2 Controparte_7 atto dello stato delle piastrelle, che risultavano lisce e “presumibilmente scivolose se bagnate”, identificando anche i proprietari del marciapiedi e scattando foto del luogo,
- le suddette piastrelle erano state oggetto di un recente rifacimento e non presentavano le caratteristiche tecniche idonee per un marciapiede pubblico e posto all'aperto,
pagina 4 di 10 - dopo la caduta, l'attrice veniva trasportata con l'ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Villa Scassi,
- i postumi invalidanti derivanti dalla caduta venivano stimati dal dott. Per_1
(nella perizia di parte prodotta unitamente alla citazione) in un periodo di inabilità temporanea assoluta di 3 giorni, di inabilità temporanea parziale al
75% di 60 giorni, di inabilità temporanea parziale al 50% e di inabilità temporanea parziale al 25% di 60 giorni, nonché un'invalidità permanente del
18%.
Parte attrice ritiene sussistere la responsabilità dei comproprietari dell'immobile di via del Santuario N.S. della Guardia, civico 84 r, ai sensi degli 2051/2043 cc.
Parte convenuta, nel contestare l'ascrizione di responsabilità, ha contestato che l'attrice fosse caduta a terra proprio davanti al civico n. 84 r, con le modalità indicate, in assenza di testimoni oculari e di riscontri oggettivi alle allegazioni;
ha dedotto che la mattina del sinistro vi sarebbe stata un'auto posteggiata sul marciapiede;
ha contestato che le piastrelle fossero inidonee;
ha comunque dedotto che l'attrice ben conosceva lo stato dei luoghi e -al momento della caduta-stava passeggiando con il proprio cane (con conseguente aumento delle possibilità di caduta, con il che l'attrice avrebbe potuto evitare la caduta usando la normale diligenza).
Nella prima memoria, parte attrice ha ulteriormente precisato -sulle modalità dell'evento- che aveva con sé il cane (che però non era al guinzaglio) e che era scivolata su un dislivello (rampa) che costituiva il marciapiede.
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pagina 5 di 10 3. L'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043
c.c. presuppone la prova della dinamica del sinistro e la riconducibilità causale del danno evento al bene di cui si assume la custodia (2051 c.c.) o al comportamento di chi si assume tenuto al controllo del bene (2043 c.c.). Il relativo onere di allegazione e prova è a carico di parte attrice.
In particolare, presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
Per quanto rileva in causa, il primo presupposto è integrato, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è
“cagionato” dalla cosa, nel senso che “esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa” (in questo senso, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/05/2023, n.
14228, che cita Cass.01/02/2018, n. 2480; nonché Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 24/01/2024, n. 2376). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta non è emersa la prova (gravante sull'attrice) della dinamica del sinistro e della derivazione del danno dalla cosa.
Risulta dalle allegazioni in atti, dalle precisazioni rese dai Difensori in udienza e dalle dichiarazioni dei testi (oltre che dallo stesso interrogatorio formale reso dall'attrice: “... Preciso che ho gridato “aiuto” per diversi minuti perché non
pagina 6 di 10 c'era nessuno sul luogo...”) che nessun testimone oculare ha assistito alla caduta.
Il teste comune , milite della Croce Rossa fuori Testimone_1
servizio, ha dichiarato di non aver assistito alla caduta dell'attrice, ma di averla trovata per terra -supina- in via Nostra IGnora della Guardia davanti al locale un bar ora chiuso;
“La signora era distesa per terra, mi disse CP_1
di essere caduta e di aver dolore alla schiena”. Ha aggiunto di non ricordare precisamente in quale punto del marciapiede avesse trovato l'attrice e ha poi indicato con un segno il punto nella fotografia allegata al verbale. Ha ricordato anche che era presente il cane con il guinzaglio al collo.
Nel rispondere all'interrogatorio formale, poi, l'attrice ha ammesso che era in compagnia del proprio cane (negando tuttavia di averlo al guinzaglio: “... Il mio cane quando sono caduta si era fermato ad aspettarmi senza guinzaglio, poco più avanti del punto in cui io sono caduta, davanti ad un cancello in quanto lì c' è una cagnolino suo amico... è il cancello visibile sulla destra, guardando la foto, rispetto alla trattoria Da Costel”), e che aveva l'ombrello in quanto piovigginava.
La teste di parte attrice , agente della polizia locale Testimone_2
intervenuta sul luogo qualche giorno dopo i fatti di causa, ha ricordato che l'attrice le aveva indicato il punto in cui era caduta, vale dire il marciapiede
(che poi aveva accertato essere di proprietà privata anche se aperto al pubblico transito) e in particolare lo scivolo davanti al civico 84R di via Santuario
Nostra IGnora della Guardia;
che aveva constatato che il marciapiede era piastrellato;
che lo ricordava in piano e con un piccolo scivolo per i disabili;
che le piastrelle del marciapiede erano lisce;
che aveva contattato l'affittuario dell' esercizio “ da Costel”, il quale le aveva riferito che le piastrelle installate pagina 7 di 10 davanti al locale erano anti-scivolamento; di non aver accertato la regolarità dei titoli edilizi.
La teste di parte convenuta , conoscente dell'attrice, ha Testimone_3
ricordato che -dopo che era arrivata l'ambulanza- si era affacciata alla finestra per vedere che cosa fosse accaduto, ma non poteva vedere l'attrice “in quanto davanti al locale “da Costel“ c' era parcheggiata una macchina grigia” (ma di non ricordare se l'auto fosse posteggiata sul marciapiede o sulla strada); che aveva visto un uomo che teneva il cane al guinzaglio e che diceva che se ne sarebbe occupato. Ha aggiunto che il giorno del sinistro piovigginava, e che aveva smesso da poco quando è accaduto il fatto.
All'esito dell'istruttoria documentale ed orale svolta, quindi, gli unici elementi probatori offerti da parte attrice sulla dinamica -oltre alla posizione in cui l'attrice medesima è stata trovata dopo la caduta dal teste sono Tes_1
costituiti dalle fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi (cfr. docc. 6 e 7, esibiti ai testi), e la descrizione dello stato dei luoghi effettuata nel rapporto della
Polizia stradale, che ha anche raccolto le dichiarazioni dell'attrice (cfr. docc. 7
e 8).
Il tema dell'accadimento del fatto storico (la caduta), tuttavia, non può essere sovrapposto con l'eziologia del fatto stesso (ossia, che l'attrice sia caduta a causa del marciapiede) (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/06/2024, n.
16666; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/10/2024, n. 26733; Cass. 27 dicembre 2023, n. 35991).
Lo specifico onere probatorio gravante su parte attrice, a pena di rimanere assorbito dalla prova dell'esistenza del danno, non può risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza di quest'ultimo, soprattutto allorquando la situazione dannosa sia caratterizzata dall'interazione fra un bene inerte e pagina 8 di 10 l'azione dinamica del danneggiato, come nel caso di specie, in cui si tratta dell'incidente occorso a soggetto che a piedi percorreva una via pubblica.
Deriva, per l'effetto, da dette considerazioni che l'onere probatorio in questione, per essere assolto, implica, comunque, la compiuta deduzione della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova, anche presuntiva, della dinamica medesima.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è emersa una chiara dinamica del sinistro.
A fronte della specifica contestazione formulata da parte convenuta, parte attrice non ha assolto -nemmeno in via presuntiva- all'onere di dimostrare l'esatta dinamica del sinistro (e di essere scivolata su un particolare punto del marciapiede, in particolare sulla rampa, proprio a causa delle piastrelle rese scivolose dalla pioggia).
Per questa assorbente ragione, risulta superfluo il licenziamento della richiesta c.t.u. sullo stato dei luoghi (sul materiale di cui sono composte le piastrelle, sulla corrispondenza alle norme di legge e sul titolo autorizzativo del comune alla realizzazione della rampa ed alla sua copertura, cfr. pag. 9 dell'atto di citazione).
Non è stata provata la sussistenza della responsabilità oggettiva di parte convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. A maggior ragione non può riconosciuta la responsabilità colposa ex art. 2043 c.c., in quanto anche tale responsabilità presuppone, oltre alla dimostrazione della condotta colposa del convenuto, la prova del nesso di causa tra la suddetta condotta e l'evento dannoso: prova nella specie mancante. Se deve escludersi che sia stato dimostrato che l'incidente è stato causato dalla cosa in custodia, a maggior ragione esso non potrebbe ritenersi causato dalla condotta colposa della convenuta, ove riferita pagina 9 di 10 alle caratteristiche tecnico-costruttive o alla manutenzione di quella cosa
(sempre Cass n. 35991/2023).
La domanda di parte attrice deve quindi essere respinta.
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5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM 147/2022 per la fase di studio e per quella introduttiva, e dei valori minimi per le fasi di trattazione, istruttoria e decisoria, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura delle questioni trattate, scaglione da 52.000,00 a 260.000,00 euro, individuato in funzione del valore di causa (pag. 5 dell'atto di citazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. respinge la domanda proposta da parte attrice;
2. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Genova, 18/03/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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