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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/05/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5703/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5703/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. GALLO ANTONIO, presso il cui studio, in Floridia, Corso Vittorio
Emanuele n. 403, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Augusta, Via F. Turati n. 91, presso lo studio pagina 1 di 5 dell'avv. MUNAFO' ANGELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società faceva opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1854/2021 notificatole in data 9 novembre 2021 dalla società Parte_1
per la somma di euro 26.632,98, oltre accessori, a titolo di ribaltamento pro quota dei costi di
[...]
esercizio della società consortile relativo agli anni 2019 e 2020, di cui alla fattura n. 72/2020 del
13/08/2020, dell'importo pari ad € 7.416,15, e alla fattura n. 75/2021 del 30/06/2021, dell'importo pari ad € 19.216,83.
A fondamento della opposizione la società deduceva, in primo luogo, l'incompetenza Controparte_1
del giudice adito attesa la sussistenza nello Statuto istitutivo del di una clausola CP_3
compromissoria che delegava la risoluzione delle controversie tra soci e società ad un collegio di tre arbitri per le controversie superiori ad €. 50.000,00 e ad un arbitro unico negli altri casi, nominati dal
Presidente dell . Controparte_4
In secondo luogo, l'insussistenza del credito preteso attesa la inesigibilità delle quote di ribaltamento in pagina 2 di 5 quanto la loro determinazione (ed il relativo riparto) non era stato regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
per altro verso, la società consortile non ebbe a ribaltare mai i ricavi in favore della società opponente, pur avendo la ricevuto delle commesse sia nell'anno 2019, sia CP_2
nell'anno 2020; quindi, l'insussistenza di alcuna prestazione da essa ricevuta dalla mandataria, per la quale quest'ultima potesse chiedere rifusione di costi effettivamente addebitabili alla mandante.
Per tali motivi l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo la infondatezza dell'eccezione di incompetenza del Giudice Ordinario in favore dell'Arbitro per insussistenza dei presupposti previsti dallo Statuto e perché, in ogni caso, il ricorso per decreto ingiuntivo doveva necessariamente essere proposto dinanzi al Giudice Ordinario.
Nel merito, rilevava che i crediti vantati da relativi alle quote di ribaltamento costi per gli CP_2
esercizi 2019 e 2020 erano stati regolarmente approvati dall'assemblea dei soci regolarmente costituita.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva riservata in decisione sulla base della documentazione prodotta;
precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
2.1. Priva di pregio è l'eccezione di incompetenza del Giudice Ordinario, dovendosi rilevare che l'art. 30 dello statuto della società consortile, approvato con delibera della assemblea straordinaria dei soci dell'8 luglio 2019, prevede che “qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società,
attinente all'attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto sarà decisa,
per controversie inferiori ad € 50.000,00, da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei
dottori commercialisti di ”; tale clausola precisa, altresì, che “rientrano nella competenza del CP_4
pagina 3 di 5 Collegio arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione dei soci, sulla
continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di
rimborso ai soci uscenti, oppure agli eredi o legatari dei Soci defunti”.
Nel caso in questione, l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'omesso versamento delle quote dovute per i costi di gestione del , assolutamente non previsto nell'elencazione tassativa di cui CP_3
alla suddetta clausola compromissoria, per cui la stessa non può trovare applicazione;
risulta evidente che l'omesso versamento di quanto dovuto a titolo di ribaltamento costi di esercizio, non possa assolutamente essere annoverato tra le attività sociali che riguardano il funzionamento della società
stessa e/o l'esecuzione delle norme contenute nello statuto in questione.
2.2. Anche nel merito l'opposizione deve ritenersi infondata.
Dalla documentazione versata in atti, emerge come i crediti vantati dalla relativi alle quote di CP_2
ribaltamento costi per gli esercizi 2019 e 2020 risultano essere stati regolarmente approvati, essendo state correttamente indicate nei bilanci e nella nota integrativa;
documenti approvati dall'assemblea rispettivamente nelle date 16 giugno 2020 e 30 aprile 2021, previa regolare convocazione dei soci.
In ordine a quanto eccepito da in ordine al fatto che avrebbe posto a Controparte_1 CP_2
fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo soltanto un prospetto privo di sottoscrizione unilateralmente determinato, che veniva contestato nella forma e nel contenuto mediante lo stesso atto di opposizione, si tratta di contestazione priva di pregio.
Come correttamente evidenziato dalla società opposta, l'unica sede deputata in ordine alle eventuali contestazioni su qualsiasi dato del bilancio è quella assembleare, o quella successiva di impugnazione del bilancio stesso, e non certamente quella dell'odierna opposizione alla sussistenza del credito.
pagina 4 di 5 Il prospetto in questione, risulta, peraltro, essere stato inviato tramite PEC alla mediante CP_1
comunicazione richiamante quanto stabilito dallo statuto all'art. 25, comma 2, con l'esatta indicazione dell'ammontare delle quote di ribaltamento era indicato.
Risulta quindi tardiva la contestazione proposta in questa sede, atteso che andava formulata in sede assembleare o in sede di impugnazione ex art 2434 bis c.c.
Le ulteriori deduzioni sollevate dalla società opposta a sostegno dell'eccezione di insussistenza del credito preteso dalla non possono che ritenersi prive di rilevanza in questa sede. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori medi di cui alle tariffe ex d.m. 55/2014, per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1854/2021 emesso dal
Tribunale di Siracusa il 4 novembre 2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la società opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_5
rimborsare alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.810,00 per compensi di avvocato,
oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 2 maggio 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5703/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. GALLO ANTONIO, presso il cui studio, in Floridia, Corso Vittorio
Emanuele n. 403, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Augusta, Via F. Turati n. 91, presso lo studio pagina 1 di 5 dell'avv. MUNAFO' ANGELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società faceva opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1854/2021 notificatole in data 9 novembre 2021 dalla società Parte_1
per la somma di euro 26.632,98, oltre accessori, a titolo di ribaltamento pro quota dei costi di
[...]
esercizio della società consortile relativo agli anni 2019 e 2020, di cui alla fattura n. 72/2020 del
13/08/2020, dell'importo pari ad € 7.416,15, e alla fattura n. 75/2021 del 30/06/2021, dell'importo pari ad € 19.216,83.
A fondamento della opposizione la società deduceva, in primo luogo, l'incompetenza Controparte_1
del giudice adito attesa la sussistenza nello Statuto istitutivo del di una clausola CP_3
compromissoria che delegava la risoluzione delle controversie tra soci e società ad un collegio di tre arbitri per le controversie superiori ad €. 50.000,00 e ad un arbitro unico negli altri casi, nominati dal
Presidente dell . Controparte_4
In secondo luogo, l'insussistenza del credito preteso attesa la inesigibilità delle quote di ribaltamento in pagina 2 di 5 quanto la loro determinazione (ed il relativo riparto) non era stato regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
per altro verso, la società consortile non ebbe a ribaltare mai i ricavi in favore della società opponente, pur avendo la ricevuto delle commesse sia nell'anno 2019, sia CP_2
nell'anno 2020; quindi, l'insussistenza di alcuna prestazione da essa ricevuta dalla mandataria, per la quale quest'ultima potesse chiedere rifusione di costi effettivamente addebitabili alla mandante.
Per tali motivi l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo la infondatezza dell'eccezione di incompetenza del Giudice Ordinario in favore dell'Arbitro per insussistenza dei presupposti previsti dallo Statuto e perché, in ogni caso, il ricorso per decreto ingiuntivo doveva necessariamente essere proposto dinanzi al Giudice Ordinario.
Nel merito, rilevava che i crediti vantati da relativi alle quote di ribaltamento costi per gli CP_2
esercizi 2019 e 2020 erano stati regolarmente approvati dall'assemblea dei soci regolarmente costituita.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva riservata in decisione sulla base della documentazione prodotta;
precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
2.1. Priva di pregio è l'eccezione di incompetenza del Giudice Ordinario, dovendosi rilevare che l'art. 30 dello statuto della società consortile, approvato con delibera della assemblea straordinaria dei soci dell'8 luglio 2019, prevede che “qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società,
attinente all'attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto sarà decisa,
per controversie inferiori ad € 50.000,00, da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei
dottori commercialisti di ”; tale clausola precisa, altresì, che “rientrano nella competenza del CP_4
pagina 3 di 5 Collegio arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione dei soci, sulla
continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di
rimborso ai soci uscenti, oppure agli eredi o legatari dei Soci defunti”.
Nel caso in questione, l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'omesso versamento delle quote dovute per i costi di gestione del , assolutamente non previsto nell'elencazione tassativa di cui CP_3
alla suddetta clausola compromissoria, per cui la stessa non può trovare applicazione;
risulta evidente che l'omesso versamento di quanto dovuto a titolo di ribaltamento costi di esercizio, non possa assolutamente essere annoverato tra le attività sociali che riguardano il funzionamento della società
stessa e/o l'esecuzione delle norme contenute nello statuto in questione.
2.2. Anche nel merito l'opposizione deve ritenersi infondata.
Dalla documentazione versata in atti, emerge come i crediti vantati dalla relativi alle quote di CP_2
ribaltamento costi per gli esercizi 2019 e 2020 risultano essere stati regolarmente approvati, essendo state correttamente indicate nei bilanci e nella nota integrativa;
documenti approvati dall'assemblea rispettivamente nelle date 16 giugno 2020 e 30 aprile 2021, previa regolare convocazione dei soci.
In ordine a quanto eccepito da in ordine al fatto che avrebbe posto a Controparte_1 CP_2
fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo soltanto un prospetto privo di sottoscrizione unilateralmente determinato, che veniva contestato nella forma e nel contenuto mediante lo stesso atto di opposizione, si tratta di contestazione priva di pregio.
Come correttamente evidenziato dalla società opposta, l'unica sede deputata in ordine alle eventuali contestazioni su qualsiasi dato del bilancio è quella assembleare, o quella successiva di impugnazione del bilancio stesso, e non certamente quella dell'odierna opposizione alla sussistenza del credito.
pagina 4 di 5 Il prospetto in questione, risulta, peraltro, essere stato inviato tramite PEC alla mediante CP_1
comunicazione richiamante quanto stabilito dallo statuto all'art. 25, comma 2, con l'esatta indicazione dell'ammontare delle quote di ribaltamento era indicato.
Risulta quindi tardiva la contestazione proposta in questa sede, atteso che andava formulata in sede assembleare o in sede di impugnazione ex art 2434 bis c.c.
Le ulteriori deduzioni sollevate dalla società opposta a sostegno dell'eccezione di insussistenza del credito preteso dalla non possono che ritenersi prive di rilevanza in questa sede. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori medi di cui alle tariffe ex d.m. 55/2014, per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1854/2021 emesso dal
Tribunale di Siracusa il 4 novembre 2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la società opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_5
rimborsare alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.810,00 per compensi di avvocato,
oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 2 maggio 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
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