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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/09/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG. 163 dell'anno 2021 promossa
DA con sede legale in Palermo, V.le Regione Siciliana n. 6469, in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore , nato a Parte_2
Palermo il 12.02.1985, ed ivi residente nella via Schillaci n. 13, elettivamente domiciliato in Palermo nella via Libertà n. 56, presso lo studio dell'Avv. Marcello Madonia che la rappresenta e difende giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 29 maggio 2017 appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Fervore, 52, elett.te domiciliata in Palermo nella Piazza V.E. Orlando, n. 6, presso lo studio legale dell'avv. Francesca Adamo e dell'avv. Michele Cacciatore che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla citazione in primo grado. appellata
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: «Voglia l'On.le Corte di Appello di Palermo respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare, con qualunque statuizione, le domande di controparte affermando che la non è responsabile di quanto occorso a il 29 luglio 2017 e pertanto nulla le deve. In via Parte_1 Controparte_1 subordinata, nella non temuta ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità della comparente, ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, la responsabilità esclusiva o, in subordine, prevalente dell'attrice nella causazione del sinistro de quo, ex art. 1227 c.c., e conseguentemente ammettere a ristoro, parziale e minimale, la domanda avversa soltanto nella misura accertata dal CT e quantificata come indicato sub 3 secondo la tabella delle microlesioni permanenti. Con vittoria delle spese di lite e compenso unico di entrambi i gradi di giudizio o in subordine con compensazione delle spese di primo grado.»
Conclusioni per l'appellata: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa avversaria. Confermare la Sentenza n. 3765/2020 emessa dal Tribunale di Palermo Sez. III Civile in data 16.11.20208, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2811/2017 R.G. - Con condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, aumentate di un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., stante l'assoluta infondatezza del presente appello, da distrarre in favore dei costituiti procuratori antistatari. - Salvo ogni altro diritto.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.02.2017, adiva il Tribunale di Controparte_1
Palermo affinché venisse accertata la responsabilità della per il sinistro occorso Parte_1 il 29.07.2016, durante la festa di laurea della SI.ra presso il locale Migò Parte_3
Club. L'evento dannoso consisteva in una frattura composta dell'epifisi distale del radio sinistro, causata dal pavimento reso scivoloso da schiuma sparata dai gestori senza preavviso. La danneggiata chiedeva la condanna della società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, stimati in misura non inferiore a € 5.103,83, oltre eventuale condanna per lite temeraria.
La convenuta si costituiva il 06.06.2017 contestando la responsabilità e sostenendo un concorso di colpa della danneggiata.
Con memoria ex art. 183 c.p.c., parte attrice evidenziava l'incongruenza della fattura prodotta dalla convenuta e depositava testi e documenti integrativi.
Con ordinanza del 17.05.2018 il Tribunale ammetteva la prova testimoniale dei GG.ri
, e , escussi il 22.11.2018. Parte_3 Testimone_1 Testimone_2
La teste confermava che il servizio di schiuma party non era stato Parte_3
2 richiesto e che la schiuma era pericolosamente scivolosa. attestava Testimone_1
l'assenza di preavviso e la pericolosità del pavimento, aggiungendo che la danneggiata non poteva recarsi al mare ad agosto per i dolori subiti. dichiarava di non avere Testimone_2 concordato alcun servizio di schiuma party.
Il Giudice nominava CT con ordinanza del 17.12.2018. La consulenza, depositata il
02.12.2019, confermava il nesso causale tra la caduta e la frattura, valutando un danno biologico dell'1% e periodi di inabilità temporanea al 75% per 30 giorni e al 50% per ulteriori
10 giorni.
Con la sentenza n. 3765/2020 pubblicata il 16.11.2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3811/2017 R.G. il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dalla
SI.ra , condannava la convenuta al pagamento della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 4.148,19, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo, rigettava la domanda ex art. 96
c.p.c. ed infine condannava la medesima società al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 2.555,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Avverso tale decisione la proponeva appello, deducendo: l'erronea valutazione Parte_1 delle risultanze istruttorie e documentali;
l'omessa considerazione della fattura relativa all'acquisto della schiuma, ritenuta idonea a dimostrare la qualità del prodotto utilizzato;
l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali e la mancata considerazione del concorso di colpa dell'attrice, che avrebbe tenuto una condotta imprudente;
l'erronea quantificazione del danno, che avrebbe dovuto essere effettuata sulla base delle tabelle per le micropermanenti ex art. 139 Cod. Ass.; L'erronea condanna alle spese di lite.
La SI.ra si costituiva il 30.04.2021 eccependo: Inammissibilità Controparte_1 dell'appello; Mancata riconducibilità della fattura prodotta al fatto dannoso;
Assenza di concorso di colpa;
Corretta quantificazione del danno e spese di lite.
Il gravame, che per la specificità delle censure si sottrae all'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata in relazione al disposto dell'art. 342 c.p.c.
3 L'appello è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
1. Sull'asserita erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha da lungo tempo chiarito che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., si fonda su due presupposti principali: a) il danno deve essere verificatosi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dall'azione di un agente dannoso insorto nella cosa;
b) l'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, dal quale discende il dovere di vigilare e controllare la cosa stessa per evitare che produca danni a terzi (Cass. 12.6.73, n. 1698; 4.9.74, n. 2412;
Cass. 20.1.82, n. 365).
Tradizionalmente, la responsabilità era considerata presunzione iuris tantum di colpa, liberabile solo con la prova del caso fortuito. La dottrina e la giurisprudenza più recenti e prevalenti, tuttavia, hanno affermato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, senza considerare la condotta del custode o l'adempimento di specifici obblighi di vigilanza
(Cass. 10.03.2005, n. 5326; Cass. 10.08.2004, n. 15429; Cass. 15.03.2004, n. 523/6).
Ne consegue che è custode chi controlla di fatto l'uso e la conservazione della cosa, indipendentemente dalla proprietà o dal possesso diretto. La responsabilità è esclusa solo in caso di fortuito, inteso come evento esterno, imprevedibile e inevitabile. Per configurare la responsabilità ex art. 2051 c.c., la cosa deve essere causa o concausa diretta del danno.
Nel caso in esame, la schiuma utilizzata ha reso la pavimentazione scivolosa, producendo un danno direttamente riconducibile al dinamismo della cosa stessa. Non si tratta quindi di mera occasione del danno o di strumento passivo, ma di agente attivo che ha determinato la caduta della SI.ra . CP_1
La fattura prodotta dall'appellante, risalente al 27.07.2015, è stata correttamente ritenuta irrilevante dal primo giudice, non essendo in alcun modo riferibile all'evento del
29.07.2016 e non contenendo alcuna indicazione sulla qualità e composizione della
4 schiuma utilizzata.
Le deposizioni testimoniali hanno invece confermato in maniera chiara e convergente che la caduta fu determinata dalla condizione di pericolo creata dalla schiuma sparata dai gestori, circostanza peraltro avvalorata dalla consulenza tecnica d'ufficio.
La schiuma, introdotta senza preavviso dai gestori, costituisce un elemento intrinsecamente pericoloso in relazione alla pavimentazione del locale. Non è configurabile un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno: non vi è alcun elemento esterno imprevedibile che abbia determinato la caduta, la responsabilità dei custodi della cosa rimane quindi pienamente integra.
2. Sull'asserito concorso di colpa della danneggiata
La censura è infondata.
La Corte ricorda che anche in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rilevare il concorso di colpa del danneggiato.
Tuttavia, nel caso di specie, non è emersa alcuna condotta imprudente o negligente dell'attrice, la quale si trovava a ballare all'interno del locale. La circostanza che fosse scalza non può configurare alcun concorso causale, trattandosi di condizione normale in simili contesti e comunque irrilevante rispetto alla scivolosità estrema determinata dalla schiuma.
3. Sulla liquidazione del danno
Il Tribunale ha correttamente quantificato il danno biologico facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, coerentemente con il principio secondo cui le c.d. micropermanenti ex art. 139 Cod. Ass. si applicano esclusivamente ai sinistri stradali, ai natanti e ai casi di colpa medica. Le lesioni riportate dalla SI.ra , pur lievi, non CP_1 rientrano in tali fattispecie, rendendo pertanto corretto il ricorso ai criteri ordinari per il risarcimento del danno non patrimoniale. La CT ha stimato un danno biologico dell'1%, con adeguata considerazione dei periodi di inabilità temporanea. La censura è dunque priva di pregio.
5 4. Sulle spese di lite
Il motivo non merita accoglimento. La decisione di condanna alle spese è conforme al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., non essendo ravvisabile alcuna ragione di compensazione.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Al rigetto dell'impugnazione consegue l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 3765/2020 del Tribunale di Palermo, così Parte_1
provvede:
1.Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2.Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellata, dichiaratisi antistatari.
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 24/04/2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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