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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1777/22 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Tiziana Capriglione che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'avv. CP_1
Guglielmo Binetti che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 20.06.2022 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Brienza il CP_1
04.06.2005 e che con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal P.M. il 25.06.2020 i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha dedotto che dal matrimonio è nato il figlio (n. 08.07.2008) Per_1 il quale, dopo un primo periodo di convivenza con la madre, si è trasferito a vivere con esso ricorrente, che si occupa in via esclusiva delle esigenze del minore;
che da allora la madre si è disinteressata del figlio.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'affidamento condiviso del figlio e la sua collocazione abitativa prevalente presso il padre, la regolamentazione della frequentazione con la madre secondo lo schema proposto e l'imposizione a carico della resistente del contributo mensile di mantenimento per il minore di 200 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha contestato le deduzioni di controparte sul suo disinteresse per il figlio, ma non si è opposta alla collocazione abitativa prevalente dello stesso presso il padre;
ha inoltre dedotto di non essere in condizioni di versare il chiesto contributo di mantenimento, essendo disoccupata ed attualmente sostenuta economicamente dai propri genitori. Ha pertanto chiesto l'esclusione del contributo a suo carico e la previsione della sua partecipazione alle spese straordinarie secondo le sue possibilità.
All'esito dell'udienza presidenziale del 18.04.2023, in via provvisoria e urgente il figlio minore è stato affidato ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso il padre, è stata regolamentata la sua frequentazione con la madre, è stato posto a carico della resistente il contributo di mantenimento di 100 euro mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie, e la causa è stata rimessa in istruttoria con la comunicazione degli atti al P.M.
Con sentenza non definitiva n. 1387/2023 del 30.10.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo.
Disposto ed eseguito l'ascolto del figlio minore, all'udienza del
18.12.2024 le parti hanno depositato l'accordo sottoscritto dai coniugi sulle condizioni del divorzio ed hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità dello stesso, quindi la causa è stata riservata in decisione senza termini.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Le condizioni del divorzio sono state concordate in corso di causa, come segue:
“ 1) il figlio minore , nato l'[...], resterà affidato Persona_2 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre;
2) il figlio potrà trascorrere con la madre almeno 2 giorni Per_1 infrasettimanali, preferibilmente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 19:00 nonché un periodo continuativo di almeno 7 giorni in occasione delle festività natalizie e di capodanno, di almeno
2 giorni in occasione delle festività pasquali e di almeno 15 giorni in occasione delle vacanze estive, da concordarsi tra i genitori e nel rispetto del principio di alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitori;
3) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4) la sig.ra corrisponderà al sig. , a titolo di CP_1 Parte_1 concorso al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di €
100 con adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT presso il di lui domicilio o mediante altra modalità di pagamento, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo;
5) ciascun genitore concorrerà, in misura del 50% alle spese straordinarie del figlio. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio da uno dei due genitori dovranno essere documentate dall'altro genitore. Si terrà conto delle indicazioni riportate nelle linee guida elaborate del C.N.F. il 29.11.2021 che i sig.ri e Pt_1 CP_1 dichiarano di approvare;
6) l'assegno Unico per il figlio sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore come per legge;
7) nell'ambito del presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, ad integrazione del regolamento stabilito per il divorzio, intendono concludere accordi di natura patrimoniale avanti ad oggetto disposizioni negoziali in favore del figlio usufruendo Per_1 dell'esenzione fiscale (dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori) sui trasferimenti immobiliari relativi a pratiche di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, e pertanto chiedono che il Tribunale recepisca in sentenza tale volontà trattandosi di accordi non contrari a norme imperative dell'ordinamento, ai principi di ordine pubblico e al buon costume.
Più precisamente la sig.ra , quale proprietaria al 50%, si CP_1 obbliga a trasferire al figlio , entro 6 mesi dal Persona_2 compimento della maggiore età, la proprietà per la propria quota, dell'immobile sito nel Comune di San Nicola Arcella (CS), individuando in catasto al figlio 11, particella 589, subalterno 9.
Le parti danno sin d'ora atto, ai fini dell'esenzione del pagamento delle imposte per il trasferimento immobiliare ex art 19 L. 74/87, che le statuizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione consensuale della crisi coniugale. Pertanto ai fini fiscali le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 L. 06/03/1987 n. 74 anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del
10/05/1999 e, quindi, l'esenzione da imposte di bollo, registro ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa, dichiarando a tal fine che il presente impegno di cessione costituisce attuazione della convenzione di divorzio, il tutto come emerge dal contesto del presente atti. Le spese notarili restano in capo ai genitori nella misura di ½ ciascuno.”
Quanto ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso inoltre garantisce al figlio minore la pari responsabilità dei genitori nelle scelte più importanti che riguardano la sua vita, la sua formazione e la sua salute, una collocazione abitativa prevalente che egli stesso ha dichiarato di apprezzare, il mantenimento di un rapporto stabile e continuativo anche con il genitore non convivente, il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita in proporzione delle rispettive capacità economiche dei genitori.
Va pertanto dato atto che il rapporto divorzile sarà regolato dal suddetto accordo, il quale giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 CP_1
20.06.2022, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 1387/2023 del 30.10.2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, così provvede:
a) dà atto che le parti con atto sottoscritto e depositato il
17.12.2024 hanno concordato le condizioni del divorzio, come integralmente trascritte in motivazione;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 10.01.2025
La Presidente est.