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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7250 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall' AVV. GAETANO G. MANCUSI Parte_1
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSIA MANNO
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto CP_1 opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445, bis comma 6, c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, ex art. 12 L 118/71, dell'esenzione al pagamento dei ticket sanitari, nonché della condizione di grave disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L 104/92, requisiti non riscontrati dall' in sede di visita medico-legale del CP_2 16.10.2023, all'esito della quale la ricorrente veniva riconosciuta invalida in misura pari al
46% ed affetta da handicap lieve.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 2430/2024, il CTU nominato dal Giudice, dott.ssa accertando in capo alla ricorrente un grado di invalidità del 55% e Persona_1 una condizione di disabilità ai sensi del comma 1, art. 3 L. 104/92, negava la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dei benefici richiesti.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:RITENERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di invalido civile in misura pari al 100% ex art. 12 L. 118/71 o in misura pari o superiore al 67% ai fini dell'esenzione parziale dal ticket sanitario e dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 della L. 104/92 dalla data della domanda, o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge e, conseguentemente,- CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda o di giustizia, oltre accessori di legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase di giudizio ex
DM 140/2012 e 127/2014”
Con memoria del 6.10.2025, si è costituito in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità CP_1
del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla CTU, deducendo comunque, in subordine, l'infondatezza della domanda nel merito.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 con note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del deposito delle note suddette da parte del solo procuratore della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessario ai fini della concessione delle prestazioni dedotte in lite, essendo stata la periziata riconosciuta invalida nella misura del 55% ed affetta da disabilità lieve (art. 3 comma 1 L. 104/92).
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero le condizioni sanitarie necessarie per la concessione delle provvidenze invocate.
L'opposizione non può essere accolta.
Il CTU della precedente fase di giudizio dott.ssa dopo aver sottoposto a Persona_1 visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha formulato la seguente diagnosi: “Cardiopatia sclero-ipertensiva e coronaropatia sub- ostruttiva non critica;
esiti di TEA carotideo destro;
segni radiologici di sofferenza cerebrovascolare su base ischemica senza reliquati di ordine neurologico;
sindrome ansioso depressiva reattiva di media entità; distiroidismo in terapia sostitutiva;
esiti di isterectomia per prolasso uterino”.
La medesima, dopo un'esaustiva e dettagliata analisi del complesso morboso in esame, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel complesso si giudica la ricorrente.. con Pt_2 riduzione della capacità lavorativa generica in misura pari al 55% (cinquantacinque per cento) e portatrice di handicap ex art. 3, c. 1, Legge 104/92 dalla domanda amministrativa.
- Vi è carenza dei requisiti sanitari per essere giudicata portatrice di handicap in situazione di gravità.”.
Orbene, rispetto a tali conclusioni – alle quali il CTU è pervenuto specificando, per ciascuna patologia diagnosticata, le percentuali di invalidità di cui alla tabella allegata al DM del
5.02.1992, con applicazione del calcolo riduzionistico ivi previsto - la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, pertanto, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione, costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP iscritto al n.rg. 2430/24, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito del CP_1
procedimento di ATP n. rg. 2430/2024.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
OR Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7250 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall' AVV. GAETANO G. MANCUSI Parte_1
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSIA MANNO
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto CP_1 opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445, bis comma 6, c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, ex art. 12 L 118/71, dell'esenzione al pagamento dei ticket sanitari, nonché della condizione di grave disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L 104/92, requisiti non riscontrati dall' in sede di visita medico-legale del CP_2 16.10.2023, all'esito della quale la ricorrente veniva riconosciuta invalida in misura pari al
46% ed affetta da handicap lieve.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 2430/2024, il CTU nominato dal Giudice, dott.ssa accertando in capo alla ricorrente un grado di invalidità del 55% e Persona_1 una condizione di disabilità ai sensi del comma 1, art. 3 L. 104/92, negava la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dei benefici richiesti.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:RITENERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di invalido civile in misura pari al 100% ex art. 12 L. 118/71 o in misura pari o superiore al 67% ai fini dell'esenzione parziale dal ticket sanitario e dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 della L. 104/92 dalla data della domanda, o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge e, conseguentemente,- CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda o di giustizia, oltre accessori di legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase di giudizio ex
DM 140/2012 e 127/2014”
Con memoria del 6.10.2025, si è costituito in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità CP_1
del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla CTU, deducendo comunque, in subordine, l'infondatezza della domanda nel merito.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 con note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del deposito delle note suddette da parte del solo procuratore della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessario ai fini della concessione delle prestazioni dedotte in lite, essendo stata la periziata riconosciuta invalida nella misura del 55% ed affetta da disabilità lieve (art. 3 comma 1 L. 104/92).
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero le condizioni sanitarie necessarie per la concessione delle provvidenze invocate.
L'opposizione non può essere accolta.
Il CTU della precedente fase di giudizio dott.ssa dopo aver sottoposto a Persona_1 visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha formulato la seguente diagnosi: “Cardiopatia sclero-ipertensiva e coronaropatia sub- ostruttiva non critica;
esiti di TEA carotideo destro;
segni radiologici di sofferenza cerebrovascolare su base ischemica senza reliquati di ordine neurologico;
sindrome ansioso depressiva reattiva di media entità; distiroidismo in terapia sostitutiva;
esiti di isterectomia per prolasso uterino”.
La medesima, dopo un'esaustiva e dettagliata analisi del complesso morboso in esame, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel complesso si giudica la ricorrente.. con Pt_2 riduzione della capacità lavorativa generica in misura pari al 55% (cinquantacinque per cento) e portatrice di handicap ex art. 3, c. 1, Legge 104/92 dalla domanda amministrativa.
- Vi è carenza dei requisiti sanitari per essere giudicata portatrice di handicap in situazione di gravità.”.
Orbene, rispetto a tali conclusioni – alle quali il CTU è pervenuto specificando, per ciascuna patologia diagnosticata, le percentuali di invalidità di cui alla tabella allegata al DM del
5.02.1992, con applicazione del calcolo riduzionistico ivi previsto - la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, pertanto, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione, costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP iscritto al n.rg. 2430/24, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito del CP_1
procedimento di ATP n. rg. 2430/2024.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
OR Busoli