Ordinanza collegiale 3 ottobre 2013
Sentenza 9 gennaio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, ordinanza collegiale 03/10/2013, n. 8595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8595 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01390/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2004, proposto da:
CC AR, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Federico Belloni, Antonio Belloni e Arianna Belloni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cassia, n .240 - Pal.1 Villa Clara;
contro
Comune di Antrodoco, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Perelli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Maestro Gaetano Capocci, 14;
Regione Lazio - Dipartimento del Territorio Area Dec. di Rieti, in persona del Presidente p.t., n.c.;
nei confronti di
Soc Impresa HI Costruzioni di HI BE & C Sas, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Riccardo Barberis e Ilaria Barbetta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Valdagno, 22;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 11, prot. 11843, del 18.12.2003, concernente la realizzazione di un immobile a uso residenziale nel Comune di Antrodoco - località “Le Vicenne”;
- della deliberazione del C.C. di Antrodoco n. 79 del 27.11.2003;
- del parere positivo della Regione Lazio – Dipartimento del Territorio – Area decentrata di Rieti, n. 3/N/5 del 26 novembre 2002;
- degli atti presupposti, successivi e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Antrodoco e della Soc Impresa HI Costruzioni di HI BE & C Sas;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto:
1. Il signor CC, agendo nella qualità di proprietario di un’area confinante, contesta in questa sede la legittimità del permesso di costruire rilasciato nel 2003 dal Comune di Antrodoco all’Impresa HI costruzioni per la realizzazione di un immobile a uso residenziale in località “Le Vicenne”, classificata come area C/2 nel Piano Regolatore Generale.
A tal fine, il medesimo propone diversi profili di censura ( violazione degli artt. 2 L. n. 1187/1968, dell' art. 4, ultimo comma, della L. n. 10/1977; violazione dei principi affermati da A.P. n. 7/1984; violazione dei principi che sovrintendono alla pianificazione urbanistica; eccesso di potere anche sotto il profilo del difetto di motivazione ).
2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Antrodoco e la controinteressata Soc Impresa HI Costruzioni di HI BE & C Sas, resistendo al ricorso.
3. Con ordinanza n. 1510/2004 del 12 marzo 2004, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
Con ordinanza n. 4735/2004, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avverso l’ordinanza cautelare del TAR.
4. La causa è stata chiamata per la discussione all’udienza pubblica del 9 maggio 2013, e quindi trattenuta in decisione.
5. Il Collegio, valutata la documentazione acquisita in atti e in particolare le risultanze della consulenza tecnica disposta nel procedimento penale, ritiene che la causa non sia ancora matura per la decisione, dovendosi disporre l’acquisizione di un’analitica e documentata relazione tecnica del Comune di Antrodoco sulla vicenda controversa, nella quale si dia conto, in particolare:
- dell’iter amministrativo degli “elaborati a competamento” delle norme per l’edificazione delle zone terremotate di cui alla L.R. n. 57/80, di cui alle delibere di C.C. n. 30/1983 e n. 106/1983;
- della precisa identificazione e del regime dell’area in questione con puntuale confronto diacronico tra il piano approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 202/1982, la situazione risultante dai successivi elaborati a completamento, e la disciplina risultante dal P.R.G. approvato con deliberazione di G.R. 7863/1986;
- dei puntuali elementi di fatto e di diritto che hanno condotto l’Amministrazione a non ritenere necessaria né la revisione del piano di ricostruzione né l’approvazione di un diverso strumento attuativo ai fini della concessione del permesso di costruire impugnato in questa sede.
La relazione dovrà essere predisposta dal competente ufficio tecnico comunale, previa acquisizione delle necessarie informazioni anche - per quanto occorra - presso i competenti uffici della Regione Lazio.
Essa dovrà recare in allegato tutta la documentazione, anche cartografica, rilevante per l’adeguata comprensione del testo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ordina al Comune di Antrodoco di depositare in Segreteria, nel termine di giorni novanta dalla notificazione o dalla comunicazione della presente ordinanza, la documentata relazione di cui in motivazione.
Rinvia per la prosecuzione della trattazione del merito della causa all’udienza pubblica del 20 marzo 2014
Riserva al definitivo tutte le rimanenti questioni in rito, in merito e sulle spese.
Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti costituite e alla Regione Lazio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dei giorni 9 maggio 2013 e 4 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2013
IL SEGRETARIO