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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10667 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 23728/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VI NI spirati i termini assegnati ex art. 127 ter fino al 23.10.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata presso l'avv. Vincenzo Inglima Parte_1 che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.6.2025 e ritualmente notificato Parte_1 premesso che con comunicazione del 20 novembre 2024, l CP_1 Controparte_2 comunicava un indebito sulla pensione categoria inv civ. fino a quel momento goduta per euro 10.531,48 a titolo di pensione non dovuta per gli anni 2022, 2023 e 2024,
1 ritenuta l'erroneità delle valutazioni compiute dall' (dal momento che “la CP_2 prestazione non era dovuta solo nell'anno solare 2022 ma era dovuta per gli anni successivi ossia 2023 e 2023” e che “l' erroneamente ritiene di aver corrisposto CP_2 alla ricorrente oltre alla pensione di inabilità anche l'adeguamento al milione”, circostanza quest'ultima non rispondente a verità), chiedeva al Tribunale di voler
“…ritenere e dichiarare che per gli anni contestati 2023 e 2024 la sig.ra ha prodotto redditi Pt_1 per rispettivi euro 13.877,00 (anno 2023) ed euro 10.814,00 (anno 2024) e quindi meritevole del riconoscimento della pensione di inabilità sino al novembre 2024 (mese di decorrenza del nuovo CP_ verbale di revisione con riconoscimento dell'80% di invalidità); ritenere e dichiarare, che la sig.ra non ha mai percepito adeguamento al milione per gli anni contestati come da estratto conto Pt_1
CP_ bancario che si produce quindi, ø ordinare all' la rimodulazione dell'indebito contestato mediante limitazione del medesimo al solo anno solare 2022 e ripristinando per gli anni successivi 2023 e
2024 (sino al novembre 2024), la pensione di inabilità goduta sino a quel momento giusta CP_ ricostituzione del 23 gennaio 2025 mai elaborata dall'ente previdenziale;
ordinare all'
l'annullamento parziale dell'indebito contestato per le motivazione sopra espresse;
disporre qualsiasi adempimento necessario ai sensi della normativa vigente. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato spese e non riscosso onorari”. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, dedotto che a seguito di successiva ricostruzione della posizione della – la quale in data 23/01/2025 aveva Pt_1 presentato “domanda di ricostituzione reddituale per altro”, dichiarando i redditi percepiti per gli anni 2023, 2024 e 2025 – pur persistendo l'indebito, si era generato un arretrato a favore della ricorrente e un residuo credito a suo favore pari a 4.111,25
(pagato alla con il cedolino di settembre 2025), chiedeva dichiararsi la cessazione Pt_1 della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con vittoria, tuttavia, delle spese di giudizio.
2 Rileva il Tribunale che l'intervenuta rivisitazione della posizione della da parte Pt_1
CP_ dell' con l'esito di un credito in suo favore, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti, non sussistendo in capo ad alcuna di esse un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
L'esito del giudizio – che ha condotto al riconoscimento di un credito della ricorrente CP_ da parte dell' benché derivante dalla rivisitazione della complessiva posizione da CP_ parte dell' – impone la condanna dell' alla rifusione delle spese di giudizio CP_2
– liquidate come in dispositivo - nei confronti della da distrarsi. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della ricorrente e da distrarsi.
Roma, 24.10.2025
Il Giudice
VI NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VI NI spirati i termini assegnati ex art. 127 ter fino al 23.10.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata presso l'avv. Vincenzo Inglima Parte_1 che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.6.2025 e ritualmente notificato Parte_1 premesso che con comunicazione del 20 novembre 2024, l CP_1 Controparte_2 comunicava un indebito sulla pensione categoria inv civ. fino a quel momento goduta per euro 10.531,48 a titolo di pensione non dovuta per gli anni 2022, 2023 e 2024,
1 ritenuta l'erroneità delle valutazioni compiute dall' (dal momento che “la CP_2 prestazione non era dovuta solo nell'anno solare 2022 ma era dovuta per gli anni successivi ossia 2023 e 2023” e che “l' erroneamente ritiene di aver corrisposto CP_2 alla ricorrente oltre alla pensione di inabilità anche l'adeguamento al milione”, circostanza quest'ultima non rispondente a verità), chiedeva al Tribunale di voler
“…ritenere e dichiarare che per gli anni contestati 2023 e 2024 la sig.ra ha prodotto redditi Pt_1 per rispettivi euro 13.877,00 (anno 2023) ed euro 10.814,00 (anno 2024) e quindi meritevole del riconoscimento della pensione di inabilità sino al novembre 2024 (mese di decorrenza del nuovo CP_ verbale di revisione con riconoscimento dell'80% di invalidità); ritenere e dichiarare, che la sig.ra non ha mai percepito adeguamento al milione per gli anni contestati come da estratto conto Pt_1
CP_ bancario che si produce quindi, ø ordinare all' la rimodulazione dell'indebito contestato mediante limitazione del medesimo al solo anno solare 2022 e ripristinando per gli anni successivi 2023 e
2024 (sino al novembre 2024), la pensione di inabilità goduta sino a quel momento giusta CP_ ricostituzione del 23 gennaio 2025 mai elaborata dall'ente previdenziale;
ordinare all'
l'annullamento parziale dell'indebito contestato per le motivazione sopra espresse;
disporre qualsiasi adempimento necessario ai sensi della normativa vigente. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato spese e non riscosso onorari”. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, dedotto che a seguito di successiva ricostruzione della posizione della – la quale in data 23/01/2025 aveva Pt_1 presentato “domanda di ricostituzione reddituale per altro”, dichiarando i redditi percepiti per gli anni 2023, 2024 e 2025 – pur persistendo l'indebito, si era generato un arretrato a favore della ricorrente e un residuo credito a suo favore pari a 4.111,25
(pagato alla con il cedolino di settembre 2025), chiedeva dichiararsi la cessazione Pt_1 della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con vittoria, tuttavia, delle spese di giudizio.
2 Rileva il Tribunale che l'intervenuta rivisitazione della posizione della da parte Pt_1
CP_ dell' con l'esito di un credito in suo favore, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti, non sussistendo in capo ad alcuna di esse un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
L'esito del giudizio – che ha condotto al riconoscimento di un credito della ricorrente CP_ da parte dell' benché derivante dalla rivisitazione della complessiva posizione da CP_ parte dell' – impone la condanna dell' alla rifusione delle spese di giudizio CP_2
– liquidate come in dispositivo - nei confronti della da distrarsi. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della ricorrente e da distrarsi.
Roma, 24.10.2025
Il Giudice
VI NI
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