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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/07/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 18/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MATINA ANTONINO Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAZZARA MARIA CONCETTA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso il DECRETO INGIUNTIVO N.
125/2017 del 10.03.2016 R.G. N. 270/2016 emesso inter partes dal Tribunale di Vibo
Valentia-Giudice del Lavoro- notificato l' 27.11.2017.con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento in favore della opposto dell'importo complessivo CP_1 di euro 1.206,14 dovuto a causa del mancato versamento delle quote AC (contributo assistenza contrattuale) e CA (contributo assistenza integrativa) anni: 2010 trim II,
1 III;
2011 trim. IV;
2012 trim. II;
2013/2014 trim II,III, IV. La opponente adiva l'intestato Tribunale affinché, venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, per e
CA (contributo assistenza integrativa) l'infondatezza della pretesa.
2. Si è costituita in giudizio tardivamente il che evidenziava che il contributo CP_1
oggetto del giudizio rientra fra quelli indicati dall'articolo 11 della legge 334 CP_1 del 1968 ed è obbligatoriamente versato dalle aziende indipendentemente dalla loro adesione sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro (v. Cass. 11 novembre 1988 n. 6114; Cass, 18 febbraio 1988 n. 1746; Cass. 1 giugno 1988 n.
3717).
3. Passando al merito della controversia si osserva che dalla documentazione versata in attai dal resistente, inconfutabilmente si evince un obbligo da parte del CP_1 ricorrente al versamento dei contributi indipendentemente dalla sua adesione CP_1 sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro così come previsto dall'art.11 della L 334/1986 ed in questo caso riportandosi all'art. 1 dello Statuto
il quale stabilisce che :” In applicazione dell'art.62 del Contratto Collettivo CP_1
Nazionale di lavoro per gli operai agricoli, stipulato il 5.3.87, dellart.59 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del 27.11.1991, dell'art.17 del Contratto Collettivo
Integrativo Provinciale stipulato il 16/07/1997 e rinnovato il 19/06/2000 e dell'accordo Sindacale del 10.01.1989, tenuto conto di quanto disposto dall'art.3 della
Costituzione, dell'art. 46 della legge 833/1978 e di quanto dispone l'art.11 della legge
12.03.1968 n.334, è costituito, per iniziativa delle Organizzazioni Sindacali di categoria ed al fine di integrare le prestazioni assistenziali per malattie ed infortuni erogate dagli Enti Previdenziali in favore dei lavoratori agricoli della Provincia di
Vibo Valentia un'Associazione mutualistica denominata: FONDO INTEGRAZIONE
MALATTIA ED INFORTUNIO Vibo Valentia… “
4. Tanto premesso deve essere, pertanto, rigettata l'opposizione e stante la natura della controversia e la qualità delle parti suggeriscono, nonostante l'esito della controversia, la compensazione delle spese
PQM
Il Giudice del Lavoro- Dott.ssa Susanna Cirianni, - definitivamente pronunciando., ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa, così provvede:
2 Rigetta il ricorso
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso, 09/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 18/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MATINA ANTONINO Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAZZARA MARIA CONCETTA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso il DECRETO INGIUNTIVO N.
125/2017 del 10.03.2016 R.G. N. 270/2016 emesso inter partes dal Tribunale di Vibo
Valentia-Giudice del Lavoro- notificato l' 27.11.2017.con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento in favore della opposto dell'importo complessivo CP_1 di euro 1.206,14 dovuto a causa del mancato versamento delle quote AC (contributo assistenza contrattuale) e CA (contributo assistenza integrativa) anni: 2010 trim II,
1 III;
2011 trim. IV;
2012 trim. II;
2013/2014 trim II,III, IV. La opponente adiva l'intestato Tribunale affinché, venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, per e
CA (contributo assistenza integrativa) l'infondatezza della pretesa.
2. Si è costituita in giudizio tardivamente il che evidenziava che il contributo CP_1
oggetto del giudizio rientra fra quelli indicati dall'articolo 11 della legge 334 CP_1 del 1968 ed è obbligatoriamente versato dalle aziende indipendentemente dalla loro adesione sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro (v. Cass. 11 novembre 1988 n. 6114; Cass, 18 febbraio 1988 n. 1746; Cass. 1 giugno 1988 n.
3717).
3. Passando al merito della controversia si osserva che dalla documentazione versata in attai dal resistente, inconfutabilmente si evince un obbligo da parte del CP_1 ricorrente al versamento dei contributi indipendentemente dalla sua adesione CP_1 sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro così come previsto dall'art.11 della L 334/1986 ed in questo caso riportandosi all'art. 1 dello Statuto
il quale stabilisce che :” In applicazione dell'art.62 del Contratto Collettivo CP_1
Nazionale di lavoro per gli operai agricoli, stipulato il 5.3.87, dellart.59 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del 27.11.1991, dell'art.17 del Contratto Collettivo
Integrativo Provinciale stipulato il 16/07/1997 e rinnovato il 19/06/2000 e dell'accordo Sindacale del 10.01.1989, tenuto conto di quanto disposto dall'art.3 della
Costituzione, dell'art. 46 della legge 833/1978 e di quanto dispone l'art.11 della legge
12.03.1968 n.334, è costituito, per iniziativa delle Organizzazioni Sindacali di categoria ed al fine di integrare le prestazioni assistenziali per malattie ed infortuni erogate dagli Enti Previdenziali in favore dei lavoratori agricoli della Provincia di
Vibo Valentia un'Associazione mutualistica denominata: FONDO INTEGRAZIONE
MALATTIA ED INFORTUNIO Vibo Valentia… “
4. Tanto premesso deve essere, pertanto, rigettata l'opposizione e stante la natura della controversia e la qualità delle parti suggeriscono, nonostante l'esito della controversia, la compensazione delle spese
PQM
Il Giudice del Lavoro- Dott.ssa Susanna Cirianni, - definitivamente pronunciando., ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa, così provvede:
2 Rigetta il ricorso
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso, 09/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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