Art. 9.
E' vietato a chiunque, senza permesso o licenza dello Stato o del Consorzio:
a) di praticare rilevati di salita e discesa dal corpo della zona e dagli argini dell'acquedotto, e di costruire accessi in genere nel recinto dell'acquedotto stesso;
b) di compiere dentro la zona ed il recinto predetti, e loro attinenze, qualunque fatto, atto od opera non compresi nei precedenti articoli 7 ed 8.
E' vietato a chiunque, senza permesso o licenza dello Stato o del Consorzio:
a) di praticare rilevati di salita e discesa dal corpo della zona e dagli argini dell'acquedotto, e di costruire accessi in genere nel recinto dell'acquedotto stesso;
b) di compiere dentro la zona ed il recinto predetti, e loro attinenze, qualunque fatto, atto od opera non compresi nei precedenti articoli 7 ed 8.