Articolo 9 della Legge 8 luglio 1904, n. 381
Articolo 8Articolo 10
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9 agosto 1904
Art. 9.

E' vietato a chiunque, senza permesso o licenza dello Stato o del Consorzio:

a) di praticare rilevati di salita e discesa dal corpo della zona e dagli argini dell'acquedotto, e di costruire accessi in genere nel recinto dell'acquedotto stesso;

b) di compiere dentro la zona ed il recinto predetti, e loro attinenze, qualunque fatto, atto od opera non compresi nei precedenti articoli 7 ed 8.

Entrata in vigore il 9 agosto 1904