Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 15852/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVLE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 15852/2020 del Ruolo Generale Affari contenziosi, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti
- ATTRICE
E (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo amministratore pro-tempore avv. Massimo Pace, rappresentato e difeso come in atti
CONVENUTO
NONCHE'
Avv. MASSIMO PACE (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 come in atti
- CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del
processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato, la deduceva: Parte_1
- che con sentenza n. 9692/2018 del 09/11/2018 il Tribunale di Napoli condannava il convenuto al pagamento in favore della CP_1 [...] della somma di € 269.454,54 con diritto di manleva per il predetto Parte_2
Condominio nei confronti della per il solo importo di € Parte_3
180.000,00 oltre le spese di CTU e le competenze di lite;
- che nelle more la provvedeva al pagamento dell'importo Parte_3 garantito di € 180.000,00, delle spese del CTU e delle competenze di lite, sicchè il credito vantato dalla attrice nei confronti del condominio si riduceva ad €
89.454,00 (€269.454,00 - € 180.000,00);
- che con atto di precetto la intimava al condominio il pagamento Parte_2 dell'importo di € 89.859,99 di cui € 89.454,00 per residua sorta capitale liquidata in sentenza e € 405,00 per compensi atto di precetto;
- che il corrispondeva in favore della l'importo di € CP_1 Parte_2
25.000,00 così riducendo la creditoria vantata dalla ad € 64.859,99 Parte_2 di cui € 64.454,00 per residua sorta capitale e € 405,00 per compensi atto di precetto;
- che con atto per Notar del 14/02/2020, la società Persona_1 Parte_2 si è trasformata in
[...] Parte_1
- che con pec del 16.01.2020 rimasta priva di riscontro, la società attorea richiedeva all'amministratore del condominio di voler comunicare le generalità e le quote millesimali di proprietà dei singoli condomini inadempienti rispetto al credito vantato dalla società attrice.
Concludeva chiedendo al Tribunale di “condannare l'avv. Massimo Pace (C.F.
) in proprio e quale amministratore p.t. del condominio del C.F._1 fabbricato sito in alla a comunicare il nominativo di tutti i Pt_2 Controparte_1 condomini morosi unitamente ai millesimi da loro detenuti all'interno del fabbricato e la loro
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rispettiva esposizione debitoria in relazione al credito vantato dalla società attrice, nascente dalla sentenza n.9692/2018 pronunciata il 29/10/2018 e depositata in cancelleria in data
09/11/2018, dal Giudice del Tribunale di Napoli. Comunque ed in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità di esso amministratore per non aver comunicato il nominativo dei condomini morosi, violando i doveri del suo incarico e le norme contrattuali e del codice civile.
In via istruttoria ammettersi ogni più opportuno mezzo di prova che dovesse ritenersi necessario
a seguito del comportamento processuale di controparte. Coin riserva di proporre autonoma azione nei confronti dei condomini morosi del fabbricato sito in alla Pt_2 Controparte_1
, volta ad ottenere il recupero dei crediti vantati dalla società istante in virtù della
[...] sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli di cui in narrativa oltre il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. Vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al difensore costituito resosene anticipatario.”.
Si costituivano in giudizio sia il che l'avv. Pace Massimo, i quali CP_1 contestavano la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero, risulta dalla documentazione in atti: che con atto per Notar Persona_1 del 14/02/2020 la società si è trasformata in Parte_2 [...]
per cui corretta appare la legittimazione ad agire della stessa nel Parte_1 presente giudizio;
che la vanta un credito nei confronti del Parte_1
Condominio pari ad € 64.859,99 quale saldo dovuto in forza dell'atto di precetto di € 89.859,99 di cui € 89.454,00 per residua sorta capitale liquidata in sentenza n.
9692/2018 del 09/11/2018 e € 405,00 per compensi (allegati fascicolo parte attorea); che tale debenza non è contestata dallo stesso amministratore del convenuto;
che con pec del 16.01.2020 rimasta priva di riscontro, la CP_1 società attorea richiedeva all'amministratore del condominio di voler comunicare le generalità e le quote millesimali di proprietà dei singoli condomini inadempienti rispetto al credito vantato dalla società attrice.
Ciò posto, giova osservare come l'art. 63 disp. att. c.c. stabilisce che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
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Si tratta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di un obbligo cogente a carico dell'amministratore che trova nel II comma del medesimo art. 63 cit. la sua ratio.
Ed invero, se i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, costituisce corollario di tale divieto il parallelo obbligo da parte dell'amministratore di rendere edotto il terzo creditore di chi siano i condomini morosi, fornendo degli stessi tanto i dati anagrafici quanto gli importi da ciascuno dovuti, onde evitare che il terzo possa incolpevolmente rivolgere la richiesta di pagamento a soggetti che, invece, sono in bonis.
L'omissione posta in essere dall'amministratore si pone in manifesto contrasto con il suddetto art. 63 disp. att. c.c. atteso che il silenzio serbato rappresenta un abuso di posizione e di conseguenza un abuso del diritto, che arreca danno al ricorrente, il quale non può procedere alla esecuzione nei confronti dei singoli condomini.
Il comportamento è tanto più grave ove si consideri che la comunicazione de qua non solo è un atto dovuto ai sensi di legge, ma è anche un atto che non comporta alcun apprezzabile sacrificio per l'amministratore condominiale.
In relazione alla ratio della disciplina, l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione delle generalità complete dei condomini, dei dati catastali degli immobili – come iscritti nell'anagrafe condominiale -, delle quote millesimali e dell'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella.
Dati che, come visto, non sono stati comunicati alla attrice nonostante la richiesta in tal senso rivolta all'amministratore.
La domanda va, pertanto, accolta, con condanna dell'amministratore a fornire i suddetti dati entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, valore indeterminabile, valori minimi vigenti per le fasi di studio, introduttiva, di
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trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 15852/2020, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) condanna il sito in alla Controparte_2 Pt_2 Controparte_1
, (C.F. ), in persona del suo amministratore pro-tempore, a
[...] P.IVA_2 comunicare alla società ricorrente, entro 10 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, i nominativi e le quote millesimali di proprietà dei singoli condomini inadempienti rispetto al credito vantato dalla parte istante;
2)Condanna il sito in alla Controparte_2 Pt_2 Controparte_1
, (C.F. ), in persona dell'amministratore e legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Avv. Jean Jacques
Kerambrun quantificate in complessivi € 3.809,00 oltre spese vive di € 550,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 21 febbraio 2025.
Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale
(artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal
D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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