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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. 2101/2023
Udienza del 7/2/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro sono presenti:
E' presente per parte opponente sig. l'Avv. Giuseppe Solito, per Parte_1 delega orale dell'Avv. Ettore Santaniello, il quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento vinte le spese di lite e con attribuzione al procuratore antistatario. Impugna tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito ex adverso, chiedendone l'estensivo rigetto, siccome infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato.
Non sfuggirà all'On.le Giudicante la sussistenza di gravi vizi di nullità in ordine alla notifica di tutti gli atti prodromici alla impugnata intimazione di pagamento. La cartella n.01220210003959679000 è stata notificata a mezzo
Pec da un indirizzo t non Email_1 censito in alcun Registro ufficiale (IPA, INIPEC, REGINDE): la notifica è inesistente.
L'avviso di addebito n.31220170002059011000 e l'avviso di addebito n.31220180002773773000 sono stati consegnati a persona diversa dal destinatario: per entrambi la notifica è nulla e/o inesistente per due ordini di ragioni:
- manca la prova dell'invio e ricezione della raccomandata informativa (SS.UU.
Cass. n.10012/2021 - Cassazione Civile Sez. 6 con l'ordinanza n. 3141 del
02/02/2022, confermata da Cassazione ordinanza n. 26957/2024 pubblicata il
17/10/2024);
- con l'ordinanza n. 28093/2023 la Seconda Sezione civile della Corte di
Cassazione si è pronunciata sul tema delle notificazioni a mezzo posta, eseguite a norma della Legge n. 54/1994. Lo fa ribadendo due importanti principi, da cui discendono due distinte ipotesi di nullità.
In primis, la Corte rammenta che, posto che l'atto può essere ricevuto da un soggetto diverso dal destinatario effettivo, occorre ovviamente che quest'ultimo sia assente e che l'ufficiale postale dia atto di tale circostanza nell'avviso di ricevimento: se questa attestazione manca, la notifica è nulla.
Un'ulteriore ipotesi di nullità sussiste poi quando la relazione di notificazione dell'atto contiene solamente il nome del consegnatario, ma non anche il suo rapporto con il destinatario effettivo, come nel caso in esame.
I vizi di notifica dei predetti atti corroborano la sussistenza della prescrizione dei crediti reclamati che risalgono agli anni 2015 per la cartella n.01220210003959679000 e 2010 per l'avviso di addebito n.
31220170002059011000 e l'avviso di addebito n.31220180002773773000: alcun atto interruttivo della prescrizione è stato validamente notificato al ricorrente. Chiede, pertanto, che la causa sia decisa.
Per parte resistente è presente l'avv. MARIA CRISTINA COTTICELLI, CP_1 che si riporta alle richieste e difese come formalizzate nella memoria costituiva, ribadendo la ritualità della notifica a mezzo pec secondo anche quanto confermato dalla Suprema Corte con recente sentenza del 3 luglio 2023.
Ribadisce, nel merito, l'infondatezza delle ulteriori eccezioni, ivi compresa quella di prescrizione, nonché il difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli atti di competenza dell'Ente impositore.
È altresì presente, nell'interesse dell' l'avv. GAROFALO SILVIO, il quale si Pt_2 riporta alle proprie difese, ribadendo l'eccezione di inammissibilità ex art. 617
c.p.c., ex art. 24 dlgs n. 46/1999. Reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative all'attività dell'Agente di Riscossione e, nel merito insiste per il rigetto di ogni domanda. Vinte le spese di lite.
L'AVV. SOLITO impugna e contesta le avverse deduzioni delle parti resistenti.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da separata sentenza ex art. 429 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
SEZIONE LAVORO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
7.2.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2101/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ettore Santaniello, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, (indirizzo pec indicato:
; Email_2
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. indicato: , con sede legale in Roma, in persona del Pt_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo e con lo stesso elettivamente domiciliato in Avellino, alla Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_3
OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
(c.f. indicato: ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti,
Pag. 3 di 18 dall'avv. Maria Cristina Cotticelli, presso il cui indirizzo di Posta Elettronica
Certificata è elettivamente domiciliata, (indirizzo pec indicato:
; Email_4
OPPOSTA
NONCHÉ CONTRO
Società dei crediti (c.f. Controparte_3 Controparte_4
P.IVA_3
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il 26.07.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220239002547251/000, notificata in data 19.07.2023, di importo complessivo pari ad € 3.502,04 avente ad oggetto i crediti infra indicati per un importo di € 2.310,31 (per quanto di competenza del giudice del lavoro), portati nei seguenti titoli:
- cartella n.01220210003959679000, Inarcassa contributi integrativi interessi e sanzioni, anno 2015, Euro 127,78, presunta notifica 10.6.2022;
- avviso di addebito n.31220170002059011000, spese di notifica (anno Pt_2
2017), gestione separata contributi su reddito arti e professioni, CP_5 separata sanzioni civili su reddito arte e professioni, gestione separata Pt_2 interessi mora, anno 2010, Euro 1.686,97, presunta notifica 18.1.2018.
- avviso di addebito n.31220180002773773000, spese notifica (anno Pt_2
2018), - gestione separata contributo su redditi arti e professioni, Pt_2 [...] separata sanzioni civili su reddito arte e professioni, - gestione CP_5 Pt_2 separata interessi mora, anno 2011, Euro 495,06, presunta notifica 23.1.2019.
A sostegno della domanda, deduceva: 1) la prescrizione estintiva dei crediti, maturata sia prima della presunta notificazione dei titoli esecutivi, sia dopo la stessa, quantomeno con riferimento ai crediti portati nella cartella n.01220210003959679000 e nell'avviso di addebito
Pag. 4 di 18 n.31220170002059011000; 2) la nullità derivata dell'intimazione per omessa notificazione degli atti presupposti e per omessa notificazione di alcun atto di avviso bonario;
4) la inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento perché effettuata tramite un indirizzo pec non censito secondo la normativa prevista per la valida, esistenza e corretta notificazione a mezzo pec.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare e cautelare si richiede, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento n. 012 2023 90025472
51/000, sussistendo i gravi motivi ex lege previsti nonché stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme risultano palesemente non dovute. NEL MERITO Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di riscossione per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e, per
l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 012 2023 90025472 51/000, notificata in data 19.7.2023, e tutti gli atti sottesi (per quanto di competenza dell'adito Giudicante) ad oggetto: - Cartella n.01220210003959679000,
Inarcassa contributi integrativi interessi e sanzioni, anno 2015, Euro 127,78, presunta notifica 10.6.2022. - Avviso di addebito, spese di notifica (anno Pt_2
2017), gestione separata contributi su reddito arti e professioni;
CP_5 separata sanzioni civili su reddito arte e professioni, gestione separata Pt_2 interessi mora, anno 2010, Euro 1686,97, presunta notifica 18.1.2018. - Avviso di addebito n.31220180002773773000, spese notifica (anno 2018), Pt_2 gestione separata contributi su redditi arti e professioni;
CP_5 separata sanzioni civili su redditi arte e professioni, gestione separata Pt_2 interessi mora, anno 2011, Euro 495,06, presunta notifica 23.1.2019. Per un totale (per quanto di competenza dell'adito Tribunale-Sez. Lavoro e
Previdenza) di € 2.310,31. Per l'effetto, dichiarare non dovuta dalla ricorrente la somma complessiva di euro 2.310,31 (per quanto di competenza dell'adito
Giudicante); Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall' riportati nella intimazione di pagamento n. 012 2023 Pt_2
90025472 51/000, notificata in data 19.7.2023, e in tutti i sottesi atti (cartella
Pag. 5 di 18 di pagamento e avvisi di addebito), per quanto di competenza dell'adito
Giudicante; Condannare i convenuti, in solido e/o ciascuno per la propria parte, al pagamento di spese e competenze professionali di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Con ogni salvezza.”
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva, in Pt_2 rito, l'inammissibilità della opposizione per essere stata proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle domande e doglianze concernenti l'attività e la funzione dell'Agente della riscossione e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza, deducendo che gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento erano stati debitamente notificati al debitore a mezzo raccomandate
A.R. postali spedite all'indirizzo di residenza del debitore che figurava indicato nel ricorso introduttivo di lite e regolarmente ricevute ed esitate. Rilevava, infine, la sospensione dei termini di prescrizione dall'8/3/2020 al 31/8/2021 in ragione della emergenza da Covid 19.
Si costituiva altresì l' , eccependo la propria carenza di Controparte_6 legittimazione passiva in ordine all'eccezione riferita alla mancata notifica degli avvisi di addebito, rilevando l'infondatezza delle eccezioni riferiti alla mancata notifica della cartella e all'irritualità della notifica effettuata a mezzo pec e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso evidenziando il mancato rispetto del termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella per irretrattabilità e incontestabilità del credito essendo detti titoli non opposti ai sensi dell'art. 21
d.lgs. 546/92, divenuti definitivi. Rilevava, infine, l'infondatezza dell'istanza di sospensione.
Denegata la istanza di sospensiva dell'atto impugnato, espletata l'istruttoria, prettamente documentale, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. Preliminarmente, in rito va dichiarata la contumacia di
[...]
la quale non si è costituita sebbene regolarmente citata (notifica del CP_4
23/9/2023)..
Pag. 6 di 18 Ancora va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in quanto CP_4 non è emerso (e, invero nemmeno allegato) che i crediti portati nei titoli esecutivi sottesi alla opposta intimazione di pagamento rientrino in quelli oggetto di cessione alla società di cartolarizzazione.
4. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto
(motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99
(Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo
(Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615
c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali
Pag. 7 di 18 aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011,
21365/2010, 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99.
E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass.
774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 24
D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c., sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c..
Invero l'istante, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione di cartelle ed avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Pag. 8 di 18 Inoltre, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione del titolo presupposto dall'intimazione di pagamento. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
Ancora, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato
(nullità/inefficacia dell'intimazione per nullità/inesistenza della notificazione;
nullità parziale dell'intimazione per nullità derivata degli atti presupposti e per omessa notificazione di avviso bonario) ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, involgendo le censure in discorso il quomodo exequendum, dovendosi rimarcare al riguardo che l'intimazione di pagamento è qualificabile come atto della procedura di esecuzione forzata, assimilabile ad un atto di precetto.
4. Legittimati passivi rispetto a tali domande sono l'Ente impositore - considerato che il principio secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” (cfr. Cass. sent. n. 7514 del 08/03/2022) si attaglia tanto alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali quanto alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, "entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva" (cfr. Cass. sez. lav., 25/10/2022 n.31486)- nonché
l' trattandosi del soggetto dal quale promana la Controparte_6 intimazione impugnata anche per vizi sussumibili nel paradigma di cui all'art. 617 c.p.c..
5. Venendo all'esame nel merito, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Pag. 9 di 18 6. In primo luogo, va rigettata l'opposizione al merito della pretesa contributiva proposta in relazione alla cartella n.01220210003959679000, in applicazione del principio enucleato dalla Corte di legittimità con sentenza SS. UU. n.
7514/2022 secondo cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188
c.c.”. Con detta pronuncia le SS.UU della Corte di Cassazione hanno risolto i contrasti determinatisi fra le varie Sezioni della Corte affermando che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete all'ente impositore, anche quando si deduca l'omessa notificazione della cartella recante il credito che si reputa insussistente (Cass., S.U., 8 marzo
2022, n. 7514), con la precisazione che detto principio travalica la mera ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, atteso che la
Corte ha ritenuto “...sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva…” ed escludendo anche l'ipotizzabilità di un litisconsorzio necessario fra ente previdenziale e concessionario per la riscossione.
Il Supremo Giudice di legittimità ha, infatti, affermato chiaramente che tale condizione di legittimazione passiva esclusiva in capo all'ente previdenziale sussiste in ogni caso in cui l'azione abbia "ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva".
Nel caso di specie parte ricorrente ha convenuto in giudizio unicamente
[...]
, ma non anche , Ente questo nella cui Controparte_7 CP_8
Pag. 10 di 18 titolarità ricade il credito portato nella cartella n.01220210003959679000.
Da qui il rigetto della opposizione al merito della pretesa contributiva portata nella cartella predetta.
7. Ciò detto, è fondata la eccezione di inammissibilità dell'opposizione per fatti estintivi antecedenti alla notificazione degli avvisi di addebito (cosiddetta opposizione recuperatoria), regolarmente notificati al debitore a cura dell' Pt_2
a mezzo raccomandata A.R. spedita all'indirizzo di residenza.
Vale premettere che costituisce ormai ius receptum che le notifiche fatte con cosiddetta raccomandata diretta, ossia con semplice raccomandata postale da parte del concessionario o dell'Ente, senza messi intermediari, sono valide (cfr.
Cass. 6198/2015, 16949/2014, 6395/2014, 14327/2009) e si perfezionano, senza necessità di relata di notifica, per il mero fatto che l'atto sia consegnato dall'agente postale in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 detto e dagli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2011, cosa che si intende, e con fede privilegiata, preliminarmente accertata dall'agente postale in base all'avviso di ricevimento, recante il numero identificativo della cartella stessa, dal che segue che non occorre neppure che il ricevente persona fisica sia identificabile (Cass. 11708/2011), anche considerato che la ricezione nel domicilio o nella dimora del destinatario realizza comunque la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 9111/2012).
Le norme relative alla cartella di pagamento si estendono agli avvisi di addebito emessi direttamente dall' (art. 30, comma 14, d.l. 31.5.2010, n. 78, conv. in Pt_2 legge n. 122/2010).
Dall'esame della documentazione prodotta dall' risulta provato che: l'avviso Pt_2
n. n.31220170002059011000, recante il codice a barre n. 66546529157-3-2, è stato notificato a mezzo raccomandata nell'indirizzo di residenza del contribuente del contribuente, mediante consegna il 18/1/2018; l'avviso n.
n.31220180002773773000, recante il codice a barre n. 689541222-2-, è stato notificato a mezzo raccomandata nell'indirizzo di residenza del contribuente del contribuente, mediante consegna il 23/1/2019.
Va evidenziato che gli avvisi di addebito de quibus risultano tutti notificati
Pag. 11 di 18 presso l'indirizzo del ricorrente, in Lauro (Av), alla via Principe Amedeo n. 36,
(vedasi gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, il numero di ciascuna delle quali corrisponde a quello riportato su ciascun avviso di addebito, allegati in produzione nonché l'estratto storico delle residenze di parte ricorrente da Pt_2 anagrafe tributaria in produzione , il tutto in assenza di querela di falso o Pt_2 di contestazione della firma apposta in calce agli avvisi di ricevimento sottoscritti da parte del ricorrente.
Della validità e dell'efficacia di siffatte notificazioni non può dubitarsi, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente;
ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982 (ex pluribus
Cass., Sez. VI-5, 6.2.2017, n. 3073; Cass., Sez. III, 19.1.2017, n. 1304); ne discende che la notifica è valida anche ove non sia seguita dall'invio di successiva raccomanda informativa (dell'avvenuta notifica, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario;
dell'avvenuto deposito, in caso di impossibilità della consegna per assenza del destinatario).
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
8. Venendo all'esame dei motivi di opposizione agli atti esecutivi, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c., in quanto il ricorso introduttivo è stato depositato il 26/7/2023, ossia nel rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
considerato che
il ricorrente ha allegato di avere avuto conoscenza dell'atto esecutivo in data
19/7/2023.
Nondimeno le doglianze sussumibili nel paradigma della disposizione testè citata sono infondate.
Sul punto si osserva in primo luogo che l' come sopra detto, ha Pt_2 documentato la notificazione degli avvisi di addebito e che l' CP_2
Pag. 12 di 18 , dal canto suo, ha documentato la notificazione della Controparte_7 cartella inerente ai crediti Inarcassa, notifica questa eseguita a mezzo pec in data 10.6.2022.
Inoltre, la pretesa inesistenza giuridica dell'atto di notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo Pec da indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri costituisce doglianza infondata.
Va evidenziato che l'art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4,
D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del
1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78 del
2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata -a monte– l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine
Pag. 13 di 18 del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione della intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Oltretutto, è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez.
VI - 5, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa
Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez.
Unite, Sent. del 18/05/2022, n. 15979) ha statuito che «In tema di notificazione
a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' , non risultante nei pubblici Controparte_7 elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L. 21/01/1994, n. 53 (per cui
l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Ed ancora, nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del
16/01/2023, n. 982) si legge testualmente «Una diversa conclusione sarebbe
Pag. 14 di 18 smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo
l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile
l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n.
29879 del 2021)».
E, nel caso in esame, parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato, sebbene proveniente dall'indirizzo pec contestato, né ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia della Riscossione, come presente nei pubblici registri.
Per essere la comunicazione in discorso nota al ricorrente, l'atto di notifica, seppur proveniente da un indirizzo non risultante in alcuno dei pubblici registri stabiliti per legge, non può dirsi irriconoscibile nei suoi elementi essenziali, in quanto ha senz'altro portato nella sfera di conoscibilità dell'interessato un contenuto che chiunque, seguendo un canone di diligenza ricostruibile secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe potuto ricondurre all'agente riscossore.
Dirimente in tal senso è altresì il fatto che parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa. Si deve rilevare pertanto che la notifica, nonostante il vizio censurato da parte ricorrente, non ha inficiato in alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, ben potendo tale vizio inscriversi nella disciplina di cui all'art. 156, 3° co. c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e l'infondatezza della
Pag. 15 di 18 doglianza attorea.
Nemmeno può essere accolta la eccezione di mancato previo invio di un avviso bonario.
Infatti, l'art.24, comma secondo, D.L.vo 46/99 che recita “L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore” sicchè, stante il chiaro tenore letterale della norma appena citata, si deve ritenere che non sussista in capo all' un obbligo di invio di un avviso bonario. CP_9
Alla luce delle superiori considerazioni, le censure formali avverso l'intimazione impugnata sono infondate.
9. Venendo all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione, relativo alla prescrizione del credito contributivo successiva alla notificazione degli avvisi di addebito, deve rilevarsi che l'introduzione dell'opposizione non è soggetta ad alcun termine decadenziale, in quanto l'incontestabilità nel merito del credito sotteso all'avviso di addebito alla cartella di pagamento non tempestivamente impugnato non impedisce di accertare se l' , Controparte_2 quale ente deputato alla riscossione nell'interesse dell' ha perso il diritto Pt_2 ad agire con l'esecuzione preannunciata, in ragione della prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale
(cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
Pag. 16 di 18 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i Pt_2 crediti di natura previdenziale di detto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, CP_9
n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo
o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397 del 2016).
Tanto chiarito, ritenendosi perfezionata la notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nell'intimazione di pagamento in questa sede opposta, tenuto conto che detta intimazione di pagamento è stata notificata il 19/7/2023 e
Pag. 17 di 18 tenuto altresì conto della sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege
a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 dall'8/03/2020, con il D.L.
10/2020, al 31/08/2021 con il DL n. 73/2021, l'eccezione di prescrizione si disvela infondata.
10. Ne consegue per le suesposte considerazioni, complessivamente considerate, il rigetto della proposta opposizione.
11. Le spese sono liquidate in dispositivo nel minimo tariffario ex D.M. 147/22 in considerazione delle questioni esaminate. Nulla per le spese nei confronti della opposta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' dell' e di , con ricorso Pt_2 Controparte_7 CP_4 depositato in data 26.07.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la contumacia e il difetto legittimazione passiva CP_4
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1 resistenti e , spese queste che vengono Pt_2 Controparte_2 liquidate, per ciascuno di detti resistenti in € 1.312,00
(euromilletrecentododici/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali.
Così deciso in Avellino, alla udienza del 7.2.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Pag. 18 di 18
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. 2101/2023
Udienza del 7/2/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro sono presenti:
E' presente per parte opponente sig. l'Avv. Giuseppe Solito, per Parte_1 delega orale dell'Avv. Ettore Santaniello, il quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento vinte le spese di lite e con attribuzione al procuratore antistatario. Impugna tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito ex adverso, chiedendone l'estensivo rigetto, siccome infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato.
Non sfuggirà all'On.le Giudicante la sussistenza di gravi vizi di nullità in ordine alla notifica di tutti gli atti prodromici alla impugnata intimazione di pagamento. La cartella n.01220210003959679000 è stata notificata a mezzo
Pec da un indirizzo t non Email_1 censito in alcun Registro ufficiale (IPA, INIPEC, REGINDE): la notifica è inesistente.
L'avviso di addebito n.31220170002059011000 e l'avviso di addebito n.31220180002773773000 sono stati consegnati a persona diversa dal destinatario: per entrambi la notifica è nulla e/o inesistente per due ordini di ragioni:
- manca la prova dell'invio e ricezione della raccomandata informativa (SS.UU.
Cass. n.10012/2021 - Cassazione Civile Sez. 6 con l'ordinanza n. 3141 del
02/02/2022, confermata da Cassazione ordinanza n. 26957/2024 pubblicata il
17/10/2024);
- con l'ordinanza n. 28093/2023 la Seconda Sezione civile della Corte di
Cassazione si è pronunciata sul tema delle notificazioni a mezzo posta, eseguite a norma della Legge n. 54/1994. Lo fa ribadendo due importanti principi, da cui discendono due distinte ipotesi di nullità.
In primis, la Corte rammenta che, posto che l'atto può essere ricevuto da un soggetto diverso dal destinatario effettivo, occorre ovviamente che quest'ultimo sia assente e che l'ufficiale postale dia atto di tale circostanza nell'avviso di ricevimento: se questa attestazione manca, la notifica è nulla.
Un'ulteriore ipotesi di nullità sussiste poi quando la relazione di notificazione dell'atto contiene solamente il nome del consegnatario, ma non anche il suo rapporto con il destinatario effettivo, come nel caso in esame.
I vizi di notifica dei predetti atti corroborano la sussistenza della prescrizione dei crediti reclamati che risalgono agli anni 2015 per la cartella n.01220210003959679000 e 2010 per l'avviso di addebito n.
31220170002059011000 e l'avviso di addebito n.31220180002773773000: alcun atto interruttivo della prescrizione è stato validamente notificato al ricorrente. Chiede, pertanto, che la causa sia decisa.
Per parte resistente è presente l'avv. MARIA CRISTINA COTTICELLI, CP_1 che si riporta alle richieste e difese come formalizzate nella memoria costituiva, ribadendo la ritualità della notifica a mezzo pec secondo anche quanto confermato dalla Suprema Corte con recente sentenza del 3 luglio 2023.
Ribadisce, nel merito, l'infondatezza delle ulteriori eccezioni, ivi compresa quella di prescrizione, nonché il difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli atti di competenza dell'Ente impositore.
È altresì presente, nell'interesse dell' l'avv. GAROFALO SILVIO, il quale si Pt_2 riporta alle proprie difese, ribadendo l'eccezione di inammissibilità ex art. 617
c.p.c., ex art. 24 dlgs n. 46/1999. Reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative all'attività dell'Agente di Riscossione e, nel merito insiste per il rigetto di ogni domanda. Vinte le spese di lite.
L'AVV. SOLITO impugna e contesta le avverse deduzioni delle parti resistenti.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da separata sentenza ex art. 429 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Pag. 2 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
SEZIONE LAVORO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
7.2.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2101/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ettore Santaniello, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, (indirizzo pec indicato:
; Email_2
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. indicato: , con sede legale in Roma, in persona del Pt_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo e con lo stesso elettivamente domiciliato in Avellino, alla Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_3
OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
(c.f. indicato: ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti,
Pag. 3 di 18 dall'avv. Maria Cristina Cotticelli, presso il cui indirizzo di Posta Elettronica
Certificata è elettivamente domiciliata, (indirizzo pec indicato:
; Email_4
OPPOSTA
NONCHÉ CONTRO
Società dei crediti (c.f. Controparte_3 Controparte_4
P.IVA_3
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il 26.07.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220239002547251/000, notificata in data 19.07.2023, di importo complessivo pari ad € 3.502,04 avente ad oggetto i crediti infra indicati per un importo di € 2.310,31 (per quanto di competenza del giudice del lavoro), portati nei seguenti titoli:
- cartella n.01220210003959679000, Inarcassa contributi integrativi interessi e sanzioni, anno 2015, Euro 127,78, presunta notifica 10.6.2022;
- avviso di addebito n.31220170002059011000, spese di notifica (anno Pt_2
2017), gestione separata contributi su reddito arti e professioni, CP_5 separata sanzioni civili su reddito arte e professioni, gestione separata Pt_2 interessi mora, anno 2010, Euro 1.686,97, presunta notifica 18.1.2018.
- avviso di addebito n.31220180002773773000, spese notifica (anno Pt_2
2018), - gestione separata contributo su redditi arti e professioni, Pt_2 [...] separata sanzioni civili su reddito arte e professioni, - gestione CP_5 Pt_2 separata interessi mora, anno 2011, Euro 495,06, presunta notifica 23.1.2019.
A sostegno della domanda, deduceva: 1) la prescrizione estintiva dei crediti, maturata sia prima della presunta notificazione dei titoli esecutivi, sia dopo la stessa, quantomeno con riferimento ai crediti portati nella cartella n.01220210003959679000 e nell'avviso di addebito
Pag. 4 di 18 n.31220170002059011000; 2) la nullità derivata dell'intimazione per omessa notificazione degli atti presupposti e per omessa notificazione di alcun atto di avviso bonario;
4) la inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento perché effettuata tramite un indirizzo pec non censito secondo la normativa prevista per la valida, esistenza e corretta notificazione a mezzo pec.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare e cautelare si richiede, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento n. 012 2023 90025472
51/000, sussistendo i gravi motivi ex lege previsti nonché stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme risultano palesemente non dovute. NEL MERITO Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di riscossione per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e, per
l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 012 2023 90025472 51/000, notificata in data 19.7.2023, e tutti gli atti sottesi (per quanto di competenza dell'adito Giudicante) ad oggetto: - Cartella n.01220210003959679000,
Inarcassa contributi integrativi interessi e sanzioni, anno 2015, Euro 127,78, presunta notifica 10.6.2022. - Avviso di addebito, spese di notifica (anno Pt_2
2017), gestione separata contributi su reddito arti e professioni;
CP_5 separata sanzioni civili su reddito arte e professioni, gestione separata Pt_2 interessi mora, anno 2010, Euro 1686,97, presunta notifica 18.1.2018. - Avviso di addebito n.31220180002773773000, spese notifica (anno 2018), Pt_2 gestione separata contributi su redditi arti e professioni;
CP_5 separata sanzioni civili su redditi arte e professioni, gestione separata Pt_2 interessi mora, anno 2011, Euro 495,06, presunta notifica 23.1.2019. Per un totale (per quanto di competenza dell'adito Tribunale-Sez. Lavoro e
Previdenza) di € 2.310,31. Per l'effetto, dichiarare non dovuta dalla ricorrente la somma complessiva di euro 2.310,31 (per quanto di competenza dell'adito
Giudicante); Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall' riportati nella intimazione di pagamento n. 012 2023 Pt_2
90025472 51/000, notificata in data 19.7.2023, e in tutti i sottesi atti (cartella
Pag. 5 di 18 di pagamento e avvisi di addebito), per quanto di competenza dell'adito
Giudicante; Condannare i convenuti, in solido e/o ciascuno per la propria parte, al pagamento di spese e competenze professionali di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Con ogni salvezza.”
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva, in Pt_2 rito, l'inammissibilità della opposizione per essere stata proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle domande e doglianze concernenti l'attività e la funzione dell'Agente della riscossione e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza, deducendo che gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento erano stati debitamente notificati al debitore a mezzo raccomandate
A.R. postali spedite all'indirizzo di residenza del debitore che figurava indicato nel ricorso introduttivo di lite e regolarmente ricevute ed esitate. Rilevava, infine, la sospensione dei termini di prescrizione dall'8/3/2020 al 31/8/2021 in ragione della emergenza da Covid 19.
Si costituiva altresì l' , eccependo la propria carenza di Controparte_6 legittimazione passiva in ordine all'eccezione riferita alla mancata notifica degli avvisi di addebito, rilevando l'infondatezza delle eccezioni riferiti alla mancata notifica della cartella e all'irritualità della notifica effettuata a mezzo pec e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso evidenziando il mancato rispetto del termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella per irretrattabilità e incontestabilità del credito essendo detti titoli non opposti ai sensi dell'art. 21
d.lgs. 546/92, divenuti definitivi. Rilevava, infine, l'infondatezza dell'istanza di sospensione.
Denegata la istanza di sospensiva dell'atto impugnato, espletata l'istruttoria, prettamente documentale, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. Preliminarmente, in rito va dichiarata la contumacia di
[...]
la quale non si è costituita sebbene regolarmente citata (notifica del CP_4
23/9/2023)..
Pag. 6 di 18 Ancora va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in quanto CP_4 non è emerso (e, invero nemmeno allegato) che i crediti portati nei titoli esecutivi sottesi alla opposta intimazione di pagamento rientrino in quelli oggetto di cessione alla società di cartolarizzazione.
4. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto
(motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99
(Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo
(Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615
c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali
Pag. 7 di 18 aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011,
21365/2010, 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99.
E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass.
774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 24
D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c., sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c..
Invero l'istante, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione di cartelle ed avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Pag. 8 di 18 Inoltre, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione del titolo presupposto dall'intimazione di pagamento. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
Ancora, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato
(nullità/inefficacia dell'intimazione per nullità/inesistenza della notificazione;
nullità parziale dell'intimazione per nullità derivata degli atti presupposti e per omessa notificazione di avviso bonario) ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, involgendo le censure in discorso il quomodo exequendum, dovendosi rimarcare al riguardo che l'intimazione di pagamento è qualificabile come atto della procedura di esecuzione forzata, assimilabile ad un atto di precetto.
4. Legittimati passivi rispetto a tali domande sono l'Ente impositore - considerato che il principio secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” (cfr. Cass. sent. n. 7514 del 08/03/2022) si attaglia tanto alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali quanto alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, "entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva" (cfr. Cass. sez. lav., 25/10/2022 n.31486)- nonché
l' trattandosi del soggetto dal quale promana la Controparte_6 intimazione impugnata anche per vizi sussumibili nel paradigma di cui all'art. 617 c.p.c..
5. Venendo all'esame nel merito, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Pag. 9 di 18 6. In primo luogo, va rigettata l'opposizione al merito della pretesa contributiva proposta in relazione alla cartella n.01220210003959679000, in applicazione del principio enucleato dalla Corte di legittimità con sentenza SS. UU. n.
7514/2022 secondo cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188
c.c.”. Con detta pronuncia le SS.UU della Corte di Cassazione hanno risolto i contrasti determinatisi fra le varie Sezioni della Corte affermando che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete all'ente impositore, anche quando si deduca l'omessa notificazione della cartella recante il credito che si reputa insussistente (Cass., S.U., 8 marzo
2022, n. 7514), con la precisazione che detto principio travalica la mera ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, atteso che la
Corte ha ritenuto “...sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva…” ed escludendo anche l'ipotizzabilità di un litisconsorzio necessario fra ente previdenziale e concessionario per la riscossione.
Il Supremo Giudice di legittimità ha, infatti, affermato chiaramente che tale condizione di legittimazione passiva esclusiva in capo all'ente previdenziale sussiste in ogni caso in cui l'azione abbia "ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva".
Nel caso di specie parte ricorrente ha convenuto in giudizio unicamente
[...]
, ma non anche , Ente questo nella cui Controparte_7 CP_8
Pag. 10 di 18 titolarità ricade il credito portato nella cartella n.01220210003959679000.
Da qui il rigetto della opposizione al merito della pretesa contributiva portata nella cartella predetta.
7. Ciò detto, è fondata la eccezione di inammissibilità dell'opposizione per fatti estintivi antecedenti alla notificazione degli avvisi di addebito (cosiddetta opposizione recuperatoria), regolarmente notificati al debitore a cura dell' Pt_2
a mezzo raccomandata A.R. spedita all'indirizzo di residenza.
Vale premettere che costituisce ormai ius receptum che le notifiche fatte con cosiddetta raccomandata diretta, ossia con semplice raccomandata postale da parte del concessionario o dell'Ente, senza messi intermediari, sono valide (cfr.
Cass. 6198/2015, 16949/2014, 6395/2014, 14327/2009) e si perfezionano, senza necessità di relata di notifica, per il mero fatto che l'atto sia consegnato dall'agente postale in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 detto e dagli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2011, cosa che si intende, e con fede privilegiata, preliminarmente accertata dall'agente postale in base all'avviso di ricevimento, recante il numero identificativo della cartella stessa, dal che segue che non occorre neppure che il ricevente persona fisica sia identificabile (Cass. 11708/2011), anche considerato che la ricezione nel domicilio o nella dimora del destinatario realizza comunque la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 9111/2012).
Le norme relative alla cartella di pagamento si estendono agli avvisi di addebito emessi direttamente dall' (art. 30, comma 14, d.l. 31.5.2010, n. 78, conv. in Pt_2 legge n. 122/2010).
Dall'esame della documentazione prodotta dall' risulta provato che: l'avviso Pt_2
n. n.31220170002059011000, recante il codice a barre n. 66546529157-3-2, è stato notificato a mezzo raccomandata nell'indirizzo di residenza del contribuente del contribuente, mediante consegna il 18/1/2018; l'avviso n.
n.31220180002773773000, recante il codice a barre n. 689541222-2-, è stato notificato a mezzo raccomandata nell'indirizzo di residenza del contribuente del contribuente, mediante consegna il 23/1/2019.
Va evidenziato che gli avvisi di addebito de quibus risultano tutti notificati
Pag. 11 di 18 presso l'indirizzo del ricorrente, in Lauro (Av), alla via Principe Amedeo n. 36,
(vedasi gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, il numero di ciascuna delle quali corrisponde a quello riportato su ciascun avviso di addebito, allegati in produzione nonché l'estratto storico delle residenze di parte ricorrente da Pt_2 anagrafe tributaria in produzione , il tutto in assenza di querela di falso o Pt_2 di contestazione della firma apposta in calce agli avvisi di ricevimento sottoscritti da parte del ricorrente.
Della validità e dell'efficacia di siffatte notificazioni non può dubitarsi, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente;
ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982 (ex pluribus
Cass., Sez. VI-5, 6.2.2017, n. 3073; Cass., Sez. III, 19.1.2017, n. 1304); ne discende che la notifica è valida anche ove non sia seguita dall'invio di successiva raccomanda informativa (dell'avvenuta notifica, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario;
dell'avvenuto deposito, in caso di impossibilità della consegna per assenza del destinatario).
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
8. Venendo all'esame dei motivi di opposizione agli atti esecutivi, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c., in quanto il ricorso introduttivo è stato depositato il 26/7/2023, ossia nel rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
considerato che
il ricorrente ha allegato di avere avuto conoscenza dell'atto esecutivo in data
19/7/2023.
Nondimeno le doglianze sussumibili nel paradigma della disposizione testè citata sono infondate.
Sul punto si osserva in primo luogo che l' come sopra detto, ha Pt_2 documentato la notificazione degli avvisi di addebito e che l' CP_2
Pag. 12 di 18 , dal canto suo, ha documentato la notificazione della Controparte_7 cartella inerente ai crediti Inarcassa, notifica questa eseguita a mezzo pec in data 10.6.2022.
Inoltre, la pretesa inesistenza giuridica dell'atto di notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo Pec da indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri costituisce doglianza infondata.
Va evidenziato che l'art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4,
D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del
1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78 del
2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata -a monte– l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine
Pag. 13 di 18 del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione della intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Oltretutto, è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez.
VI - 5, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa
Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez.
Unite, Sent. del 18/05/2022, n. 15979) ha statuito che «In tema di notificazione
a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' , non risultante nei pubblici Controparte_7 elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L. 21/01/1994, n. 53 (per cui
l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Ed ancora, nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del
16/01/2023, n. 982) si legge testualmente «Una diversa conclusione sarebbe
Pag. 14 di 18 smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo
l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile
l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n.
29879 del 2021)».
E, nel caso in esame, parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato, sebbene proveniente dall'indirizzo pec contestato, né ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia della Riscossione, come presente nei pubblici registri.
Per essere la comunicazione in discorso nota al ricorrente, l'atto di notifica, seppur proveniente da un indirizzo non risultante in alcuno dei pubblici registri stabiliti per legge, non può dirsi irriconoscibile nei suoi elementi essenziali, in quanto ha senz'altro portato nella sfera di conoscibilità dell'interessato un contenuto che chiunque, seguendo un canone di diligenza ricostruibile secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe potuto ricondurre all'agente riscossore.
Dirimente in tal senso è altresì il fatto che parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa. Si deve rilevare pertanto che la notifica, nonostante il vizio censurato da parte ricorrente, non ha inficiato in alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, ben potendo tale vizio inscriversi nella disciplina di cui all'art. 156, 3° co. c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e l'infondatezza della
Pag. 15 di 18 doglianza attorea.
Nemmeno può essere accolta la eccezione di mancato previo invio di un avviso bonario.
Infatti, l'art.24, comma secondo, D.L.vo 46/99 che recita “L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore” sicchè, stante il chiaro tenore letterale della norma appena citata, si deve ritenere che non sussista in capo all' un obbligo di invio di un avviso bonario. CP_9
Alla luce delle superiori considerazioni, le censure formali avverso l'intimazione impugnata sono infondate.
9. Venendo all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione, relativo alla prescrizione del credito contributivo successiva alla notificazione degli avvisi di addebito, deve rilevarsi che l'introduzione dell'opposizione non è soggetta ad alcun termine decadenziale, in quanto l'incontestabilità nel merito del credito sotteso all'avviso di addebito alla cartella di pagamento non tempestivamente impugnato non impedisce di accertare se l' , Controparte_2 quale ente deputato alla riscossione nell'interesse dell' ha perso il diritto Pt_2 ad agire con l'esecuzione preannunciata, in ragione della prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale
(cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
Pag. 16 di 18 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i Pt_2 crediti di natura previdenziale di detto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, CP_9
n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo
o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397 del 2016).
Tanto chiarito, ritenendosi perfezionata la notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nell'intimazione di pagamento in questa sede opposta, tenuto conto che detta intimazione di pagamento è stata notificata il 19/7/2023 e
Pag. 17 di 18 tenuto altresì conto della sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege
a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 dall'8/03/2020, con il D.L.
10/2020, al 31/08/2021 con il DL n. 73/2021, l'eccezione di prescrizione si disvela infondata.
10. Ne consegue per le suesposte considerazioni, complessivamente considerate, il rigetto della proposta opposizione.
11. Le spese sono liquidate in dispositivo nel minimo tariffario ex D.M. 147/22 in considerazione delle questioni esaminate. Nulla per le spese nei confronti della opposta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' dell' e di , con ricorso Pt_2 Controparte_7 CP_4 depositato in data 26.07.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la contumacia e il difetto legittimazione passiva CP_4
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1 resistenti e , spese queste che vengono Pt_2 Controparte_2 liquidate, per ciascuno di detti resistenti in € 1.312,00
(euromilletrecentododici/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali.
Così deciso in Avellino, alla udienza del 7.2.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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