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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 05/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12893/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostensie 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300662124 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 5 luglio 2023 e depositato telematicamente presso la segreteria di questa Corte in pari data, la Sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 2300662124, emesso da Roma
Capitale - Dipartimento Risorse Economiche in data 8 maggio 2023 e notificato in data 22 giugno 2023.1
L'atto impugnato, fondato sul presunto omesso versamento della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) per le annualità 2019 e 2021, irroga alla contribuente una pretesa fiscale complessiva di Euro 976,35. Tale importo è così dettagliato nell'atto stesso: Euro 737,57 a titolo di "Somma Importo dovuto" (imposta capitale); Euro 221,27 a titolo di sanzioni (calcolate al 30%); Euro 12,33 a titolo di interessi;
Euro 5,18 a titolo di spese di notifica.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente espone una complessa cronologia dei fatti, documentando i propri tentativi di adempiere al pagamento del tributo dovuto, resi vani, a suo dire, da errori e dall'inerzia dell'Amministrazione e del suo ente gestore (AMA S.p.A.).
In particolare, la ricorrente deduce e documenta quanto segue:
1) Nel giugno 2021, riceveva la fattura n. 112100587989 del 31 maggio 2021, recante un importo complessivo di Euro 920,43 per il periodo 2019-2021 e primo semestre 2021. La ricorrente afferma che gli avvisi precedenti non le erano mai stati recapitati.
2) Tale importo risultava, comunque, errato, avendo la contribuente già interamente saldato l'annualità 2019 per un importo di Euro 182,86, come da pagamento MAV documentato. L'importo effettivamente dovuto era, quindi, pari a Euro 737,57 (differenza tra Euro 920,43 e Euro 182,86), come peraltro riconosciuto successivamente dallo stesso ente nell'avviso di accertamento impugnato.
3) In data 11 giugno 2021, la Sig.ra Ricorrente_1 si recava presso lo sportello TARI di AMA S.p.A., dove, preso atto dell'errore, le veniva indicato di presentare formale istanza di compensazione.
4) In data 25 giugno 2021, la ricorrente inviava, a mezzo PEC, formale richiesta di compensazione della somma già versata (Euro 182,86) e di riemissione di un documento di pagamento corretto.
5) Successivamente, in data 20 luglio 2021, inviava una seconda PEC con richiesta di rateizzazione dell'importo corretto, pari a Euro 737,57.
6) Non ricevendo alcun riscontro, in data 14 settembre 2021, si recava nuovamente presso gli sportelli Società_1. In tale sede, le veniva comunicato che la pratica di compensazione era ancora in lavorazione e le veniva consigliato di rinunciare alla richiesta di rateizzazione, per non rallentare ulteriormente la pratica, con rassicurazione sulla possibilità di pagare o rateizzare l'importo corretto una volta definita la compensazione.
7) Nonostante la rinuncia alla rateizzazione e la continua attesa, l'Amministrazione non provvedeva mai alla richiesta compensazione né, soprattutto, all'invio di un bollettino di pagamento corretto per l'importo di Euro
737,57.
8) La ricorrente produce, a tal fine, una schermata del portale "La mia TaRi" dalla quale emerge il nucleo della controversia: sebbene il sistema riportasse, nella tabella riepilogativa, un "Importo da pagare" corretto e aggiornato a Euro 737,57, il bollettino Banca_1 scaricabile e allegato a quella stessa fattura rimaneva quello errato per l'importo di Euro 920,43.
9) La contribuente lamenta, pertanto, di essere stata posta in una "impossibilità oggettiva ad effettuare il pagamento", non per sua negligenza, ma per un errore tecnico e un'inerzia burocratica dell'Amministrazione, che non l'ha mai messa nelle condizioni di adempiere. Sulla base di tali premesse, la ricorrente contesta l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dei principi di buona fede e collaborazione sanciti dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), chiedendo l'annullamento dell'atto e, in subordine, la "limitare la pretesa economica alla sola somma di Euro
737,57 da rateizzarsi nelle modalità previste dalla legge", con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Contestualmente, la ricorrente ha formulato istanza di sospensione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 546/92, nonché istanza di trattazione in pubblica udienza.
Roma Capitale, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/92, deve ritenersi assorbita dalla presente decisione di merito.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Osserva questo Collegio come la contribuente non contesti la debenza della sorte capitale, quantificata in
Euro 737,57. Anzi, la stessa ricorrente ammette esplicitamente tale debito, avendolo calcolato e avendo richiesto per esso una rateizzazione con PEC del 20 luglio 2021.
Lo stesso avviso di accertamento impugnato giunge al medesimo importo, partendo dall'importo originario
(Euro 920,43) e sottraendo il versamento parziale già effettuato (Euro 182,86). Pertanto, la pretesa per la sorte capitale (Euro 737,57) e per le accessorie spese di notifica (Euro 5,18) è pacifica e deve essere confermata.
Il nucleo del contenzioso attiene, quindi, esclusivamente alla legittimità dell'irrogazione delle sanzioni (Euro
221,27) e degli interessi (Euro 12,33) per omesso versamento.
La tesi della ricorrente, fondata su una presunta "impossibilità oggettiva ad effettuare il pagamento" dovuta all'inerzia dell'Ente e all'errore del bollettino Banca_1, non può essere accolta.
Ritiene questo Collegio che l'onere del contribuente di adempiere alla propria obbligazione tributaria non venga meno a causa di disfunzioni dell'amministrazione nella predisposizione degli strumenti di pagamento, specialmente quando, come nel caso di specie, sussistono due condizioni fattuali decisive, ovvero la conoscenza esatta del proprio debito (Euro 737,57), la disponibilità di canali alternativi di pagamento, quanto meno ai fini della dimostrazione della diligenza nell'obbligo tributario.
La ricorrente, inoltre, ha scelto di non impugnare l'atto originario che recava l'importo errato (la fattura n.
112100587989), ma ha atteso la notifica del successivo avviso di accertamento. Tale avviso (n. 2300662124)
è, tuttavia, formalmente e sostanzialmente corretto: esso si limita a prendere atto di un debito (Euro 737,57) pacificamente esistente, noto alla contribuente e non pagato, applicando di conseguenza le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge per l'omesso versamento.
Il mancato pagamento, pertanto, non è imputabile in via esclusiva all'Ente, ma a una scelta della contribuente, la quale, pur conoscendo il quantum debeatur, ha preferito non adempiere, attendendo l'atto di accertamento.
Per tali motivi, l'avviso di accertamento impugnato deve essere confermato in ogni sua parte, essendo la pretesa, sia per la sorte capitale sia per le sanzioni e gli interessi, legittima e fondata.
Infine, deve essere esaminata la richiesta della ricorrente di disporre la "rateizzazione nelle modalità previste dalla legge" della somma dovuta.
Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione di questa Corte.
Esula, infatti, dai poteri del giudice tributario, il cui sindacato è limitato alla legittimità dell'atto impugnato, disporre la concessione di una rateizzazione. Tale beneficio attiene alla fase di gestione e riscossione del tributo, la quale è di competenza esclusiva dell'Amministrazione.
Stante la contumacia dell'Ente resistente, si dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 41, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 14.11.2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12893/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostensie 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300662124 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 5 luglio 2023 e depositato telematicamente presso la segreteria di questa Corte in pari data, la Sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 2300662124, emesso da Roma
Capitale - Dipartimento Risorse Economiche in data 8 maggio 2023 e notificato in data 22 giugno 2023.1
L'atto impugnato, fondato sul presunto omesso versamento della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) per le annualità 2019 e 2021, irroga alla contribuente una pretesa fiscale complessiva di Euro 976,35. Tale importo è così dettagliato nell'atto stesso: Euro 737,57 a titolo di "Somma Importo dovuto" (imposta capitale); Euro 221,27 a titolo di sanzioni (calcolate al 30%); Euro 12,33 a titolo di interessi;
Euro 5,18 a titolo di spese di notifica.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente espone una complessa cronologia dei fatti, documentando i propri tentativi di adempiere al pagamento del tributo dovuto, resi vani, a suo dire, da errori e dall'inerzia dell'Amministrazione e del suo ente gestore (AMA S.p.A.).
In particolare, la ricorrente deduce e documenta quanto segue:
1) Nel giugno 2021, riceveva la fattura n. 112100587989 del 31 maggio 2021, recante un importo complessivo di Euro 920,43 per il periodo 2019-2021 e primo semestre 2021. La ricorrente afferma che gli avvisi precedenti non le erano mai stati recapitati.
2) Tale importo risultava, comunque, errato, avendo la contribuente già interamente saldato l'annualità 2019 per un importo di Euro 182,86, come da pagamento MAV documentato. L'importo effettivamente dovuto era, quindi, pari a Euro 737,57 (differenza tra Euro 920,43 e Euro 182,86), come peraltro riconosciuto successivamente dallo stesso ente nell'avviso di accertamento impugnato.
3) In data 11 giugno 2021, la Sig.ra Ricorrente_1 si recava presso lo sportello TARI di AMA S.p.A., dove, preso atto dell'errore, le veniva indicato di presentare formale istanza di compensazione.
4) In data 25 giugno 2021, la ricorrente inviava, a mezzo PEC, formale richiesta di compensazione della somma già versata (Euro 182,86) e di riemissione di un documento di pagamento corretto.
5) Successivamente, in data 20 luglio 2021, inviava una seconda PEC con richiesta di rateizzazione dell'importo corretto, pari a Euro 737,57.
6) Non ricevendo alcun riscontro, in data 14 settembre 2021, si recava nuovamente presso gli sportelli Società_1. In tale sede, le veniva comunicato che la pratica di compensazione era ancora in lavorazione e le veniva consigliato di rinunciare alla richiesta di rateizzazione, per non rallentare ulteriormente la pratica, con rassicurazione sulla possibilità di pagare o rateizzare l'importo corretto una volta definita la compensazione.
7) Nonostante la rinuncia alla rateizzazione e la continua attesa, l'Amministrazione non provvedeva mai alla richiesta compensazione né, soprattutto, all'invio di un bollettino di pagamento corretto per l'importo di Euro
737,57.
8) La ricorrente produce, a tal fine, una schermata del portale "La mia TaRi" dalla quale emerge il nucleo della controversia: sebbene il sistema riportasse, nella tabella riepilogativa, un "Importo da pagare" corretto e aggiornato a Euro 737,57, il bollettino Banca_1 scaricabile e allegato a quella stessa fattura rimaneva quello errato per l'importo di Euro 920,43.
9) La contribuente lamenta, pertanto, di essere stata posta in una "impossibilità oggettiva ad effettuare il pagamento", non per sua negligenza, ma per un errore tecnico e un'inerzia burocratica dell'Amministrazione, che non l'ha mai messa nelle condizioni di adempiere. Sulla base di tali premesse, la ricorrente contesta l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dei principi di buona fede e collaborazione sanciti dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), chiedendo l'annullamento dell'atto e, in subordine, la "limitare la pretesa economica alla sola somma di Euro
737,57 da rateizzarsi nelle modalità previste dalla legge", con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Contestualmente, la ricorrente ha formulato istanza di sospensione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 546/92, nonché istanza di trattazione in pubblica udienza.
Roma Capitale, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/92, deve ritenersi assorbita dalla presente decisione di merito.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Osserva questo Collegio come la contribuente non contesti la debenza della sorte capitale, quantificata in
Euro 737,57. Anzi, la stessa ricorrente ammette esplicitamente tale debito, avendolo calcolato e avendo richiesto per esso una rateizzazione con PEC del 20 luglio 2021.
Lo stesso avviso di accertamento impugnato giunge al medesimo importo, partendo dall'importo originario
(Euro 920,43) e sottraendo il versamento parziale già effettuato (Euro 182,86). Pertanto, la pretesa per la sorte capitale (Euro 737,57) e per le accessorie spese di notifica (Euro 5,18) è pacifica e deve essere confermata.
Il nucleo del contenzioso attiene, quindi, esclusivamente alla legittimità dell'irrogazione delle sanzioni (Euro
221,27) e degli interessi (Euro 12,33) per omesso versamento.
La tesi della ricorrente, fondata su una presunta "impossibilità oggettiva ad effettuare il pagamento" dovuta all'inerzia dell'Ente e all'errore del bollettino Banca_1, non può essere accolta.
Ritiene questo Collegio che l'onere del contribuente di adempiere alla propria obbligazione tributaria non venga meno a causa di disfunzioni dell'amministrazione nella predisposizione degli strumenti di pagamento, specialmente quando, come nel caso di specie, sussistono due condizioni fattuali decisive, ovvero la conoscenza esatta del proprio debito (Euro 737,57), la disponibilità di canali alternativi di pagamento, quanto meno ai fini della dimostrazione della diligenza nell'obbligo tributario.
La ricorrente, inoltre, ha scelto di non impugnare l'atto originario che recava l'importo errato (la fattura n.
112100587989), ma ha atteso la notifica del successivo avviso di accertamento. Tale avviso (n. 2300662124)
è, tuttavia, formalmente e sostanzialmente corretto: esso si limita a prendere atto di un debito (Euro 737,57) pacificamente esistente, noto alla contribuente e non pagato, applicando di conseguenza le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge per l'omesso versamento.
Il mancato pagamento, pertanto, non è imputabile in via esclusiva all'Ente, ma a una scelta della contribuente, la quale, pur conoscendo il quantum debeatur, ha preferito non adempiere, attendendo l'atto di accertamento.
Per tali motivi, l'avviso di accertamento impugnato deve essere confermato in ogni sua parte, essendo la pretesa, sia per la sorte capitale sia per le sanzioni e gli interessi, legittima e fondata.
Infine, deve essere esaminata la richiesta della ricorrente di disporre la "rateizzazione nelle modalità previste dalla legge" della somma dovuta.
Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione di questa Corte.
Esula, infatti, dai poteri del giudice tributario, il cui sindacato è limitato alla legittimità dell'atto impugnato, disporre la concessione di una rateizzazione. Tale beneficio attiene alla fase di gestione e riscossione del tributo, la quale è di competenza esclusiva dell'Amministrazione.
Stante la contumacia dell'Ente resistente, si dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 41, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 14.11.2025.