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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE IMMIGRAZIONE
N. 568/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Laura Di Bernardi Presidente
dott. Massimo Rigon Giudice relatore dott. Enrica Poli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 568/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. BONGIORNO CHIARA, Parte_1 C.F._1
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dd.05/03/2024 ha impugnato il diniego di Parte_1 protezione speciale emesso dalla Questura di previo parere CP_1 negativo della Commissione territoriale di Verona nella seduta del
12.10.2023, notificato il 28.2.2024.
Il Tribunale, innanzitutto, ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato, in presenza di fumus e periculum.
pagina 1 di 4 Il cui è stata ritualmente notificato il Controparte_2 decreto di fissazione dell'udienza all'uopo fissata, non si è costituito in giudizio venendo quindi dichiarato contumace.
Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 04.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Sulla base di tali principi, il ricorrente ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Egli, infatti, risulta ormai integrato nel contesto sociale ospitante impegnandosi altresì nell'imparare la lingua italiana.
Ha dimostrato la volontà di rendersi indipendente dal punto di vista economico, mediante la ricerca di opportunità lavorative.
In particolare, ha lavorato prima come magazziniere e successivamente come lavapiatti presso un albergo di Riva del Garda sia nella primavera estate 2023 che in primavera estate del 2024, manifestando così l'interesse a costituire un rapporto di lavoro stabile una volta ottenuto dal medesimo una regolarizzazione del suo status (doc.10-11-
12-19)
Come allegato dalla difesa, l'odierno deducente, grazie a tale occupazione lavorativa, e con l'aiuto del progetto Zebra, per il pagina 2 di 4 quale consegna giornali e con cui collabora da due anni, può considerarsi finanziariamente piuttosto indipendente ed inserito in una cerchia sociale di supporto,
Emerge poi dalla lettura del ricorso che il ricorrente non ha più alcun legame con il paese di origine, la Nigeria, essendo morti i propri genitori e non avendo né fratelli né sorelle.
In Italia, peraltro, in otto anni di soggiorno non ha mai commesso reati rispettando quindi le leggi vigenti.
Tali circostanze vanno qualificate alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ.
n. 21240/2020); la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 8373/2022); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto
(cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n.
23571/2022).
Applicando tali principi al caso di specie può, quindi, affermarsi che il rimpatrio inciderebbe in maniera significativa e deteriore sulla qualità di vita del Sig. L'allontanamento dal Parte_1 territorio dello Stato determinerebbe una lesione del diritto alla vita privata non giustificata da motivi di carattere generale. Non consta, infatti, che il richiedente abbia commesso reati, né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una pagina 3 di 4 minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Va, dunque, accolta la domanda di protezione speciale.
Quanto alle spese di lite si compensano integralmente, attesa la natura della materia nonché la mancata costituzione del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
− RICONOSCE a (C.F. n. in NIGERIA il Parte_1 C.F._1
01/05/1989, il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 co.
1.1 del T.U. immigrazione
− COMPENSA le spese di lite
Trento, 15.02.2025
Il giudice relatore
Dott. Massimo Rigon
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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