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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/09/2025, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8337/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8337/2024 tra
Parte_1
e
N°34 A-B DI PALERMO Controparte_1
CD 4 S.R.L. Controparte_2
Oggi 10 settembre 2025:
Per e per l'avv. ALFANO Parte_1 Controparte_3 FRANCESCO
Per il l'avv. CIPOLLA Controparte_4 FRANCESCO I procuratori delle parti si riportano alle note depositate a cui rinviano e chiedono che la causa venga decisa . Il got
Si ritira in Camera di Consiglio per la decisione
Alle ore 19,20, viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia , all'udienza del 10 settembre
2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8337/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in , Via Duca della Verdura N°36, presso lo studio dell'avv. CP_4
Francesco Alfano
OPPONENTE
contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_4 P.IVA_1
domiciliato in VIA AGRIGENTO 7 , presso il difensore avv. CIPOLLA FRANCESCO CP_4
OPPOSTO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA DUCA Controparte_3 P.IVA_2
DELLA VERDURA 36 , , presso il difensore avv. ALFANO FRANCESCO CP_4
INTERVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
pagina 2 di 8 Il Giudice unico definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) Rigetta la domanda dell'opponente e conferma il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che si liquidano in € 3400,00
per compensi professionali, oltre iva e c.p.a. e spese forfettarie come per legge.
3) Compensa le spese nei confronti della interveniente.
In Fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierna opponente premettendo che a far data dal
26.10.2023 aveva incorporato la società condomina del plesso di , CP_5 Controparte_6
acquisendo le relative posizioni e i rapporti giuridici inclusi quelli relativi alle unità immobiliari insistenti nel condominio, proponeva opposizione al Decreto ingiuntivo n. 1949/2024 con cui le veniva ingiunto di pagare, in favore del , la somma di € 21.697,56. Parte_3
Tale somma era relativa ad euro 10.305,95 (€ 9.235,95 per oneri ordinari ed € 1.070,02 per oneri straordinari condominiali in forza del Rendiconto d'esercizio e riparto quote in mora 2021) ed €
11.391,61 (€ 10.153,87 per oneri ordinari ed € 1.237,74 per oneri straordinari condominiali in forza del
Rendiconto d'esercizio e riparto quote in mora 2022), approvati dall'assemblea di condominio rispettivamente con delibere del 29.11.2022 e del 24.01.2023, non impugnate.
L'opponente riteneva che vi fosse un errore sull'ammontare degli oneri dell'esercizio 2021. Riteneva
che non vi fosse certezza del credito ingiunto per l'omessa produzione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali.
Riteneva che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1123 c.c., doveva essere esclusa dal pagamento delle spese relative al portierato, alle scale e all'ascensore in quanto non usufruiva di nessuno dei suddetti servizi.
Precisava, inoltre, che la maggior parte delle spese richieste era relativa a quote ordinarie che non erano state pagate dalla società che conduceva in locazione l'immobile in quanto contenenti le spese di pagina 3 di 8 portierato e degli ascensori, servizi non goduti dalla stessa trattandosi di immobile a piano terra senza accesso all'androne condominiale.
Ciò premesso chiedeva al Tribunale :
-“disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Palermo del 21 maggio 2024, N°1949/2024,
R.G. 6344/2024, notificato a mezzo pec il 21 maggio 2024, con il quale alla è Parte_1
stato ingiunto il pagamento della somma di € 21.697,56 in favore del Controparte_4
, oltre gli interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento, ed oltre le
[...]
spese della procedura di ingiunzione liquidate nella misura di € 567,00 per compensi di avvocato ed €
145,50 per spese, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta, della cui opposizione si tratta.
Per l'effetto revocare o con qualunque altra statuizione dichiarare l'inefficacia, in ogni sua parte, del decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Palermo N°1949/2024.
Accertare e dichiarare che la non è debitrice delle somme ingiunte. Parte_1
Dichiarare che il non ha un regolamento o delle tabelle Controparte_4
millesimali approvati.
Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1123 c.c., quali delle spese oggetto del decreto ingiuntivo sono di spettanza della Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Si costituiva il Condominio opposto che contestava tutto quanto dedotto dalla parte opponente e chiedeva :
-“Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648, I comma cpc,
pagina 4 di 8 Nel merito ritenere e dichiarare inammissibile, oltre che indeterminata, e viepiù infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto rigettare integralmente l'opposizione promossa da controparte avverso il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 1949/2024.
Confermare conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Interveniva in giudizio la la quale esponeva che, con atto di Controparte_3
compravendita in Notaio di Roma del 06/09/2024, aveva acquistato dalla Persona_1
con sede in Roma, Via Alessandro Farnese N°7, la piena proprietà dell'immobile Parte_1
facente parte del Condominio di Via Aquileia N°34/a.b, per il quale era stato promosso dalla
[...]
opposizione al decreto ingiuntivo N°4410/2022 del 25/10/2022, oggetto del giudizio . Parte_1
Precisava di avere interesse ad intervenire nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., per tutelare i propri diritti di condomina.
Tutto ciò premesso, dichiarava di intervenire nel presente giudizio nella qualità di successore a titolo particolare del diritto controverso, facendo proprie le difese e le conclusioni proposte dalla
[...]
Parte_1
Questo giudice non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e onerava le parti a proporre domanda di mediazione.
In seguito questo decidente non ammetteva le prove chieste e rinviava per la decisione.
All'udienza del 10 settembre 2025 la causa viene decisa ex art 281 sexies cpc
Il decreto ingiuntivo va confermato per i motivi che seguono.
Preliminarmente si rileva che il trasferimento del diritto controverso nel corso del processo non svolge alcun effetto sul rapporto processuale che continua a svolgersi fra le parti originarie .
Relativamente all'intervento ex art 111 cpc della si concorda con Controparte_3
quella parte della dottrina che ritiene che l'ingresso in causa del successore particolare debba inquadrarsi nella categoria dell'intervento adesivo dipendente , e ciò sulla base della considerazione pagina 5 di 8 secondo cui il successore particolare non propone una domanda nuova, bensì pone in essere una attività preordinata a sostenere la medesima pretesa fatta valere dall'alienante .
Ciò premesso, appare evidente che la parte opponente è il soggetto nei cui confronti doveva essere richiesto il decreto ingiuntivo in quanto al momento del deposito del ricorso e anche della notifica del decreto ingiuntivo era ancora proprietaria dell'immobile facente parte del condominio opposto.
Le somme ingiunte riguardano oneri dovuti nel periodo in cui l'opponente era condomino.
Per tali motivi non può essere certamente accolta la domanda con cui l'opponente ha chiesto di essere estromesso dal giudizio.
Ciò premesso, si ritiene che il decreto ingiuntivo vada confermato per i motivi che seguono.
Preliminarmente va precisato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità che l'annullabilità della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione. In caso di delibera annullabile è però necessario che il vizio sia dedotto in via riconvenzionale e non di eccezione, conformemente a quanto previsto dall'art. 1137 c.c.
La Cassazione a Sezioni Unite, infatti , con sentenza n 9839/2021, mutando un precedente orientamento, ha statuito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa, purchè quest'ultima sia dedotta, non in via di semplice eccezione ma in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento da formulare nell'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'articolo 1137 del Codice civile.
In sostanza, poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo apre una fase processuale a cognizione piena, nel rispetto delle regole specifiche riguardanti la contestazione delle delibere condominiali non vi sono limiti in relazione alla valutazione della loro legittimità.
Ai fini della decisione occorre distinguere tra annullabilità e nullità delle delibere condominiali.
pagina 6 di 8 La questione, oggetto di un acceso contrasto giurisprudenziale, è stata risolta dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nel 2005 che ha affermato: “ sono da qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico,
alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto".
Di contro, sono da "qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali,
convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità' nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto".
Di recente la Cassazione a Sezioni Unite, con la sopracitata sentenza n 9839/2021 ha affermato che “in
tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola
generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la
categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza
originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico -
quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia
contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le
deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle
spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle
attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le
deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione
delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla
convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari,
pagina 7 di 8 cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2,
c.c.” (Cass. Sez. U, Sent. 14/04/2021, n. 9839)
La distinzione è rilevante non solo ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione, in quanto il termine di decadenza di trenta giorni dalla approvazione o, comunque, dalla comunicazione della delibera, si applica solo in ipotesi di contestazioni relative alla annullabilità della stessa, ma anche in relazione alla rilevabilità d'ufficio del vizio, che opera soltanto in caso di nullità della delibera, posto che la validità della delibera è elemento costitutivo della domanda di pagamento e come tale il giudice
è chiamato ad appurarla .
Nella fattispecie i vizi dedotti dall'opponente riguardano l'annullabilità delle delibere del 29.11.2022 e del 24.01.2023, con cui l'assemblea condominiale ha approvato i consuntivi 2021 e 2022.
Tali delibere, non essendo state impugnate , sono valide ed efficaci . Esse costituiscono titolo di credito del e, di per sè, provano l'esistenza di tale credito e legittimano non solo la CP_4
concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna dell'opponente a pagare le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo .
Per tutti i motivi esposti, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Stante la soccombenza, l'opponente va condannato al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Si compensano le spese nei confronti dell'interveniente .
Il got dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8337/2024 tra
Parte_1
e
N°34 A-B DI PALERMO Controparte_1
CD 4 S.R.L. Controparte_2
Oggi 10 settembre 2025:
Per e per l'avv. ALFANO Parte_1 Controparte_3 FRANCESCO
Per il l'avv. CIPOLLA Controparte_4 FRANCESCO I procuratori delle parti si riportano alle note depositate a cui rinviano e chiedono che la causa venga decisa . Il got
Si ritira in Camera di Consiglio per la decisione
Alle ore 19,20, viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia , all'udienza del 10 settembre
2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8337/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in , Via Duca della Verdura N°36, presso lo studio dell'avv. CP_4
Francesco Alfano
OPPONENTE
contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_4 P.IVA_1
domiciliato in VIA AGRIGENTO 7 , presso il difensore avv. CIPOLLA FRANCESCO CP_4
OPPOSTO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA DUCA Controparte_3 P.IVA_2
DELLA VERDURA 36 , , presso il difensore avv. ALFANO FRANCESCO CP_4
INTERVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
pagina 2 di 8 Il Giudice unico definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) Rigetta la domanda dell'opponente e conferma il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che si liquidano in € 3400,00
per compensi professionali, oltre iva e c.p.a. e spese forfettarie come per legge.
3) Compensa le spese nei confronti della interveniente.
In Fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierna opponente premettendo che a far data dal
26.10.2023 aveva incorporato la società condomina del plesso di , CP_5 Controparte_6
acquisendo le relative posizioni e i rapporti giuridici inclusi quelli relativi alle unità immobiliari insistenti nel condominio, proponeva opposizione al Decreto ingiuntivo n. 1949/2024 con cui le veniva ingiunto di pagare, in favore del , la somma di € 21.697,56. Parte_3
Tale somma era relativa ad euro 10.305,95 (€ 9.235,95 per oneri ordinari ed € 1.070,02 per oneri straordinari condominiali in forza del Rendiconto d'esercizio e riparto quote in mora 2021) ed €
11.391,61 (€ 10.153,87 per oneri ordinari ed € 1.237,74 per oneri straordinari condominiali in forza del
Rendiconto d'esercizio e riparto quote in mora 2022), approvati dall'assemblea di condominio rispettivamente con delibere del 29.11.2022 e del 24.01.2023, non impugnate.
L'opponente riteneva che vi fosse un errore sull'ammontare degli oneri dell'esercizio 2021. Riteneva
che non vi fosse certezza del credito ingiunto per l'omessa produzione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali.
Riteneva che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1123 c.c., doveva essere esclusa dal pagamento delle spese relative al portierato, alle scale e all'ascensore in quanto non usufruiva di nessuno dei suddetti servizi.
Precisava, inoltre, che la maggior parte delle spese richieste era relativa a quote ordinarie che non erano state pagate dalla società che conduceva in locazione l'immobile in quanto contenenti le spese di pagina 3 di 8 portierato e degli ascensori, servizi non goduti dalla stessa trattandosi di immobile a piano terra senza accesso all'androne condominiale.
Ciò premesso chiedeva al Tribunale :
-“disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Palermo del 21 maggio 2024, N°1949/2024,
R.G. 6344/2024, notificato a mezzo pec il 21 maggio 2024, con il quale alla è Parte_1
stato ingiunto il pagamento della somma di € 21.697,56 in favore del Controparte_4
, oltre gli interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento, ed oltre le
[...]
spese della procedura di ingiunzione liquidate nella misura di € 567,00 per compensi di avvocato ed €
145,50 per spese, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta, della cui opposizione si tratta.
Per l'effetto revocare o con qualunque altra statuizione dichiarare l'inefficacia, in ogni sua parte, del decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Palermo N°1949/2024.
Accertare e dichiarare che la non è debitrice delle somme ingiunte. Parte_1
Dichiarare che il non ha un regolamento o delle tabelle Controparte_4
millesimali approvati.
Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1123 c.c., quali delle spese oggetto del decreto ingiuntivo sono di spettanza della Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Si costituiva il Condominio opposto che contestava tutto quanto dedotto dalla parte opponente e chiedeva :
-“Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648, I comma cpc,
pagina 4 di 8 Nel merito ritenere e dichiarare inammissibile, oltre che indeterminata, e viepiù infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto rigettare integralmente l'opposizione promossa da controparte avverso il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 1949/2024.
Confermare conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Interveniva in giudizio la la quale esponeva che, con atto di Controparte_3
compravendita in Notaio di Roma del 06/09/2024, aveva acquistato dalla Persona_1
con sede in Roma, Via Alessandro Farnese N°7, la piena proprietà dell'immobile Parte_1
facente parte del Condominio di Via Aquileia N°34/a.b, per il quale era stato promosso dalla
[...]
opposizione al decreto ingiuntivo N°4410/2022 del 25/10/2022, oggetto del giudizio . Parte_1
Precisava di avere interesse ad intervenire nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., per tutelare i propri diritti di condomina.
Tutto ciò premesso, dichiarava di intervenire nel presente giudizio nella qualità di successore a titolo particolare del diritto controverso, facendo proprie le difese e le conclusioni proposte dalla
[...]
Parte_1
Questo giudice non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e onerava le parti a proporre domanda di mediazione.
In seguito questo decidente non ammetteva le prove chieste e rinviava per la decisione.
All'udienza del 10 settembre 2025 la causa viene decisa ex art 281 sexies cpc
Il decreto ingiuntivo va confermato per i motivi che seguono.
Preliminarmente si rileva che il trasferimento del diritto controverso nel corso del processo non svolge alcun effetto sul rapporto processuale che continua a svolgersi fra le parti originarie .
Relativamente all'intervento ex art 111 cpc della si concorda con Controparte_3
quella parte della dottrina che ritiene che l'ingresso in causa del successore particolare debba inquadrarsi nella categoria dell'intervento adesivo dipendente , e ciò sulla base della considerazione pagina 5 di 8 secondo cui il successore particolare non propone una domanda nuova, bensì pone in essere una attività preordinata a sostenere la medesima pretesa fatta valere dall'alienante .
Ciò premesso, appare evidente che la parte opponente è il soggetto nei cui confronti doveva essere richiesto il decreto ingiuntivo in quanto al momento del deposito del ricorso e anche della notifica del decreto ingiuntivo era ancora proprietaria dell'immobile facente parte del condominio opposto.
Le somme ingiunte riguardano oneri dovuti nel periodo in cui l'opponente era condomino.
Per tali motivi non può essere certamente accolta la domanda con cui l'opponente ha chiesto di essere estromesso dal giudizio.
Ciò premesso, si ritiene che il decreto ingiuntivo vada confermato per i motivi che seguono.
Preliminarmente va precisato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità che l'annullabilità della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione. In caso di delibera annullabile è però necessario che il vizio sia dedotto in via riconvenzionale e non di eccezione, conformemente a quanto previsto dall'art. 1137 c.c.
La Cassazione a Sezioni Unite, infatti , con sentenza n 9839/2021, mutando un precedente orientamento, ha statuito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa, purchè quest'ultima sia dedotta, non in via di semplice eccezione ma in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento da formulare nell'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'articolo 1137 del Codice civile.
In sostanza, poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo apre una fase processuale a cognizione piena, nel rispetto delle regole specifiche riguardanti la contestazione delle delibere condominiali non vi sono limiti in relazione alla valutazione della loro legittimità.
Ai fini della decisione occorre distinguere tra annullabilità e nullità delle delibere condominiali.
pagina 6 di 8 La questione, oggetto di un acceso contrasto giurisprudenziale, è stata risolta dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nel 2005 che ha affermato: “ sono da qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico,
alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto".
Di contro, sono da "qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali,
convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità' nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto".
Di recente la Cassazione a Sezioni Unite, con la sopracitata sentenza n 9839/2021 ha affermato che “in
tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola
generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la
categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza
originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico -
quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia
contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le
deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle
spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle
attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le
deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione
delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla
convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari,
pagina 7 di 8 cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2,
c.c.” (Cass. Sez. U, Sent. 14/04/2021, n. 9839)
La distinzione è rilevante non solo ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione, in quanto il termine di decadenza di trenta giorni dalla approvazione o, comunque, dalla comunicazione della delibera, si applica solo in ipotesi di contestazioni relative alla annullabilità della stessa, ma anche in relazione alla rilevabilità d'ufficio del vizio, che opera soltanto in caso di nullità della delibera, posto che la validità della delibera è elemento costitutivo della domanda di pagamento e come tale il giudice
è chiamato ad appurarla .
Nella fattispecie i vizi dedotti dall'opponente riguardano l'annullabilità delle delibere del 29.11.2022 e del 24.01.2023, con cui l'assemblea condominiale ha approvato i consuntivi 2021 e 2022.
Tali delibere, non essendo state impugnate , sono valide ed efficaci . Esse costituiscono titolo di credito del e, di per sè, provano l'esistenza di tale credito e legittimano non solo la CP_4
concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna dell'opponente a pagare le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo .
Per tutti i motivi esposti, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Stante la soccombenza, l'opponente va condannato al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Si compensano le spese nei confronti dell'interveniente .
Il got dott. Maria Rosalia Grassadonia
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