Ordinanza cautelare 21 dicembre 2023
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00302/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00810/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2023, proposto da
La Vongola di Goro - Soc. Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Onorati e Tiziano Tagliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Puliatti e Claudia Menini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudia Menini in Bologna, viale Aldo Moro, n. 52;
nei confronti
Cooperativa Adriatica Gorino Soc. Coo. A R.L., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione Prot. 11/09/2023.0919456.U avente ad OGGETTO: FEAMP 2014/2020 – Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” – Annualità 2023 – D.G.R. n. 363/2023 e successive modifiche con D.G.R. n. 464/2023 e n. 698/2023” – Comunicazione approvazione graduatoria – Pratica 32/MCOUKR/23;
- della graduatoria allegata e adottata con determinazione del Dirigente Num. 19001 del 11 settembre 2023 dalla quale la domanda presentata dalla società (032/MCOUKR/23) risulta “Domanda non ammessa ai sensi del paragrafo 5 dell'Avviso, in quanto, dalla verifica effettuata in visura camerale, risulta che l'impresa richiedente non esercita l'attività di acquacoltura in maniera esclusiva o prevalente.”;
nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli ulteriori atti connessi, presupposti e conseguenti e in particolare:
- della comunicazione senza data, trasmessa a mezzo pec ex art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990 (doc. C) di parte ricorrente);
- della comunicazione senza data, trasmessa a mezzo pec, di rigetto delle osservazioni con la quale si conferma l’inammissibilità “per le ragioni espresse nel preavviso di rigetto trasmesso con nota prot. 04/07/2023.0649423.U” (doc. D) di parte ricorrente);
- della comunicazione del 6 novembre 2023 di rigetto dell’istanza di riesame con la quale “si conferma l’inammissibilità della domanda di sostegno presentata da codesta Impresa sulla 5.68 par. 3) “Misure a favore della commercializzazione” – Avviso pubblico annualità 2023, per le ragioni espresse nel preavviso di rigetto trasmesso con nota prot. 04/07/2023.0649423.U, precisate con successiva nota prot. n. 04/08/2023.0787467.U e confermate nella determinazione di approvazione della graduatoria n. 19001/202, successivamente comunicate con nota protocollo n. 18/10/2023.1046411.E che qui si intendono integralmente richiamate.”;
e per quanto occorrer possa e nei limiti sotto esposti:
- della Delibera di Giunta Regionale Num. 363 del 13 marzo 2023 avente ad oggetto FEAMP 2014-2020 - REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 5.68 PARAGRAFO 3 "MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE - COMPENSAZIONE CRISI UCRAINA" - ANNUALITA'' 2023;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 464 del 27 marzo 2023 avente ad oggetto FEAMP 2014-2020 - REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 - MODIFICHE ALL''AVVISO PUBBLICO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 5.68 PARAGRAFO 3 "MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE - COMPENSAZIONE CRISI UCRAINA" - ANNUALITA'' 2023 di cui alla Deliberazione N. 363/2023;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 698 del 4 maggio 2023 FEAMP 2014-2020 - REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 - ULTERIORI MODIFICHE ALL''AVVISO PUBBLICO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 5.68 PARAGRAFO 3 "MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE - COMPENSAZIONE CRISI UCRAINA" - ANNUALITA'' 2023 - A di cui alla Deliberazione N. 363/2023 modificata dalla deliberazione n. 464 del 27/03/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RA BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Cooperativa ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un contributo a titolo di indennizzo dei mancati guadagni e dei costi aggiuntivi sostenuti a causa dell’emergenza “Ucraina” (per un importo pari a Euro 92.710,41) nell’ambito dei contributi FEAMP 2014/2020 – Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” – Annualità 2023.
Il motivo del diniego della concessione di tale indennizzo è rappresentato dal convincimento, raggiunto dalla Regione, che la ricorrente esercitasse, al momento della proposizione della domanda, prevalentemente attività di commercializzazione all’ingrosso del prodotto e non anche di “acquacoltura” e, dunque, non possedesse i requisiti richiesti dal bando per poter accedere al beneficio economico.
Ritenendo tale conclusione illegittima, al pari del provvedimento che essa ha determinato, la cooperativa ha notificato il ricorso in esame, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1. Violazione e falsa applicazione della lex specialis parr. 2, 3 e 5 e 12 dell’avviso pubblico; Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis . Il bando così descriveva lo scopo del contributo: “ Il contributo è destinato a sostenere gli acquacoltori attraverso la concessione di una compensazione finanziaria per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti dell’acquacoltura ”. Lo stesso demandava l’individuazione dei soggetti ammessi all’art. 5, secondo il quale “ Il sostegno di cui al paragrafo 3 è concesso alle imprese acquicole in forma cooperativa o in altra forma purché non associata a cooperativa, che svolgono attività di acquacoltura in maniera esclusiva o prevalente. La prevalenza ovvero l’esclusività dell’attività di acquacoltura verrà verificata unicamente nella visura camerale che, pena la non ammissibilità dell’indennizzo, dovrà essere aggiornata al momento della presentazione della domanda. ”. Secondo quanto dedotto in ricorso, l’Amministrazione non avrebbe considerato che la cooperativa si occupa effettivamente di commercializzazione, ma del prodotto dell’acquacoltura dei propri soci, che hanno l’obbligo del conferimento presso la cooperativa stessa. La Regione si sarebbe arroccata sull’aspetto formale del non corrispondente codice ATECO, senza considerare lo scopo sociale come risultante dall’oggetto sociale esteso di cui al certificato della CCIAA e valutare l’effettiva attività svolta dalla cooperativa, che è quella dell’acquacoltura in acque demaniali, delle cui concessioni è titolare;
2. Violazione della lex specialis e, in particolare del paragrafo 12 del Bando sotto altro profilo; violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990; violazione del principio di partecipazione dell’interessato al procedimento; violazione dell’art. 1 comma 2 bis della legge n. 241 del 1990; Violazione dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990 e del principio del soccorso istruttorio: sarebbe stato omesso un vero e proprio contraddittorio;
3. Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza.
Si è costituita in giudizio la Regione, sottolineando la vincolatività dell’inciso di cui al già ricordato paragrafo 5, secondo cui “ La prevalenza ovvero l’esclusività dell’attività di acquacoltura verrà verificata unicamente nella visura camerale che, pena la non ammissibilità dell’indennizzo, dovrà essere aggiornata al momento della presentazione della domanda ”.
Quindi, ha chiarito come l’art. 5 del bando sia stato modificato, con deliberazione di Giunta del 27 marzo 2023, consentendo la partecipazione al riparto delle risorse anche di imprese acquicole associate a cooperative che si occupano anche della commercializzazione del prodotto conferito dai soci (precedentemente esclusa), purché tale attività non risulti prevalente.
Alla luce di tali chiarimenti, l’istanza cautelare è stata rigettata per carenza di fumus boni iuris .
In vista dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno richiamato le difese già dispiegate.
Il ricorso non può, però, trovare positivo apprezzamento per le ragioni già sinteticamente rappresentate in sede cautelare.
Preliminarmente, peraltro, il Collegio ritiene di dover affermare la propria giurisdizione, condividendo l’orientamento del TAR per le Marche di cui alla sentenza n. 743/2024, fondato sul convincimento che la cognizione del giudice amministrativo sussista ogni volta che “la carenza di requisiti, posta a fondamento della revoca, non si risolve in una valutazione che afferisce a questioni che attengono alla fase esecutiva del provvedimento, o alla sopravvenienza di elementi ostativi alla concessione dell’agevolazione (caso in cui la giurisdizione spetterebbe al Giudice Ordinario), ma alla constatazione del difetto originario di un requisito di ammissibilità del beneficio, tale da rendere illegittimo il provvedimento di concessione, adottato in assenza dei relativi presupposti giustificativi”.
Parimenti, anche nel caso di specie, oggetto del controvertere è la sussistenza dei presupposti richiesti per l’ammissione al beneficio di legge, con la conseguenza che deve ravvisarsi quell’esercizio del potere discrezionale che determina la riconducibilità della questione alla giurisdizione del giudice amministrativo alla luce dei principi individuati dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 17/2013.
Ciò chiarito, la decisione della controversia non può prescindere dal dato letterale del bando che, come già ricordato, all’art. 5 espressamente ha escluso ogni discrezionalità nella valutazione del requisito, stabilendo che “ La prevalenza ovvero l’esclusività dell’attività di acquacoltura verrà verificata unicamente nella visura camerale che, pena la non ammissibilità dell’indennizzo, dovrà essere aggiornata al momento della presentazione della domanda ”.
La previsione non presenta elementi di equivocità, con la conseguenza che l’attività dell’Amministrazione rispetto alla sua applicazione risulta di fatto essere vincolata.
Per tale ragione, nonostante la memoria della ricorrente rappresenti come la cooperativa in questione pratichi l’acquacoltura attraverso i propri soci (che debbono prestare i 2/3 del totale delle giornate di lavoro annue, circa 220 giorni, a favore della cooperativa) e lo sfruttamento delle concessioni di cui è essa stessa titolare, il provvedimento di esclusione dai benefici di legge deve essere ritenuto legittimo, in quanto immune dai vizi dedotti nel ricorso, tenuto conto che parte ricorrente, pur avendo formalmente impugnato le delibere regionali recanti l'avviso pubblico di attuazione della misura di sostegno per cui è causa, non ha contestato la legittimità del contenuto della clausola sopra riportata, ma solo la sua applicazione. Applicazione che, invece, deve ritenersi conforme alla lex specialis .
Pertanto, considerato che la visura ordinaria della cooperativa ricorrente indica come attività prevalente “organizzazione e gestione del prodotto conferito dai propri soci in qualità di concessionari di zone demaniali”, la Regione non poteva che escluderla dalla procedura. Infatti, sebbene l’oggetto sociale esteso contenga riferimenti all’attività di acquacoltura che la cooperativa può fare direttamente, è inequivocabile che l’attività prevalente è stata indicata come quella della commercializzazione. Conseguentemente non poteva ritenersi integrata la condizione prevista dal bando per l’ammissione al contributo.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO RP, Presidente
RA BE, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA BE | AO RP |
IL SEGRETARIO