Articolo 14 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6
Articolo 13Articolo 15
Versione
29 gennaio 1981
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Versione
22 gennaio 1988
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Versione
2 novembre 1990
Art. 14. Rivalutazione dei redditi ((Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.
A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione)) (1)
La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all'articolo 12, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
------------ AGGIORNAMENTO (1) Il D.M. 27 novembre 1987, n.547 (in G.U. 7/1/1988, n.4) ha disposto (con l'art.1) che:" A decorrere dal 1› gennaio 1988, la percentuale di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' aumentata dal 75 al 100 per cento."
Entrata in vigore il 2 novembre 1990