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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 275/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di OC, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 275 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
nato il [...] ad [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Gioiosa Ionica (RC), alla via Gramsci n. 28/A, presso lo studio dell'Avv.
Letizia Cannizzaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Giuseppe Piantelli nr 6/nero scala A Int.1;
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
nr 33/nero-scala B Interno 27;
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
Davagna (GE) alla Via Piancarnese nr 2 Int.1;
- 1 - nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Biellese (BI) in Via Giuseppe Garibaldi n.31;
nata a [...] il [...] e residente in [...] CP_3
Via delle Barazze n.11;
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Lombardia n.18;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accertamento intervenuta usucapione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 10 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio , (1959), CP_2 CP_3 Parte_1 [...]
, e per sentire accogliere le Parte_2 CP_2 Controparte_1
seguenti conclusioni: “in via principale accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1
acquistato per usucapione i beni immobili ricadenti nel Comune di MI (RC) e identificati nel N.C.T. di detto Comune come di seguito: N.C.T. Comune di MI (RC) località “Tre
Arie”, terreno agricolo Foglio n. 12, particella 78 di mq. 3140, di cui 162 mq seminativo classe 4 reddito dominicale euro 0.13 reddito agrario 0,11 e 2.978 mq qualità uliveto classe 2, reddito dominicale euro 15,38 reddito agrario 10,00 valore totale del terreno euro 7.530,00 e N.C.T.
Comune di MI (RC) località “Tre Arie”, fabbricato diruto Foglio n. 12, particella 79 di mq. 30 valore del terreno euro 500,00; ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia delle Entrate) di Reggio Calabria, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione".
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato che: - possiede da oltre 20 anni in modo assoluto, esclusivo, continuo, pacifico, ininterrotto, pubblico, i beni immobili siti nel comune di MI, in località “Tre Arie”, terreno agricolo Foglio
n. 12, particella 78 di mq. 3140, di cui 162 mq seminativo classe 4 reddito dominicale
- 2 - euro 0.13 reddito agrario 0,11 e 2.978 mq qualità uliveto classe 2, reddito dominicale euro 15,38 reddito agrario 10,00 valore totale del terreno euro 7.530,00 ed in località
“Tre Arie”, fabbricato diruto Foglio n. 12, particella 79 di mq. 30 valore euro 500,00; - titolare catastale di tali immobili è , deceduta a OC (RC) il 02.11.1996; Persona_1
- a quest'ultima sono succeduti i figli (1937) e Parte_1 Persona_2
entrambi deceduti rispettivamente in data 13.08.2005 e 31.07.2022, lasciando quali eredi i convenuti del presente giudizio;
- di essersi occupato da oltre vent'anni della coltivazione del fondo, sostenendo le relative spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, utilizzando altresì quale deposito l'immobile ivi presente;
- è stato esperito il tentativo di mediazione ma con esito negativo, a causa dell'assenza dei convenuti.
Non si sono costituiti in giudizio , CP_2 CP_3 Pt_1
(1959), , e
[...] Parte_2 CP_2 Controparte_1
, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
Ammessa ed esperita la prova testimoniale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 07.03.2025 il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
§ 2. La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta per i motivi di seguito riportati.
§ 2.1 Circa la legittimazione passiva, è sufficiente il rinvio alla certificazione ipotecaria speciale relativa ai beni oggetto della domanda di usucapione, che risultano catastalmente intestati a , deceduta in OC (RC) il 02.11.1996, lasciando Persona_1
quali chiamati all'eredità gli odierni resistenti (si veda la certificazione prodotta dall'attore). Poiché non risultano trascrizioni per i beni identificati al N.C.T. Comune di
MI (RC) località “Tre Arie”, Foglio n. 12, particella 78 e 79, si deve ritenere correttamente instaurato il contraddittorio attraverso l'evocazione in giudizio degli eredi,
o quantomeno dei chiamati all'eredità, dell'intestataria catastale.
- 3 - § 2.2 L'attore ha fornito la prova sullo stesso gravante del possesso uti dominus necessario per l'acquisizione della proprietà per intervenuta usucapione. Secondo
l'interpretazione costante della Corte di Cassazione, chi agisce in giudizio al fine di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi (cfr., tra le altre, Cass. n. 9325/11 e Cass.
n. 975/00).
Quanto al corpus, per ritenere integrato l'elemento materiale necessario ai fini dell'usucapione, occorre che parte ricorrente deduca in giudizio fatti, comportamenti e attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale di un'attività materiale di godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà (c.d. possesso ad immagine di piena ed esclusiva proprietà). Infatti, il corpus, che costituisce l'elemento materiale del possesso, si caratterizza per il fatto di essere costituito da una attività materiale che il soggetto ha compiuto e compie sulla cosa e, in particolare, da una attività materiale che deve corrispondere al contenuto del diritto reale di godimento costituente oggetto della domanda di usucapione;
più specificamente,
l'attività che deve essere posta in essere ai fini della usucapione del diritto di proprietà deve essere tale da escludere dal godimento del bene qualsivoglia altro soggetto diverso dal possessore ad usucapionem (escludendo pertanto dal godimento altresì gli intestatari catastali dell'immobile da usucapire).
Il possesso, dunque, con particolare riferimento all'elemento materiale dello stesso, non è un qualsiasi potere sulla cosa, generico e non meglio definito, ma è uno specifico potere sulla cosa, qualificato da caratteri ben precisi: il compimento da parte del soggetto di un'attività sulla cosa e la corrispondenza di tale attività con lo specifico contenuto della proprietà o di altro diritto reale (che nel singolo caso si invoca). La qualificazione normativa del possesso come attività comporta la certa esclusione dell'elemento materiale del possesso nel caso in cui risultino dedotti o provati in giudizio meri atti compiuti dal soggetto sulla cosa, ossia atti discontinui nel tempo e limitati nella loro estensione e nella loro incidenza sul godimento della cosa (atti che, per contro, costituiscono l'elemento materiale della diversa fattispecie degli atti di tolleranza, ontologicamente incompatibile con il possesso). Per contro la attività richiesta dal Codice civile è caratterizzata da
- 4 - continuità cronologica e da una maggiore consistenza, variabile in relazione alla differente ampiezza e natura del diritto reale che, nella concreta fattispecie, fornisce al possesso la c.d. immagine su cui modellarsi. Per altro verso, il Codice civile richiede, quale ulteriore carattere dell'elemento materiale del possesso, il requisito della corrispondenza della attività con il contenuto di uno specifico diritto reale. In particolare, il contenuto dell'acquisto per usucapione si determina in ragione del contenuto del possesso. Il possesso pieno conduce pertanto all'acquisto del diritto di proprietà mentre il possesso minore è utile per l'acquisto degli altri diritti reali di godimento. Conseguentemente, la decisione sulla fondatezza nel merito di una domanda di usucapione della proprietà richiede l'accertamento se risulti allegata e provata in giudizio la corrispondenza tra l'elemento materiale del possesso dedotto e provato in giudizio e il contenuto del diritto di proprietà. L'art. 832 c.c. prevede che “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. Il requisito della pienezza significa che la proprietà comporta la generalità del potere di godimento e di disposizione della cosa. Sotto questo profilo, il possesso ad immagine di proprietà richiede il compimento di un'attività avente contenuto (non specifico e limitato ma) notevolmente ampio e generale sulla cosa (c.d. possesso pieno).
Da tale premessa deriva che il soggetto che proponga domanda di usucapione della proprietà di una cosa (ossia di un bene materiale, potendo la proprietà avere ad oggetto esclusivamente beni materiali), ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto (per il tempo richiesto dalla legge) un'attività sulla cosa avente caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa da parte di altri soggetti (in primis gli intestatari catastali, non potendo coesistere due proprietà piene sulla medesima cosa) e da rivelare un godimento generale della cosa, non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti a singole e specifiche facoltà relative al contenuto di diritti reali minori di godimento. Conseguentemente, la allegazione e/o la prova in giudizio di un'attività materiale capace di esprimere solamente un godimento di fatto e una disposizione di fatto aventi carattere non generale ma limitato, non appare sufficiente per integrare l'elemento materiale del possesso unanimemente considerato, in dottrina e giurisprudenza, giuridicamente necessario per l'usucapione della proprietà.
L'onere della prova dei fatti e degli elementi costituitivi dell'usucapione (fattispecie
- 5 - complessa a formazione progressiva o successiva) è posto dall'ordinamento giuridico a carico della parte che domanda la pronuncia della sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto a tale titolo.
Quanto invece all'animus possidendi, va detto che con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (cfr. Cass. 9671/2014;
Cass. 13082/2002; Cass. 14368/1999; Cass. 815/1999). L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume, iuris tantum, dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede.
§ 2.3 I testi escussi - della cui attendibilità non vi sono motivi di dubbio, in assenza di elementi contrari e atteso che hanno reso deposizioni intrinsecamente coerenti e sostanzialmente convergenti - hanno affermato che l'attore possiede i beni oggetto di domanda da oltre vent'anni, fornendo elementi utili a ritenere che tale possesso abbia i caratteri qualificanti del possesso ad usucapionem e, in particolare, che l'attore gode in modo esclusivo dell'immobile, si occupa della gestione dello stesso nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria, senza interferenza da parte dei terzi e dei proprietari catastali.
Il teste ha identificato in modo puntuale i beni oggetto di Testimone_1
domanda, riconoscendoli nelle foto allegate agli atti e mostrate in sede di escussione, descrivendo anche lo stato dei luoghi e mostrando, dunque, una buona conoscenza degli stessi. Il teste poi, quanto all'esercizio del possesso utile a usucapire, ha riferito che l'attore si occupa di tenere i terreni sempre ordinati e puliti, lavorandoli personalmente con il suo trattore circa 2-3 volte all'anno, e di averlo visto occuparsi dei terreni da circa trent'anni, anche attraverso la raccolta delle olive e attraverso la potatura degli alberi. Il teste ha inoltre aggiunto che i terreni in esame sono recintati su ogni lato e che l'attore vi accede da un cancello, che ha riconosciuto nelle foto agli atti, e che sui terreni insiste altresì un fabbricato utilizzato dall'attore, sebbene non abbia saputo riferire circa il concreto uso, non essendovi mai entrato.
- 6 - Anche il teste ha riferito, precisando di essere proprietario di Testimone_2
un terreno agricolo delimitante con i terreni oggetto di causa, di aver visto l'attore occuparsi di questi ultimi fin dall'inizio degli anni '90, raccogliendo le olive degli alberi ivi presenti, tagliando le siepi e potando gli alberi di ulivo e da frutto. Il teste ha poi riconosciuto i luoghi di causa nelle foto allegate all'atto introduttivo, aggiungendo che i terreni sono interamente recintati e che agli stessi, nonché all'immobile ivi presente, si accede da un cancello chiuso con un lucchetto e di aver visto l'attore accedervi.
Alla luce delle testimonianze assunte, in definitiva, deve dichiararsi l'acquisto per intervenuta usucapione in capo a del terreno agricolo identificato al Parte_1
N.C.T. del Comune di MI (RC) località “Tre Arie”, Foglio n. 12, particella 78 e del fabbricato identificato al N.C.T. del Comune di MI (RC) località “Tre Arie”,
Foglio n. 12, particella 79.
§ 3. L'assenza di domanda di refusione delle spese di lite e la tipologia di controversia che costituisce l'unico e indefettibile strumento apprestato dall'ordinamento per il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario, per usucapione, del diritto di proprietà, essendo necessario il ricorso alla giurisdizione pur se la controparte non contesti la domanda o vi aderisca - giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , Parte_1 CP_2 CP_3
(1959), , , e Parte_1 Parte_2 CP_2 [...]
ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1
provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'acquisto per intervenuta usucapione in capo a del terreno agricolo identificato al N.C.T. del Parte_1
Comune di MI (RC) località “Tre Arie”, Foglio n. 12, particella 78 e del fabbricato identificato al N.C.T. del Comune di MI (RC) località “Tre
Arie”, Foglio n. 12, particella 79;
- 7 - 2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari (oggi Agenzia del
Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare) la trascrizione della presente sentenza, esonerandolo in proposito da ogni responsabilità.
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in OC, il 05 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di OC, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 275 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
nato il [...] ad [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Gioiosa Ionica (RC), alla via Gramsci n. 28/A, presso lo studio dell'Avv.
Letizia Cannizzaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Giuseppe Piantelli nr 6/nero scala A Int.1;
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
nr 33/nero-scala B Interno 27;
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
Davagna (GE) alla Via Piancarnese nr 2 Int.1;
- 1 - nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Biellese (BI) in Via Giuseppe Garibaldi n.31;
nata a [...] il [...] e residente in [...] CP_3
Via delle Barazze n.11;
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Lombardia n.18;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accertamento intervenuta usucapione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 10 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio , (1959), CP_2 CP_3 Parte_1 [...]
, e per sentire accogliere le Parte_2 CP_2 Controparte_1
seguenti conclusioni: “in via principale accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1
acquistato per usucapione i beni immobili ricadenti nel Comune di MI (RC) e identificati nel N.C.T. di detto Comune come di seguito: N.C.T. Comune di MI (RC) località “Tre
Arie”, terreno agricolo Foglio n. 12, particella 78 di mq. 3140, di cui 162 mq seminativo classe 4 reddito dominicale euro 0.13 reddito agrario 0,11 e 2.978 mq qualità uliveto classe 2, reddito dominicale euro 15,38 reddito agrario 10,00 valore totale del terreno euro 7.530,00 e N.C.T.
Comune di MI (RC) località “Tre Arie”, fabbricato diruto Foglio n. 12, particella 79 di mq. 30 valore del terreno euro 500,00; ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia delle Entrate) di Reggio Calabria, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione".
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato che: - possiede da oltre 20 anni in modo assoluto, esclusivo, continuo, pacifico, ininterrotto, pubblico, i beni immobili siti nel comune di MI, in località “Tre Arie”, terreno agricolo Foglio
n. 12, particella 78 di mq. 3140, di cui 162 mq seminativo classe 4 reddito dominicale
- 2 - euro 0.13 reddito agrario 0,11 e 2.978 mq qualità uliveto classe 2, reddito dominicale euro 15,38 reddito agrario 10,00 valore totale del terreno euro 7.530,00 ed in località
“Tre Arie”, fabbricato diruto Foglio n. 12, particella 79 di mq. 30 valore euro 500,00; - titolare catastale di tali immobili è , deceduta a OC (RC) il 02.11.1996; Persona_1
- a quest'ultima sono succeduti i figli (1937) e Parte_1 Persona_2
entrambi deceduti rispettivamente in data 13.08.2005 e 31.07.2022, lasciando quali eredi i convenuti del presente giudizio;
- di essersi occupato da oltre vent'anni della coltivazione del fondo, sostenendo le relative spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, utilizzando altresì quale deposito l'immobile ivi presente;
- è stato esperito il tentativo di mediazione ma con esito negativo, a causa dell'assenza dei convenuti.
Non si sono costituiti in giudizio , CP_2 CP_3 Pt_1
(1959), , e
[...] Parte_2 CP_2 Controparte_1
, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
Ammessa ed esperita la prova testimoniale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 07.03.2025 il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
§ 2. La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta per i motivi di seguito riportati.
§ 2.1 Circa la legittimazione passiva, è sufficiente il rinvio alla certificazione ipotecaria speciale relativa ai beni oggetto della domanda di usucapione, che risultano catastalmente intestati a , deceduta in OC (RC) il 02.11.1996, lasciando Persona_1
quali chiamati all'eredità gli odierni resistenti (si veda la certificazione prodotta dall'attore). Poiché non risultano trascrizioni per i beni identificati al N.C.T. Comune di
MI (RC) località “Tre Arie”, Foglio n. 12, particella 78 e 79, si deve ritenere correttamente instaurato il contraddittorio attraverso l'evocazione in giudizio degli eredi,
o quantomeno dei chiamati all'eredità, dell'intestataria catastale.
- 3 - § 2.2 L'attore ha fornito la prova sullo stesso gravante del possesso uti dominus necessario per l'acquisizione della proprietà per intervenuta usucapione. Secondo
l'interpretazione costante della Corte di Cassazione, chi agisce in giudizio al fine di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi (cfr., tra le altre, Cass. n. 9325/11 e Cass.
n. 975/00).
Quanto al corpus, per ritenere integrato l'elemento materiale necessario ai fini dell'usucapione, occorre che parte ricorrente deduca in giudizio fatti, comportamenti e attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale di un'attività materiale di godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà (c.d. possesso ad immagine di piena ed esclusiva proprietà). Infatti, il corpus, che costituisce l'elemento materiale del possesso, si caratterizza per il fatto di essere costituito da una attività materiale che il soggetto ha compiuto e compie sulla cosa e, in particolare, da una attività materiale che deve corrispondere al contenuto del diritto reale di godimento costituente oggetto della domanda di usucapione;
più specificamente,
l'attività che deve essere posta in essere ai fini della usucapione del diritto di proprietà deve essere tale da escludere dal godimento del bene qualsivoglia altro soggetto diverso dal possessore ad usucapionem (escludendo pertanto dal godimento altresì gli intestatari catastali dell'immobile da usucapire).
Il possesso, dunque, con particolare riferimento all'elemento materiale dello stesso, non è un qualsiasi potere sulla cosa, generico e non meglio definito, ma è uno specifico potere sulla cosa, qualificato da caratteri ben precisi: il compimento da parte del soggetto di un'attività sulla cosa e la corrispondenza di tale attività con lo specifico contenuto della proprietà o di altro diritto reale (che nel singolo caso si invoca). La qualificazione normativa del possesso come attività comporta la certa esclusione dell'elemento materiale del possesso nel caso in cui risultino dedotti o provati in giudizio meri atti compiuti dal soggetto sulla cosa, ossia atti discontinui nel tempo e limitati nella loro estensione e nella loro incidenza sul godimento della cosa (atti che, per contro, costituiscono l'elemento materiale della diversa fattispecie degli atti di tolleranza, ontologicamente incompatibile con il possesso). Per contro la attività richiesta dal Codice civile è caratterizzata da
- 4 - continuità cronologica e da una maggiore consistenza, variabile in relazione alla differente ampiezza e natura del diritto reale che, nella concreta fattispecie, fornisce al possesso la c.d. immagine su cui modellarsi. Per altro verso, il Codice civile richiede, quale ulteriore carattere dell'elemento materiale del possesso, il requisito della corrispondenza della attività con il contenuto di uno specifico diritto reale. In particolare, il contenuto dell'acquisto per usucapione si determina in ragione del contenuto del possesso. Il possesso pieno conduce pertanto all'acquisto del diritto di proprietà mentre il possesso minore è utile per l'acquisto degli altri diritti reali di godimento. Conseguentemente, la decisione sulla fondatezza nel merito di una domanda di usucapione della proprietà richiede l'accertamento se risulti allegata e provata in giudizio la corrispondenza tra l'elemento materiale del possesso dedotto e provato in giudizio e il contenuto del diritto di proprietà. L'art. 832 c.c. prevede che “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. Il requisito della pienezza significa che la proprietà comporta la generalità del potere di godimento e di disposizione della cosa. Sotto questo profilo, il possesso ad immagine di proprietà richiede il compimento di un'attività avente contenuto (non specifico e limitato ma) notevolmente ampio e generale sulla cosa (c.d. possesso pieno).
Da tale premessa deriva che il soggetto che proponga domanda di usucapione della proprietà di una cosa (ossia di un bene materiale, potendo la proprietà avere ad oggetto esclusivamente beni materiali), ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto (per il tempo richiesto dalla legge) un'attività sulla cosa avente caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa da parte di altri soggetti (in primis gli intestatari catastali, non potendo coesistere due proprietà piene sulla medesima cosa) e da rivelare un godimento generale della cosa, non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti a singole e specifiche facoltà relative al contenuto di diritti reali minori di godimento. Conseguentemente, la allegazione e/o la prova in giudizio di un'attività materiale capace di esprimere solamente un godimento di fatto e una disposizione di fatto aventi carattere non generale ma limitato, non appare sufficiente per integrare l'elemento materiale del possesso unanimemente considerato, in dottrina e giurisprudenza, giuridicamente necessario per l'usucapione della proprietà.
L'onere della prova dei fatti e degli elementi costituitivi dell'usucapione (fattispecie
- 5 - complessa a formazione progressiva o successiva) è posto dall'ordinamento giuridico a carico della parte che domanda la pronuncia della sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto a tale titolo.
Quanto invece all'animus possidendi, va detto che con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (cfr. Cass. 9671/2014;
Cass. 13082/2002; Cass. 14368/1999; Cass. 815/1999). L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume, iuris tantum, dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede.
§ 2.3 I testi escussi - della cui attendibilità non vi sono motivi di dubbio, in assenza di elementi contrari e atteso che hanno reso deposizioni intrinsecamente coerenti e sostanzialmente convergenti - hanno affermato che l'attore possiede i beni oggetto di domanda da oltre vent'anni, fornendo elementi utili a ritenere che tale possesso abbia i caratteri qualificanti del possesso ad usucapionem e, in particolare, che l'attore gode in modo esclusivo dell'immobile, si occupa della gestione dello stesso nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria, senza interferenza da parte dei terzi e dei proprietari catastali.
Il teste ha identificato in modo puntuale i beni oggetto di Testimone_1
domanda, riconoscendoli nelle foto allegate agli atti e mostrate in sede di escussione, descrivendo anche lo stato dei luoghi e mostrando, dunque, una buona conoscenza degli stessi. Il teste poi, quanto all'esercizio del possesso utile a usucapire, ha riferito che l'attore si occupa di tenere i terreni sempre ordinati e puliti, lavorandoli personalmente con il suo trattore circa 2-3 volte all'anno, e di averlo visto occuparsi dei terreni da circa trent'anni, anche attraverso la raccolta delle olive e attraverso la potatura degli alberi. Il teste ha inoltre aggiunto che i terreni in esame sono recintati su ogni lato e che l'attore vi accede da un cancello, che ha riconosciuto nelle foto agli atti, e che sui terreni insiste altresì un fabbricato utilizzato dall'attore, sebbene non abbia saputo riferire circa il concreto uso, non essendovi mai entrato.
- 6 - Anche il teste ha riferito, precisando di essere proprietario di Testimone_2
un terreno agricolo delimitante con i terreni oggetto di causa, di aver visto l'attore occuparsi di questi ultimi fin dall'inizio degli anni '90, raccogliendo le olive degli alberi ivi presenti, tagliando le siepi e potando gli alberi di ulivo e da frutto. Il teste ha poi riconosciuto i luoghi di causa nelle foto allegate all'atto introduttivo, aggiungendo che i terreni sono interamente recintati e che agli stessi, nonché all'immobile ivi presente, si accede da un cancello chiuso con un lucchetto e di aver visto l'attore accedervi.
Alla luce delle testimonianze assunte, in definitiva, deve dichiararsi l'acquisto per intervenuta usucapione in capo a del terreno agricolo identificato al Parte_1
N.C.T. del Comune di MI (RC) località “Tre Arie”, Foglio n. 12, particella 78 e del fabbricato identificato al N.C.T. del Comune di MI (RC) località “Tre Arie”,
Foglio n. 12, particella 79.
§ 3. L'assenza di domanda di refusione delle spese di lite e la tipologia di controversia che costituisce l'unico e indefettibile strumento apprestato dall'ordinamento per il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario, per usucapione, del diritto di proprietà, essendo necessario il ricorso alla giurisdizione pur se la controparte non contesti la domanda o vi aderisca - giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , Parte_1 CP_2 CP_3
(1959), , , e Parte_1 Parte_2 CP_2 [...]
ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1
provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'acquisto per intervenuta usucapione in capo a del terreno agricolo identificato al N.C.T. del Parte_1
Comune di MI (RC) località “Tre Arie”, Foglio n. 12, particella 78 e del fabbricato identificato al N.C.T. del Comune di MI (RC) località “Tre
Arie”, Foglio n. 12, particella 79;
- 7 - 2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari (oggi Agenzia del
Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare) la trascrizione della presente sentenza, esonerandolo in proposito da ogni responsabilità.
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in OC, il 05 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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