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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/12/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott. LE Di IA - Presidente rel.
Dott.ssa Micol Menconi - Giudice
Dott.ssa Antonia Palombella - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa
DA
codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso- Parte_1
Belluno n. , e per essa a rappresentata e difesa P.IVA_1 Controparte_1 dall'avv. Stefano Menghini e dall'Avv. Davide Sarina
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
pagina 1 di 5 (C.F. e P.IVA ), Parte_2 P.IVA_2
- resistente
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 11.9.2025 la ha proposto istanza Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_2 evidenziandone lo stato d'insolvenza, stante l'esistenza del proprio credito verso la resistente per €. 843.825,25, oltre interessi, rimasto insoluto, nonché l'omesso deposito dei bilanci dall'anno 2011.
Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del
Tribunale di Tempio Pausania, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Tempio Pausania.
La documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI).
Si rileva, inoltre, che per quanto riguarda il superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI, non sono stati prodotti i bilanci relativi agli ultimi tre anni.
Non vi è dunque prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI.
Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento
a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento
pagina 2 di 5 dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: esistenza di un debito nei confronti della ricorrente pari ad €. 843.825,25, oltre interessi, fondato su contratto di mutuo fondiario e rimasto insoluto, esposizione debitoria nei confronti dell' per €. 120.859,47, insussistenza di beni sufficienti per Controparte_2 soddisfare le obbligazioni sociali, stante la definizione della procedura esecutiva immobiliare n. RGE 263/2014 aperta presso il Tribunale di Tempio Pausania, chiusasi con parziale soddisfazione del credito della società istante, mancato deposito dei bilanci a far data del
2012.
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI, dando atto che l'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, se pur oggetto del decreto di attuazione di cui al DM 75/2022 (entrato in vigore il 6.7.2022), non risulta ancora operativo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tempio Pausania, visti ed applicati gli artt.1, 5, 6, 9, 16, 17, 28 co. II, 101 co.
I e 146 R.D.267/1942,
pagina 3 di 5 d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e P.IVA Parte_2
), P.IVA_2
n o m i n a giudice delegato il dott. LE Di IA
n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina Persona_1 mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data dell'8.4.2026, ore 10.30, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
pagina 4 di 5 a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Presidente rel.
LE Di IA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott. LE Di IA - Presidente rel.
Dott.ssa Micol Menconi - Giudice
Dott.ssa Antonia Palombella - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa
DA
codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso- Parte_1
Belluno n. , e per essa a rappresentata e difesa P.IVA_1 Controparte_1 dall'avv. Stefano Menghini e dall'Avv. Davide Sarina
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
pagina 1 di 5 (C.F. e P.IVA ), Parte_2 P.IVA_2
- resistente
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 11.9.2025 la ha proposto istanza Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_2 evidenziandone lo stato d'insolvenza, stante l'esistenza del proprio credito verso la resistente per €. 843.825,25, oltre interessi, rimasto insoluto, nonché l'omesso deposito dei bilanci dall'anno 2011.
Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del
Tribunale di Tempio Pausania, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Tempio Pausania.
La documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI).
Si rileva, inoltre, che per quanto riguarda il superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI, non sono stati prodotti i bilanci relativi agli ultimi tre anni.
Non vi è dunque prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI.
Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento
a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento
pagina 2 di 5 dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: esistenza di un debito nei confronti della ricorrente pari ad €. 843.825,25, oltre interessi, fondato su contratto di mutuo fondiario e rimasto insoluto, esposizione debitoria nei confronti dell' per €. 120.859,47, insussistenza di beni sufficienti per Controparte_2 soddisfare le obbligazioni sociali, stante la definizione della procedura esecutiva immobiliare n. RGE 263/2014 aperta presso il Tribunale di Tempio Pausania, chiusasi con parziale soddisfazione del credito della società istante, mancato deposito dei bilanci a far data del
2012.
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI, dando atto che l'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, se pur oggetto del decreto di attuazione di cui al DM 75/2022 (entrato in vigore il 6.7.2022), non risulta ancora operativo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tempio Pausania, visti ed applicati gli artt.1, 5, 6, 9, 16, 17, 28 co. II, 101 co.
I e 146 R.D.267/1942,
pagina 3 di 5 d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e P.IVA Parte_2
), P.IVA_2
n o m i n a giudice delegato il dott. LE Di IA
n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina Persona_1 mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data dell'8.4.2026, ore 10.30, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
pagina 4 di 5 a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Presidente rel.
LE Di IA
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