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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11605 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 42609/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e così composto:
TA NZ Presidente Filomena Albano Giudice TE AL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42609/2024 r.g.a.c., vertente tra
(nata a [...] l'[...] e residente in Parte_1
Roma alla via Cesare De Lollis n. 6), rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'avvocato Giovanni Guercio;
RICORRENTE con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: AZIONE EX ARTT. 1 DELLA LEGGE N. 164/1982 E 31 D.LGS 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
chiede al Tribunale di Roma, “stante lo stato di Parte_1
avanzata virilizzazione raggiunto”, di <ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante
l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, e nome, che, a tal fine, ella intende sostituire dal proprio prenome “ con quello di Parte_1
“ ”. - autorizzare a sottoporsi a CP_1 Parte_1
trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili>>.
1 2
La ricorrente ha dedotto di avere sempre manifestato una “natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile”, così come attestato da “relazione psico – sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere”. La ricorrente, inoltre, afferma di avere assunto da tempo “l'aspetto esteriore di un uomo”, anche in ragione della “somministrazione di una terapia ormonale virilizzante”.
Nel giudizio ha spiegato intervento il Pubblico Ministero, apponendo un visto il 30 ottobre 2024 e senza formulare specifici rilievi.
Le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente sono riscontrate dalla documentazione in atti.
In particolare, dalla relazione psicologica dell'8 marzo 2024, redatta dalla dott.ssa e dalla dott.ssa , entrambe psicologhe, Persona_1 Persona_2
all'esito di quattro colloqui clinici e di due incontri per la somministrazione di test, si riporta la progressiva presa di coscienza, da parte della ricorrente, della propria disforia di genere, venuta fuori dopo l'infanzia, già negli anni delle scuole medie e poi detonata negli anni delle scuole superiori, con marcato disagio nei rapporti sociali, specie tra coetanei. Nella relazione si attesta la grave difficoltà della ricorrente nel sentirsi nel corpo di una persona di sesso femminile e la convinta intenzione della stessa di affrontare l'intervento chirurgico per il cambiamento di sesso. Si attesta poi che “ non mostra disordini Parte_1 cognitivi, come dimostrato anche dal test di personalità (…); non mostra elementi che possano far pensare al travestitismo esclusivamente feticista e non ha mai fatto uso di sostanze. Nonostante alcuni periodi dichiara siano stati duri e molto angoscianti, non emergono comportamenti antisociali o tentativi autolesionistici”. I test di personalità svolti confermano poi la diagnosi di disforia di genere. Nella consulenza si conclude affermando che “dai colloqui effettuati
e dalle risultanze dei test è emerso che si è identificata e continua ad Parte_1 identificarsi in modo intenso con il genere opposto. Quanto sopra detto è congruente con la forte repulsione e il vissuto di estraneità che il soggetto dimostra di avere per i propri caratteri sessuali … Per tutte le considerazioni fin qui esposte si ritiene, in conclusione, che la Signora Parte_1
possa rientrare nella classificazione di Disforia di Genere, poiché soddisfa tutti 3
i criteri del DSM 5”. È altresì in atti una certificazione medica del 20 settembre
2024 nella quale si attesta, da parte di medico specialista, che la ricorrente “sta seguendo un percorso di affermazione di genere. Il paziente è in terapia con testosterone da inizio 2024”.
Il contenuto della relazione psicologica prodotta trova conferma nella audizione della ricorrente, svoltasi all'udienza del 10 luglio 2025 davanti al giudice relatore, il cui contenuto è stato così verbalizzato: “Mi presento con il nome di da circa 4 anni a questa parte, vivo da solo ed evito relazioni CP_1
approfondite con le ragazze per evidenti ragioni;
studio all'università alla
Sapienza, facoltà di giurisprudenza e ho scelto di andare via da Bergamo per tale ragione;
è umiliante e imbarazzante per me essere definita in senso femminile;
i miei familiari hanno accettato la cosa, preciso che mia madre è molto cattolica e non ha preso molto bene la mia scelta;
sono figlio unico;
sto seguendo terapia ormonale da circa un anno e mezzo, senza effetti collaterali;
sono convinta di cambiare sesso all'anagrafe, ci ho riflettuto molto;
mi sono sottoposta al percorso di psicoterapia;
i miei genitori mi sostengono economicamente;
voglio soppormi all'operazione ma preferisco recarmi all'estero; ho trasferito la mia residenza anagrafica a Roma”.
Alla medesima udienza parte ricorrente si è riportata alle richieste e alle deduzioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento; il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio senza i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
****
Tanto premesso, ad avviso di questo Collegio va accolta la richiesta di disporre la rettificazione dei dati anagrafici della parte, che ha chiesto di essere indicata d'ora in poi con il nome proprio di . CP_1
In punto di diritto, l'art. della legge n. 164 del 14 aprile 1982, intitolata “norme in materia di rettificazione di sesso”, dispone, all'art. 1, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”. L'art. 3 del medesimo testo normativo, oggi trasfuso nell'art. 31.4 del d.lgs. n. 150/2011, dispone poi che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da 4 realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Il diritto vivente ha interpetrato per decenni tali norme ritenendo che la rettifica anagrafica di sesso fosse possibile soltanto dopo un intervento chirurgico di carattere insieme demolitorio e ricostruttivo dei tratti anatomici sessuali, primari e secondari.
Pur in assenza di modifiche normative, sono però intervenute svariate e convergenti pronunce giurisprudenziali che fanno oggi ritenere superato tale orientamento.
Dapprima è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.
15138 del 20 luglio 2015, ha affermato il seguente principio: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”. In tale pronuncia, non smentita da successive pronunce di segno diverso, la Corte di Cassazione ha valorizzato anche la sentenza del 10 marzo 2015 della Corte Edu (Caso XY 24
contro
Turchia), nella quale si è stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi in proposito sia il diritto alla vita privata e familiare sia il diritto alla salute.
Dopo poco è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 221 del 5 novembre 2015, ha affermato che le disposizioni in tema di adeguamento anagrafico “costituiscono l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo 5 nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della
CEDU)”, sicché “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. La Corte ha altresì osservato che “... la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Tale posizione è stata poi ribadita dalla Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 180/2017, ove si legge come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. La
Corte evidenzia in proposito come, nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizzi attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al Giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Tanto premesso, nel caso in esame, tanto il percorso psicologico quanto i trattamenti ormonali effettuati hanno consolidato l'identità sociale della parte istante, ribadita e apparsa evidente anche nel corso dell'udienza; l'esigenza di porsi all'esterno manifestando un'identità sociale ed anagrafica corrispondente al sentire (e all'essere) della persona appare dunque come una tappa sin d'ora indispensabile per il raggiungimento di un effettivo equilibrio personale di 6
Parte_1
Quanto all'ulteriore richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, occorre tener conto di un ulteriore e recente intervento della Corte Costituzionale nella materia in esame.
Si tratta della sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 (applicabile al giudizio de quo in quanto pronuncia dichiarativa di incostituzionalità di norma di legge) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31.4 del già citato d.lgs. n. 150 del
2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti sotto il profilo identitario, per condurre ad una rettificazione dei dati anagrafici.
La Corte Costituzionale, nel ricostruire la storia dell'istituto, ha sottolineato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali rappresentava “una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, la cui ragionevolezza andava ricercata principalmente nell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento e, quindi, in un principio di tutela della persona. E, tuttavia, il diritto vivente prima, e la stessa Corte Costituzionale poi, con le sentenze 221 del
2015 e 180 del 2017 già richiamate, hanno progressivamente modificato il quadro entro cui la normativa in esame trova attuazione: oggi non è più sostenibile che la rettificazione anagrafica presupponga necessariamente un trattamento chirurgico di adeguamento a quelli che appaiono (e sono già vissuti) come i caratteri sessuali propri della persona;
agli effetti della rettificazione anagrafica è quindi “necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”. Secondo la Corte Costituzionale “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente 7 autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
E poiché tale percorso può compiutamente svolgersi mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico, risulta irragionevole, e contrasta con l'art. 3 della Costituzione, la norma che impone anche in questi casi un'autorizzazione giudiziale per l'esecuzione di un intervento di modifica dei caratteri sessuali, laddove rappresenta un passaggio all'interno di una transizione di fatto già intervenuta sul piano anagrafico, identitario, esteriore e sociale.
Nel caso di il percorso di transizione, per effetto Parte_1
dei trattamenti ormonali tramite testosterone, del lavoro psicoterapico e delle modificazioni esteriori, può dirsi in stato avanzato e in gran parte compiuto, tanto che in questa sede deve essere autorizzata la rettifica dei suoi dati anagrafici;
pertanto l'autorizzazione giudiziale alla esecuzione dell'intervento chirurgico volto a modificare i suoi caratteri sessuali non è più necessaria e l'intervento medesimo rappresenta un passaggio che la persona può affrontare liberamente nell'esercizio della propria autodeterminazione, senza necessità di un'autorizzazione giudiziale.
Il nome scelto dal ricorrente, in sostituzione di quello femminile di , Parte_1
è quello maschile di , così come chiarito ulteriormente dallo stesso CP_1
interessato all'udienza del 10 luglio 2025.
In conclusione, accertata la competenza per territorio in relazione alla residenza del ricorrente in Roma (cfr. Cass. civ. ord. n. 12638 del 18.6.2015), va ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune di nascita, ossia del Comune di Bergamo, di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di Parte_1
(nata a [...] l'[...]), con riferimento al sesso, da
[...] femminile a maschile, e con attribuzione del nome “ ” in luogo di quello CP_1
attuale di “ ”. Parte_1
In relazione alla peculiare natura della controversia deve escludersi l'esigenza della regolamentazione delle spese, non potendosi configurare la soccombenza di alcuno.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: 8
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bergamo di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nato a [...] l'11 Parte_1
ottobre 2002), con riferimento al sesso, da maschile a femminile, e con attribuzione del nome “ ” in luogo di “ ”; CP_1 Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, in quanto non necessaria alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale;
- nulla sulle spese del presente giudizio.
Roma, 22 luglio 2025.
Il Giudice estensore
TE AL
Il Presidente
TA NZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e così composto:
TA NZ Presidente Filomena Albano Giudice TE AL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42609/2024 r.g.a.c., vertente tra
(nata a [...] l'[...] e residente in Parte_1
Roma alla via Cesare De Lollis n. 6), rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'avvocato Giovanni Guercio;
RICORRENTE con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: AZIONE EX ARTT. 1 DELLA LEGGE N. 164/1982 E 31 D.LGS 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
chiede al Tribunale di Roma, “stante lo stato di Parte_1
avanzata virilizzazione raggiunto”, di <ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante
l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, e nome, che, a tal fine, ella intende sostituire dal proprio prenome “ con quello di Parte_1
“ ”. - autorizzare a sottoporsi a CP_1 Parte_1
trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili>>.
1 2
La ricorrente ha dedotto di avere sempre manifestato una “natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile”, così come attestato da “relazione psico – sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere”. La ricorrente, inoltre, afferma di avere assunto da tempo “l'aspetto esteriore di un uomo”, anche in ragione della “somministrazione di una terapia ormonale virilizzante”.
Nel giudizio ha spiegato intervento il Pubblico Ministero, apponendo un visto il 30 ottobre 2024 e senza formulare specifici rilievi.
Le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente sono riscontrate dalla documentazione in atti.
In particolare, dalla relazione psicologica dell'8 marzo 2024, redatta dalla dott.ssa e dalla dott.ssa , entrambe psicologhe, Persona_1 Persona_2
all'esito di quattro colloqui clinici e di due incontri per la somministrazione di test, si riporta la progressiva presa di coscienza, da parte della ricorrente, della propria disforia di genere, venuta fuori dopo l'infanzia, già negli anni delle scuole medie e poi detonata negli anni delle scuole superiori, con marcato disagio nei rapporti sociali, specie tra coetanei. Nella relazione si attesta la grave difficoltà della ricorrente nel sentirsi nel corpo di una persona di sesso femminile e la convinta intenzione della stessa di affrontare l'intervento chirurgico per il cambiamento di sesso. Si attesta poi che “ non mostra disordini Parte_1 cognitivi, come dimostrato anche dal test di personalità (…); non mostra elementi che possano far pensare al travestitismo esclusivamente feticista e non ha mai fatto uso di sostanze. Nonostante alcuni periodi dichiara siano stati duri e molto angoscianti, non emergono comportamenti antisociali o tentativi autolesionistici”. I test di personalità svolti confermano poi la diagnosi di disforia di genere. Nella consulenza si conclude affermando che “dai colloqui effettuati
e dalle risultanze dei test è emerso che si è identificata e continua ad Parte_1 identificarsi in modo intenso con il genere opposto. Quanto sopra detto è congruente con la forte repulsione e il vissuto di estraneità che il soggetto dimostra di avere per i propri caratteri sessuali … Per tutte le considerazioni fin qui esposte si ritiene, in conclusione, che la Signora Parte_1
possa rientrare nella classificazione di Disforia di Genere, poiché soddisfa tutti 3
i criteri del DSM 5”. È altresì in atti una certificazione medica del 20 settembre
2024 nella quale si attesta, da parte di medico specialista, che la ricorrente “sta seguendo un percorso di affermazione di genere. Il paziente è in terapia con testosterone da inizio 2024”.
Il contenuto della relazione psicologica prodotta trova conferma nella audizione della ricorrente, svoltasi all'udienza del 10 luglio 2025 davanti al giudice relatore, il cui contenuto è stato così verbalizzato: “Mi presento con il nome di da circa 4 anni a questa parte, vivo da solo ed evito relazioni CP_1
approfondite con le ragazze per evidenti ragioni;
studio all'università alla
Sapienza, facoltà di giurisprudenza e ho scelto di andare via da Bergamo per tale ragione;
è umiliante e imbarazzante per me essere definita in senso femminile;
i miei familiari hanno accettato la cosa, preciso che mia madre è molto cattolica e non ha preso molto bene la mia scelta;
sono figlio unico;
sto seguendo terapia ormonale da circa un anno e mezzo, senza effetti collaterali;
sono convinta di cambiare sesso all'anagrafe, ci ho riflettuto molto;
mi sono sottoposta al percorso di psicoterapia;
i miei genitori mi sostengono economicamente;
voglio soppormi all'operazione ma preferisco recarmi all'estero; ho trasferito la mia residenza anagrafica a Roma”.
Alla medesima udienza parte ricorrente si è riportata alle richieste e alle deduzioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento; il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio senza i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
****
Tanto premesso, ad avviso di questo Collegio va accolta la richiesta di disporre la rettificazione dei dati anagrafici della parte, che ha chiesto di essere indicata d'ora in poi con il nome proprio di . CP_1
In punto di diritto, l'art. della legge n. 164 del 14 aprile 1982, intitolata “norme in materia di rettificazione di sesso”, dispone, all'art. 1, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”. L'art. 3 del medesimo testo normativo, oggi trasfuso nell'art. 31.4 del d.lgs. n. 150/2011, dispone poi che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da 4 realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Il diritto vivente ha interpetrato per decenni tali norme ritenendo che la rettifica anagrafica di sesso fosse possibile soltanto dopo un intervento chirurgico di carattere insieme demolitorio e ricostruttivo dei tratti anatomici sessuali, primari e secondari.
Pur in assenza di modifiche normative, sono però intervenute svariate e convergenti pronunce giurisprudenziali che fanno oggi ritenere superato tale orientamento.
Dapprima è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.
15138 del 20 luglio 2015, ha affermato il seguente principio: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”. In tale pronuncia, non smentita da successive pronunce di segno diverso, la Corte di Cassazione ha valorizzato anche la sentenza del 10 marzo 2015 della Corte Edu (Caso XY 24
contro
Turchia), nella quale si è stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi in proposito sia il diritto alla vita privata e familiare sia il diritto alla salute.
Dopo poco è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 221 del 5 novembre 2015, ha affermato che le disposizioni in tema di adeguamento anagrafico “costituiscono l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo 5 nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della
CEDU)”, sicché “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. La Corte ha altresì osservato che “... la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Tale posizione è stata poi ribadita dalla Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 180/2017, ove si legge come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. La
Corte evidenzia in proposito come, nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizzi attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al Giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Tanto premesso, nel caso in esame, tanto il percorso psicologico quanto i trattamenti ormonali effettuati hanno consolidato l'identità sociale della parte istante, ribadita e apparsa evidente anche nel corso dell'udienza; l'esigenza di porsi all'esterno manifestando un'identità sociale ed anagrafica corrispondente al sentire (e all'essere) della persona appare dunque come una tappa sin d'ora indispensabile per il raggiungimento di un effettivo equilibrio personale di 6
Parte_1
Quanto all'ulteriore richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, occorre tener conto di un ulteriore e recente intervento della Corte Costituzionale nella materia in esame.
Si tratta della sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 (applicabile al giudizio de quo in quanto pronuncia dichiarativa di incostituzionalità di norma di legge) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31.4 del già citato d.lgs. n. 150 del
2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti sotto il profilo identitario, per condurre ad una rettificazione dei dati anagrafici.
La Corte Costituzionale, nel ricostruire la storia dell'istituto, ha sottolineato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali rappresentava “una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, la cui ragionevolezza andava ricercata principalmente nell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento e, quindi, in un principio di tutela della persona. E, tuttavia, il diritto vivente prima, e la stessa Corte Costituzionale poi, con le sentenze 221 del
2015 e 180 del 2017 già richiamate, hanno progressivamente modificato il quadro entro cui la normativa in esame trova attuazione: oggi non è più sostenibile che la rettificazione anagrafica presupponga necessariamente un trattamento chirurgico di adeguamento a quelli che appaiono (e sono già vissuti) come i caratteri sessuali propri della persona;
agli effetti della rettificazione anagrafica è quindi “necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”. Secondo la Corte Costituzionale “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente 7 autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
E poiché tale percorso può compiutamente svolgersi mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico, risulta irragionevole, e contrasta con l'art. 3 della Costituzione, la norma che impone anche in questi casi un'autorizzazione giudiziale per l'esecuzione di un intervento di modifica dei caratteri sessuali, laddove rappresenta un passaggio all'interno di una transizione di fatto già intervenuta sul piano anagrafico, identitario, esteriore e sociale.
Nel caso di il percorso di transizione, per effetto Parte_1
dei trattamenti ormonali tramite testosterone, del lavoro psicoterapico e delle modificazioni esteriori, può dirsi in stato avanzato e in gran parte compiuto, tanto che in questa sede deve essere autorizzata la rettifica dei suoi dati anagrafici;
pertanto l'autorizzazione giudiziale alla esecuzione dell'intervento chirurgico volto a modificare i suoi caratteri sessuali non è più necessaria e l'intervento medesimo rappresenta un passaggio che la persona può affrontare liberamente nell'esercizio della propria autodeterminazione, senza necessità di un'autorizzazione giudiziale.
Il nome scelto dal ricorrente, in sostituzione di quello femminile di , Parte_1
è quello maschile di , così come chiarito ulteriormente dallo stesso CP_1
interessato all'udienza del 10 luglio 2025.
In conclusione, accertata la competenza per territorio in relazione alla residenza del ricorrente in Roma (cfr. Cass. civ. ord. n. 12638 del 18.6.2015), va ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune di nascita, ossia del Comune di Bergamo, di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di Parte_1
(nata a [...] l'[...]), con riferimento al sesso, da
[...] femminile a maschile, e con attribuzione del nome “ ” in luogo di quello CP_1
attuale di “ ”. Parte_1
In relazione alla peculiare natura della controversia deve escludersi l'esigenza della regolamentazione delle spese, non potendosi configurare la soccombenza di alcuno.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: 8
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bergamo di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nato a [...] l'11 Parte_1
ottobre 2002), con riferimento al sesso, da maschile a femminile, e con attribuzione del nome “ ” in luogo di “ ”; CP_1 Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, in quanto non necessaria alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale;
- nulla sulle spese del presente giudizio.
Roma, 22 luglio 2025.
Il Giudice estensore
TE AL
Il Presidente
TA NZ