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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 106 /2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. PASSARELLI LUCA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Morbegno (So) Via Ninguarda n. 1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. AUSTONI ANGELO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Via Broseta N. 120 Bergamo
- RESISTENTE -
Oggetto: accertamento subordinazione e pagamento somme
FATTO
con ricorso depositato in data 6 febbraio 2023, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Como chiedendo al Tribunale di: CP_1
“NEL MERITO Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, - accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 17 gennaio 2019 al 4 maggio 2020; - per l'effetto condannare il datore di lavoro alla corresponsione della somma di €.6.900,00, di cui €.1.550,00, CP_1
a titolo di retribuzioni non corrisposte, €.1.750,00, a titolo di tredicesima del 2019 non corrisposta,
€.1.821,82, a titolo di TFR maturato e non corrisposto, ed infine della somma di €.1.750,00, a titolo di permessi e ferie maturate e non godute nel periodo tra il 17.01.2019 ed il 04.05.2020, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione, ai sensi dell'art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.”
Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza in CP_1 fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In via preliminare, il convenuto ha eccepito la nullità del ricorso.
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 15 aprile 2025. il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza con motivazioni contestuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità del ricorso è da rigettare sulla base del consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (Cass. 9 maggio 2012, n. 7097; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126; Cass. 23 marzo 2004, n. 5794; Cass. 25 luglio 2001, n. 10154;
Cass. 1 marzo 2000, n. 2257; Cass. 1 luglio 1999, n. 6714; Cass. 29 gennaio 1999, n.
817; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2205; Cass. 27 aprile 1998, n. 4296). In applicazione di tale indirizzo la suddetta nullità è stata esclusa con riferimento ad ipotesi di domande aventi ad oggetto spettanze retributive allorché il lavoratore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia
2 altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (vedi, per tutte: Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126 cit.; Cass. 7 gennaio
2003, n. 41; Cass. 20 gennaio 1999, n. 817), ma anche qualora il lavoratore abbia indicato i titoli delle spettanze retributive richieste, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, restando a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà dell'attore medesimo di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere (Cass. 24 ottobre 2008, n. 25753; Cass. 20 marzo 2004, n. 5649;
Cass. 5 ottobre 2002, n. 14292)
Ciò premesso, il ricorso non può essere accolto. agisce al fine di ottenere l'accertamento della natura Parte_1 subordinata del rapporto intercorso con . nel periodo compreso tra il CP_1
17/1/2019 e il 4/5/2020, periodo nel corso del quale avrebbe svolto le mansioni di colf e badante prendendosi cure della madre del convenuta, Persona_1
Costituendosi in giudizio, non ha negato di aver intrattenuto CP_1 rapporti lavorativi con la ricorrente, ma ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo in oggetto.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata la sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In via sussidiaria, ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici sintomatici della sussistenza di un rapporto subordinato anche la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2009, n. 5645).
Nel caso di specie parte ricorrente, su cui sola incombeva l'onere della prova, non ha dimostrato l'inserimento nell'organizzazione del lavoro, la continuità della propria
3 prestazione lavorativa, l'orario di lavoro e l'assoggettamento al potere direttivo della convenuta.
Dalle deposizioni testimoniali emerge che tra le parti dell'odierno giudizio vi fu effettivamente un rapporto, e che prestò la propria attività in Parte_1 favore della madre dell'odierno convenuto.
La teste escussa, tuttavia, non è stato in grado di fornire un'indicazione precisa dell'inizio del rapporto, o di riferire dell'orario osservato dalla ricorrente, o di attestare la continuità della prestazione resa. La teste non ha nemmeno dichiarato di aver visto il convenuto dare direttive alla ricorrente.
La dott.ssa in particolare, si è limitata a dichiarare: “conosco la Persona_2 ricorrente, faceva la badante, in sostituzione della mamma, presso la signora Persona_1
Conosco il resistente di vista perché fa il parrucchiere in paese. Non so dire quali fossero gli orari di lavoro della ricorrente. Io facevo visite a domicilio circa una volta al mese, e vedevo la ricorrente a casa della signora Non so quale fosse la retribuzione. Le volte che sono andata presso Per_1
l'abitazione della signora era sempre sola con la badante, qualche volta ho visto la mamma Per_1 della signora La signora era incapace di intendere e di volere in quanto aveva una Per_1 Per_1 malattia neurodegenerativa, non so che rapporto avesse con la ricorrente. Non so dire se la ricorrente si sia dovuta assentare. Non so dire niente di , so che l'unica che si occupava della CP_1 signora era la madre. Non credo che il signor si sia mai interessato della signora Per_1 CP_1
Preciso che la mamma della signora all'epoca era ultraottantenne”. Per_1 Per_1
In mancanza di prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ogni ulteriore questione risulta assorbita.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
In ragione della qualità delle parti e della peculiarità della vicenda, si ritiene equo procedere alla compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso
Compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 15 aprile 2025
4
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. PASSARELLI LUCA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Morbegno (So) Via Ninguarda n. 1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. AUSTONI ANGELO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Via Broseta N. 120 Bergamo
- RESISTENTE -
Oggetto: accertamento subordinazione e pagamento somme
FATTO
con ricorso depositato in data 6 febbraio 2023, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Como chiedendo al Tribunale di: CP_1
“NEL MERITO Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, - accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 17 gennaio 2019 al 4 maggio 2020; - per l'effetto condannare il datore di lavoro alla corresponsione della somma di €.6.900,00, di cui €.1.550,00, CP_1
a titolo di retribuzioni non corrisposte, €.1.750,00, a titolo di tredicesima del 2019 non corrisposta,
€.1.821,82, a titolo di TFR maturato e non corrisposto, ed infine della somma di €.1.750,00, a titolo di permessi e ferie maturate e non godute nel periodo tra il 17.01.2019 ed il 04.05.2020, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione, ai sensi dell'art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.”
Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza in CP_1 fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In via preliminare, il convenuto ha eccepito la nullità del ricorso.
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 15 aprile 2025. il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza con motivazioni contestuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità del ricorso è da rigettare sulla base del consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (Cass. 9 maggio 2012, n. 7097; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126; Cass. 23 marzo 2004, n. 5794; Cass. 25 luglio 2001, n. 10154;
Cass. 1 marzo 2000, n. 2257; Cass. 1 luglio 1999, n. 6714; Cass. 29 gennaio 1999, n.
817; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2205; Cass. 27 aprile 1998, n. 4296). In applicazione di tale indirizzo la suddetta nullità è stata esclusa con riferimento ad ipotesi di domande aventi ad oggetto spettanze retributive allorché il lavoratore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia
2 altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (vedi, per tutte: Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126 cit.; Cass. 7 gennaio
2003, n. 41; Cass. 20 gennaio 1999, n. 817), ma anche qualora il lavoratore abbia indicato i titoli delle spettanze retributive richieste, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, restando a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà dell'attore medesimo di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere (Cass. 24 ottobre 2008, n. 25753; Cass. 20 marzo 2004, n. 5649;
Cass. 5 ottobre 2002, n. 14292)
Ciò premesso, il ricorso non può essere accolto. agisce al fine di ottenere l'accertamento della natura Parte_1 subordinata del rapporto intercorso con . nel periodo compreso tra il CP_1
17/1/2019 e il 4/5/2020, periodo nel corso del quale avrebbe svolto le mansioni di colf e badante prendendosi cure della madre del convenuta, Persona_1
Costituendosi in giudizio, non ha negato di aver intrattenuto CP_1 rapporti lavorativi con la ricorrente, ma ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo in oggetto.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata la sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In via sussidiaria, ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici sintomatici della sussistenza di un rapporto subordinato anche la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2009, n. 5645).
Nel caso di specie parte ricorrente, su cui sola incombeva l'onere della prova, non ha dimostrato l'inserimento nell'organizzazione del lavoro, la continuità della propria
3 prestazione lavorativa, l'orario di lavoro e l'assoggettamento al potere direttivo della convenuta.
Dalle deposizioni testimoniali emerge che tra le parti dell'odierno giudizio vi fu effettivamente un rapporto, e che prestò la propria attività in Parte_1 favore della madre dell'odierno convenuto.
La teste escussa, tuttavia, non è stato in grado di fornire un'indicazione precisa dell'inizio del rapporto, o di riferire dell'orario osservato dalla ricorrente, o di attestare la continuità della prestazione resa. La teste non ha nemmeno dichiarato di aver visto il convenuto dare direttive alla ricorrente.
La dott.ssa in particolare, si è limitata a dichiarare: “conosco la Persona_2 ricorrente, faceva la badante, in sostituzione della mamma, presso la signora Persona_1
Conosco il resistente di vista perché fa il parrucchiere in paese. Non so dire quali fossero gli orari di lavoro della ricorrente. Io facevo visite a domicilio circa una volta al mese, e vedevo la ricorrente a casa della signora Non so quale fosse la retribuzione. Le volte che sono andata presso Per_1
l'abitazione della signora era sempre sola con la badante, qualche volta ho visto la mamma Per_1 della signora La signora era incapace di intendere e di volere in quanto aveva una Per_1 Per_1 malattia neurodegenerativa, non so che rapporto avesse con la ricorrente. Non so dire se la ricorrente si sia dovuta assentare. Non so dire niente di , so che l'unica che si occupava della CP_1 signora era la madre. Non credo che il signor si sia mai interessato della signora Per_1 CP_1
Preciso che la mamma della signora all'epoca era ultraottantenne”. Per_1 Per_1
In mancanza di prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ogni ulteriore questione risulta assorbita.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
In ragione della qualità delle parti e della peculiarità della vicenda, si ritiene equo procedere alla compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso
Compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 15 aprile 2025
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