TRIB
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/06/2024, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
Oggetto: APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione di giudice d'appello, lette le note di trattazione scritta per l'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 2^ grado iscritta al n. 2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Parte_1
C.F. in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. ALFONSO MARCO CARDELLA,
-APPELLANTE -
nei confronti di:
Parte_2
nato a [...] [...] (C.F. residente a Lampedusa (AG) Parte_1 C.F._1 nella Via Delle Egadi n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDO MARIA TIZIANA
- APPELLATO-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il e ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 Parte_2 chiedendo la riforma della sentenza n. 65/2022, depositata in data 28/01/2022, emessa dal
Giudice di Pace Agrigento che ha annullato l'ingiunzione fiscale di pagamento del 6 agosto
2020 e le fatture dalle quali esso trae origine, relativi al Canone Servizio Acquedotto per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016 con addebito di spese e interessi per un totale di Euro
2.012,42.
Ha dedotto il la violazione di legge per non avere il Giudice di Pace valutato la Pt_1 documentazione offerta e, in particolare, la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del
13/06/2000, regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio che prevedeva, già dal 2000,
1 l'installazione di contatori previa domanda scritta dell'interessato volta alla somministrazione della fornitura e alla stipula del relativo contratto.
Nello specifico il ha posto l'accento sull'art.33 della disciplina transitoria che Pt_1 prevede l'applicazione delle tariffe a forfait - secondo le risultanze di cui alla tabella III allegata alla delibera - nelle more dell'installazione dei contatori, evidenziando peraltro che molti utenti avevano nel tempo omesso la presentazione presso l , dell'apposito CP_1 modulo per l'installazione del contatore idrometrico, necessario per la successiva firma del contratto di somministrazione dell'acqua .
Ha censurato inoltre la decisione del Giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il ricorso al criterio del consumo minimo evidenziando che le tariffe a forfait non vengono applicate discrezionalmente da parte dell , ma Controparte_2 sulla base del tipo di utenza e del numero degli occupanti, in conformità a quanto stabilito con apposite deliberazioni della G.M.
Infine, ha contestato la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto di non accogliere la domanda spiegata in via subordinata ex art. 2041 c.c..
Ha chiesto pertanto in via principale e nel merito, in riforma della impugnata sentenza di primo grado: a) di dichiarare e ritenere inammissibile l'opposizione a ingiunzione fiscale;
b)
Ancora nel merito, in riforma della impugnata sentenza di primo grado, dichiarare e ritenere l'appellato tenuto al pagamento delle somme di cui all'ingiunzione di pagamento opposta. c) in subordine ed in via riconvenzionale ritenere e dichiarare che il Giudice di primo grado ha errato nella ricostruzione normativa e nelle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato al rigetto della domanda ex art. 2041 c.c.; quindi accogliere la stessa, condannando l'appellato al pagamento delle somme di cui all'ingiunzione opposta a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., o della minore somma ritenuta di giustizia. Riformare ogni statuizione adottata dal Giudice di primo grado in tema di condanna alle spese e per l'effetto condannare parte appellata al pagamento delle spese processuali per il doppio grado del giudizio.
L'appellato si è costituito insistendo per la conferma della sentenza impugnata, ribadendo l'assenza del contratto legittimante la fatturazione dei consumi e l'illegittimità di una fatturazione a forfait;
ha dedotto infine l'assenza dei presupposti legittimanti l'applicabilità dell'art. 2041 c.c.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, fissata in modalità cartolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies
352 c.p.c. nel testo ante riforma.
***
L'appello è solo in parte fondato.
2 Va preliminarmente osservato che il presente giudizio ha per oggetto una ingiunzione di fiscale di pagamento, ritualmente preceduta da solleciti di pagamento ritualmente notificati al destinatario .
Ciò detto, il Giudice di Pace di Agrigento ha accolto l'opposizione sul presupposto dell'assenza di un contratto di fornitura di acqua in forma scritta ed ha escluso in tal senso che lo stesso possa essersi perfezionato per fatti concludenti.
Tale motivazione è perfettamente aderente al principio giuridico espresso dalla Suprema
Corte sul punto nonché aderente alle risultanze probatorie acquisite, essendo pacifica tra le parti la mancata stipula del contratto per la fornitura di acqua.
In diritto va osservato che è consolidata nell'elaborazione giurisprudenziale la natura privatistica del rapporto negoziale che si instaura con l'utente a seguito della conclusione del contratto di somministrazione per l'erogazione dell'acqua intervenuto con il (Cass. SU Pt_1
n. 5191 del 10/03/2005, Cass. n. 20192 del 26/09/2007).
Altrettanto pacifico è il principio secondo il quale i contratti della P.A., anche se relativi ad attività posta in essere iure privatorum, soggiacciono all'obbligo della forma scritta ad substantiam (Cass. n. 6555 del 20/03/2014) con la conseguenza che lo scambio di consenso in forma scritta deve necessariamente esserci pur potendo avvenire anche non contestualmente ed anche su documenti separati (Cass. n. 12540 del 17/06/2016).
La Suprema Corte ha infine sancito, con orientamento consolidato, che la carenza di perfezionamento del contratto con lo scambio dei "consensi" in forma scritta non può essere surrogato da comportamenti concludenti (Cass. SU n. 12769 del 28/11/1991 e altre conformi nonché, tra le più recenti, Cass. n. 11231 del 9/05/2017).
E' altrettanto corretta la decisione nella parte in cui ha ritenuto che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi del tutto disancorati dall'effettivo consumo dell'utente.
E' vero che il giudice di legittimità ha avuto modo di evidenziare che l'addebito all'utente secondo il criterio del minimo garantito può essere disposto in forza di una specifica delibera comunale che ne fissi dettagliatamente i parametri dell'an e del quantum (v. in questi termini
Cass. ordinanze n. n.8391/17 e n. 12870/17) ma deve precisarsi che gli arresti in questione riguardano fattispecie dove non era in contestazione l'esistenza di un contratto né la sua validità ed efficacia, tant'è che si prevede l'inserimento automatico nel contratto di fornitura ex art 1339 c.c.
Quindi il criterio del minimo garantito può assumere valenza di principio regolatore solo allorquando vi sia rituale contrattazione nella quale sia fissato ed espressamente riportato il dato, rimanendo in caso contrario l'utente del tutto privo di tutela e di mezzi di contrasto per la verifica dei consumi addebitati.
3 Si rivela invece erronea la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha respinto anche la domanda spiegata dal ex art 2041 c.c. Pt_1
Ritiene il Tribunale che il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare l'esistenza di tutte le condizioni legittimanti la domanda del ai sensi dell'art. 2041 c.c.: in primo Pt_1 luogo è pacifica l'inesistenza di un titolo specifico da azionare;
sussiste poi il requisito dell'arricchimento dell'utente, che come noto per la dottrina e giurisprudenza consiste non solo in un profitto economico inteso come accrescimento patrimoniale ma anche come mancata spesa / risparmio di spesa.
Invero al riguardo giova puntualizzare che l'utente, nel proporre opposizione avverso l'ingiunzione ha contestato unicamente le modalità della fatturazione dei consumi da parte del convenuto senza mai mettere in dubbio di aver comunque usufruito della fornitura Pt_1
d'acqua presso l'abitazione di sua proprietà che risulta regolarmente allacciata alla rete idrica comunale (v. attestazione del all.to n. 23). Parte_1
Né tantomeno l'utente ha provato documentalmente - o richiesto di provare a mezzo di altre richieste istruttorie - che l'approvvigionamento dell'acqua presso la sua abitazione sia avvenuta a mezzo di somministrazioni diverse dalla fornitura comunale.
Vi è stata anche una correlativa diminuzione patrimoniale dell'ente che ha provveduto alla somministrazione affrontando le relative spese;
al riguardo giova rammentare la Suprema
Corte di legittimità, in svariate occasioni, ha evidenziato l'inconciliabilità “tra l'obbligatoria prestazione di un servizio non configurato come gratuito, per l'erogazione del quale l'ente pubblico territoriale affronti delle spese, e la esenzione di chi ne usufruisce da qualunque forma di contribuzione, giacché in tal modo si preclude alla pubblica amministrazione la possibilità di approvvigionarsi, nel rispetto delle esigenze di pareggio del bilancio, delle somme necessarie per assicurare l'efficienza dell'attività cui è tenuta” (Cass. Civ 17/05/2004 n. 9336).
E' evidente quindi che a fronte delle spese sostenute dal per l'approvvigionamento Pt_1 idrico il privato non solo ha fruito pienamente del servizio ma ha pure contribuito a dare causa all'applicazione di un regime a forfait senza mai chiedere l'installazione del contatore propedeutico alla stipula del contratto di somministrazione, per come invece era richiesto nelle delibere comunali pubblicate all'Albo Pretorio.
Deve dunque richiamarsi il principio generale di autoresponsabilità che comporta che l'autore deve sopportare le conseguenze pregiudizievoli della propria condotta anche alla luce del criterio di buona fede e correttezza che deve informare l'agire dei contraenti nella fase precontrattuale.
L'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita che, nella fattispecie, si sostanzia nel costo di gestione per la fornitura del servizio;
appare quindi congruo parametrare l'indennizzo all'80% dell'importo indicato nella fatturazioni
4 a titolo di canone, percentuale indicata dall'ente locale quale misura di copertura minima del costo del servizio per come previsto dall'art. 45 comma 4 lett b) del Dlgs.504/92, come sostituito dall'art 19 Dlgs. 342/97.
Deve invece confermarsi la non debenza del canone relativo agli importi indicati per fognatura e depurazione;
in argomento si menzionano i principi espressi dalla Corte
Costituzionale che, nel dichiarare incostituzionali una serie di disposizioni in materia di risorse idriche e ambientali ha statuito che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non è dovuta dagli utenti non solo nel caso in cui manchino impianti di depurazione ma anche nel caso in cui questi siano temporaneamente inattivi o non funzionanti. (Corte cost., 10 ottobre
2008, n. 335).
E, nel caso di specie, il non ha dato la prova del fatto costitutivo del diritto alla Pt_1 riscossione, rappresentato dall'effettivo corretto svolgimento del servizio di cui viene richiesto il pagamento;
anzi ha pacificamente ammesso che il servizio non era attivo (pag. 7 atto di appello).
Tali importi andranno pertanto scomputati dal conteggio finale.
Dunque, in parziale riforma della sentenza l'appellato va condannato alla corresponsione ai sensi dell'art. 2041 cc in favore del dell'importo di € 1201,04 Parte_1
(pari all'80% della sommatoria della voce “canone acqua” di cui alle fatture 575/2011,
568/2012, 559/2013,549/2014, 623/2016), oltre interessi legali dalla data della domanda spiegata in giudizio dal fino al saldo (gli interessi sul debito da arricchimento senza Pt_1 causa decorrono dalla data in cui è fatta la richiesta, in quanto a tale data va riferita la valorizzazione del relativo importo, Cass. civ. Sez. I, 09/08/1994, n. 7348).
La parziale soccombenza reciproca, stante l'accoglimento della sola domanda subordinata spiegata dall'appellante, suggerisce la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Parte_2
NN , in accoglimento parziale dell'appello avverso sentenza Parte_2
n. 65/2022, depositata in data 28/01/2022, emessa dal Giudice di Pace Agrigento alla corresponsione in favore del in persona del sindaco p.t., Parte_1 dell'importo di € 1201,04 per la causale di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla relativa domanda fino al soddisfo.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Agrigento, 11 giugno 2024 Il Giudice Silvia Capitano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione di giudice d'appello, lette le note di trattazione scritta per l'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 2^ grado iscritta al n. 2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Parte_1
C.F. in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. ALFONSO MARCO CARDELLA,
-APPELLANTE -
nei confronti di:
Parte_2
nato a [...] [...] (C.F. residente a Lampedusa (AG) Parte_1 C.F._1 nella Via Delle Egadi n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDO MARIA TIZIANA
- APPELLATO-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il e ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 Parte_2 chiedendo la riforma della sentenza n. 65/2022, depositata in data 28/01/2022, emessa dal
Giudice di Pace Agrigento che ha annullato l'ingiunzione fiscale di pagamento del 6 agosto
2020 e le fatture dalle quali esso trae origine, relativi al Canone Servizio Acquedotto per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016 con addebito di spese e interessi per un totale di Euro
2.012,42.
Ha dedotto il la violazione di legge per non avere il Giudice di Pace valutato la Pt_1 documentazione offerta e, in particolare, la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del
13/06/2000, regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio che prevedeva, già dal 2000,
1 l'installazione di contatori previa domanda scritta dell'interessato volta alla somministrazione della fornitura e alla stipula del relativo contratto.
Nello specifico il ha posto l'accento sull'art.33 della disciplina transitoria che Pt_1 prevede l'applicazione delle tariffe a forfait - secondo le risultanze di cui alla tabella III allegata alla delibera - nelle more dell'installazione dei contatori, evidenziando peraltro che molti utenti avevano nel tempo omesso la presentazione presso l , dell'apposito CP_1 modulo per l'installazione del contatore idrometrico, necessario per la successiva firma del contratto di somministrazione dell'acqua .
Ha censurato inoltre la decisione del Giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il ricorso al criterio del consumo minimo evidenziando che le tariffe a forfait non vengono applicate discrezionalmente da parte dell , ma Controparte_2 sulla base del tipo di utenza e del numero degli occupanti, in conformità a quanto stabilito con apposite deliberazioni della G.M.
Infine, ha contestato la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto di non accogliere la domanda spiegata in via subordinata ex art. 2041 c.c..
Ha chiesto pertanto in via principale e nel merito, in riforma della impugnata sentenza di primo grado: a) di dichiarare e ritenere inammissibile l'opposizione a ingiunzione fiscale;
b)
Ancora nel merito, in riforma della impugnata sentenza di primo grado, dichiarare e ritenere l'appellato tenuto al pagamento delle somme di cui all'ingiunzione di pagamento opposta. c) in subordine ed in via riconvenzionale ritenere e dichiarare che il Giudice di primo grado ha errato nella ricostruzione normativa e nelle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato al rigetto della domanda ex art. 2041 c.c.; quindi accogliere la stessa, condannando l'appellato al pagamento delle somme di cui all'ingiunzione opposta a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., o della minore somma ritenuta di giustizia. Riformare ogni statuizione adottata dal Giudice di primo grado in tema di condanna alle spese e per l'effetto condannare parte appellata al pagamento delle spese processuali per il doppio grado del giudizio.
L'appellato si è costituito insistendo per la conferma della sentenza impugnata, ribadendo l'assenza del contratto legittimante la fatturazione dei consumi e l'illegittimità di una fatturazione a forfait;
ha dedotto infine l'assenza dei presupposti legittimanti l'applicabilità dell'art. 2041 c.c.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, fissata in modalità cartolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies
352 c.p.c. nel testo ante riforma.
***
L'appello è solo in parte fondato.
2 Va preliminarmente osservato che il presente giudizio ha per oggetto una ingiunzione di fiscale di pagamento, ritualmente preceduta da solleciti di pagamento ritualmente notificati al destinatario .
Ciò detto, il Giudice di Pace di Agrigento ha accolto l'opposizione sul presupposto dell'assenza di un contratto di fornitura di acqua in forma scritta ed ha escluso in tal senso che lo stesso possa essersi perfezionato per fatti concludenti.
Tale motivazione è perfettamente aderente al principio giuridico espresso dalla Suprema
Corte sul punto nonché aderente alle risultanze probatorie acquisite, essendo pacifica tra le parti la mancata stipula del contratto per la fornitura di acqua.
In diritto va osservato che è consolidata nell'elaborazione giurisprudenziale la natura privatistica del rapporto negoziale che si instaura con l'utente a seguito della conclusione del contratto di somministrazione per l'erogazione dell'acqua intervenuto con il (Cass. SU Pt_1
n. 5191 del 10/03/2005, Cass. n. 20192 del 26/09/2007).
Altrettanto pacifico è il principio secondo il quale i contratti della P.A., anche se relativi ad attività posta in essere iure privatorum, soggiacciono all'obbligo della forma scritta ad substantiam (Cass. n. 6555 del 20/03/2014) con la conseguenza che lo scambio di consenso in forma scritta deve necessariamente esserci pur potendo avvenire anche non contestualmente ed anche su documenti separati (Cass. n. 12540 del 17/06/2016).
La Suprema Corte ha infine sancito, con orientamento consolidato, che la carenza di perfezionamento del contratto con lo scambio dei "consensi" in forma scritta non può essere surrogato da comportamenti concludenti (Cass. SU n. 12769 del 28/11/1991 e altre conformi nonché, tra le più recenti, Cass. n. 11231 del 9/05/2017).
E' altrettanto corretta la decisione nella parte in cui ha ritenuto che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi del tutto disancorati dall'effettivo consumo dell'utente.
E' vero che il giudice di legittimità ha avuto modo di evidenziare che l'addebito all'utente secondo il criterio del minimo garantito può essere disposto in forza di una specifica delibera comunale che ne fissi dettagliatamente i parametri dell'an e del quantum (v. in questi termini
Cass. ordinanze n. n.8391/17 e n. 12870/17) ma deve precisarsi che gli arresti in questione riguardano fattispecie dove non era in contestazione l'esistenza di un contratto né la sua validità ed efficacia, tant'è che si prevede l'inserimento automatico nel contratto di fornitura ex art 1339 c.c.
Quindi il criterio del minimo garantito può assumere valenza di principio regolatore solo allorquando vi sia rituale contrattazione nella quale sia fissato ed espressamente riportato il dato, rimanendo in caso contrario l'utente del tutto privo di tutela e di mezzi di contrasto per la verifica dei consumi addebitati.
3 Si rivela invece erronea la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha respinto anche la domanda spiegata dal ex art 2041 c.c. Pt_1
Ritiene il Tribunale che il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare l'esistenza di tutte le condizioni legittimanti la domanda del ai sensi dell'art. 2041 c.c.: in primo Pt_1 luogo è pacifica l'inesistenza di un titolo specifico da azionare;
sussiste poi il requisito dell'arricchimento dell'utente, che come noto per la dottrina e giurisprudenza consiste non solo in un profitto economico inteso come accrescimento patrimoniale ma anche come mancata spesa / risparmio di spesa.
Invero al riguardo giova puntualizzare che l'utente, nel proporre opposizione avverso l'ingiunzione ha contestato unicamente le modalità della fatturazione dei consumi da parte del convenuto senza mai mettere in dubbio di aver comunque usufruito della fornitura Pt_1
d'acqua presso l'abitazione di sua proprietà che risulta regolarmente allacciata alla rete idrica comunale (v. attestazione del all.to n. 23). Parte_1
Né tantomeno l'utente ha provato documentalmente - o richiesto di provare a mezzo di altre richieste istruttorie - che l'approvvigionamento dell'acqua presso la sua abitazione sia avvenuta a mezzo di somministrazioni diverse dalla fornitura comunale.
Vi è stata anche una correlativa diminuzione patrimoniale dell'ente che ha provveduto alla somministrazione affrontando le relative spese;
al riguardo giova rammentare la Suprema
Corte di legittimità, in svariate occasioni, ha evidenziato l'inconciliabilità “tra l'obbligatoria prestazione di un servizio non configurato come gratuito, per l'erogazione del quale l'ente pubblico territoriale affronti delle spese, e la esenzione di chi ne usufruisce da qualunque forma di contribuzione, giacché in tal modo si preclude alla pubblica amministrazione la possibilità di approvvigionarsi, nel rispetto delle esigenze di pareggio del bilancio, delle somme necessarie per assicurare l'efficienza dell'attività cui è tenuta” (Cass. Civ 17/05/2004 n. 9336).
E' evidente quindi che a fronte delle spese sostenute dal per l'approvvigionamento Pt_1 idrico il privato non solo ha fruito pienamente del servizio ma ha pure contribuito a dare causa all'applicazione di un regime a forfait senza mai chiedere l'installazione del contatore propedeutico alla stipula del contratto di somministrazione, per come invece era richiesto nelle delibere comunali pubblicate all'Albo Pretorio.
Deve dunque richiamarsi il principio generale di autoresponsabilità che comporta che l'autore deve sopportare le conseguenze pregiudizievoli della propria condotta anche alla luce del criterio di buona fede e correttezza che deve informare l'agire dei contraenti nella fase precontrattuale.
L'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita che, nella fattispecie, si sostanzia nel costo di gestione per la fornitura del servizio;
appare quindi congruo parametrare l'indennizzo all'80% dell'importo indicato nella fatturazioni
4 a titolo di canone, percentuale indicata dall'ente locale quale misura di copertura minima del costo del servizio per come previsto dall'art. 45 comma 4 lett b) del Dlgs.504/92, come sostituito dall'art 19 Dlgs. 342/97.
Deve invece confermarsi la non debenza del canone relativo agli importi indicati per fognatura e depurazione;
in argomento si menzionano i principi espressi dalla Corte
Costituzionale che, nel dichiarare incostituzionali una serie di disposizioni in materia di risorse idriche e ambientali ha statuito che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non è dovuta dagli utenti non solo nel caso in cui manchino impianti di depurazione ma anche nel caso in cui questi siano temporaneamente inattivi o non funzionanti. (Corte cost., 10 ottobre
2008, n. 335).
E, nel caso di specie, il non ha dato la prova del fatto costitutivo del diritto alla Pt_1 riscossione, rappresentato dall'effettivo corretto svolgimento del servizio di cui viene richiesto il pagamento;
anzi ha pacificamente ammesso che il servizio non era attivo (pag. 7 atto di appello).
Tali importi andranno pertanto scomputati dal conteggio finale.
Dunque, in parziale riforma della sentenza l'appellato va condannato alla corresponsione ai sensi dell'art. 2041 cc in favore del dell'importo di € 1201,04 Parte_1
(pari all'80% della sommatoria della voce “canone acqua” di cui alle fatture 575/2011,
568/2012, 559/2013,549/2014, 623/2016), oltre interessi legali dalla data della domanda spiegata in giudizio dal fino al saldo (gli interessi sul debito da arricchimento senza Pt_1 causa decorrono dalla data in cui è fatta la richiesta, in quanto a tale data va riferita la valorizzazione del relativo importo, Cass. civ. Sez. I, 09/08/1994, n. 7348).
La parziale soccombenza reciproca, stante l'accoglimento della sola domanda subordinata spiegata dall'appellante, suggerisce la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Parte_2
NN , in accoglimento parziale dell'appello avverso sentenza Parte_2
n. 65/2022, depositata in data 28/01/2022, emessa dal Giudice di Pace Agrigento alla corresponsione in favore del in persona del sindaco p.t., Parte_1 dell'importo di € 1201,04 per la causale di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla relativa domanda fino al soddisfo.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Agrigento, 11 giugno 2024 Il Giudice Silvia Capitano
5