Articolo 10 della Legge 24 febbraio 1953, n. 142
Articolo 9Articolo 11
Versione
31 marzo 1953
Art. 10.
Gli elenchi, le variazioni, e i prospetti che le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici a carattere nazionale soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi dell' art. 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , dovranno contenere anche i dati e le notizia relative ai mutilati ed invalidi per causa di servizio.
Notizie e dati analoghi dovranno essere compresi anche nei prospetti e nelle variazioni contemplati dal terzo comma del succitato art. 11 e che dovranno essere inviati, oltre che ai prefetti ed alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, anche agli Uffici del lavoro territorialmente competenti.
Entrata in vigore il 31 marzo 1953