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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. v.g. 4855/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4855/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. ), con l'avv. ELISA RAVARINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. ELISA RAVARINI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) I ricorrenti vivranno separati, obbligandosi al reciproco rispetto e a comunicare l'uno all'altro eventuali cambi di residenza;
2) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori in Persona_1 Persona_2
modo condiviso, con collocazione e residenza presso la madre che attualmente risiede in Brandico (BS), via X Giornate n. 17;
3) Il sig. terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità: Controparte_1
3.a) Tutte le mattine dalle ore 8.00 e li accompagnerà a scuola;
3.b) a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alle ore 16 sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
pagina 1 di 3 3.c) in qualsiasi altro momento lo desideri, previo accordo con la madre;
3.d) vacanze estive, pasquali e natalizie come da Protocollo del Tribunale;
4) Tenuto conto che il sig. ha deciso di farsi carico integralmente delle spese CP_1 dell'asilo e del nido per complessivi € 750,00 mensili, si pattuisce che lo stesso:
4.a) percepirà al 100% l'assegno unico per entrambi i figli;
4.b) verserà alla OR , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_1 minori, l'importo di € 200,00 ciascuno, entro il 12 di ogni mese, a partire da marzo
2025, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) I ricorrenti convengono sin d'ora che qualora le spese per l'asilo e del nido dei figli dovessero diminuire e/o cessare, il sig. verserà a titolo di Controparte_1 concorso al mantenimento dei minori l'importo mensile di € 300,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. In questo caso l'assegno unico sarà percepito al 50% tra le parti.
6) Spese straordinarie, ad eccezione di quanto sopra indicato, saranno ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
7) I ricorrenti prestano reciproco consenso all'espatrio, con iscrizione dei minori sul passaporto di ciascuno di essi”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 6/03/2025, e , Parte_1 Controparte_1
premesso di essere genitori di nato il [...] e di nato il [...], Persona_1 Persona_2
domandavano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
pagina 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4855/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. ), con l'avv. ELISA RAVARINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. ELISA RAVARINI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) I ricorrenti vivranno separati, obbligandosi al reciproco rispetto e a comunicare l'uno all'altro eventuali cambi di residenza;
2) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori in Persona_1 Persona_2
modo condiviso, con collocazione e residenza presso la madre che attualmente risiede in Brandico (BS), via X Giornate n. 17;
3) Il sig. terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità: Controparte_1
3.a) Tutte le mattine dalle ore 8.00 e li accompagnerà a scuola;
3.b) a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alle ore 16 sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
pagina 1 di 3 3.c) in qualsiasi altro momento lo desideri, previo accordo con la madre;
3.d) vacanze estive, pasquali e natalizie come da Protocollo del Tribunale;
4) Tenuto conto che il sig. ha deciso di farsi carico integralmente delle spese CP_1 dell'asilo e del nido per complessivi € 750,00 mensili, si pattuisce che lo stesso:
4.a) percepirà al 100% l'assegno unico per entrambi i figli;
4.b) verserà alla OR , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_1 minori, l'importo di € 200,00 ciascuno, entro il 12 di ogni mese, a partire da marzo
2025, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) I ricorrenti convengono sin d'ora che qualora le spese per l'asilo e del nido dei figli dovessero diminuire e/o cessare, il sig. verserà a titolo di Controparte_1 concorso al mantenimento dei minori l'importo mensile di € 300,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. In questo caso l'assegno unico sarà percepito al 50% tra le parti.
6) Spese straordinarie, ad eccezione di quanto sopra indicato, saranno ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
7) I ricorrenti prestano reciproco consenso all'espatrio, con iscrizione dei minori sul passaporto di ciascuno di essi”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 6/03/2025, e , Parte_1 Controparte_1
premesso di essere genitori di nato il [...] e di nato il [...], Persona_1 Persona_2
domandavano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
pagina 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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