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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/10/2024, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 172 del ruolo generale anno 2023,
rimessa ala Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 18.9.2024
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Delli Gatti, giusta mandato in calce Parte_1
all'atto di appello
Appellante
e , , e , tutti rappresentati CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e difesi dall'avv. Giuseppe Valente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
Appellati
Nonché
Appellato contumace Controparte_5
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. Delli Gatti per l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento
Pt_ della responsabilità di per le gravi infiltrazioni verificatesi in proprietà , con Controparte_6
conseguente condanna dei suoi eredi al risarcimento dei danni per E 12.550,46 + E 25.680,00, così
come quantificati nelle CTU e , il tutto come meglio specificato nel foglio di Per_1 Per_2
conclusioni in atti e con vittoria delle spese dell'intero giudizio .
L'avv. Valente per gli appellati ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata 30.4.2023, interponeva appello avverso la sentenza n. 2701/2022 Parte_1
emessa dal Tribunale di Taranto il 2.11.2022 , con cui era stata rigettata con compensazione delle spese la sua domanda risarcitoria proposta in danno di e proseguita nei Controparte_6
confronti dei suoi eredi in relazione alle infiltrazioni di acqua ed umidità verificatesi nella sua proprietà nell'anno 2013 .
In particolare, l'appellante criticava l'impugnata sentenza per aver disatteso le conclusioni cui era giunto l'ing nella relazione espletata nell'ATP ed anche l'ing nella CTU rinnovata in Per_1 Per_2 corso di giudizio, evidenziando i plurimi elementi indicati dai tecnici per risalire alla responsabilità
del . CP_6
Mentre il nei cui confronti l'appellante non ha avanzato alcuna istanza, rimaneva CP_5
contumace, si costituivano anche in questa fase gli eredi , concludendo per il rigetto del CP_6
gravame con vittoria di spese .
La causa veniva rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 18.9.2024 .
L'appello appare infondato e va pertanto rigettato .
Deve infatti condividersi la conclusione cui è giunto il primo Giudice dopo aver analizzato i due accertamenti tecnici esperiti nell'ATP ed in corso di causa, nel senso di ritenere non sufficientemente provata la domanda attrice quanto alla responsabilità di in Controparte_6
Pt_ ordine alle gravi infiltrazioni di acqua ed umidità verificatesi nella proprietà nel corso dell'anno 2013 ed in particolare in data 1.12.2013, in occasione di una “bomba d'acqua”
abbattutasi sull'abitato di . CP_5
In particolare va qui osservato che l'ing , a conclusione di un elaborato a volte non troppo Per_1
chiaro e di una descrizione alquanto sommaria delle opere realizzate dal nel suo terreno, ha CP_6
Pt_ attribuito “la probabile causa” delle infiltrazioni nell'abitazione della sig.ra all'eccessivo afflusso di acqua piovana convogliatasi dalla proprietà il giorno 1.12.2013, in occasione CP_6
dell'eccezionale evento atmosferico sopra menzionato, non senza poi evidenziare la vetustà del fabbricato di proprietà dell'odierna appellante ( cfr p. 4 della CTU ); nel prosieguo della relazione il tecnico ancora si esprime in termini probabilistici e non di assoluta certezza, ove conclude che i danni riscontrati sono “apparentemente” dovuti allo “smantellamento di vecchi muretti, alla realizzazione di pendenze non adeguate che hanno modificato lo scopo delle acque piovane che in passato avveniva in maniera più omogenea”. Il Giudice del merito ha quindi ritenuto opportuno rinnovare la CTU a mezzo dell'ing Persona_3
Pt_ che, sia pure a distanza di anni, dopo aver constato i ripristini effettuati nella proprietà e la persistenza di limitati fenomeni di umidità dovuti a condensa e scarsa ventilazione degli ambienti
( p.8 della CTU ), ha da un lato accertato il mancato ripetersi di allagamenti ed infiltrazioni,
dall'altro evidenziato la presenza a confine dei due immobili di un antico “scannafosso” destinato
Pt_ al convogliamento delle acque piovane, completamente inglobato nell'abitazione della;
all'ispezione detto “scannafosso risultava chiuso superiormente e non conservava più la funzione originaria” ( cfr p. 9 della CTU ) .
Tutto ciò premesso, occorre convenire con il primo Giudice che non vi è in atti la prova certa che i
Pt_ danni subiti dalla siano stati causati dai lavori effettuati dal nel suo confinante terreno, CP_6
sia per l'eccezionalità dell'evento atmosferico dell'1.12.2013 in occasione del quale sono stati constatati ( tant'è che le lamentate infiltrazioni non si sono più ripetute ed i fenomeni di umidità
riscontrati dall'ing a distanza di anni sono da attribuirsi a condensa e scarsa ventilazione Per_2
degli ambienti interessati ), sia per l'inglobamento dell'originario “scannafosso” nell'abitazione
Pt_ della ( e probabilmente anche nei contigui fabbricati di terzi ), con eliminazione della sua funzione di convogliare e smaltire le acque meteoritiche.
L'appello va conclusivamente rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza, mentre ricorrono giustificati motivi per compensare anche le spese di questa fase, tenuto conto dei motivi della decisione, della particolarità del caso concreto e del perdurante margine di incertezza in ordine alle reali cause delle lamentate ( ma pur sempre episodiche ) infiltrazioni .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , confermando integralmente l'impugnata sentenza n. Parte_1
2701/2022 emessa dal Tribunale di Taranto in data 2.11.2022 ;
2. compensa tra le parti anche le spese di questa fase;
3. dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 .
Così deciso in Taranto in data 25.9.2024, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.
Il Presidente estensore
(dott. Pietro Genoviva)