TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3953/2025, vertente
TRA
(GERMANIA, 15/05/1975), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. SEDDIO DANIELA MARIA;
-ricorrente- E
(CANICATTÌ (AG), 10/07/1970), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. SEDDIO DANIELA MARIA;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 10/07/2002 in località Delia (provincia di
Caltanissetta) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
2002 atto n. 12, p. 2 s. A), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto
Controparte_2
2) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori CP_2
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione con la conseguenza che le scelte congiunte dovranno esercitarsi per quanto attiene al maggiore interesse del figlio (a titolo esemplificativo: decisioni inerenti la salute del figlio, le scelte inerenti i percorsi scolastici per i quali sia prevista autorizzazione dei genitori ecc.). i GENITORI SI
IMPEGNANO A COOPERARE PER L'EQUILIBRATA CRESCITA PSICO-FISICA DI
ADRIANO IN OGNI AMBITO DELLA VITA, SEGUENDONE LE NATURALI
INCLINAZIONI E FAVORENDO IN MODO DURATURO E SIGNIFICATIVO I
RAPPORTI CON ENTRAMBE LE LINEE PARENTALI 4) la casa familiare di via Quinto Pedio 7 e relativa pertinenza è assegnata al Sig.
e la moglie se ne Controparte_1 Parte_1 allontanerà con il deposito del presente ricorso, asportando i propri effetti personale e i mobili concordati con il marito;
Per 5) il figlio minore, AFFIDATO ENTRAMBI I GENITORI, manterrà la residenza anagrafica presso la casa paterna, già casa familiare, di Via Quinto Pedio 7, mentre si applicherà il sistema della collocazione alternata tra le due abitazioni paterna e materna anch'essa sita in Roma
6) ciascun genitore, concordato il calendario delle settimane di spettanza della collocazione del figlio presso di lui, e salvi accordi diversi, terrà il figlio dal lunedì pomeriggio della settimana di sua competenza, dalla fine dell'orario della scuola
(durante la vigenza della scuola) ovvero dalla mattina del lunedì dopo la colazione
(durante le vacanze), sino alla domenica sera successiva, dopo cena Per ciò che concerne il diritto di visita, salvi accordi diversi, le parti si regoleranno come segue: Durante la settimana di competenza del genitore collocatario l'altro potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta lo desideri previa comunicazione al genitore collocatario compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, restando intesa la possibilità di aiutarsi reciprocamente per la gestione del ragazzo qualora ne insorga la necessità; 7) stante il sistema della collocazione alternata del minore, ciascun genitore, fatti salvi eventuali accordi diversi, provvederà autonomamente al mantenimento ordinario di
; CP_2
8) ciascun genitore continuerà a percepire la quota di assegno unico spettante per
CP_2
9) ciascun genitore provvederà al pagamento delle spese straordinarie concordate per per la quota del 50%. Il genitore che affronti le spese straordinarie concordate, CP_2 dovrà darne tempestiva comunicazione con la documentazione fiscale attestante la detta spesa, all'altro, che entro trenta giorni dovrà effettuare il versamento della quota a lui spettante;
ove si tratti di spesa straordinaria ma non concordata, il genitore che l'anticipi dovrà darne comunicazione scritta (mail) all'altro tempestivamente facendo pervenire anche la documentazione fiscale, l'altro genitore potrà esprimere motivato dissenso per iscritto, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione corredata dei documenti fiscali. Il suo silenzio varrà come consenso e dovrà provvedere al versamento del 50% della spesa affrontata dall'altro entro trenta giorni dalla comunicazione. A titolo esemplificativo per spese straordinarie si intendono: spese mediche SPECIALISTICHE spese dentistiche e ortodontiche private, spese oculistiche private, eventuali rette scolastiche per scuole private, spese universitarie qualora l'Università prescelta sia privata, spese per l'acquisto della macchina, ATTIVITA' LUDICHE RICREATIVE E PER
VACANZE; 10) Le parti in ogni caso per quanto riguarda le spese ordinarie e straordinarie riferite ad fanno espresso rinvio alle tabelle del Tribunale di Roma che si allegano al CP_2 presente ricorso
11) per le vacanze di Natale (dalla fine della scuola) fino al rientro a scuola dopo l'Epifania i genitori concordano quanto segue: resta ferma la gestione ordinaria di per quanto riguarda il periodo dall'inizio delle vacanze natalizie (fine scuola) CP_2 fino alla vigilia di Natale e dal 27 dicembre fino alla vigilia di capodanno, e dal 2 gennaio fino al rientro a scuola dopo l'Epifania,
Salvi accordi diversi: per ciò che concerne i seguenti giorni: Vigilia di Natale, Natale
Santo Stefano, vigilia di capodanno e capodanno ed Epifania: ad anni alterni CP_2 trascorrerà con ciascuno di loro genitori: il giorno di Natale, la vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano, la vigilia di capodanno e il capodanno di modo che se, a titolo esemplificativo, nell'anno 2025 trascorrerà la vigilia con la madre, il Natale con CP_2 il Padre e il 26 di nuovo con la madre, e l'Epifania con il padre, l'anno successivo CP_2 trascorrerà la vigilia con il padre, il Natale con la madre, il 26 con il padre , l'Epifania con la madre. . Sempre a titolo esemplificativo se nell'anno 2025 trascorrerà la CP_2 vigilia di Capodanno con la madre e il capodanno con il padre , l'anno successivo trascorrerà la vigilia di capodanno con il padre, il giorno di capodanno con la madre;
12) Analogamente ad anni alterni trascorrerà previo accordo dei genitori, con CP_2
l'uno genitore il giorno di Pasqua e. il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore
13) le parti si accordano che festeggerà il suo compleanno con entrambi i CP_2 genitori
14) parteciperà ai compleanni di ciascun genitore, dei nonni, degli zii anche se CP_2 si trovi con il genitore non collocatario
15) per le vacanze estive di ogni anno entro il 30 maggio i genitori dovranno CP_2 comunicare eventuali variazioni rispetto agli accordi qui di seguito indicati: a decorrere dalla fine della scuola sino al re inizio dell'anno scolastico a settembre, CP_2 continuerà ad abitare presso le abitazioni materna e paterna a settimane alterne. Ciò sino alla metà del mese di luglio;
16) la mamma terrà con sé il figlio ogni anno e, fatti salvi accordi diversi, dal 15 luglio sino al 5 agosto
17) il papà terrà ogni anno e, fatti salvi accordi diversi, dal 6 agosto fino alla CP_2 fine del mese di agosto
18) le parti comunicheranno reciprocamente luogo, indirizzo e recapiti della destinazione della vacanza
19) i genitori acconsentono a che prenda la patente per la guida dell'autovettura CP_2 al compimento dei diciotto anni, ove il figlio lo desideri, dividendosene i costi al 50%
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
20) Nell'ambito della sistemazione dei loro rapporti economici connessi alla pregressa convivenza e quale elemento essenziale per la soluzione del conflitto la NO
[...]
, con la sottoscrizione del presente atto si obbliga a cedere al coniuge Parte_1
la sua quota , pari ad 1/2 dell'immobile e 1/2 dell' annessa Controparte_1 soffitta siti in Roma Via Quinto Pedio 7 (censito al NCEU Roma: foglio n. 956 particella
387 sub 16 Categoria A3, 5,5 vani Rendita catastale euro 1.036,79 e soffitta foglio 956 part. 387 sub 59 C/2 classe 8 consistenza mq 12 rendita euro 100,40);
21) nell'ambito della sistemazione dei loro rapporti economici connessi alla pregressa convivenza matrimoniale e quale elemento essenziale per la soluzione della crisi coniugale, il Sig. , con la sottoscrizione del presente atto, si Controparte_1 obbliga ad accettare, la cessione effettuata dalla Sig.ra della quota di 1/2 Pt_1 dell'immobile e 1/2 dell'annessa soffitta descritti al punto 20 che precede
22) i coniugi, in relazione alla preindicata regolamentazione dei loro rapporti economici pregressi alla cessazione della convivenza matrimoniale, riconoscono sin da ora che il corrispettivo della cessione è fissato in euro 137.500,00. ed è così strutturato: una quota parte del detto prezzo pari alla metà del mutuo che residuerà al momento della cessione sarà versato dal Sig. direttamente alla banca mutuante, unitamente alla CP_1 identica quota di mutuo di competenza di esso marito;
ciò per l'estinzione integrale del mutuo medesimo;
il differenziale tra il corrispettivo di cessione da versare alla Sig.ra
( euro 137.500,00) e quota residua di mutuo di competenza pagato alla Pt_1 Pt_1 banca, sarà versato dal alla stessa Sig.ra al momento della stipula del CP_1 Pt_1 rogito di cessione;
, di modo che e a titolo esemplificativo ed ipotizzando che al momento della cessione residui un mutuo di euro 160.000,00: prezzo di cessione 137.500,00; mutuo residuante al momento della cessione euro 160.000,00 (80.000 di competenza della 80.0000 di competenza ) , pagherà alla banca tutto il Pt_1 CP_1 CP_1 mutuo residuo (quota e quota , mentre verserà a il differenziale Pt_1 CP_1 Pt_1 tra 137.500,00 e 80.000,00 e quindi verserà euro 57.500,00 23) Le spese notarili, tasse, registrazione e tutto ciò che sarà fiscalmente inerente alla cessione della quota dell'immobile familiare saranno a carico del sig. CP_1
24) le parti, informate dall'amministratore di condominio della possibile previsione nei futuri bilanci, di conguagli per spese ordinarie relativi agli anni della loro convivenza matrimoniale, concordano che le dette spese per conguagli seppure verranno deliberate successivamente all'omologa saranno divise in parti eguali tra loro.
25) dette condizioni e in particolare quelle sub 20) obbligo a cedere la quota immobile e quota soffitta di via Quinto Pedio 7 Roma da parte della NO , sub 21) ) Pt_1
(obbligo ad accettare la cessione della quota di immobile e quota di soffitta da parte del sub 22) corrispettivo cessione della quota immobile quota soffitta e modalità CP_1 di pagamento) sub 23) spese notaio ESPRESSAMENTE COSTITUISCONO ELEMENTO
FUNZIONALE E INDISPENSABILE AI FINI DELLA RISOLUZIONE DELLA CRISI CONIUGALE
26) i coniugi danno atto della reciproca indipendenza e provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
27) i coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio e, quindi al rilascio di carta di identità valida per l'espatrio e/o al rilascio del passaporto consentendo che sia CP_2 inserito nei loro documenti, e, divenuto maggiorenne, acconsentono sin d'ora che il ragazzo richieda il passaporto sopportandone al 50% i relativi costi;
28) i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'intervenuta modifica di residenza e/o loro domicilio entro trenta giorni dall'avvenuta modifica”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(GERMANIA, 15/05/1975) e (CANICATTÌ Controparte_1
(AG), 10/07/1970), che hanno contratto matrimonio in data 10/07/2002 in località Delia
(provincia di Caltanissetta) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune anno 2002 atto n. 12, p. 2 s. A), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3953/2025, vertente
TRA
(GERMANIA, 15/05/1975), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. SEDDIO DANIELA MARIA;
-ricorrente- E
(CANICATTÌ (AG), 10/07/1970), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. SEDDIO DANIELA MARIA;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 10/07/2002 in località Delia (provincia di
Caltanissetta) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
2002 atto n. 12, p. 2 s. A), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto
Controparte_2
2) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori CP_2
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione con la conseguenza che le scelte congiunte dovranno esercitarsi per quanto attiene al maggiore interesse del figlio (a titolo esemplificativo: decisioni inerenti la salute del figlio, le scelte inerenti i percorsi scolastici per i quali sia prevista autorizzazione dei genitori ecc.). i GENITORI SI
IMPEGNANO A COOPERARE PER L'EQUILIBRATA CRESCITA PSICO-FISICA DI
ADRIANO IN OGNI AMBITO DELLA VITA, SEGUENDONE LE NATURALI
INCLINAZIONI E FAVORENDO IN MODO DURATURO E SIGNIFICATIVO I
RAPPORTI CON ENTRAMBE LE LINEE PARENTALI 4) la casa familiare di via Quinto Pedio 7 e relativa pertinenza è assegnata al Sig.
e la moglie se ne Controparte_1 Parte_1 allontanerà con il deposito del presente ricorso, asportando i propri effetti personale e i mobili concordati con il marito;
Per 5) il figlio minore, AFFIDATO ENTRAMBI I GENITORI, manterrà la residenza anagrafica presso la casa paterna, già casa familiare, di Via Quinto Pedio 7, mentre si applicherà il sistema della collocazione alternata tra le due abitazioni paterna e materna anch'essa sita in Roma
6) ciascun genitore, concordato il calendario delle settimane di spettanza della collocazione del figlio presso di lui, e salvi accordi diversi, terrà il figlio dal lunedì pomeriggio della settimana di sua competenza, dalla fine dell'orario della scuola
(durante la vigenza della scuola) ovvero dalla mattina del lunedì dopo la colazione
(durante le vacanze), sino alla domenica sera successiva, dopo cena Per ciò che concerne il diritto di visita, salvi accordi diversi, le parti si regoleranno come segue: Durante la settimana di competenza del genitore collocatario l'altro potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta lo desideri previa comunicazione al genitore collocatario compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, restando intesa la possibilità di aiutarsi reciprocamente per la gestione del ragazzo qualora ne insorga la necessità; 7) stante il sistema della collocazione alternata del minore, ciascun genitore, fatti salvi eventuali accordi diversi, provvederà autonomamente al mantenimento ordinario di
; CP_2
8) ciascun genitore continuerà a percepire la quota di assegno unico spettante per
CP_2
9) ciascun genitore provvederà al pagamento delle spese straordinarie concordate per per la quota del 50%. Il genitore che affronti le spese straordinarie concordate, CP_2 dovrà darne tempestiva comunicazione con la documentazione fiscale attestante la detta spesa, all'altro, che entro trenta giorni dovrà effettuare il versamento della quota a lui spettante;
ove si tratti di spesa straordinaria ma non concordata, il genitore che l'anticipi dovrà darne comunicazione scritta (mail) all'altro tempestivamente facendo pervenire anche la documentazione fiscale, l'altro genitore potrà esprimere motivato dissenso per iscritto, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione corredata dei documenti fiscali. Il suo silenzio varrà come consenso e dovrà provvedere al versamento del 50% della spesa affrontata dall'altro entro trenta giorni dalla comunicazione. A titolo esemplificativo per spese straordinarie si intendono: spese mediche SPECIALISTICHE spese dentistiche e ortodontiche private, spese oculistiche private, eventuali rette scolastiche per scuole private, spese universitarie qualora l'Università prescelta sia privata, spese per l'acquisto della macchina, ATTIVITA' LUDICHE RICREATIVE E PER
VACANZE; 10) Le parti in ogni caso per quanto riguarda le spese ordinarie e straordinarie riferite ad fanno espresso rinvio alle tabelle del Tribunale di Roma che si allegano al CP_2 presente ricorso
11) per le vacanze di Natale (dalla fine della scuola) fino al rientro a scuola dopo l'Epifania i genitori concordano quanto segue: resta ferma la gestione ordinaria di per quanto riguarda il periodo dall'inizio delle vacanze natalizie (fine scuola) CP_2 fino alla vigilia di Natale e dal 27 dicembre fino alla vigilia di capodanno, e dal 2 gennaio fino al rientro a scuola dopo l'Epifania,
Salvi accordi diversi: per ciò che concerne i seguenti giorni: Vigilia di Natale, Natale
Santo Stefano, vigilia di capodanno e capodanno ed Epifania: ad anni alterni CP_2 trascorrerà con ciascuno di loro genitori: il giorno di Natale, la vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano, la vigilia di capodanno e il capodanno di modo che se, a titolo esemplificativo, nell'anno 2025 trascorrerà la vigilia con la madre, il Natale con CP_2 il Padre e il 26 di nuovo con la madre, e l'Epifania con il padre, l'anno successivo CP_2 trascorrerà la vigilia con il padre, il Natale con la madre, il 26 con il padre , l'Epifania con la madre. . Sempre a titolo esemplificativo se nell'anno 2025 trascorrerà la CP_2 vigilia di Capodanno con la madre e il capodanno con il padre , l'anno successivo trascorrerà la vigilia di capodanno con il padre, il giorno di capodanno con la madre;
12) Analogamente ad anni alterni trascorrerà previo accordo dei genitori, con CP_2
l'uno genitore il giorno di Pasqua e. il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore
13) le parti si accordano che festeggerà il suo compleanno con entrambi i CP_2 genitori
14) parteciperà ai compleanni di ciascun genitore, dei nonni, degli zii anche se CP_2 si trovi con il genitore non collocatario
15) per le vacanze estive di ogni anno entro il 30 maggio i genitori dovranno CP_2 comunicare eventuali variazioni rispetto agli accordi qui di seguito indicati: a decorrere dalla fine della scuola sino al re inizio dell'anno scolastico a settembre, CP_2 continuerà ad abitare presso le abitazioni materna e paterna a settimane alterne. Ciò sino alla metà del mese di luglio;
16) la mamma terrà con sé il figlio ogni anno e, fatti salvi accordi diversi, dal 15 luglio sino al 5 agosto
17) il papà terrà ogni anno e, fatti salvi accordi diversi, dal 6 agosto fino alla CP_2 fine del mese di agosto
18) le parti comunicheranno reciprocamente luogo, indirizzo e recapiti della destinazione della vacanza
19) i genitori acconsentono a che prenda la patente per la guida dell'autovettura CP_2 al compimento dei diciotto anni, ove il figlio lo desideri, dividendosene i costi al 50%
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
20) Nell'ambito della sistemazione dei loro rapporti economici connessi alla pregressa convivenza e quale elemento essenziale per la soluzione del conflitto la NO
[...]
, con la sottoscrizione del presente atto si obbliga a cedere al coniuge Parte_1
la sua quota , pari ad 1/2 dell'immobile e 1/2 dell' annessa Controparte_1 soffitta siti in Roma Via Quinto Pedio 7 (censito al NCEU Roma: foglio n. 956 particella
387 sub 16 Categoria A3, 5,5 vani Rendita catastale euro 1.036,79 e soffitta foglio 956 part. 387 sub 59 C/2 classe 8 consistenza mq 12 rendita euro 100,40);
21) nell'ambito della sistemazione dei loro rapporti economici connessi alla pregressa convivenza matrimoniale e quale elemento essenziale per la soluzione della crisi coniugale, il Sig. , con la sottoscrizione del presente atto, si Controparte_1 obbliga ad accettare, la cessione effettuata dalla Sig.ra della quota di 1/2 Pt_1 dell'immobile e 1/2 dell'annessa soffitta descritti al punto 20 che precede
22) i coniugi, in relazione alla preindicata regolamentazione dei loro rapporti economici pregressi alla cessazione della convivenza matrimoniale, riconoscono sin da ora che il corrispettivo della cessione è fissato in euro 137.500,00. ed è così strutturato: una quota parte del detto prezzo pari alla metà del mutuo che residuerà al momento della cessione sarà versato dal Sig. direttamente alla banca mutuante, unitamente alla CP_1 identica quota di mutuo di competenza di esso marito;
ciò per l'estinzione integrale del mutuo medesimo;
il differenziale tra il corrispettivo di cessione da versare alla Sig.ra
( euro 137.500,00) e quota residua di mutuo di competenza pagato alla Pt_1 Pt_1 banca, sarà versato dal alla stessa Sig.ra al momento della stipula del CP_1 Pt_1 rogito di cessione;
, di modo che e a titolo esemplificativo ed ipotizzando che al momento della cessione residui un mutuo di euro 160.000,00: prezzo di cessione 137.500,00; mutuo residuante al momento della cessione euro 160.000,00 (80.000 di competenza della 80.0000 di competenza ) , pagherà alla banca tutto il Pt_1 CP_1 CP_1 mutuo residuo (quota e quota , mentre verserà a il differenziale Pt_1 CP_1 Pt_1 tra 137.500,00 e 80.000,00 e quindi verserà euro 57.500,00 23) Le spese notarili, tasse, registrazione e tutto ciò che sarà fiscalmente inerente alla cessione della quota dell'immobile familiare saranno a carico del sig. CP_1
24) le parti, informate dall'amministratore di condominio della possibile previsione nei futuri bilanci, di conguagli per spese ordinarie relativi agli anni della loro convivenza matrimoniale, concordano che le dette spese per conguagli seppure verranno deliberate successivamente all'omologa saranno divise in parti eguali tra loro.
25) dette condizioni e in particolare quelle sub 20) obbligo a cedere la quota immobile e quota soffitta di via Quinto Pedio 7 Roma da parte della NO , sub 21) ) Pt_1
(obbligo ad accettare la cessione della quota di immobile e quota di soffitta da parte del sub 22) corrispettivo cessione della quota immobile quota soffitta e modalità CP_1 di pagamento) sub 23) spese notaio ESPRESSAMENTE COSTITUISCONO ELEMENTO
FUNZIONALE E INDISPENSABILE AI FINI DELLA RISOLUZIONE DELLA CRISI CONIUGALE
26) i coniugi danno atto della reciproca indipendenza e provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
27) i coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio e, quindi al rilascio di carta di identità valida per l'espatrio e/o al rilascio del passaporto consentendo che sia CP_2 inserito nei loro documenti, e, divenuto maggiorenne, acconsentono sin d'ora che il ragazzo richieda il passaporto sopportandone al 50% i relativi costi;
28) i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'intervenuta modifica di residenza e/o loro domicilio entro trenta giorni dall'avvenuta modifica”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(GERMANIA, 15/05/1975) e (CANICATTÌ Controparte_1
(AG), 10/07/1970), che hanno contratto matrimonio in data 10/07/2002 in località Delia
(provincia di Caltanissetta) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune anno 2002 atto n. 12, p. 2 s. A), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi