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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/12/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2526/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
24/12/2025, promossa da , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, e nato a [...] l'[...], c.f. , entrambi
[...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Italico De Santis, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/11/2025 i signori e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario il 7/8/2011 ad UI (FR) e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno riferito che con sentenza n. 1185/2021, pubblicata il 9/9/2021, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Minturno (LT) dell'anno 2011 al n. 25, parte II, serie A e che con sentenza n. 1185 del 9/9/2021 il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni contemplate Parte_1 CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche Parte_1 CP_1 in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2526/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in UI (FR) il 7/8/2011 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
UI (FR) dell'anno 2011 al numero 25, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di UI (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 24/12/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2526/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
24/12/2025, promossa da , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, e nato a [...] l'[...], c.f. , entrambi
[...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Italico De Santis, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/11/2025 i signori e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario il 7/8/2011 ad UI (FR) e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno riferito che con sentenza n. 1185/2021, pubblicata il 9/9/2021, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Minturno (LT) dell'anno 2011 al n. 25, parte II, serie A e che con sentenza n. 1185 del 9/9/2021 il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni contemplate Parte_1 CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche Parte_1 CP_1 in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2526/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in UI (FR) il 7/8/2011 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
UI (FR) dell'anno 2011 al numero 25, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di UI (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 24/12/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi