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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42600/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 42600/23, promossa con atto di citazione notificato in data 16.11.2023
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore , elettivamente domiciliata in Brescia via A. Moro n. 15 Parte_2
presso l'avv. Angelo Petracca e l'avv. Federico Petracca, che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c.,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona di un Controparte_2
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano P.zza Velasca n. 5 presso l'avv. Fabio Ferrante, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Tumbarello e dall'avv.
Roberto Adinolfi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
pagina 1 di 8 All'udienza del 3.6.2025 parte convenuta ha discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'attrice ha così concluso (si intende come da ricorso in riassunzione):
“1) Accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale n° 2121080155 tra e Parte_1
formalizzato in data 29/03/2013 è proseguito ininterrottamente senza Controparte_3
soluzione di continuità con altro precedente contratto di locazione Finanziaria tra e Controparte_4
, già n° 281080332 dell'11/07/2011; Controparte_3 Controparte_5
2) Accertare e dichiarare che per le ragioni, di cui in narrativa, oggi in Parte_1
Liquidazione, và creditrice nei confronti di , già , oggi Controparte_1 Controparte_3 per la somma di Euro 234.723,23, o di quell'altra maggiore o minore, che risulterà dovuta nel corso della istrutto-ria della presente causa.
3) Dichiarare la risoluzione del contratto n°2121080155 ancora vigente tra le parti, per gravi responsabilità derivanti e conseguenti a gravissimi inadempimenti contrattuali addebitabili a
[...]
. CP_1
4) Conseguentemente condannare , in persona del suo del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento della somma di Euro 234.723,23 o di quell'altra somma maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo, previa dichiarazione di parziale compensazione, con eventuale minor credito in favore di , ove mai esistente. Controparte_1
5) Dichiarare la risoluzione del contratto n°2121080155 ancora vigente tra le parti, per gravi responsabilità derivanti e conseguenti a gravissimi inadempimenti contrattuali addebitabili a
[...]
. CP_1
6) Accertare e dichiarare, in ogni caso, e per l'effetto condannare al risarcimento Controparte_1
dei danni subiti da parte attrice, da liquidarsi in via equitativa.
7) Il tutto, in via immediatamente esecutiva, con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”
La convenuta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Parte_1
con riferimento alle pretese creditorie vantate in relazione al contratto di locazione finanziaria
[...]
pagina 2 di 8 n.2081080332 stipulato in data 11.7.2008 tra la quale utilizzatrice e l'allora Banca Controparte_4
Agrileasing Spa, quale concedente, nonché accertare e dichiarare comunque l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa creditoria di parte attrice con riferimento al detto contratto;
- In via principale e nel merito rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le causali descritte in narrativa;
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi fondati in tutto o in parte le domande di parte attrice, compensare in tutto o in parte le somme che dovessero risultare
Cont dovute in favore di quest'ultima con il credito vantato in via riconvenzionale dalla;
CP_1
- In via riconvenzionale, accertata l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. 2121080155 in data 11.9.2023 per inadempimento della Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, condannare quest'ultima al pagamento in favore della , dell'importo di € 68.008,72 per le causali di cui in narrativa, oltre agli Controparte_1 ulteriori interessi convenzionali di mora dal 21.11.2023 sino all'effettivo soddisfo, nonché condannare parte attrice alla restituzione in favore della odierna comparente dei seguenti beni strumentali n.1 cella frigorifera BT (mobile cella 187 mila euro + Iva – impianto refrigerante 173mila euro + Iva);
n.1 cella frigorifera TN (mobile cella 71mila euro + Iva – impianto refrigerante 66mila euro + Iva);
n.1 abbattitore temperatura (mobile cella 28,5 mila euro + Iva – impianto refrigerante 75mila euro +
Iva – anaconda 47,5mila euro + Iva);
- Sempre in via riconvenzionale, condannare la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della dell'indennità di Controparte_1
utilizzo dei predetti beni strumentali oggetto del contratto di locazione finanziaria a decorrere dalla data di risoluzione contrattuale dell'11.9.2023 sino alla data dell'effettiva riconsegna in misura pari al loro valore locativo pattuito tra le parti o nella diversa misura che il Giudice riterrà equa e giusta.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2023 la società Parte_1
ha convenuto in giudizio la società sponendo che:
[...] Controparte_1
-in data 29.3.2013 la società sottoscriveva con la Parte_1 [...]
il contratto di leasing n. 2121080155 riferito a beni strumentali ad Controparte_3
pagina 3 di 8 uso produttivo per un importo finanziato di 352.159,00 euro;
veniva pattuito un tasso nominale del 5,0% all'anno e un piano di ammortamento con rateizzazioni diversificate nel tempo per 60 rate per un importo complessivo pari ad euro 402.140.00, ivi compresi euro 3.521,00 a fronte di opzione per l'acquisto;
-detto rapporto è sorto per la verità con contratto n° 2081080332 dell'11.07.2008 tra da una parte e dall'altra, a cui si è subentrata, senza Controparte_5 Controparte_4
soluzione di continuità, poi, in data 29.03.2013 con contratto n° Parte_1
2121080155;
-il tasso di leasing applicato al contratto del 2008 era pari al 5,50%, prevedendo un complessivo corrispettivo per la locazione finanziaria pari ad euro 402.140,00 in 60 canoni mensili di euro 7.287, 83;
-con raccomandata dell'11.09.2023 ha comunicato la risoluzione del Controparte_1
contratto per il mancato pagamento di alcune rate di leasing, a cui sono stati, in ogni caso, applicati interessi di mora e servizi assicurativi.
Deduce in particolare:
-in merito al contratto del 2008 l'usurarietà del tasso di mora, l'indeterminatezza del tasso effettivamente applicato dalla banca, la mancanza di determinatezza e/o trasparenza delle condizioni economiche del finanziamento nonché l'anatocismo occulto derivante dal piano di ammortamento alla francese;
-in merito al contratto del 2013 l'errata indicazione del TAEG, la mancanza di determinatezza e/o trasparenza delle condizioni economiche del finanziamento, la presenza del tasso floor nonché l'anatocismo occulto derivante dal piano di ammortamento alla francese.
Chiede, pertanto, di dichiarare il contratto del 2013 è proseguito ininterrottamente senza soluzione di continuità con altro precedente del 2008 e di dichiarare che essa è creditrice dell'importo complessivo di euro 234.723,23; di dichiarare la risoluzione del contratto del 2013 per responsabilità e inadempimento della controparte e condannarla al pagina 4 di 8 pagamento della somma complessiva di euro 234.723,23 e in ogni caso al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Si è costituita la convenuta società tramite la mandataria Controparte_1 [...]
contestando quanto ex Controparte_6
adverso dedotto.
Espone che:
-il contratto di locazione finanziaria n. 2081080332 stipulato in data 11.7.2008, a cui aveva fatto seguito la moratoria del 4.5.2010 e l'atto integrativo del 21.2.2011, stipulato tra la e Banca Agrileasing s.p.a. è stato risolto dalla banca con Controparte_4
raccomandata a.r. del 6.12.2012 a fronte di una morosità di ben € 185.870,52 per canoni insoluti, spese e interessi di mora e non vi è stato alcun subentro della Parte_1
soggetto giuridico del tutto autonomo, nel predetto contratto, bensì la stipula del
[...]
nuovo contratto n. 2121080155 del 29.3.2013, come risulta per tabulas;
-con raccomandata a.r. dell'11.9.2023, in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 delle condizioni generali, ha risolto il predetto contratto, intimando il pagamento delle somme dovute e l'immediata riconsegna dei beni oggetto del leasing.
Deduce l'infondatezza di tutte le doglianze avanzate dalla controparte in relazione ai due contratti di leasing.
Chiede, pertanto, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva (rectius attiva) della in relazione al contratto di leasing stipulato nell'anno 2008 e Parte_1
comunque di accertare l'intervenuta prescrizione;
chiede il rigetto delle domande avversarie in quando infondate, e in via riconvenzionale chiede che, accertata l'intervenuta risoluzione di diritto in data 11.9.2023 per inadempimento dell'attrice, la condanni al pagamento della somma di euro 68.008,72, oltre interessi convenzionali di mora, nonché alla restituzione dei beni;
sempre in via riconvenzionale chiede di condannarla al pagamento dell'indennità di utilizzo dei beni oggetti del contratto a decorrere dalla data di risoluzione sino all'effettiva riconsegna.
pagina 5 di 8 A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della società attrice con sentenza n.
52/24 del Tribunale di Padova in data 23.4.2024, in data 4.6.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo.
In data 30.9.2024 il processo è stato riassunto ai sensi dell'art. 303 c.p.c. dal rappresentante legale della società attrice . Parte_2
All'udienza del 14.1.2025 il Giudice ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione della legittimazione processuale della società attrice, trattandosi di società nei cui confronti è stata aperta la liquidazione giudiziale, non trattandosi di procedimento avente ad oggetto pretese tributarie e non essendo stato dedotto né provato che si tratti di mera inerzia del curatore fallimentare nel proporre la domanda.
Orbene, ritiene il Tribunale che sussista il difetto di legittimazione processuale della società attrice.
Ed invero, secondo il condivisibile orientamento del Supremo Collegio (v. Cass.
13814/16), la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 L.F., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia.
Ebbene, nel caso di specie, emerge che la società ha Parte_1
promosso il presente procedimento con atto di citazione notificato in data 16.11.2023 e successivamente è intervenuta l'apertura della sua liquidazione giudiziale con sentenza n. 52/24 del Tribunale di Padova in data 23.4.2024.
Pertanto, con ordinanza del 4.6.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo.
pagina 6 di 8 In data 30.9.2024 il processo è stato riassunto ai sensi dell'art. 303 c.p.c. non dal curatore della procedura, ma dal rappresentante legale della società attrice PT
.
[...]
E' vero che la Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 11287/23) ha affermato che, qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 L.F., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato;
l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha poi precisato (v. Cass. n. 32634/23) che nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito la legittimazione processuale spetta al curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, non anche quando detti organi si siano attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia;
pertanto, il fallito, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento ex art. 43 comma 2 L.F. (circoscritto alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente), non ha diritto di impugnare la sentenza in maniera autonoma rispetto al curatore, non essendo in tal caso ravvisabile un disinteresse degli organi fallimentari, bensì una valutazione di opportunità circa la proposizione del gravame.
Pertanto, non è sufficiente la semplice inerzia, ma occorrendo (v. Cass. n. 36894/21) che la curatela invece si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest'ultimo dev'essere esclusa ove l'inerzia degli organi pagina 7 di 8 fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia.
Nella fattispecie in esame, non solo l'oggetto del giudizio non riguarda pretese tributarie, ma l'attrice non ha neppure dapprima allegato e poi provato l'inattività e il disinteresse della curatela in relazione alla controversia de qua che valga a giustificare l'eccezionale legittimazione dello stesso soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale.
Ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione processuale della società
Parte_1
La convenuta in sede di precisazione delle conclusioni ha precisato le stesse come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo quindi all'accoglimento delle domande ivi proposte.
Ritiene il Tribunale che non possano essere esaminate e decise le domande svolte dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta poiché la medesima non ha riassunto il processo e, pertanto, non è stato instaurato il rapporto processuale con il legittimo contraddittore delle domande proposte ovvero con il curatore della società
Fiocco Logistica s.r.l. in liquidazione giudiziale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, trattandosi di soccombenza reciproca, sussistono motivi per compensarle interamente tra le parti.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione processuale della società Parte_1
[...]
-compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Milano, 4.6.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 42600/23, promossa con atto di citazione notificato in data 16.11.2023
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore , elettivamente domiciliata in Brescia via A. Moro n. 15 Parte_2
presso l'avv. Angelo Petracca e l'avv. Federico Petracca, che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c.,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona di un Controparte_2
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano P.zza Velasca n. 5 presso l'avv. Fabio Ferrante, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Tumbarello e dall'avv.
Roberto Adinolfi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
pagina 1 di 8 All'udienza del 3.6.2025 parte convenuta ha discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'attrice ha così concluso (si intende come da ricorso in riassunzione):
“1) Accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale n° 2121080155 tra e Parte_1
formalizzato in data 29/03/2013 è proseguito ininterrottamente senza Controparte_3
soluzione di continuità con altro precedente contratto di locazione Finanziaria tra e Controparte_4
, già n° 281080332 dell'11/07/2011; Controparte_3 Controparte_5
2) Accertare e dichiarare che per le ragioni, di cui in narrativa, oggi in Parte_1
Liquidazione, và creditrice nei confronti di , già , oggi Controparte_1 Controparte_3 per la somma di Euro 234.723,23, o di quell'altra maggiore o minore, che risulterà dovuta nel corso della istrutto-ria della presente causa.
3) Dichiarare la risoluzione del contratto n°2121080155 ancora vigente tra le parti, per gravi responsabilità derivanti e conseguenti a gravissimi inadempimenti contrattuali addebitabili a
[...]
. CP_1
4) Conseguentemente condannare , in persona del suo del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento della somma di Euro 234.723,23 o di quell'altra somma maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo, previa dichiarazione di parziale compensazione, con eventuale minor credito in favore di , ove mai esistente. Controparte_1
5) Dichiarare la risoluzione del contratto n°2121080155 ancora vigente tra le parti, per gravi responsabilità derivanti e conseguenti a gravissimi inadempimenti contrattuali addebitabili a
[...]
. CP_1
6) Accertare e dichiarare, in ogni caso, e per l'effetto condannare al risarcimento Controparte_1
dei danni subiti da parte attrice, da liquidarsi in via equitativa.
7) Il tutto, in via immediatamente esecutiva, con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”
La convenuta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Parte_1
con riferimento alle pretese creditorie vantate in relazione al contratto di locazione finanziaria
[...]
pagina 2 di 8 n.2081080332 stipulato in data 11.7.2008 tra la quale utilizzatrice e l'allora Banca Controparte_4
Agrileasing Spa, quale concedente, nonché accertare e dichiarare comunque l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa creditoria di parte attrice con riferimento al detto contratto;
- In via principale e nel merito rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le causali descritte in narrativa;
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi fondati in tutto o in parte le domande di parte attrice, compensare in tutto o in parte le somme che dovessero risultare
Cont dovute in favore di quest'ultima con il credito vantato in via riconvenzionale dalla;
CP_1
- In via riconvenzionale, accertata l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. 2121080155 in data 11.9.2023 per inadempimento della Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, condannare quest'ultima al pagamento in favore della , dell'importo di € 68.008,72 per le causali di cui in narrativa, oltre agli Controparte_1 ulteriori interessi convenzionali di mora dal 21.11.2023 sino all'effettivo soddisfo, nonché condannare parte attrice alla restituzione in favore della odierna comparente dei seguenti beni strumentali n.1 cella frigorifera BT (mobile cella 187 mila euro + Iva – impianto refrigerante 173mila euro + Iva);
n.1 cella frigorifera TN (mobile cella 71mila euro + Iva – impianto refrigerante 66mila euro + Iva);
n.1 abbattitore temperatura (mobile cella 28,5 mila euro + Iva – impianto refrigerante 75mila euro +
Iva – anaconda 47,5mila euro + Iva);
- Sempre in via riconvenzionale, condannare la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della dell'indennità di Controparte_1
utilizzo dei predetti beni strumentali oggetto del contratto di locazione finanziaria a decorrere dalla data di risoluzione contrattuale dell'11.9.2023 sino alla data dell'effettiva riconsegna in misura pari al loro valore locativo pattuito tra le parti o nella diversa misura che il Giudice riterrà equa e giusta.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2023 la società Parte_1
ha convenuto in giudizio la società sponendo che:
[...] Controparte_1
-in data 29.3.2013 la società sottoscriveva con la Parte_1 [...]
il contratto di leasing n. 2121080155 riferito a beni strumentali ad Controparte_3
pagina 3 di 8 uso produttivo per un importo finanziato di 352.159,00 euro;
veniva pattuito un tasso nominale del 5,0% all'anno e un piano di ammortamento con rateizzazioni diversificate nel tempo per 60 rate per un importo complessivo pari ad euro 402.140.00, ivi compresi euro 3.521,00 a fronte di opzione per l'acquisto;
-detto rapporto è sorto per la verità con contratto n° 2081080332 dell'11.07.2008 tra da una parte e dall'altra, a cui si è subentrata, senza Controparte_5 Controparte_4
soluzione di continuità, poi, in data 29.03.2013 con contratto n° Parte_1
2121080155;
-il tasso di leasing applicato al contratto del 2008 era pari al 5,50%, prevedendo un complessivo corrispettivo per la locazione finanziaria pari ad euro 402.140,00 in 60 canoni mensili di euro 7.287, 83;
-con raccomandata dell'11.09.2023 ha comunicato la risoluzione del Controparte_1
contratto per il mancato pagamento di alcune rate di leasing, a cui sono stati, in ogni caso, applicati interessi di mora e servizi assicurativi.
Deduce in particolare:
-in merito al contratto del 2008 l'usurarietà del tasso di mora, l'indeterminatezza del tasso effettivamente applicato dalla banca, la mancanza di determinatezza e/o trasparenza delle condizioni economiche del finanziamento nonché l'anatocismo occulto derivante dal piano di ammortamento alla francese;
-in merito al contratto del 2013 l'errata indicazione del TAEG, la mancanza di determinatezza e/o trasparenza delle condizioni economiche del finanziamento, la presenza del tasso floor nonché l'anatocismo occulto derivante dal piano di ammortamento alla francese.
Chiede, pertanto, di dichiarare il contratto del 2013 è proseguito ininterrottamente senza soluzione di continuità con altro precedente del 2008 e di dichiarare che essa è creditrice dell'importo complessivo di euro 234.723,23; di dichiarare la risoluzione del contratto del 2013 per responsabilità e inadempimento della controparte e condannarla al pagina 4 di 8 pagamento della somma complessiva di euro 234.723,23 e in ogni caso al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Si è costituita la convenuta società tramite la mandataria Controparte_1 [...]
contestando quanto ex Controparte_6
adverso dedotto.
Espone che:
-il contratto di locazione finanziaria n. 2081080332 stipulato in data 11.7.2008, a cui aveva fatto seguito la moratoria del 4.5.2010 e l'atto integrativo del 21.2.2011, stipulato tra la e Banca Agrileasing s.p.a. è stato risolto dalla banca con Controparte_4
raccomandata a.r. del 6.12.2012 a fronte di una morosità di ben € 185.870,52 per canoni insoluti, spese e interessi di mora e non vi è stato alcun subentro della Parte_1
soggetto giuridico del tutto autonomo, nel predetto contratto, bensì la stipula del
[...]
nuovo contratto n. 2121080155 del 29.3.2013, come risulta per tabulas;
-con raccomandata a.r. dell'11.9.2023, in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 delle condizioni generali, ha risolto il predetto contratto, intimando il pagamento delle somme dovute e l'immediata riconsegna dei beni oggetto del leasing.
Deduce l'infondatezza di tutte le doglianze avanzate dalla controparte in relazione ai due contratti di leasing.
Chiede, pertanto, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva (rectius attiva) della in relazione al contratto di leasing stipulato nell'anno 2008 e Parte_1
comunque di accertare l'intervenuta prescrizione;
chiede il rigetto delle domande avversarie in quando infondate, e in via riconvenzionale chiede che, accertata l'intervenuta risoluzione di diritto in data 11.9.2023 per inadempimento dell'attrice, la condanni al pagamento della somma di euro 68.008,72, oltre interessi convenzionali di mora, nonché alla restituzione dei beni;
sempre in via riconvenzionale chiede di condannarla al pagamento dell'indennità di utilizzo dei beni oggetti del contratto a decorrere dalla data di risoluzione sino all'effettiva riconsegna.
pagina 5 di 8 A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della società attrice con sentenza n.
52/24 del Tribunale di Padova in data 23.4.2024, in data 4.6.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo.
In data 30.9.2024 il processo è stato riassunto ai sensi dell'art. 303 c.p.c. dal rappresentante legale della società attrice . Parte_2
All'udienza del 14.1.2025 il Giudice ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione della legittimazione processuale della società attrice, trattandosi di società nei cui confronti è stata aperta la liquidazione giudiziale, non trattandosi di procedimento avente ad oggetto pretese tributarie e non essendo stato dedotto né provato che si tratti di mera inerzia del curatore fallimentare nel proporre la domanda.
Orbene, ritiene il Tribunale che sussista il difetto di legittimazione processuale della società attrice.
Ed invero, secondo il condivisibile orientamento del Supremo Collegio (v. Cass.
13814/16), la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 L.F., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia.
Ebbene, nel caso di specie, emerge che la società ha Parte_1
promosso il presente procedimento con atto di citazione notificato in data 16.11.2023 e successivamente è intervenuta l'apertura della sua liquidazione giudiziale con sentenza n. 52/24 del Tribunale di Padova in data 23.4.2024.
Pertanto, con ordinanza del 4.6.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo.
pagina 6 di 8 In data 30.9.2024 il processo è stato riassunto ai sensi dell'art. 303 c.p.c. non dal curatore della procedura, ma dal rappresentante legale della società attrice PT
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E' vero che la Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 11287/23) ha affermato che, qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 L.F., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato;
l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha poi precisato (v. Cass. n. 32634/23) che nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito la legittimazione processuale spetta al curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, non anche quando detti organi si siano attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia;
pertanto, il fallito, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento ex art. 43 comma 2 L.F. (circoscritto alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente), non ha diritto di impugnare la sentenza in maniera autonoma rispetto al curatore, non essendo in tal caso ravvisabile un disinteresse degli organi fallimentari, bensì una valutazione di opportunità circa la proposizione del gravame.
Pertanto, non è sufficiente la semplice inerzia, ma occorrendo (v. Cass. n. 36894/21) che la curatela invece si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest'ultimo dev'essere esclusa ove l'inerzia degli organi pagina 7 di 8 fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia.
Nella fattispecie in esame, non solo l'oggetto del giudizio non riguarda pretese tributarie, ma l'attrice non ha neppure dapprima allegato e poi provato l'inattività e il disinteresse della curatela in relazione alla controversia de qua che valga a giustificare l'eccezionale legittimazione dello stesso soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale.
Ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione processuale della società
Parte_1
La convenuta in sede di precisazione delle conclusioni ha precisato le stesse come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo quindi all'accoglimento delle domande ivi proposte.
Ritiene il Tribunale che non possano essere esaminate e decise le domande svolte dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta poiché la medesima non ha riassunto il processo e, pertanto, non è stato instaurato il rapporto processuale con il legittimo contraddittore delle domande proposte ovvero con il curatore della società
Fiocco Logistica s.r.l. in liquidazione giudiziale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, trattandosi di soccombenza reciproca, sussistono motivi per compensarle interamente tra le parti.
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P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione processuale della società Parte_1
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-compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Milano, 4.6.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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