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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/11/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 10.6.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta;
Lette le note di udienza delle parti;
ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2643/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il 5.11. 1969, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pizzuto del Foro CodiceFiscale_1 di Patti (C.F. ), ed elettivamente domiciliato in Brolo (ME) Via C.F._2
L. Da Vinci n. 5, presso il suo studio, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...]
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici domiciliati per legge, in via dei Mille, is. 122, n. 64 (C.F. , C.F._3 indirizzo p.e.c.: – fax 090674168; Email_1 resistente in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore in qualita' di Responsabile Atti Controparte_3
Introduttivi del Giudizio SICILIA, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 -
00142, (codice fiscale/partita IVA n. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
IU ZZ (CF e pec avv. C.F._4 [...]
elettivamente domiciliata in Siracusa viale Santa Panagia 136 I, Email_2 presso il suo studio, giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento n. 295 2023 00269261 16 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato il 2.8.2023 impugnava la cartella di pagamento Parte_1
n. 295 2023 00269261 16 000, notificatagli in data 14.07.2023 per l'importo di €
3.975,38, avente ad oggetto “Sanzioni Ispett. Lavoro anno 2022”.
Il ricorrente esponeva che in data 01.2.2019 la Guardia di Finanza aveva eseguito accesso nel proprio studio commercialista, da cui era seguito verbale unico del Con 18.2.2019 e successivo procedimento sanzionatorio per presunta assunzione di lavoro irregolare della collaboratrice e che con ordinanza ingiunzione n. CP_5
22/0163 prot. 2022/22270 del 3.8.2022, l' aveva Controparte_1 emesso a suo carico una ordinanza ingiunzione con l'irrogazione di una sanzione di €
3.600,00.
Riferiva di aver proposto opposizione avverso la suindicata ordinanza avanti al
Tribunale di Patti, giudizio Nrg 3359/2022, poi trasferito dinanzi alla Sezione Civile
Nrg 568/2023. Con Chiariva che nelle more del giudizio, su incarico dell' , era stata emessa e notificata la cartella di pagamento oggi opposta.
Il ricorrente chiedeva in via preliminare la sospensione del presente giudizio, con automatica sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa dell'esisto del giudizio di opposizione all'ordinanza – ingiunzione iscritto al Nrg 568/23 presso il Tribunale di Patti.
Pag. 2 di 6 Chiedeva sempre in via preliminare la riunione del presente giudizio con quello recante
Nrg 568/23 ex art. 274 c.p.c..
Nel merito, chiedeva l'annullamento della cartella per vizi propri della riscossione e per nullità dell'atto presupposto.
Con memoria del 25.3.2024 si costituiva l'
[...]
che Controparte_6 eccepiva l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore della Sezione civile, mentre nel merito eccepiva l'inammissibilità del ricorso per erronea applicazione degli artt. 22 e 23 della l. 689/1981 in combinato disposto con l'art. 6 del d.lgs. n.
150/2011. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Con memoria dell'08.04.2024 si costituiva in giudizio l' Controparte_7
, che in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione
[...] passiva sia in relazione all'an che al quantum del tributo. Nel merito, rilevava la legittimità della procedura di riscossione e contestava la domanda di sospensiva formulata dal ricorrente per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con le note di trattazione scritta dell'11.04.2024 il ricorrente produceva dapprima sentenza n. 400/2024 definitoria del giudizio iscritto al Nrg 568/2023, che accoglieva l'opposizione con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 22/0163 prot. n. 2022/22270 del 3.8.2022, dalla quale derivava la cartella di pagamento oggi impugnata.
Successivamente, con note di trattazione del 31.05.2024, depositava nota Prot n.
2024/8537 mediante la quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina comunicava a parte ricorrente di aver provveduto in data 12.4.2024 ad emettere il provvedimento di discarico del ruolo di cui alla cartella di pagamento n.
29520230026926116000.
Pertanto, chiedeva la cessazione della materia del contendere per intervenuta carenza dell'interesse ad agire, con condanna delle parti al pagamento delle spese sulla base del principio di soccombenza virtuale.
Indi, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione.
Pag. 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione sollevata dall'
[...]
circa Controparte_8
l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore del Giudice civile si osserva quanto segue.
L'eccezione, sebbene astrattamente fondata con riferimento al giudizio di opposizione all'ordinanza – ingiunzione, non è applicabile al presente giudizio che ha ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento notificata al ricorrente.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez Lav. 7 agosto 2003
n. 11926), il giudizio di opposizione alla cartella esattoriale che trae origine da una sanzione amministrativa non coincide con quello di opposizione all'ordinanza ingiunzione, ma ha ad oggetto la verifica della legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'agente della riscossione.
In tale contesto, la giurisprudenza ha più volte ribadito: “Il soggetto al quale sia stata notificata l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa non può, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale per la riscossione dell'importo di quella sanzione, contestare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.” (Cass., Sez. Lav. N. 11926/2003).
Ne consegue che la competenza del giudice del lavoro è correttamente radicata trattandosi di credito derivante da una sanzione amministrativa in materia di lavoro.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'
[...]
, basata sull'assunto che le doglianze del ricorrente riguardano il Controparte_2 merito delle pretesa tributaria che sarebbero di competenza esclusiva dell'Ente impositore, va rilevato che la cartella impugnata è stata emessa da quale Agente CP_9 della Riscossione. Secondo consolidata giurisprudenza, l'ente che emette la cartella è legittimato passivo nel giudizio di opposizione, anche se il merito della pretesa è riconducibile all'Ente Impositore. (Cass., Sez. Lav. N. 11926/2023).
Tanto premesso, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione da parte del Tribunale nel giudizio n. Rg. 568/2023 ha fatto venir meno il titolo esecutivo su cui si fonda la
Pag. 4 di 6 cartella, rendendo l' parte necessaria per la Controparte_2 declaratoria di illegittimità dell'atto.
E' pacifico in atti che l'ordinanza ingiunzione n. 22/0163 del 03.08.2022, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata nell'odierno giudizio, sia stata annullata con sentenza n. 400/2024 del Tribunale di Patti – Sez. Civile.
Tale pronuncia ha eliminato il titolo sotteso alla cartella. Con L' di Messina ha comunicato l'intervenuto discarico/sgravio del ruolo relativo alla medesima cartella con nota prot. 2024/8537 del 23.04.2024, circostanza che conferma l'inesistenza sopravvenuta del credito azionato in via esattiva e quindi la carenza di interesse a proseguire il giudizio.
Alla luce di quanto sopra, opera il principio per cui l'annullamento del titolo determina l'illegittimità derivata degli atti consequenziali di riscossione. Ne discende la cessazione della materia per sopravvenuta carenza di interesse, essendo già stato disposto lo sgravio, e comunque l'illegittimità della cartella per difetto del titolo esecutivo.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza virtuale, avendo il ricorrente promosso un'azione fondata rispetto ad una cartella basata su un titolo poi annullato a seguito di ricorso.
Conseguentemente, essendo stato annullato il titolo originario su cui era stata avviata
Controparte_1
la procedura della riscossione, ricorrono i
[...] presupposti per condannare l'anzidetto ente a rifondere al ricorrente le spese processuali, mentre vanno compensate le spese di lite tra il ricorrente e tenuto CP_9 conto della qualità in cui ha agito l'agente della riscossione.
Tenuto conto della natura della controversia e, avuto riguardo ai parametri del D.M. n.
147/22 (valore della causa, complessità bassa, assenza di istruzione) si liquidano in complessivi € 1.030,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro,
Pag. 5 di 6 intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato il 2.8.2023 avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento nr. 295 2023 00269261 16 000, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 295 2023 00269261 16000.
AN l'
[...]
Controparte_1
a pagare le spese di lite al ricorrente che liquida in € 1030,00, per
[...] onorari da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a, c.p.a. come per legge.
Compensa integralmente le spese tra il ricorrente e l' . Controparte_2
Patti, 13.11.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 6 di 6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 10.6.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta;
Lette le note di udienza delle parti;
ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2643/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il 5.11. 1969, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pizzuto del Foro CodiceFiscale_1 di Patti (C.F. ), ed elettivamente domiciliato in Brolo (ME) Via C.F._2
L. Da Vinci n. 5, presso il suo studio, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...]
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici domiciliati per legge, in via dei Mille, is. 122, n. 64 (C.F. , C.F._3 indirizzo p.e.c.: – fax 090674168; Email_1 resistente in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore in qualita' di Responsabile Atti Controparte_3
Introduttivi del Giudizio SICILIA, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 -
00142, (codice fiscale/partita IVA n. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
IU ZZ (CF e pec avv. C.F._4 [...]
elettivamente domiciliata in Siracusa viale Santa Panagia 136 I, Email_2 presso il suo studio, giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento n. 295 2023 00269261 16 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato il 2.8.2023 impugnava la cartella di pagamento Parte_1
n. 295 2023 00269261 16 000, notificatagli in data 14.07.2023 per l'importo di €
3.975,38, avente ad oggetto “Sanzioni Ispett. Lavoro anno 2022”.
Il ricorrente esponeva che in data 01.2.2019 la Guardia di Finanza aveva eseguito accesso nel proprio studio commercialista, da cui era seguito verbale unico del Con 18.2.2019 e successivo procedimento sanzionatorio per presunta assunzione di lavoro irregolare della collaboratrice e che con ordinanza ingiunzione n. CP_5
22/0163 prot. 2022/22270 del 3.8.2022, l' aveva Controparte_1 emesso a suo carico una ordinanza ingiunzione con l'irrogazione di una sanzione di €
3.600,00.
Riferiva di aver proposto opposizione avverso la suindicata ordinanza avanti al
Tribunale di Patti, giudizio Nrg 3359/2022, poi trasferito dinanzi alla Sezione Civile
Nrg 568/2023. Con Chiariva che nelle more del giudizio, su incarico dell' , era stata emessa e notificata la cartella di pagamento oggi opposta.
Il ricorrente chiedeva in via preliminare la sospensione del presente giudizio, con automatica sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa dell'esisto del giudizio di opposizione all'ordinanza – ingiunzione iscritto al Nrg 568/23 presso il Tribunale di Patti.
Pag. 2 di 6 Chiedeva sempre in via preliminare la riunione del presente giudizio con quello recante
Nrg 568/23 ex art. 274 c.p.c..
Nel merito, chiedeva l'annullamento della cartella per vizi propri della riscossione e per nullità dell'atto presupposto.
Con memoria del 25.3.2024 si costituiva l'
[...]
che Controparte_6 eccepiva l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore della Sezione civile, mentre nel merito eccepiva l'inammissibilità del ricorso per erronea applicazione degli artt. 22 e 23 della l. 689/1981 in combinato disposto con l'art. 6 del d.lgs. n.
150/2011. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Con memoria dell'08.04.2024 si costituiva in giudizio l' Controparte_7
, che in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione
[...] passiva sia in relazione all'an che al quantum del tributo. Nel merito, rilevava la legittimità della procedura di riscossione e contestava la domanda di sospensiva formulata dal ricorrente per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con le note di trattazione scritta dell'11.04.2024 il ricorrente produceva dapprima sentenza n. 400/2024 definitoria del giudizio iscritto al Nrg 568/2023, che accoglieva l'opposizione con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 22/0163 prot. n. 2022/22270 del 3.8.2022, dalla quale derivava la cartella di pagamento oggi impugnata.
Successivamente, con note di trattazione del 31.05.2024, depositava nota Prot n.
2024/8537 mediante la quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina comunicava a parte ricorrente di aver provveduto in data 12.4.2024 ad emettere il provvedimento di discarico del ruolo di cui alla cartella di pagamento n.
29520230026926116000.
Pertanto, chiedeva la cessazione della materia del contendere per intervenuta carenza dell'interesse ad agire, con condanna delle parti al pagamento delle spese sulla base del principio di soccombenza virtuale.
Indi, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione.
Pag. 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione sollevata dall'
[...]
circa Controparte_8
l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore del Giudice civile si osserva quanto segue.
L'eccezione, sebbene astrattamente fondata con riferimento al giudizio di opposizione all'ordinanza – ingiunzione, non è applicabile al presente giudizio che ha ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento notificata al ricorrente.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez Lav. 7 agosto 2003
n. 11926), il giudizio di opposizione alla cartella esattoriale che trae origine da una sanzione amministrativa non coincide con quello di opposizione all'ordinanza ingiunzione, ma ha ad oggetto la verifica della legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'agente della riscossione.
In tale contesto, la giurisprudenza ha più volte ribadito: “Il soggetto al quale sia stata notificata l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa non può, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale per la riscossione dell'importo di quella sanzione, contestare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.” (Cass., Sez. Lav. N. 11926/2003).
Ne consegue che la competenza del giudice del lavoro è correttamente radicata trattandosi di credito derivante da una sanzione amministrativa in materia di lavoro.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'
[...]
, basata sull'assunto che le doglianze del ricorrente riguardano il Controparte_2 merito delle pretesa tributaria che sarebbero di competenza esclusiva dell'Ente impositore, va rilevato che la cartella impugnata è stata emessa da quale Agente CP_9 della Riscossione. Secondo consolidata giurisprudenza, l'ente che emette la cartella è legittimato passivo nel giudizio di opposizione, anche se il merito della pretesa è riconducibile all'Ente Impositore. (Cass., Sez. Lav. N. 11926/2023).
Tanto premesso, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione da parte del Tribunale nel giudizio n. Rg. 568/2023 ha fatto venir meno il titolo esecutivo su cui si fonda la
Pag. 4 di 6 cartella, rendendo l' parte necessaria per la Controparte_2 declaratoria di illegittimità dell'atto.
E' pacifico in atti che l'ordinanza ingiunzione n. 22/0163 del 03.08.2022, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata nell'odierno giudizio, sia stata annullata con sentenza n. 400/2024 del Tribunale di Patti – Sez. Civile.
Tale pronuncia ha eliminato il titolo sotteso alla cartella. Con L' di Messina ha comunicato l'intervenuto discarico/sgravio del ruolo relativo alla medesima cartella con nota prot. 2024/8537 del 23.04.2024, circostanza che conferma l'inesistenza sopravvenuta del credito azionato in via esattiva e quindi la carenza di interesse a proseguire il giudizio.
Alla luce di quanto sopra, opera il principio per cui l'annullamento del titolo determina l'illegittimità derivata degli atti consequenziali di riscossione. Ne discende la cessazione della materia per sopravvenuta carenza di interesse, essendo già stato disposto lo sgravio, e comunque l'illegittimità della cartella per difetto del titolo esecutivo.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza virtuale, avendo il ricorrente promosso un'azione fondata rispetto ad una cartella basata su un titolo poi annullato a seguito di ricorso.
Conseguentemente, essendo stato annullato il titolo originario su cui era stata avviata
Controparte_1
la procedura della riscossione, ricorrono i
[...] presupposti per condannare l'anzidetto ente a rifondere al ricorrente le spese processuali, mentre vanno compensate le spese di lite tra il ricorrente e tenuto CP_9 conto della qualità in cui ha agito l'agente della riscossione.
Tenuto conto della natura della controversia e, avuto riguardo ai parametri del D.M. n.
147/22 (valore della causa, complessità bassa, assenza di istruzione) si liquidano in complessivi € 1.030,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro,
Pag. 5 di 6 intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato il 2.8.2023 avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento nr. 295 2023 00269261 16 000, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 295 2023 00269261 16000.
AN l'
[...]
Controparte_1
a pagare le spese di lite al ricorrente che liquida in € 1030,00, per
[...] onorari da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a, c.p.a. come per legge.
Compensa integralmente le spese tra il ricorrente e l' . Controparte_2
Patti, 13.11.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
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