Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/03/2026, n. 4807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4807 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04807/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02218/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2218 del 2023, proposto da
IV Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Mozzati, Andrea Rossi, Emiliano Cerisoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilita', Azienda Sanitaria Universitaria IU SO (Asugi), Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asufc), Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (Asfo)-Gia' Azienda per L'Assistenza Sanitaria n. 5, I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Cro), I.R.C.C.S. Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste, Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (Arcs), Presidenza Consiglio dei Ministri, Presidenza Consiglio dei Ministri-Dipartimento per Gli Affari Regionali e Le Autonomie, Presidenza Consiglio dei Ministri-Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni Prov. Aut. Trento e Bolzano, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Siciliana, Regione Autonoma Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione del Veneto, Provincia Autnoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen Südtirol, Provincia Autonoma di Trento, Presidenza Consiglio dei Ministri-Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni Prov. Aut. Trento e Bolzano, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Promed S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione:
del decreto del Direttore Centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 14/12/2022, n. 29985/GRFVG, con il quale sono stati definiti "gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015" e del relativo allegato A; della nota della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 14/11/2022, prot. n. 0239210/P/GEN, avente ad oggetto "Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015. Avvio del procedimento"; dei seguenti atti (non conosciuti, tutti richiamati nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità: nota 17/9/2019, prot. SPS-GEN-2019-17999-P di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute; nota 18/11/2019, prot. SPS-GEN-2019-22613-P di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente; dei seguenti atti (non conosciuti, richiamati nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) [confluita in Azienda Sanitaria Universitaria IU SO (ASUGI) ex legge regionale Friuli-Venezia Giulia 27/12/2018, n. 27]: decreto n. 634/2019, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; decreto n. 696/2019, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Errata corrige"; dei seguenti atti (non conosciuti, richiamati nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) [confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ex legge regionale Friuli-Venezia Giulia 27/12/2018, n. 27]: decreto n. 692/2019, avente ad oggetto "decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9 - ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; nota prot. 18453/2019; del decreto n. 441/2019, (non conosciuto, richiamato nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 [confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area IU SO nell'Azienda Sanitaria Universitaria IU SO (ASUGI) ex legge regionale Friuli-Venezia Giulia 27/12/2018, n. 27] avente ad oggetto "Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ai fini del riparto dell'eventuale sfondamento dei relativi tetti di spesa fra le aziende fornitrici"; del decreto n. 187/2019 (non conosciuto, richiamato nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 [confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ex legge regionale Friuli-Venezia Giulia 27/12/2018, n. 27] avente ad oggetto "Certificazione dei dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018"; del decreto n. 145/2019 (non conosciuto, richiamato nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 [trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) ex legge regionale Friuli-Venezia Giulia 27/12/2018, n. 27] avente ad oggetto "Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8 e 9 del Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Valore di spesa registrato nei modelli ministeriali di rilevazione economica (CE) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018."; del decreto n. 376 (non conosciuto, richiamato nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO), avente ad oggetto: "Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9-ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018."; dei seguenti atti (non conosciuti, richiamati nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'I.R.C.C.S. materno infantile Burlo Garofolo di Trieste: decreto n. 149/2019, avente ad oggetto "Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Sostituzione decreti CS n. 101/2019 e 130/2019"; decreto n. 130/2019, avente ad oggetto "Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Rettifica e riadozione."; decreto n. 101/2019, avente ad oggetto "Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018"; dei seguenti atti (non conosciuti, richiamati nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS): nota 21/8/2019, prot. SPS-GEN-2019-16508-A; nota 13/9/2019, prot. SPS-GEN-2019-17827-A; della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 30/12/2021, n. 2046 (non conosciuta); del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6/7/2022, avente per oggetto la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della Salute 6/10/2022, avente per oggetto la "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'accordo sottoscritto in data 7/11/2019, rep. atti n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19/6/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2015, n. 125, avente ad oggetto l'"Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018"; della circolare del Ministero della Salute 29/7/2019, prot. n. 22413, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, finalizzato a richiedere direttamente o indirettamente alla Società ricorrente di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi incluse – per quanto occorrer possa – le Intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14/9/2022 e del 28/9/2022, nonché le note della Regione Friuli Venezia Giulia 2/12/2022, prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P e 12/12/2022, prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P (non conosciute).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Fvg e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa TA LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Direttore Centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Auto noma Friuli-Venezia Giulia 14/12/2022, n. 29985/GRFVG, con il quale sono stati definiti "gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015" e del relativo allegato A, nonché gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e connessi, a fronte dei quali è stato richiesto a IV di provvedere al ripiano mediante la restituzione immediata (per la sola Regione Friuli-Venezia Giulia) dell'importo complessivo di euro 8.395,96;
Rilevato che:
- l'art. 7, comma 1, del d.l. 30/6/2025 n. 95, convertito in legge 8/8/2025, n. 118, ha previsto la possibilità – per l'assolvimento dei suddetti obblighi di ripiano – del pagamento in misura ridotta al 25% degli importi originariamente indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015;
- in data 8/9/2025, IV ha versato l'importo dovuto nella misura richiesta dal richiamato articolo 7, comma 1; con decreto dirigenziale 24/10/2025, n. 56011/GRFVG, la Regione Friuli Venezia Giulia ha preso atto dell'intervenuto versamento del suddetto importo;
Con memoria depositata il 19.01.2026, la ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, anche ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. 30/6/2025 n. 95 citato, il quale ha previsto che, una volta scaduto il termine per il pagamento, "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali …").
Ritenuto che, ad avviso del Collegio, la sopra indicata circostanza fattuale rende il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; è stato, invero, ribadito che “la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente” (Cons Stato, 11 ottobre 2021, n. 6824).
Ritenuto, infine, che la natura processuale della decisione e la peculiarità della fattispecie giustifichino la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NM NO, Presidente
TA LU, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LU | NM NO |
IL SEGRETARIO