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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 355/ 2024 RG promossa da
Parte_1 avv. Gian Luca Pinto appellante contro
CP_1
Avv. Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 280/2024 del Tribunale di Livorno quale giudice del lavoro, pubblicata il 2 giugno 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 18 marzo 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
dipendente dal gennaio 2015, inizialmente inquadrata al CP_1 Controparte_2 secondo livello, poi primo livello CCNL distribuzione Cooperativa in base al verbale di conciliazione del dicembre 2017, aveva convenuto la società avanti al Tribunale di Livorno affermando di essere giornalista iscritta all'Albo nell'Elenco dei pubblicisti, direttrice responsabile della rivista “Nuovo
Consumo”, edita da , rivendicando l'inquadramento superiore come Quadro di secondo Pt_1
pagina 1 di 10 profilo, con decorrenza da gennaio 2018, con le conseguenti differenze di retribuzione da accertare in giudizio separato.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, con sentenza dichiarativa del diritto all'inquadramento superiore e alle relative differenze di retribuzione, così motivando:
- la declaratoria collettiva del primo livello si riferiva a responsabilità gestionale e/o coordinamento e controllo di importanti strutture aziendali, con i poteri necessari per attuare le direttive ricevute (ed in particolare, il profilo professionale di Capo negozio, al quale la aveva assimilato il ruolo Parte_2 della ricorrente, si riferiva al responsabile dell'andamento funzionale e organizzativo di una grande unità di vendita, che ne assicura la razionale gestione nell'ambito delle politiche aziendali e delle procedure stabilite)
- la declaratoria collettiva del Quadro si riferiva invece a posizioni organizzative di maggior rilievo per ampiezza e natura, con elevato contenuto professionale ed esercizio continuativo di mansioni con facoltà di rappresentanza, funzione di sovraintendere e coordinare altri lavoratori, responsabilità e autonomia nella gestione delle risorse ovvero contenuti specialistici elevati delle mansioni svolte, conoscenze specifiche elevate nel campo di competenza con esperienza lavorativa in ruoli direttivi, capacità gestionale riferita all'utilizzazione di risorse umane e strumentali e alla collaborazione con le altre unità organizzative, in vista di obiettivi aziendali ed in rapporto diretto con i dirigenti
- in particolare, il secondo profilo di , si riferiva a lavoratori che, sulla base di direttive generali, Pt_3 nel campo di attività e con la necessaria conoscenza dei relativi settori, svolgono analisi complesse di problemi finalizzati a conseguire gli obiettivi aziendali, impostano, sviluppano e curano le relative fasi di esecuzione, avvalendosi di lavoratori con coordinamento operativo (profilo professionale, riferibile al caso in esame, specialista di settore aziendale)
- era pacifico che la ricorrente era iscritta all'Albo dei giornalisti come pubblicista, e svolgeva il ruolo di Direttrice responsabile della rivista “Nuovo Consumo”, periodico mensile edito dalla stessa partecipando alle attività di redazione, assegnando oggetto, lunghezza e tempi di stesura Parte_2 degli articoli ai circa 25-30 collaboratori, raccogliendo gli elaborati e le relative fotografie di accompagnamento, curando l'impaginazione, le rubriche e le inserzioni pubblicitarie
- il teste Direttore soci e comunicazione, aveva riferito di autorizzare la contabilità Testimone_1 aziendale ad eseguire il pagamento dei compensi che i collaboratori della rivista avevano contrattato con la stessa la teste collaboratrice , aveva riferito di avere parlato CP_1 Testimone_2 sempre e soltanto con del proprio compenso, oltre che degli argomenti e della stesura dei CP_1 relativi pezzi, aggiungendo che era la stessa a proporre e disporre del budget, circostanza CP_1 confermata anche dal teste Testimone_3
pagina 2 di 10 - le uniche due e-mail prodotte dalla società non potevano dimostrare che la pubblicazione del periodico doveva passare per il consenso dello stesso di conseguenza non si poteva affermare Tes_1 che fosse soggetta a controllo penetrante da parte dello stesso superiore, bensì che una volta CP_1 ottenuto il prodotto finale destinato alla pubblicazione si coordinava con quale CP_1 Tes_1
Direttore comunicazioni
- in conclusione, l'organizzazione aziendale attribuiva a una posizione di rilievo, CP_1 fondamentale per il perseguimento degli obiettivi aziendali (per essere la rivista uno dei più importanti mezzi di comunicazione adottati dalla società); quale direttrice della rivista, essa impiegava le proprie competenze di giornalista pubblicista, specialistiche e di contenuto elevato, ed aveva autonomia nell'uso delle risorse umane e strumentali secondo un budget di spesa che contribuiva a determinare con i vertici aziendali;
inoltre, aveva autonomia nella scelta dei collaboratori, giornalisti e tecnici, e nella gestione dei relativi rapporti, esercitando un significativo potere di rappresentanza della società ed essendo l'unico riferimento per gli stessi collaboratori, i quali contrattano direttamente con lei ogni aspetto del proprio rapporto, compreso il corrispettivo (mentre il successivo visto apposto alle fatture dei compensi da parte del Direttore era esercizio di un potere autorizzativo alla Tes_1 contabilizzazione e al pagamento di quanto già concordato con la stessa . CP_1
- il ruolo della ricorrente, atipico all'interno di impresa commerciale, poteva essere assimilato a quello di “specialista di settore aziendale” espressamente previsto nel secondo profilo dei Quadri (lavoratore che, sulla base di direttive generali aziendali, nell'ambito del proprio campo di attività e con la necessaria conoscenza dei settori correlati, svolge analisi ed elaborazioni complesse di problematiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi della Cooperativa, provvede alla loro impostazione e sviluppo, curandone le relative fasi di esecuzione, si avvale di altri lavoratori non gerarchicamente subordinati, realizzandone il coordinamento operativo). aveva appellato la sentenza con due motivi, chiedendone la riforma integrale, con rigetto Pt_1 della domanda di inquadramento superiore svolta dalla lavoratrice.
i era costituita chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza. CP_1
§§§
Motivo 1) Inquadramento come dipendente di primo livello, difetto dei requisiti contrattuali per
l'inquadramento come Quadro di secondo profilo, raffronto fra le declaratorie (rapporto con il
Dirigente Tes_1
La società appellante censurava la sentenza per avere ritenuto che il ruolo di direttrice responsabile della rivista fosse adeguato all'inquadramento di specialista di settore aziendale nell'ambito del Quadro di secondo profilo, mentre era corretto ricondurlo al primo livello già attribuito alla lavoratrice. pagina 3 di 10 In proposito, l'errore commesso dal Tribunale derivava dall'avere enfatizzato le mansioni dell'appellata dal punto di vista sia della responsabilità e autonomia nella gestione delle risorse, sia delle facoltà di rappresentanza, entrambi requisiti dell'inquadramento rivendicato che, invece, in concreto mancavano.
Per contro, da un lato il fatto che si occupasse di tutti gli aspetti tecnici, dalla preparazione alla CP_1 pubblicazione della rivista, non faceva sì che essa avesse responsabilità sulla linea editoriale, dal momento che la stampa della pubblicazione esigeva comunque l'assenso del superiore il quale Tes_1 ne controllava sia i contenuti che la forma.
Dall'altro lato, il fatto che avesse il rapporto esclusivo con tutti i collaboratori della rivista, sia CP_1 giornalisti che tecnici, e ne dirigesse le diverse attività, trattando anche il compenso di ognuno, non significava che essa potesse decidere in proposito, non avendo poteri né di firma né di spesa.
Il ruolo svolto in concreto era coerente con le responsabilità di gestione nonché di coordinamento e controllo su importanti strutture aziendali, ed i poteri di coordinamento dei collaboratori e l'autonomia nelle mansioni che già caratterizzano il primo livello, mentre il riconoscimento del Quadro era precluso dal fatto che era comunque sottoposta alle direttive ed all'autorizzazione finale del diretto CP_1 superiore Tes_1
Tale circostanza era stata confermata da tutti i testimoni ( , . Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Insomma, il Tribunale avrebbe confuso l'immagine esterna con l'effettivo ruolo interno, in termini di gestione, coordinamento e rappresentanza.
Era vero che l'appellata aveva la gestione autonoma della rivista quanto alla cura tecnica ed alla composizione della stessa, ma in ciò non esercitava completa libertà. Infatti, sulle altre mansioni di contenuto prevalente (confezione finale del prodotto, approvazione del budget, relazione con i fornitori o proposte di modifica), si doveva necessariamente coordinare con il diretto superiore, tenuto costantemente al corrente dell'andamento di ogni attività, anche per poterne autorizzare la prosecuzione.
Questi ultimi erano quindi i tratti qualificanti del ruolo professionale di nel quale difettavano i CP_1 presupposti del il secondo profilo. Pt_3
Nell'ambito del I° livello già attribuito, il ruolo poteva essere equiparato a quello di capo responsabile di negozio, pur considerando che - in termini di coordinamento di risorse e di fatturato - quest'ultimo gestiva ben superiori volumi e carichi di lavoro.
Il invece doveva rappresentare una sorta di “alter ego del dirigente”, poiché fornito di Pt_3 competenze rilevanti per il contenuto tecnico e le responsabilità specifiche, nonché di autonomia per lo sviluppo degli obiettivi aziendali.
pagina 4 di 10 Il Tribunale erroneamente aveva ridimensionato il significato probatorio delle due e-mail prodotte dalla società a proposito della necessità di di ottenere la autorizzazione di per pubblicare CP_1 Tes_1 ogni numero della rivista.
Per contro, considerato il budget limitato della rivista, la quale non rappresentava il più importante mezzo di comunicazione della emergeva come tale periodico non producesse alcun Parte_2 fatturato, per essere un “prodotto di nicchia” che trattava prevalentemente argomenti di interesse generale privi di valore commerciale, ad esclusione di una piccola parte dedicata a sponsorizzare i prodotti della Parte_2
Insomma, la rivista non era fonte di rilevante profitto, anzi era quasi un'attività no profit, ovvero un costo aziendale privo di ritorno significativo in termini di pubblicità.
Era vero che in fatto il più delle volte non aveva contrastato le proposte di quanto alla Tes_1 CP_1 pubblicazione finale, alla scelta dei fornitori o al pagamento dei compensi ai giornalisti, ma questo era non dovuto all'ampiezza di poteri della direttrice della rivista bensì al fatto che la stessa aveva un budget estremamente limitato e numeri ridotti, soprattutto se comparata ad altri settori.
Più in generale, del resto, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, i svolgevano funzioni più Pt_4 specializzate, rilevanti e complete rispetto a un responsabile di negozio (al quale la direttrice responsabile della rivista poteva essere assimilata), poiché gestivano risorse umane e tecniche in numeri e volumi ben più importanti di quelli gestiti da CP_1
Il Tribunale avrebbe dovuto ritenere decisivo il fatto che la rivista, destinata a mera funzione informativa su argomenti relativi alla vita quotidiana delle persone, che nemmeno era il principale strumento di pubblicità aziendale, avesse pochi collaboratori, un budget limitato e un volume di fatturato minimale, soprattutto se comparato ai medesimi profili riferiti ad un responsabile di negozio.
Motivo 2) Inquadramento come dipendente di primo livello, difetto dei requisiti contrattuali per
l'inquadramento come Quadro di secondo profilo, travisamento istruttorio
La società appellante censurava ancora la sentenza per avere enfatizzato il ruolo dell'appellata sia nello stabilire il compenso dei collaboratori della rivista, sia nel proporre a la confezione finale di Tes_1 ciascuna pubblicazione.
I testi e giornalisti, avevano infatti riferito di avere trattato esclusivamente con Tes_2 Tes_3 il loro compenso, precisando tuttavia che la stessa si era riservata di fornire la risposta CP_1 definitiva in un incontro successivo, dimostrando così che nel frattempo aveva necessità di ottenere l'autorizzazione del superiore Tes_1
Infatti, la appellata non aveva la responsabilità del budget della rivista.
pagina 5 di 10 Per quanto riguarda poi il contenuto delle due e-mail prodotte dalla società per dimostrare il contenuto dei reciproci rapporti fra e il fatto che la prima sottoponesse al secondo la rivista nella CP_1 Tes_1 versione finale da pubblicare aggiungendo “se ci sono modifiche necessarie, siamo ancora in tempo” significava necessariamente che la parola finale non competeva alla direttrice responsabile bensì al superiore.
Secondo il Collegio, l'appello è infondato in relazione ad entrambi i motivi, da trattare congiuntamente per la loro stretta inerenza.
Prima di tutto, vanno ricapitolati i fatti, sostanzialmente pacifici e dalla cui qualificazione giuridica in termini di inquadramento della lavoratrice dipende l'esito del giudizio:
* è iscritta all'albo professionale come pubblicista, e come tale è direttrice responsabile della CP_1 rivista “Nuovo consumo”, periodico mensile pubblicato da , iscritto nel Registro della Parte_1 stampa periodica presso il Tribunale di Livorno, nonché nel Registro degli operatori della comunicazione
* la rivista viene stampata ogni mese in circa 170.000 copie, ed è distribuita in versione cartacea e online
* ogni mese i collaboratori che scrivono articoli per la rivista sono circa 25, e tutti trattano personalmente con i temi da svolgere, la lunghezza del pezzo ed ai tempi di consegna, e poi le CP_1 trasmettono l'elaborato insieme alle immagini, per la selezione e scelta finali
* gestisce le riunioni di redazione per la distribuzione dei compiti ai singoli collaboratori, CP_1 compone la rivista anche per gli aspetti grafici, trattando direttamente con i collaboratori tecnici;
confeziona le rubriche con i sommari;
stabilisce collocazione e dimensioni delle pagine o eventuali inserzioni pubblicitarie;
verifica l'intera pubblicazione per evitare che possa essere strumento di reati o altri leciti, rispetto ai quali ha responsabilità civile e penale;
in caso di richieste di risposta o di rettifica decide in proposito;
effettua interviste, scrive articoli ed editoriali in prima persona
* partecipa alle riunioni con i direttori responsabili delle altre riviste del gruppo CP_1 CP_2
(Consumatori, L'informatore ecc.), e si relaziona con i responsabili dei settori commerciali per la scelta degli argomenti da trattare e dei prodotti aziendali sui quali informare i lettori
* tratta e concorda con i singoli collaboratori della rivista, giornalisti e tecnici, il loro CP_1 compenso
* i superiori ai quali riferisce sono direttore soci e comunicazione nonché CP_1 Testimone_1 vicepresidente di , ed il presidente della stessa Parte_1 Parte_2
* era inquadrata al secondo livello CCNL e quindi, sulla base di accordo fra le parti, aveva CP_1 ottenuto il primo livello (il relativo verbale prevedeva che le parti avrebbero monitorato lo sviluppo pagina 6 di 10 della sua attività “ai fini della valutazione obiettiva della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di Quadro”, doc. 6 ric. 1°)
* la declaratoria del primo livello presuppone necessaria competenza professionale e notevole esperienza di lavoro, mansioni con responsabilità di gestione e/o coordinamento e controllo di importanti strutture aziendali, svolte con i necessari poteri per attuare le direttive (secondo la nell'ambito dei numerosi profili professionali inclusi nel primo livello, quello assimilabile Parte_2 al ruolo di direttrice responsabile della rivista è il capo di un grande negozio, responsabile dell'andamento funzionale e organizzativo di una importante unità di vendita, di cui assicura la razionale gestione)
* la declaratoria del Quadro si riferisce a posizioni organizzative di maggior rilievo per ampiezza e natura, con elevato contenuto professionale, che includono facoltà di rappresentanza, sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, responsabilità e autonomia nella gestione di risorse, contenuti specialistici particolarmente elevati, nell'ambito di ruoli di fondamentale importanza ai fini degli obiettivi aziendali;
al Quadro sono richieste conoscenze specifiche elevate nel proprio campo di competenza e capacità gestionale relativa al risorse umane e strumentali;
in particolare ha CP_1 chiesto ed ottenuto il riconoscimento del Quadro di secondo profilo, caratterizzato da analisi ed elaborazioni complesse di problematiche connesse agli obiettivi aziendali;
responsabilità dei settori di rilevante importanza e complessità, autonomia decisionale elevata e margini di discrezionalità nel determinare le condizioni della propria attività, contributi originali e creativi in funzione di elaborare le strategie di impresa, responsabilità di gestione o coordinamento di importanti strutture.
Il Collegio concorda con il Tribunale sul diritto della lavoratrice all'inquadramento superiore a fronte del pacifico ruolo professionale di direttrice responsabile della rivista “Nuovo Consumo”, edita da
. Parte_1
Le declaratorie contrattuali non prevedono alcun profilo specifico per tale ruolo, per essere piuttosto articolate in relazione alle posizioni tipiche della grande distribuzione commerciale, nel cui ambito non
è consueto che l'impresa decida di pubblicare un periodico di informazione, diverso da uno strumento di pubblicità.
Tuttavia, una volta che una società commerciale aveva deciso di essere editore di un vero e proprio periodico di informazione, per legge registrato come tale ed affidato un giornalista iscritto al relativo albo, direttore responsabile dal punto di vista civile e penale, tale ruolo si connotava come di Pt_3 secondo profilo, del quale condivide i profili sopra richiamati, sia quelli giuridici di vera e propria responsabilità quanto ai contenuti della pubblicazione, sia per quelli fattuali relativi all'ampiezza dei poteri esercitati per giungere al risultato finale. pagina 7 di 10 In particolare, quale direttrice responsabile di un periodico di informazione, svolgeva CP_1 senz'altro elaborazioni complesse di problematiche finalizzate a conseguire gli obiettivi della destinate ad impostare, sviluppare e concludere ogni singola pubblicazione, nell'ambito Parte_2 della quale forniva un contributo originale creativo, sia come giornalista essa stessa (interviste, articoli ecc.), sia coordinando in modo diretto quello di decine di collaboratori, giornalisti e tecnici.
Il è un dipendente sotto ordinato rispetto al dirigente di riferimento, con il quale si relaziona in Pt_3 modo diretto poiché ne riceve le direttive generali ed è sottoposto alla relativa autorizzazione.
L'appello non può essere condiviso laddove enfatizzava la sottoposizione di a come se CP_1 Tes_1 la prima avesse rivendicato in giudizio l'inquadramento del secondo. Al contrario, ha CP_1 rivendicato il Quadro di secondo profilo nell'ambito della relazione diretta con il dirigente (il Tes_1 quale peraltro non è solo il direttore soci e comunicazione, ma anche il vicepresidente di Pt_1
).
[...]
Di conseguenza, la circostanza che, per i contenuti editoriali e per il budget, ogni numero della rivista sia sottoposto alla approvazione finale di non sminuisce il ruolo della direttrice responsabile, Tes_1 bensì lo colloca nella corretta dinamica fra un e il relativo dirigente, già descritta nelle Pt_3 declaratorie contrattuali in termini di direttive generali.
Il fondamento della domanda discende dalla corrispondenza fra il ruolo di direttrice responsabile della rivista ed il Quadro di secondo livello, quanto alla posizione di maggior rilievo, al contenuto professionale elevato, al facoltà di rappresentanza e di coordinamento, all'autonomia nella gestione delle risorse ovvero al contributo specialistico elevato.
La giornalista NE aveva assunto stabilmente la responsabilità giuridica della pubblicazione, status non si estendeva al vicepresidente e presidente della Cooperativa, i quali conservavano il ruolo di editore responsabile della linea editoriale.
Peraltro, la rivista non era destinata a svolgere mera pubblicità ma, per precisa scelta della Parte_2 era uno strumento di informazione, registrato come tale. Quindi, la decisione di di pubblicare o Tes_1 meno la rivista con certi contenuti e forme, sia dal punto di vista della linea editoriale sia dal punto di vista del budget, non poteva comunque interferire sul vero e proprio profilo giornalistico, che rimaneva di esclusiva responsabilità di CP_1
Il contenuto giornalistico del ruolo, unito alla ampiezza dei compiti e dal carattere specifico della responsabilità giuridica, rappresentano elevato valore professionale che coinvolgeva conoscenze tecniche specialistiche, particolarmente sviluppate, e che pacificamente si accompagna al controllo e coordinamento di tutti i collaboratori della rivista, giornalisti e tecnici, nonché a funzioni di rappresentanza e di gestione autonoma delle risorse. pagina 8 di 10 Come risulta dall'istruttoria, il budget di spesa della rivista era soggetto all'approvazione finale del dirigente dopo essere stato proposto e definito dalla stessa la quale contrattava direttamente CP_1 con i singoli collaboratori l'entità del compenso di ciascuno, ovviamente nell'ambito di un budget complessivo stabilito dallo stesso dirigente. aveva ovviamente la parola definitiva, mentre a era rimessa la proposta del prodotto Tes_1 CP_1 finale relativo ad ogni singola pubblicazione, come anche la proposta del compenso di ciascun collaboratore. A differenza di quanto sostenuto in appello, ciò non significava che partecipasse Tes_1 insieme a a tutte le attività, varie e qualificate, che precedevano la formulazione di tali CP_1 proposte, le quali si connotavano per il carattere creativo in funzione delle strategie comunicative aziendali.
Insomma il ruolo di si esprimeva come autorizzazione finale, tipica del rapporto Dirigente Tes_1
/Quadro, e non come condivisione o puntuale direzione di un'attività, complessa e professionalizzata.
Non si può dire quindi che fosse soggetta a direttive e controlli puntuali, bensì alle direttive CP_1 generali alle quali la declaratoria sottopone il Quadro di secondo profilo.
I poteri di spesa e le facoltà di rappresentanza si esprimevano nella contrattazione diretta con i collaboratori fino a formulare proposte che, nell'ambito del budget, tendenzialmente erano avallate dal dirigente. In proposito il collegio non concorda con l'appello secondo il quale il fatto che si CP_1 riservasse di valutare le richieste economiche dei singoli collaboratori significa necessariamente che le dovesse ogni volta sottoporre a Al contrario la riserva di rispondere definitivamente al Tes_1 successivo colloquio col singolo collaboratore poteva spiegarsi anche con una verifica svolta singolarmente dalla stessa della compatibilità di tale richiesta con il budget della rivista. CP_1
I molteplici aspetti del ruolo della parte appellata finora esaminati sono fondamentalmente diversi da quelli del responsabile di un grande negozio, il quale – in coerenza con le declaratorie contrattuali sopra richiamate - non sceglie cosa offrire in vendita, non contratta il compenso dei dipendenti né assume in proprio alcuna responsabilità civile e penale, seppur gestisce un numero di risorse umane e strumentali assai superiori a quelle di una rivista, ed esprime un fatturato non comparabile a quello di una pubblicazione di natura informativa.
La prova orale aveva confermato definitivamente l'elevato contenuto professionale, l'ampia autonomia e l'apporto creativo svolto dall'appellata anche nelle relazioni con i direttori responsabili delle altre riviste edite dal gruppo nonché con i responsabili dei settori commerciali al fine di CP_2 Pt_1 individuare i prodotti sui quali sviluppare servizi informativi.
Spese di lite e C.U.
pagina 9 di 10 Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza della società appellante liquidate come da dispositivo in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, esclusa la fase di trattazione / istruttoria che non si è svolta nel presente giudizio esaurito in un'unica udienza di discussione e decisione sulla base degli atti e dei documenti.
Nei confronti della società appellante, integralmente soccombente, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 3.473,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Dichiara che nei confronti della società appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 18 marzo 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 10 di 10
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 355/ 2024 RG promossa da
Parte_1 avv. Gian Luca Pinto appellante contro
CP_1
Avv. Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 280/2024 del Tribunale di Livorno quale giudice del lavoro, pubblicata il 2 giugno 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 18 marzo 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
dipendente dal gennaio 2015, inizialmente inquadrata al CP_1 Controparte_2 secondo livello, poi primo livello CCNL distribuzione Cooperativa in base al verbale di conciliazione del dicembre 2017, aveva convenuto la società avanti al Tribunale di Livorno affermando di essere giornalista iscritta all'Albo nell'Elenco dei pubblicisti, direttrice responsabile della rivista “Nuovo
Consumo”, edita da , rivendicando l'inquadramento superiore come Quadro di secondo Pt_1
pagina 1 di 10 profilo, con decorrenza da gennaio 2018, con le conseguenti differenze di retribuzione da accertare in giudizio separato.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, con sentenza dichiarativa del diritto all'inquadramento superiore e alle relative differenze di retribuzione, così motivando:
- la declaratoria collettiva del primo livello si riferiva a responsabilità gestionale e/o coordinamento e controllo di importanti strutture aziendali, con i poteri necessari per attuare le direttive ricevute (ed in particolare, il profilo professionale di Capo negozio, al quale la aveva assimilato il ruolo Parte_2 della ricorrente, si riferiva al responsabile dell'andamento funzionale e organizzativo di una grande unità di vendita, che ne assicura la razionale gestione nell'ambito delle politiche aziendali e delle procedure stabilite)
- la declaratoria collettiva del Quadro si riferiva invece a posizioni organizzative di maggior rilievo per ampiezza e natura, con elevato contenuto professionale ed esercizio continuativo di mansioni con facoltà di rappresentanza, funzione di sovraintendere e coordinare altri lavoratori, responsabilità e autonomia nella gestione delle risorse ovvero contenuti specialistici elevati delle mansioni svolte, conoscenze specifiche elevate nel campo di competenza con esperienza lavorativa in ruoli direttivi, capacità gestionale riferita all'utilizzazione di risorse umane e strumentali e alla collaborazione con le altre unità organizzative, in vista di obiettivi aziendali ed in rapporto diretto con i dirigenti
- in particolare, il secondo profilo di , si riferiva a lavoratori che, sulla base di direttive generali, Pt_3 nel campo di attività e con la necessaria conoscenza dei relativi settori, svolgono analisi complesse di problemi finalizzati a conseguire gli obiettivi aziendali, impostano, sviluppano e curano le relative fasi di esecuzione, avvalendosi di lavoratori con coordinamento operativo (profilo professionale, riferibile al caso in esame, specialista di settore aziendale)
- era pacifico che la ricorrente era iscritta all'Albo dei giornalisti come pubblicista, e svolgeva il ruolo di Direttrice responsabile della rivista “Nuovo Consumo”, periodico mensile edito dalla stessa partecipando alle attività di redazione, assegnando oggetto, lunghezza e tempi di stesura Parte_2 degli articoli ai circa 25-30 collaboratori, raccogliendo gli elaborati e le relative fotografie di accompagnamento, curando l'impaginazione, le rubriche e le inserzioni pubblicitarie
- il teste Direttore soci e comunicazione, aveva riferito di autorizzare la contabilità Testimone_1 aziendale ad eseguire il pagamento dei compensi che i collaboratori della rivista avevano contrattato con la stessa la teste collaboratrice , aveva riferito di avere parlato CP_1 Testimone_2 sempre e soltanto con del proprio compenso, oltre che degli argomenti e della stesura dei CP_1 relativi pezzi, aggiungendo che era la stessa a proporre e disporre del budget, circostanza CP_1 confermata anche dal teste Testimone_3
pagina 2 di 10 - le uniche due e-mail prodotte dalla società non potevano dimostrare che la pubblicazione del periodico doveva passare per il consenso dello stesso di conseguenza non si poteva affermare Tes_1 che fosse soggetta a controllo penetrante da parte dello stesso superiore, bensì che una volta CP_1 ottenuto il prodotto finale destinato alla pubblicazione si coordinava con quale CP_1 Tes_1
Direttore comunicazioni
- in conclusione, l'organizzazione aziendale attribuiva a una posizione di rilievo, CP_1 fondamentale per il perseguimento degli obiettivi aziendali (per essere la rivista uno dei più importanti mezzi di comunicazione adottati dalla società); quale direttrice della rivista, essa impiegava le proprie competenze di giornalista pubblicista, specialistiche e di contenuto elevato, ed aveva autonomia nell'uso delle risorse umane e strumentali secondo un budget di spesa che contribuiva a determinare con i vertici aziendali;
inoltre, aveva autonomia nella scelta dei collaboratori, giornalisti e tecnici, e nella gestione dei relativi rapporti, esercitando un significativo potere di rappresentanza della società ed essendo l'unico riferimento per gli stessi collaboratori, i quali contrattano direttamente con lei ogni aspetto del proprio rapporto, compreso il corrispettivo (mentre il successivo visto apposto alle fatture dei compensi da parte del Direttore era esercizio di un potere autorizzativo alla Tes_1 contabilizzazione e al pagamento di quanto già concordato con la stessa . CP_1
- il ruolo della ricorrente, atipico all'interno di impresa commerciale, poteva essere assimilato a quello di “specialista di settore aziendale” espressamente previsto nel secondo profilo dei Quadri (lavoratore che, sulla base di direttive generali aziendali, nell'ambito del proprio campo di attività e con la necessaria conoscenza dei settori correlati, svolge analisi ed elaborazioni complesse di problematiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi della Cooperativa, provvede alla loro impostazione e sviluppo, curandone le relative fasi di esecuzione, si avvale di altri lavoratori non gerarchicamente subordinati, realizzandone il coordinamento operativo). aveva appellato la sentenza con due motivi, chiedendone la riforma integrale, con rigetto Pt_1 della domanda di inquadramento superiore svolta dalla lavoratrice.
i era costituita chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza. CP_1
§§§
Motivo 1) Inquadramento come dipendente di primo livello, difetto dei requisiti contrattuali per
l'inquadramento come Quadro di secondo profilo, raffronto fra le declaratorie (rapporto con il
Dirigente Tes_1
La società appellante censurava la sentenza per avere ritenuto che il ruolo di direttrice responsabile della rivista fosse adeguato all'inquadramento di specialista di settore aziendale nell'ambito del Quadro di secondo profilo, mentre era corretto ricondurlo al primo livello già attribuito alla lavoratrice. pagina 3 di 10 In proposito, l'errore commesso dal Tribunale derivava dall'avere enfatizzato le mansioni dell'appellata dal punto di vista sia della responsabilità e autonomia nella gestione delle risorse, sia delle facoltà di rappresentanza, entrambi requisiti dell'inquadramento rivendicato che, invece, in concreto mancavano.
Per contro, da un lato il fatto che si occupasse di tutti gli aspetti tecnici, dalla preparazione alla CP_1 pubblicazione della rivista, non faceva sì che essa avesse responsabilità sulla linea editoriale, dal momento che la stampa della pubblicazione esigeva comunque l'assenso del superiore il quale Tes_1 ne controllava sia i contenuti che la forma.
Dall'altro lato, il fatto che avesse il rapporto esclusivo con tutti i collaboratori della rivista, sia CP_1 giornalisti che tecnici, e ne dirigesse le diverse attività, trattando anche il compenso di ognuno, non significava che essa potesse decidere in proposito, non avendo poteri né di firma né di spesa.
Il ruolo svolto in concreto era coerente con le responsabilità di gestione nonché di coordinamento e controllo su importanti strutture aziendali, ed i poteri di coordinamento dei collaboratori e l'autonomia nelle mansioni che già caratterizzano il primo livello, mentre il riconoscimento del Quadro era precluso dal fatto che era comunque sottoposta alle direttive ed all'autorizzazione finale del diretto CP_1 superiore Tes_1
Tale circostanza era stata confermata da tutti i testimoni ( , . Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Insomma, il Tribunale avrebbe confuso l'immagine esterna con l'effettivo ruolo interno, in termini di gestione, coordinamento e rappresentanza.
Era vero che l'appellata aveva la gestione autonoma della rivista quanto alla cura tecnica ed alla composizione della stessa, ma in ciò non esercitava completa libertà. Infatti, sulle altre mansioni di contenuto prevalente (confezione finale del prodotto, approvazione del budget, relazione con i fornitori o proposte di modifica), si doveva necessariamente coordinare con il diretto superiore, tenuto costantemente al corrente dell'andamento di ogni attività, anche per poterne autorizzare la prosecuzione.
Questi ultimi erano quindi i tratti qualificanti del ruolo professionale di nel quale difettavano i CP_1 presupposti del il secondo profilo. Pt_3
Nell'ambito del I° livello già attribuito, il ruolo poteva essere equiparato a quello di capo responsabile di negozio, pur considerando che - in termini di coordinamento di risorse e di fatturato - quest'ultimo gestiva ben superiori volumi e carichi di lavoro.
Il invece doveva rappresentare una sorta di “alter ego del dirigente”, poiché fornito di Pt_3 competenze rilevanti per il contenuto tecnico e le responsabilità specifiche, nonché di autonomia per lo sviluppo degli obiettivi aziendali.
pagina 4 di 10 Il Tribunale erroneamente aveva ridimensionato il significato probatorio delle due e-mail prodotte dalla società a proposito della necessità di di ottenere la autorizzazione di per pubblicare CP_1 Tes_1 ogni numero della rivista.
Per contro, considerato il budget limitato della rivista, la quale non rappresentava il più importante mezzo di comunicazione della emergeva come tale periodico non producesse alcun Parte_2 fatturato, per essere un “prodotto di nicchia” che trattava prevalentemente argomenti di interesse generale privi di valore commerciale, ad esclusione di una piccola parte dedicata a sponsorizzare i prodotti della Parte_2
Insomma, la rivista non era fonte di rilevante profitto, anzi era quasi un'attività no profit, ovvero un costo aziendale privo di ritorno significativo in termini di pubblicità.
Era vero che in fatto il più delle volte non aveva contrastato le proposte di quanto alla Tes_1 CP_1 pubblicazione finale, alla scelta dei fornitori o al pagamento dei compensi ai giornalisti, ma questo era non dovuto all'ampiezza di poteri della direttrice della rivista bensì al fatto che la stessa aveva un budget estremamente limitato e numeri ridotti, soprattutto se comparata ad altri settori.
Più in generale, del resto, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, i svolgevano funzioni più Pt_4 specializzate, rilevanti e complete rispetto a un responsabile di negozio (al quale la direttrice responsabile della rivista poteva essere assimilata), poiché gestivano risorse umane e tecniche in numeri e volumi ben più importanti di quelli gestiti da CP_1
Il Tribunale avrebbe dovuto ritenere decisivo il fatto che la rivista, destinata a mera funzione informativa su argomenti relativi alla vita quotidiana delle persone, che nemmeno era il principale strumento di pubblicità aziendale, avesse pochi collaboratori, un budget limitato e un volume di fatturato minimale, soprattutto se comparato ai medesimi profili riferiti ad un responsabile di negozio.
Motivo 2) Inquadramento come dipendente di primo livello, difetto dei requisiti contrattuali per
l'inquadramento come Quadro di secondo profilo, travisamento istruttorio
La società appellante censurava ancora la sentenza per avere enfatizzato il ruolo dell'appellata sia nello stabilire il compenso dei collaboratori della rivista, sia nel proporre a la confezione finale di Tes_1 ciascuna pubblicazione.
I testi e giornalisti, avevano infatti riferito di avere trattato esclusivamente con Tes_2 Tes_3 il loro compenso, precisando tuttavia che la stessa si era riservata di fornire la risposta CP_1 definitiva in un incontro successivo, dimostrando così che nel frattempo aveva necessità di ottenere l'autorizzazione del superiore Tes_1
Infatti, la appellata non aveva la responsabilità del budget della rivista.
pagina 5 di 10 Per quanto riguarda poi il contenuto delle due e-mail prodotte dalla società per dimostrare il contenuto dei reciproci rapporti fra e il fatto che la prima sottoponesse al secondo la rivista nella CP_1 Tes_1 versione finale da pubblicare aggiungendo “se ci sono modifiche necessarie, siamo ancora in tempo” significava necessariamente che la parola finale non competeva alla direttrice responsabile bensì al superiore.
Secondo il Collegio, l'appello è infondato in relazione ad entrambi i motivi, da trattare congiuntamente per la loro stretta inerenza.
Prima di tutto, vanno ricapitolati i fatti, sostanzialmente pacifici e dalla cui qualificazione giuridica in termini di inquadramento della lavoratrice dipende l'esito del giudizio:
* è iscritta all'albo professionale come pubblicista, e come tale è direttrice responsabile della CP_1 rivista “Nuovo consumo”, periodico mensile pubblicato da , iscritto nel Registro della Parte_1 stampa periodica presso il Tribunale di Livorno, nonché nel Registro degli operatori della comunicazione
* la rivista viene stampata ogni mese in circa 170.000 copie, ed è distribuita in versione cartacea e online
* ogni mese i collaboratori che scrivono articoli per la rivista sono circa 25, e tutti trattano personalmente con i temi da svolgere, la lunghezza del pezzo ed ai tempi di consegna, e poi le CP_1 trasmettono l'elaborato insieme alle immagini, per la selezione e scelta finali
* gestisce le riunioni di redazione per la distribuzione dei compiti ai singoli collaboratori, CP_1 compone la rivista anche per gli aspetti grafici, trattando direttamente con i collaboratori tecnici;
confeziona le rubriche con i sommari;
stabilisce collocazione e dimensioni delle pagine o eventuali inserzioni pubblicitarie;
verifica l'intera pubblicazione per evitare che possa essere strumento di reati o altri leciti, rispetto ai quali ha responsabilità civile e penale;
in caso di richieste di risposta o di rettifica decide in proposito;
effettua interviste, scrive articoli ed editoriali in prima persona
* partecipa alle riunioni con i direttori responsabili delle altre riviste del gruppo CP_1 CP_2
(Consumatori, L'informatore ecc.), e si relaziona con i responsabili dei settori commerciali per la scelta degli argomenti da trattare e dei prodotti aziendali sui quali informare i lettori
* tratta e concorda con i singoli collaboratori della rivista, giornalisti e tecnici, il loro CP_1 compenso
* i superiori ai quali riferisce sono direttore soci e comunicazione nonché CP_1 Testimone_1 vicepresidente di , ed il presidente della stessa Parte_1 Parte_2
* era inquadrata al secondo livello CCNL e quindi, sulla base di accordo fra le parti, aveva CP_1 ottenuto il primo livello (il relativo verbale prevedeva che le parti avrebbero monitorato lo sviluppo pagina 6 di 10 della sua attività “ai fini della valutazione obiettiva della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di Quadro”, doc. 6 ric. 1°)
* la declaratoria del primo livello presuppone necessaria competenza professionale e notevole esperienza di lavoro, mansioni con responsabilità di gestione e/o coordinamento e controllo di importanti strutture aziendali, svolte con i necessari poteri per attuare le direttive (secondo la nell'ambito dei numerosi profili professionali inclusi nel primo livello, quello assimilabile Parte_2 al ruolo di direttrice responsabile della rivista è il capo di un grande negozio, responsabile dell'andamento funzionale e organizzativo di una importante unità di vendita, di cui assicura la razionale gestione)
* la declaratoria del Quadro si riferisce a posizioni organizzative di maggior rilievo per ampiezza e natura, con elevato contenuto professionale, che includono facoltà di rappresentanza, sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, responsabilità e autonomia nella gestione di risorse, contenuti specialistici particolarmente elevati, nell'ambito di ruoli di fondamentale importanza ai fini degli obiettivi aziendali;
al Quadro sono richieste conoscenze specifiche elevate nel proprio campo di competenza e capacità gestionale relativa al risorse umane e strumentali;
in particolare ha CP_1 chiesto ed ottenuto il riconoscimento del Quadro di secondo profilo, caratterizzato da analisi ed elaborazioni complesse di problematiche connesse agli obiettivi aziendali;
responsabilità dei settori di rilevante importanza e complessità, autonomia decisionale elevata e margini di discrezionalità nel determinare le condizioni della propria attività, contributi originali e creativi in funzione di elaborare le strategie di impresa, responsabilità di gestione o coordinamento di importanti strutture.
Il Collegio concorda con il Tribunale sul diritto della lavoratrice all'inquadramento superiore a fronte del pacifico ruolo professionale di direttrice responsabile della rivista “Nuovo Consumo”, edita da
. Parte_1
Le declaratorie contrattuali non prevedono alcun profilo specifico per tale ruolo, per essere piuttosto articolate in relazione alle posizioni tipiche della grande distribuzione commerciale, nel cui ambito non
è consueto che l'impresa decida di pubblicare un periodico di informazione, diverso da uno strumento di pubblicità.
Tuttavia, una volta che una società commerciale aveva deciso di essere editore di un vero e proprio periodico di informazione, per legge registrato come tale ed affidato un giornalista iscritto al relativo albo, direttore responsabile dal punto di vista civile e penale, tale ruolo si connotava come di Pt_3 secondo profilo, del quale condivide i profili sopra richiamati, sia quelli giuridici di vera e propria responsabilità quanto ai contenuti della pubblicazione, sia per quelli fattuali relativi all'ampiezza dei poteri esercitati per giungere al risultato finale. pagina 7 di 10 In particolare, quale direttrice responsabile di un periodico di informazione, svolgeva CP_1 senz'altro elaborazioni complesse di problematiche finalizzate a conseguire gli obiettivi della destinate ad impostare, sviluppare e concludere ogni singola pubblicazione, nell'ambito Parte_2 della quale forniva un contributo originale creativo, sia come giornalista essa stessa (interviste, articoli ecc.), sia coordinando in modo diretto quello di decine di collaboratori, giornalisti e tecnici.
Il è un dipendente sotto ordinato rispetto al dirigente di riferimento, con il quale si relaziona in Pt_3 modo diretto poiché ne riceve le direttive generali ed è sottoposto alla relativa autorizzazione.
L'appello non può essere condiviso laddove enfatizzava la sottoposizione di a come se CP_1 Tes_1 la prima avesse rivendicato in giudizio l'inquadramento del secondo. Al contrario, ha CP_1 rivendicato il Quadro di secondo profilo nell'ambito della relazione diretta con il dirigente (il Tes_1 quale peraltro non è solo il direttore soci e comunicazione, ma anche il vicepresidente di Pt_1
).
[...]
Di conseguenza, la circostanza che, per i contenuti editoriali e per il budget, ogni numero della rivista sia sottoposto alla approvazione finale di non sminuisce il ruolo della direttrice responsabile, Tes_1 bensì lo colloca nella corretta dinamica fra un e il relativo dirigente, già descritta nelle Pt_3 declaratorie contrattuali in termini di direttive generali.
Il fondamento della domanda discende dalla corrispondenza fra il ruolo di direttrice responsabile della rivista ed il Quadro di secondo livello, quanto alla posizione di maggior rilievo, al contenuto professionale elevato, al facoltà di rappresentanza e di coordinamento, all'autonomia nella gestione delle risorse ovvero al contributo specialistico elevato.
La giornalista NE aveva assunto stabilmente la responsabilità giuridica della pubblicazione, status non si estendeva al vicepresidente e presidente della Cooperativa, i quali conservavano il ruolo di editore responsabile della linea editoriale.
Peraltro, la rivista non era destinata a svolgere mera pubblicità ma, per precisa scelta della Parte_2 era uno strumento di informazione, registrato come tale. Quindi, la decisione di di pubblicare o Tes_1 meno la rivista con certi contenuti e forme, sia dal punto di vista della linea editoriale sia dal punto di vista del budget, non poteva comunque interferire sul vero e proprio profilo giornalistico, che rimaneva di esclusiva responsabilità di CP_1
Il contenuto giornalistico del ruolo, unito alla ampiezza dei compiti e dal carattere specifico della responsabilità giuridica, rappresentano elevato valore professionale che coinvolgeva conoscenze tecniche specialistiche, particolarmente sviluppate, e che pacificamente si accompagna al controllo e coordinamento di tutti i collaboratori della rivista, giornalisti e tecnici, nonché a funzioni di rappresentanza e di gestione autonoma delle risorse. pagina 8 di 10 Come risulta dall'istruttoria, il budget di spesa della rivista era soggetto all'approvazione finale del dirigente dopo essere stato proposto e definito dalla stessa la quale contrattava direttamente CP_1 con i singoli collaboratori l'entità del compenso di ciascuno, ovviamente nell'ambito di un budget complessivo stabilito dallo stesso dirigente. aveva ovviamente la parola definitiva, mentre a era rimessa la proposta del prodotto Tes_1 CP_1 finale relativo ad ogni singola pubblicazione, come anche la proposta del compenso di ciascun collaboratore. A differenza di quanto sostenuto in appello, ciò non significava che partecipasse Tes_1 insieme a a tutte le attività, varie e qualificate, che precedevano la formulazione di tali CP_1 proposte, le quali si connotavano per il carattere creativo in funzione delle strategie comunicative aziendali.
Insomma il ruolo di si esprimeva come autorizzazione finale, tipica del rapporto Dirigente Tes_1
/Quadro, e non come condivisione o puntuale direzione di un'attività, complessa e professionalizzata.
Non si può dire quindi che fosse soggetta a direttive e controlli puntuali, bensì alle direttive CP_1 generali alle quali la declaratoria sottopone il Quadro di secondo profilo.
I poteri di spesa e le facoltà di rappresentanza si esprimevano nella contrattazione diretta con i collaboratori fino a formulare proposte che, nell'ambito del budget, tendenzialmente erano avallate dal dirigente. In proposito il collegio non concorda con l'appello secondo il quale il fatto che si CP_1 riservasse di valutare le richieste economiche dei singoli collaboratori significa necessariamente che le dovesse ogni volta sottoporre a Al contrario la riserva di rispondere definitivamente al Tes_1 successivo colloquio col singolo collaboratore poteva spiegarsi anche con una verifica svolta singolarmente dalla stessa della compatibilità di tale richiesta con il budget della rivista. CP_1
I molteplici aspetti del ruolo della parte appellata finora esaminati sono fondamentalmente diversi da quelli del responsabile di un grande negozio, il quale – in coerenza con le declaratorie contrattuali sopra richiamate - non sceglie cosa offrire in vendita, non contratta il compenso dei dipendenti né assume in proprio alcuna responsabilità civile e penale, seppur gestisce un numero di risorse umane e strumentali assai superiori a quelle di una rivista, ed esprime un fatturato non comparabile a quello di una pubblicazione di natura informativa.
La prova orale aveva confermato definitivamente l'elevato contenuto professionale, l'ampia autonomia e l'apporto creativo svolto dall'appellata anche nelle relazioni con i direttori responsabili delle altre riviste edite dal gruppo nonché con i responsabili dei settori commerciali al fine di CP_2 Pt_1 individuare i prodotti sui quali sviluppare servizi informativi.
Spese di lite e C.U.
pagina 9 di 10 Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza della società appellante liquidate come da dispositivo in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, esclusa la fase di trattazione / istruttoria che non si è svolta nel presente giudizio esaurito in un'unica udienza di discussione e decisione sulla base degli atti e dei documenti.
Nei confronti della società appellante, integralmente soccombente, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 3.473,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Dichiara che nei confronti della società appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 18 marzo 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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