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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/12/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, all'esito dell'udienza di discussione fissata ex art. 127 ter c.p.c. del 18.12.2025 (udienza a tale data differita dalla precedente udienza di discussione dell'11.12.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 7.10.2025 comunicata alle parti che non hanno fatto opposizione alla fissazione dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c.), viste le note di trattazione scritta depositate da parte appellante in data 16.12.2025 e da parte appellata in data 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1580 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020, vertente tra
(p. I.V.A. Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Jacopo
EL (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, C.F._1 alla via Molise 9 - APPELLANTE -
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti, dall'Avv. Cristian
AR (c.f. ) e dall'Avv. Claudia Di Prospero (c.f. ) C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Sora, alla via Pantano
2 - APPELLATO -
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di discussione del
18.12.2025
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in appello depositato in data 10.12.2020 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il ha proposto appello avverso la sentenza n. 448/20 Parte_1 del Giudice di Pace di Avezzano, depositata in data 10.11.2020 e non notificata, con cui è stato accolto il ricorso proposto da avverso il verbale di accertamento di violazione del c.d.s. n. Controparte_1
112/X/2020, con compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto l'integrale riforma di tale sentenza con conseguente conferma del verbale opposto e con condanna dell'appellato alle spese del doppio grado.
2. Si è costituito chiedendo rigettarsi l'appello, stante la correttezza della sentenza Controparte_1 appellata e, in ogni caso, in considerazione delle ulteriori eccezioni già proposte in primo grado ed in questa sede riproposte, con vittoria delle spese del doppio grado.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata discussa all'udienza, fissata ex art. 127 ter c.p.c., del 18.12.2025.
4. L'appello non può trovare accoglimento e la sentenza appellata, seppur previa integrazione della motivazione nei termini di seguito esposti, può essere confermata (cfr., in ordine alla conferma della sentenza appellata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado, Cass., ord. n. 6533/24).
5. Occorre premettere che la sentenza appellata ha ritenendo tardiva e, conseguentemente, inammissibile la produzione documentale che il per assolvere all'onere probatorio sul Pt_1 medesimo gravante, ha effettuato oltre il termine decadenziale allo scopo previsto.
Il primo giudice ha dunque per tali motivi accolto il ricorso, risultando conseguentemente assorbite le ulteriori eccezioni svolte dall'originario ricorrente.
6. Con un unico motivo di gravame l'ente appellante ha censurato la suesposta motivazione laddove ha ritenuto che il termine per la produzione documentale da parte dell'amministrazione fosse perentorio anziché ordinatorio.
L'ente appellante ha quindi dedotto che la documentazione prodotta deve essere ritenuta ammissibile e che la stessa risulta pienamente idonea a dimostrare la funzionalità del dispositivo utilizzato e la verifica periodica della relativa taratura.
L'ente appellante ha inoltre contestato le ulteriori doglianze articolate in primo grado dall'originario ricorrente, deducendo che nella specie non ricorre un'ipotesi di necessaria contestazione immediata della violazione né, per altro verso, di necessaria preventiva individuazione della strada mediante apposito decreto prefettizio, oltre ad essere stata adeguatamente segnalata la presenza del dispositivo di rilevazione della velocità.
7. L'appellato ha di contro sostenuto che può ritenersi meramente ordinatorio solo il termine per la
2 produzione, da parte dell'amministrazione, del rappporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione, laddove invece eventuali ulteriori documenti debbono essere depositati entro il termine decadenziale di cui all'art. 416 c.p.c. e non, come avvenuto nella specie, con la costituzione in giudizio intervenuta un giorno prima della prima udienza fissata.
Inoltre, come detto, l'appellato ha reiterato le doglianze già svolte in prime cure e non esaminate in quanto risultate assorbite (cfr., in ordine alla non necessaria proposizione di un appello incidentale per consentire il riesame delle ulteriori eccezioni formulate dalla parte vittoriosa in primo grado e non esaminate in quanto assorbite, Cass., ord. n. 25840/21, Cass., SS.UU., sent. n. 7940/19).
8. Così richiamate le rispettive posizioni, giova premettere che è incontestata la costituzione in primo grado dell'ente locale in data 14.9.2020 e, dunque, il giorno precedente la prima udienza del
15.9.2020.
Al riguardo si ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale il termine di cui all'art. 7 comma settimo del D.Lgs. n. 150/11 per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è perentorio, mentre è perentorio il termine previsto per il deposito da parte dell'amministrazione di ulteriori documenti in forza del combinato disposto dell'art. 416 c.p.c. e dell'art. 7 comma primo del suindicato D.Lgs. (cfr., Cass., sent. n. 16853/16,
Cass., sent. n. 15887/19).
Ciò posto l'ente locale, costituendosi in primo grado, ha in particolare prodotto: a) il verbale di accertamento della violazione del c.d.s. avvenuta in data 11.1.2020, da cui emerge che la velocità è stata rilevata con dispositivo velomatic 512 matricola n. 2091-centralina, n. 3631-macchina fotografica e 2119– rilevatore, omologato dal Ministero LL.PP. con DD.MM. nn. 2961 del
27.11.1989, 3480 del 19.9.1996 e 20923 del 2.3.07; b) il rapporto dell'11.1.2020 in cui viene dato atto delle procedure di installazione del dispositivo e della previa verifica del suo corretto funzionamento mediante la procedura di autotest;
c) il certificato di taratura del 30.4.2019, relativamente ai sopra individuati rilevatore e centralina;
d) la dichiarazione di manutenzione periodica del 6.5.2019, relativamente alla sopra individuata centralina.
Ebbene può ritenersi che i documenti sopra descritti sub a) e b) possano rientrare nella nozione di copia del rapporto e di atti relativi all'accertamento (la cui produzione non soggiace dunque al rispetto di un termine perentorio), laddove invece i restanti documenti prodotti a sostegno della legittimità dell'accertamento avrebbero dovuto essere depositati nel termine perentorio sopra indicato.
Ne deriva che il giudice di primo grado ha correttamente accolto il ricorso in ragione della tardività del deposito di tale documentazione, atteso che grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata mediante la produzione del certificato di taratura nel caso, come quello di specie, di formulazione di specifiche contestazioni sul punto da parte del soggetto
3 sanzionato (cfr., Cass., ord. n. 17574/21).
Né, peraltro, a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi ritenendo che tutta la documentazione depositata dall'ente rientri nella documentazione cui fa riferimento il suindicato art. 7 comma settimo e, conseguentemente, sia producibile senza necessità di rispettare alcun termine perentorio.
Al riguardo occorre premettere che, come esposto, l'appellato ha riproposto in questa sede anche le eccezioni e le difese già formulate in primo grado e non esaminate in quanto risultate assorbite, eccezioni relative, tra l'altro, anche alla attendibilità ed alla funzionalità della strumentazione utilizzata sotto diversi profili (quali la verifica periodica di taratura e di funzionalità, la preventiva effettuazione di test di controllo di perfetta funzionalità prima dell'avvio dei controlli su strada, la ripetizione di tali test ogni venti controlli eseguiti, l'avvenuta omologazione del dispositivo da ritenersi come distinta rispetto all'approvazione).
Ciò posto, deve rilevarsi che, anche a ritenere tempestiva la produzione documentale da parte dell'amministrazione, tale produzione non potrebbe far ritenere pienamente assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante.
Ed infatti l'originario ricorrente ha svolto contestazioni anche con riferimento all'avvenuta omologazione del dispositivo (da intendersi come distinta rispetto alla sua approvazione) e, a fronte di tali contestazioni, non sono stati prodotti documenti comprovanti vuoi l'approvazione vuoi l'omologazione della strumentazione utilizzata, in quanto i DD.MM. indicati nel verbale di accertamento non sono stati prodotti mentre il documento n. 9, seppur denominato come certificati di omologazione, revisione e taratura periodica, è relativo alla certificazione ed alla dichiarazione sopra descritte sub c) e d).
Giova in ogni caso sottolineare che, in accordo con la più recente giurisprudenza di legittimità,
l'approvazione non potrebbe comunque essere considerata equipollente all'omologazione, la quale è invece espressamente richiesta dall'art. 142 comma sesto c.d.s. come univocamente evincibile dallo specifico riferimento ivi contenuto ad apparecchiature debitamente omologate (cfr., Cass., ord. n.
10505/24, Cass., ord. n. 12924/25, Cass., ord. n. 13966/25, Cass., ord. n. 26521/25).
Da quanto precede consegue che, anche a ritenere tempestiva la produzione documentale effettuata in primo grado da parte dell'ente, l'ente non avrebbe comunque pienamente assolto al proprio onere probatorio dimostrando la piena funzionalità della strumentazione utilizzata e, in particolare, dimostrandone l'avvenuta omologazione tramite la produzione del relativo certificato.
Anche sotto tale profilo la sentenza di primo grado deve dunque essere confermata, risultando superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni reiterate dall'appellato.
10. In considerazione della novità di alcune delle questioni esaminate e della recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto si ritiene di compensare le spese del presente grado.
4 Alcuna statuizione deve poi essere adottata quanto alle spese del primo grado, atteso che non consta la proposizione di un vero e proprio appello incidentale da parte dell'appellato vittorioso in primo grado in ordine alla compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado (cfr., Cass., sent. n.
17195/15).
Deve infine darsi atto che, avuto riguardo all'epoca dell'introduzione del presente giudizio d'appello, ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo da parte dell'appellante a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione ai sensi all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 1580 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020 così provvede:
- RIGETTA l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 448/20 del Giudice Parte_1 di Pace di Avezzano che, per l'effetto, conferma;
- COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente grado;
- DA' atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/02 nei riguardi dell'appellante . Parte_1
Così deciso in data 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
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