Cass. civ., sez. II, sentenza 10/12/2024, n. 31693
CASS
Sentenza 10 dicembre 2024

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La sentenza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Civile, il 5 novembre 2024, riguarda il ricorso presentato da un notaio sanzionato per aver autenticato una scrittura privata contenente una clausola di deroga alla competenza territoriale, ritenuta nulla. Il ricorrente contestava la decisione della Corte d'Appello di Ancona, che aveva confermato la sanzione disciplinare, sostenendo che la clausola fosse valida e che la Corte avesse omesso di considerare la natura atipica del contratto. Le questioni giuridiche sollevate includevano la violazione delle norme sulla competenza territoriale e la qualificazione del contratto.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la motivazione della Corte d'Appello era chiara e conforme al quadro normativo, in particolare agli articoli 21 e 447 bis c.p.c., che stabiliscono l'inderogabilità della competenza territoriale in materia di locazione. La Corte ha sottolineato che la nullità della clausola era di natura assoluta e rilevabile d'ufficio, escludendo la possibilità di deroghe pattizie. Inoltre, ha evidenziato che la sanzione disciplinare era giustificata dalla redazione di un atto nullo, confermando la legittimità del provvedimento sanzionatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/12/2024, n. 31693
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31693
    Data del deposito : 10 dicembre 2024

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