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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 889/2023 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Carmine Marco Zumpano;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti CP C.F._2 dall'Avv. Luigi Amoruso
resistente nonché
Il PM in sede
interventore ex lege
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 2.4.2025, con ordinanza del 6.4.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.6.2023, , premesso: Parte_1
- che con sentenza n. 159/2015, pubblicata in data 9.2.2015, il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con CP determinando in complessivi € 300,00 mensili l'importo dovuto da lui dovuto alla resistente
1 quale contributo al mantenimento del figlio minore , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
- che la propria situazione economica aveva subìto un peggioramento, essendo stato licenziato dall'azienda presso la quale lavorava e vivendo di lavori saltuari;
- che aveva generato tre figli, tutti allo stato minorenni, nati dalla relazione con la sua nuova compagna;
- che il figlio era divenuto nelle more maggiorenne;
Per_1
- che la resistente aveva contratto nuove nozze e lavorava come dipendente;
pertanto, sussistendone i presupposti di legge, formulava le seguenti conclusioni:
“1) Preliminarmente autorizzare la sospensione, anche momentanea, della corresponsione delle somme a titolo di mantenimento del figlio oggi maggiorenn , poiché Persona_2 risulta attuale ed evidente l'esigenza della famiglia e figli minori rispetto all'esigenza del figlio maggiorenne che può comunque contare sul supporto della madr e del coniuge CP
; Persona_3
2) In via preliminare e nel merito per tutte le motivazioni ed argomenti dedotti in parte narrativa, ed a modifica della condizioni di divorzio stabilite con la Sentenza per lo scioglimento degli effetti civili del matrimoni tra il signor e la signora Parte_1 CP
, pronuncia avente numerazione 159/2015 all'esito del procedimento con r.g.a.c.
[...]
1078/2011, emesso dal Tribunale di Crotone, disporre e dichiarare in favore del signor esistenti le condizioni tanto per la revoca totale od in alternativa la riduzione Parte_1 dell'assegno di mantenimento per il figlio e revoca dell'obbligo di Persona_2 corrispondere nella misura del 50% per le spese straordinarie;
3) In subordine, nella denegata ipotesi che non si possa disporre come al punto “2”, si chiede una rimodulazione e consistente riduzione delle somme corrisposte come mantenimento del figlio , ciò anche vista la presenza dei tre figli minori e Persona_2 per la intervenuta riduzione della capacità economica, chiedendo comunque l'eliminazione della corresponsione del 50% delle spese straordinarie”.
All'udienza di prima comparizione (ud. 8.5.2024), la resistente, pur ritualmente evocata, non si costituiva e, pertanto, il Tribunale dichiarava la sua contumacia e, in via temporanea ed urgente, riduceva l'importo del contributo al mantenimento a € 150,00 mensili (ord.
10.5.2024).
2 Con comparsa di data 4.11.2024, si costituiva tardivamente la resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Revocata la sua contumacia (ord. 7.11.2024), la causa veniva istruita con documentazione e prova orale e, rimessa in decisione ex art. 473-bis.28. c.p.c. con assegnazione dei relativi termini, veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe. Il P.M. interveniva regolarmente.
2. Il ricorso è in parte fondato e come tale è da accogliere, nei termini e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si ricorda la sostanziale valenza di giudicato delle statuizioni assunte con la sentenza di separazione o di divorzio (ovvero, in generale, la valenza negoziale vincolante degli accordi in tale sede intervenuti tra i coniugi, nel senso che le parti non possono più ridiscuterne il contenuto) salvo che non sopravvengano situazioni diverse e non considerate in quella sede. Tale conclusione trova invero un primo fondamento normativo nell'art. 156 ult. comma c.c. - che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza della stessa disposizione al sopravvenire di "giustificati motivi" - e quindi nell'art. 9 L. n. 898 del 1970 in tema di divorzio, che riproduce una formula sostanzialmente analoga, ripetuta anche nell'attuale art. 473-bis 29 c.p.c.; sicché, non è dato in realtà attribuire al procedimento di modifica natura di "revisio prioris istantiae", ossia di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, trattandosi piuttosto di "novum iudicium", finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, se e in quanto siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio rispetto al momento del divorzio (cfr. tra tante Cass. civ. sez. I, 8.5.2008 n. 11489).
E' altresì noto che i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di (separazione o) divorzio non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando comunque onere dell'interessato provare che detta perdita si sia tradotta in una effettiva riduzione delle "complessive risorse economiche", sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata (anche consensualmente) all'atto di determinazione dell'assegno (cfr. in tal senso, in tema di assegno al coniuge separato, Cass. civ. sez. I, 7.12.1999 n. 13666).
3 In punto di rito, viene in rilievo il citato art. 473-bis 29 c.p.c. (senz'altro applicabile anche al presente procedimento), secondo il quale "qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici". Dunque, operano le decadenze previste dagli artt. 473-bis 14 e 473-bis 17 c.p.c. (salvo quanto previsto dall'art. 473 bis 19 c.p.c.).
L'onere probatorio circa la sopravvenienza di giustificati motivi ricade sul soggetto che richiede la modifica, e quindi sull'obbligato, salvo quanto si dirà appresso con riferimento alla prole maggiorenne.
A tal proposito, si rammenta previamente il noto e ovvio principio secondo il quale l'obbligo di contribuire al mantenimento, educazione e istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi – e in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt.
147,148,316 bis, 337 ter c.c. e succ. modif.) non cessa ipso facto con il semplice raggiungimento della maggiore età, persistendo fino al conseguimento della reale indipendenza economica;
e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. sez. I, 22.3.2005 n. 6197, nonché 2.5.2006 n. 10119, circa il rilievo da attribuire alle "risorse economiche dell'obbligato" e relativo "livello economico-sociale").
La giurisprudenza ha più volte precisato che tale obbligo non può essere scisso da quelli di educazione ed istruzione, sicché può considerarsi assolto, e quindi cessato (salvo il residuale obbligo alimentare), quando siano stati assicurati al figlio tutti i mezzi per consentirgli un'adeguata espressione e realizzazione delle proprie personali capacità, propensioni ed aspirazioni, ovvero, quale ipotesi equiparata, nel caso di "mancato svolgimento di un
'attività" che dipenda "da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato" dello stesso figlio;
e ciò, alla stregua di una valutazione da compiersi in concreto (cfr. specialmente
Cass. Civ. sez. I, 6.11.2006 n. 23673, circa la necessaria "relatività" di ogni accertamento al riguardo, nonché sez. I, 7.4.2006 n. 8221, che esclude un qualsiasi automatismo, poiché ciò che conta è che "la prole, messa in condizione di rendersi economicamente autonoma, non abbia saputo o voluto, per inescusabile trascuratezza, o per discutibile scelta, o per neghittosità, o per il nutrimento di aspirazioni eccessive o velleitarie, conseguire l'autonomia
4 economica dai genitori auspicata ed in ogni modo da essi facilitata". V. anche Cass.
18785/21 e ord. 32406/21, che valorizzano l'avanzare dell'età quale elemento rilevante;
ed ancora v. Cass. 23318/21, 21773/08, 22500/04).
In argomento, va richiamato soprattutto l'emblematico principio di diritto enunciato dalla
S.C. con l'ordinanza n. 38366/2021: "In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro".
In definitiva, secondo l'insegnamento più recente della S.C., da un verso - in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di auto responsabilità, contemperato con quello di solidarietà, ciò che è esigibile dal genitore è il dovere di assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, procurandogli il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo. Rientra invece nella responsabilità del figlio attivarsi con tutte le forze per la ricerca di un'occupazione, salvo concedergli un congruo e ragionevole lasso di tempo per completare gli studi prescelti e, in seguito, inserirsi nel mondo del lavoro;
per converso, una condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale costituirebbe piuttosto un indicatore forte di inerzia colpevole, dando così luogo ad una presunzione, che potrebbe essere vinta solo dimostrando la sussistenza di ragioni individuali specifiche, quali problematiche di salute o peculiari contingenze personali o motivi oggettivi.
Peraltro, spetterà allo stesso figlio maggiorenne provare sia la mancanza di indipendenza economica, sia di avere curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro;
il che rappresenta una novità in tema di onere probatorio (inaugurata già da Cass. 17183/20), in linea con il principio generale di vicinanza o prossimità della prova (si veda anche Cass. civ. sez. I, 25/07/22 n. 23132, nel senso che "l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, essendo destinato a protrarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori;
di
5 conseguenza, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri - con conseguente onere probatorio a suo carico - di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni"). Dall'altro verso, come affermato segnatamente da Cass. 38366/2021 cit., non può nemmeno pretendersi dal genitore il prolungamento del mantenimento fino a quando le condizioni del mercato del lavoro consentano al figlio lo svolgimento di un'attività all'altezza della sua professionalità; una volta iniziata un'attività lavorativa, anche se precaria e con retribuzione modesta, purché garantisca la possibilità di vivere in modo dignitoso ed autonomo, il diritto al mantenimento cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o andamento negativo della stessa, in tal caso soccorrendo altri strumenti per soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, fermo comunque l'obbligo alimentare ex art. 433 c.c..
Sul punto, va a dire il vero citata anche Cass. n. 19077/20, la quale - nel ribadire il necessario perseguimento del diritto del figlio di mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello tenuto in costanza di convivenza dei genitori - ha anche escluso che possa dirsi raggiunta l'indipendenza economica quando gli impegni del figlio non abbiano carattere di stabilità, come quelli a tempo determinato, in quanto queste tipologie contrattuali non garantiscono una efficiente stabilità.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. 7015/2024).
3. Nella specie, il ricorrente ha in sostanza addotto, a sostegno delle proprie richieste, le seguenti circostanze: le sue condizioni economiche sarebbero mutate in pejus;
il figlio sarebbe divenuto maggiorenne e di fatto autonomo.
Nel dettaglio, l'istruttoria svolta, a mezzo della teste escussa in corso di causa e della documentazione versata in atti, ha consentito di appurare che in effetti le condizioni economiche del sono peggiorate, dovendo ritenersi provati sia l'avvenuto Pt_1
6 licenziamento del ricorrente (in data 13.6.2022) sia il peggioramento della sua redditività
(cfr. dichiarazioni dei redditi delle ultime tre annualità).
D'altro canto, la resistente ha dato atto di essere disoccupata, senza tuttavia allegare alcunché sul punto e gode di una situazione reddituale più favorevole di quella del ricorrente
(cfr. dichiarazioni dei redditi delle ultime tre annualità).
Quanto, poi, al figlio , non può parlarsi di situazione di indipendenza economica, Per_1 considerate la sua ancora giovane età (22 anni ad ottobre) e la circostanza (incontestata) che frequenta l'università; sicché egli sta ancora completando un percorso di formazione preliminare all'acquisizione di una professionalità tale da potergli garantire in futuro un'occupazione e, dunque, l'indipendenza economica dal genitore.
Osserva il Collegio che il diritto del figlio al mantenimento durante il percorso di studi si giustifica a fronte dell'obiettivo del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.
Pertanto, non si scorge, allo stato attuale, alcun profilo di colpa in ordine al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio.
Va, inoltre, precisato che ai fini dell'elisione/riduzione del contributo de quo non rileva la circostanza, allegata dal ricorrente, della nascita di tre figli da un'altra donna, che comporterebbe a suo carico nuovi e maggiori oneri di spesa, in difetto della prova che tali oneri gravino esclusivamente su di lui e non, invece, anche sulla madre della prole, della quale non si allega né l'assoluta incapacità di lavoro né l'impossidenza economica (Cass. n.
6289/2014).
Né può valorizzarsi la dedotta distanza affettiva tra il ricorrente e il figlio beneficiario: all'uopo deve richiamarsi l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la mancata frequentazione tra il genitore e il proprio figlio, causata da una decisione del figlio, non comporta per il genitore il venir meno dell'obbligo di mantenimento economico.
Pertanto, quest'ultimo sarà tenuto a versare l'assegno di mantenimento al figlio anche se costui ha deciso di non frequentarlo" (cfr. Cass. n. 2735/2019).
Infine, deve rimarcarsi che l'inadempimento da parte del dell'obbligo di contribuire Pt_1 al mantenimento del figlio, lamentato dalla non è dirimente ai presenti fini, dovendo CP le ragioni dalla medesima addotte trovare tutela in altra e opportuna sede.
7 Pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni su esposte, si ritiene equo e congruo ridurre l'importo del contributo al mantenimento del figlio a € 200,00 mensili (invece di Per_1
300,00), oltre adeguamento annuale ISTAT con conferma della ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti in causa, tenendo sempre in vista l'obiettivo proprio dell'assegno de quo, nei termini sopra precisati.
Poiché, come noto, un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, tale riduzione deve retroagire al momento della domanda giudiziale, ossia dalla data di deposito del ricorso introduttivo (v. tra tante Cass. ord. n. 10788/18 del
4.5.2018 e Cass. ord. 10787/17 del 3.5.2017).
4. La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, riduce, a decorrere dalla data della domanda giudiziale, l'importo dovuto dal ricorrente alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , al minor importo di € 200,00 mensili, oltre adeguamento Per_1 annuale ISTAT e 50% delle spese straordinarie;
- compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 889/2023 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Carmine Marco Zumpano;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti CP C.F._2 dall'Avv. Luigi Amoruso
resistente nonché
Il PM in sede
interventore ex lege
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 2.4.2025, con ordinanza del 6.4.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.6.2023, , premesso: Parte_1
- che con sentenza n. 159/2015, pubblicata in data 9.2.2015, il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con CP determinando in complessivi € 300,00 mensili l'importo dovuto da lui dovuto alla resistente
1 quale contributo al mantenimento del figlio minore , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
- che la propria situazione economica aveva subìto un peggioramento, essendo stato licenziato dall'azienda presso la quale lavorava e vivendo di lavori saltuari;
- che aveva generato tre figli, tutti allo stato minorenni, nati dalla relazione con la sua nuova compagna;
- che il figlio era divenuto nelle more maggiorenne;
Per_1
- che la resistente aveva contratto nuove nozze e lavorava come dipendente;
pertanto, sussistendone i presupposti di legge, formulava le seguenti conclusioni:
“1) Preliminarmente autorizzare la sospensione, anche momentanea, della corresponsione delle somme a titolo di mantenimento del figlio oggi maggiorenn , poiché Persona_2 risulta attuale ed evidente l'esigenza della famiglia e figli minori rispetto all'esigenza del figlio maggiorenne che può comunque contare sul supporto della madr e del coniuge CP
; Persona_3
2) In via preliminare e nel merito per tutte le motivazioni ed argomenti dedotti in parte narrativa, ed a modifica della condizioni di divorzio stabilite con la Sentenza per lo scioglimento degli effetti civili del matrimoni tra il signor e la signora Parte_1 CP
, pronuncia avente numerazione 159/2015 all'esito del procedimento con r.g.a.c.
[...]
1078/2011, emesso dal Tribunale di Crotone, disporre e dichiarare in favore del signor esistenti le condizioni tanto per la revoca totale od in alternativa la riduzione Parte_1 dell'assegno di mantenimento per il figlio e revoca dell'obbligo di Persona_2 corrispondere nella misura del 50% per le spese straordinarie;
3) In subordine, nella denegata ipotesi che non si possa disporre come al punto “2”, si chiede una rimodulazione e consistente riduzione delle somme corrisposte come mantenimento del figlio , ciò anche vista la presenza dei tre figli minori e Persona_2 per la intervenuta riduzione della capacità economica, chiedendo comunque l'eliminazione della corresponsione del 50% delle spese straordinarie”.
All'udienza di prima comparizione (ud. 8.5.2024), la resistente, pur ritualmente evocata, non si costituiva e, pertanto, il Tribunale dichiarava la sua contumacia e, in via temporanea ed urgente, riduceva l'importo del contributo al mantenimento a € 150,00 mensili (ord.
10.5.2024).
2 Con comparsa di data 4.11.2024, si costituiva tardivamente la resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Revocata la sua contumacia (ord. 7.11.2024), la causa veniva istruita con documentazione e prova orale e, rimessa in decisione ex art. 473-bis.28. c.p.c. con assegnazione dei relativi termini, veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe. Il P.M. interveniva regolarmente.
2. Il ricorso è in parte fondato e come tale è da accogliere, nei termini e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si ricorda la sostanziale valenza di giudicato delle statuizioni assunte con la sentenza di separazione o di divorzio (ovvero, in generale, la valenza negoziale vincolante degli accordi in tale sede intervenuti tra i coniugi, nel senso che le parti non possono più ridiscuterne il contenuto) salvo che non sopravvengano situazioni diverse e non considerate in quella sede. Tale conclusione trova invero un primo fondamento normativo nell'art. 156 ult. comma c.c. - che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza della stessa disposizione al sopravvenire di "giustificati motivi" - e quindi nell'art. 9 L. n. 898 del 1970 in tema di divorzio, che riproduce una formula sostanzialmente analoga, ripetuta anche nell'attuale art. 473-bis 29 c.p.c.; sicché, non è dato in realtà attribuire al procedimento di modifica natura di "revisio prioris istantiae", ossia di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, trattandosi piuttosto di "novum iudicium", finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, se e in quanto siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio rispetto al momento del divorzio (cfr. tra tante Cass. civ. sez. I, 8.5.2008 n. 11489).
E' altresì noto che i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di (separazione o) divorzio non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando comunque onere dell'interessato provare che detta perdita si sia tradotta in una effettiva riduzione delle "complessive risorse economiche", sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata (anche consensualmente) all'atto di determinazione dell'assegno (cfr. in tal senso, in tema di assegno al coniuge separato, Cass. civ. sez. I, 7.12.1999 n. 13666).
3 In punto di rito, viene in rilievo il citato art. 473-bis 29 c.p.c. (senz'altro applicabile anche al presente procedimento), secondo il quale "qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici". Dunque, operano le decadenze previste dagli artt. 473-bis 14 e 473-bis 17 c.p.c. (salvo quanto previsto dall'art. 473 bis 19 c.p.c.).
L'onere probatorio circa la sopravvenienza di giustificati motivi ricade sul soggetto che richiede la modifica, e quindi sull'obbligato, salvo quanto si dirà appresso con riferimento alla prole maggiorenne.
A tal proposito, si rammenta previamente il noto e ovvio principio secondo il quale l'obbligo di contribuire al mantenimento, educazione e istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi – e in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt.
147,148,316 bis, 337 ter c.c. e succ. modif.) non cessa ipso facto con il semplice raggiungimento della maggiore età, persistendo fino al conseguimento della reale indipendenza economica;
e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. sez. I, 22.3.2005 n. 6197, nonché 2.5.2006 n. 10119, circa il rilievo da attribuire alle "risorse economiche dell'obbligato" e relativo "livello economico-sociale").
La giurisprudenza ha più volte precisato che tale obbligo non può essere scisso da quelli di educazione ed istruzione, sicché può considerarsi assolto, e quindi cessato (salvo il residuale obbligo alimentare), quando siano stati assicurati al figlio tutti i mezzi per consentirgli un'adeguata espressione e realizzazione delle proprie personali capacità, propensioni ed aspirazioni, ovvero, quale ipotesi equiparata, nel caso di "mancato svolgimento di un
'attività" che dipenda "da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato" dello stesso figlio;
e ciò, alla stregua di una valutazione da compiersi in concreto (cfr. specialmente
Cass. Civ. sez. I, 6.11.2006 n. 23673, circa la necessaria "relatività" di ogni accertamento al riguardo, nonché sez. I, 7.4.2006 n. 8221, che esclude un qualsiasi automatismo, poiché ciò che conta è che "la prole, messa in condizione di rendersi economicamente autonoma, non abbia saputo o voluto, per inescusabile trascuratezza, o per discutibile scelta, o per neghittosità, o per il nutrimento di aspirazioni eccessive o velleitarie, conseguire l'autonomia
4 economica dai genitori auspicata ed in ogni modo da essi facilitata". V. anche Cass.
18785/21 e ord. 32406/21, che valorizzano l'avanzare dell'età quale elemento rilevante;
ed ancora v. Cass. 23318/21, 21773/08, 22500/04).
In argomento, va richiamato soprattutto l'emblematico principio di diritto enunciato dalla
S.C. con l'ordinanza n. 38366/2021: "In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro".
In definitiva, secondo l'insegnamento più recente della S.C., da un verso - in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di auto responsabilità, contemperato con quello di solidarietà, ciò che è esigibile dal genitore è il dovere di assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, procurandogli il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo. Rientra invece nella responsabilità del figlio attivarsi con tutte le forze per la ricerca di un'occupazione, salvo concedergli un congruo e ragionevole lasso di tempo per completare gli studi prescelti e, in seguito, inserirsi nel mondo del lavoro;
per converso, una condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale costituirebbe piuttosto un indicatore forte di inerzia colpevole, dando così luogo ad una presunzione, che potrebbe essere vinta solo dimostrando la sussistenza di ragioni individuali specifiche, quali problematiche di salute o peculiari contingenze personali o motivi oggettivi.
Peraltro, spetterà allo stesso figlio maggiorenne provare sia la mancanza di indipendenza economica, sia di avere curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro;
il che rappresenta una novità in tema di onere probatorio (inaugurata già da Cass. 17183/20), in linea con il principio generale di vicinanza o prossimità della prova (si veda anche Cass. civ. sez. I, 25/07/22 n. 23132, nel senso che "l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, essendo destinato a protrarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori;
di
5 conseguenza, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri - con conseguente onere probatorio a suo carico - di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni"). Dall'altro verso, come affermato segnatamente da Cass. 38366/2021 cit., non può nemmeno pretendersi dal genitore il prolungamento del mantenimento fino a quando le condizioni del mercato del lavoro consentano al figlio lo svolgimento di un'attività all'altezza della sua professionalità; una volta iniziata un'attività lavorativa, anche se precaria e con retribuzione modesta, purché garantisca la possibilità di vivere in modo dignitoso ed autonomo, il diritto al mantenimento cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o andamento negativo della stessa, in tal caso soccorrendo altri strumenti per soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, fermo comunque l'obbligo alimentare ex art. 433 c.c..
Sul punto, va a dire il vero citata anche Cass. n. 19077/20, la quale - nel ribadire il necessario perseguimento del diritto del figlio di mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello tenuto in costanza di convivenza dei genitori - ha anche escluso che possa dirsi raggiunta l'indipendenza economica quando gli impegni del figlio non abbiano carattere di stabilità, come quelli a tempo determinato, in quanto queste tipologie contrattuali non garantiscono una efficiente stabilità.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. 7015/2024).
3. Nella specie, il ricorrente ha in sostanza addotto, a sostegno delle proprie richieste, le seguenti circostanze: le sue condizioni economiche sarebbero mutate in pejus;
il figlio sarebbe divenuto maggiorenne e di fatto autonomo.
Nel dettaglio, l'istruttoria svolta, a mezzo della teste escussa in corso di causa e della documentazione versata in atti, ha consentito di appurare che in effetti le condizioni economiche del sono peggiorate, dovendo ritenersi provati sia l'avvenuto Pt_1
6 licenziamento del ricorrente (in data 13.6.2022) sia il peggioramento della sua redditività
(cfr. dichiarazioni dei redditi delle ultime tre annualità).
D'altro canto, la resistente ha dato atto di essere disoccupata, senza tuttavia allegare alcunché sul punto e gode di una situazione reddituale più favorevole di quella del ricorrente
(cfr. dichiarazioni dei redditi delle ultime tre annualità).
Quanto, poi, al figlio , non può parlarsi di situazione di indipendenza economica, Per_1 considerate la sua ancora giovane età (22 anni ad ottobre) e la circostanza (incontestata) che frequenta l'università; sicché egli sta ancora completando un percorso di formazione preliminare all'acquisizione di una professionalità tale da potergli garantire in futuro un'occupazione e, dunque, l'indipendenza economica dal genitore.
Osserva il Collegio che il diritto del figlio al mantenimento durante il percorso di studi si giustifica a fronte dell'obiettivo del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.
Pertanto, non si scorge, allo stato attuale, alcun profilo di colpa in ordine al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio.
Va, inoltre, precisato che ai fini dell'elisione/riduzione del contributo de quo non rileva la circostanza, allegata dal ricorrente, della nascita di tre figli da un'altra donna, che comporterebbe a suo carico nuovi e maggiori oneri di spesa, in difetto della prova che tali oneri gravino esclusivamente su di lui e non, invece, anche sulla madre della prole, della quale non si allega né l'assoluta incapacità di lavoro né l'impossidenza economica (Cass. n.
6289/2014).
Né può valorizzarsi la dedotta distanza affettiva tra il ricorrente e il figlio beneficiario: all'uopo deve richiamarsi l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la mancata frequentazione tra il genitore e il proprio figlio, causata da una decisione del figlio, non comporta per il genitore il venir meno dell'obbligo di mantenimento economico.
Pertanto, quest'ultimo sarà tenuto a versare l'assegno di mantenimento al figlio anche se costui ha deciso di non frequentarlo" (cfr. Cass. n. 2735/2019).
Infine, deve rimarcarsi che l'inadempimento da parte del dell'obbligo di contribuire Pt_1 al mantenimento del figlio, lamentato dalla non è dirimente ai presenti fini, dovendo CP le ragioni dalla medesima addotte trovare tutela in altra e opportuna sede.
7 Pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni su esposte, si ritiene equo e congruo ridurre l'importo del contributo al mantenimento del figlio a € 200,00 mensili (invece di Per_1
300,00), oltre adeguamento annuale ISTAT con conferma della ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti in causa, tenendo sempre in vista l'obiettivo proprio dell'assegno de quo, nei termini sopra precisati.
Poiché, come noto, un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, tale riduzione deve retroagire al momento della domanda giudiziale, ossia dalla data di deposito del ricorso introduttivo (v. tra tante Cass. ord. n. 10788/18 del
4.5.2018 e Cass. ord. 10787/17 del 3.5.2017).
4. La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, riduce, a decorrere dalla data della domanda giudiziale, l'importo dovuto dal ricorrente alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , al minor importo di € 200,00 mensili, oltre adeguamento Per_1 annuale ISTAT e 50% delle spese straordinarie;
- compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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