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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/11/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 3743/2022 Verbale di Udienza del giorno 12 novembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa AI Casale all'esito dell'udienza cartolare del 12 novembre 2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice con cui la difesa si Parte_1 riporta integralmente a tutte le deduzioni, eccezioni e richieste in atti e così conclude:” Preliminarmente 1:Accertare i fatti come esposti in narrativa. 2. Accertare il conferimento dell'incarico e la stipula del relativo contratto per la prestazione musicale del 31.08.2019, nell'ambito della manifestazione denominata “Avellino Summer Fest”, tenutasi ad Avellino, dal 1 agosto fino al 21 settembre 2019, tra l'Assessore al Patrimonio, alle politiche Politiche Giovanili e agli Eventi, sig. , ed il sig. CP_1 Parte_1
titolare del gruppo musicale “Spaghetti Style”, in violazione dello schema
[...] procedimentale di spesa previsto dalla normativa di riferimento. 3. Accertare l'esatto adempimento da parte del gruppo musicale “Spaghetti Style” Controparte_2 dell'obbligazione assunta. 4. Accertare l'indebito arricchimento da parte del
[...]
che ha tratto vantaggio dall'evento. CP_3
In via principale
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, condannare il sig. in proprio e nella predetta qualità e ragione, al pagamento, in CP_1 favore del deducente, della somma pattuita, ammontante ad € 5.000,00, oltre interessi moratori di cui al D.L. n. 231 del 09.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni maturati, per un totale di € 6.230,68, oltre interessi successivi, oltre oneri fiscali se ed in quanto dovuti, o della minore o maggiore somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi ulteriori ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione e maggior danno indotto dal mancato adempimento, e comunque con il danno emergente ed il lucro cessante. In subordine
6. ANre il sig. al risarcimento dei danni per lo stesso importo CP_1 pattuito per l'evento o la minore o maggiore somma che il Giudice vorrà stabilire, a titolo di responsabilità contrattuale o, se del caso, precontrattuale, e comunque ad ogni titolo ulteriore e residuale, con gli interessi di cui al D.L. n. 231 del 09.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni, oltre interessi ulteriori ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione e maggior danno indotto dal mancato adempimento, e comunque con il danno emergente ed il lucro cessante. In via surrogatoria ed in ogni caso
7. Accertare e dichiarare il diritto dell'amministratore all'azione di indebito arricchimento nei confronti del che si è arricchito della prestazione, e quindi, CP_3 ai sensi dell'art. 2900 c.c. surrogare l'esponente nei diritti spettanti al sig. CP_1 nei confronti del , in virtù dell'azione di indebito
[...] Controparte_3 arricchimento ex art. dell'art. 2041 c.c., al fine di assicurare all'attore il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie. 8. Per l'effetto, condannare il al pagamento - a titolo di indennizzo Controparte_3
– in favore dell'esponente, della somma di € 5.000,00, oltre interessi moratori di cui al D.L. n. 231 del 09.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni maturati, per un totale di € 6.230,68, oltre interessi successivi, oltre oneri fiscali se ed in quanto dovuti,
o della minore o maggiore somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi ulteriori ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione e maggior danno indotto dal mancato adempimento, e comunque con il danno emergente ed il lucro cessante. In via ulteriormente subordinata
9. ANre il al pagamento – ad ogni titolo – in favore Controparte_3 dell'attore, della somma di € 5.000,00 s.e.o o., o della minore o maggiore somma che il Giudice riterrà di giustizia, con gli interessi di cui al D.L. n. 231 del 09.10.2002, e successive modifiche ed integrazioni, per un totale di € 6.230,68, oltre interessi successivi, oltre oneri fiscali se ed in quanto dovuti, o della minore o maggiore somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi ulteriori ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione e maggior danno indotto dal mancato adempimento, e comunque con il danno emergente ed il lucro cessante. In tutti i casi
10. ANre i convenuti, in solido, al pagamento di spese e compensi di giudizio, con attribuzione”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa AI Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 12 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3743 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto e vertente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10.02.1978 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Avellino alla via Dante n. 31 presso lo studio dell'avv. Pasquale Sorriento (C.F.
[...]
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_3
15.02.1995 e residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
sede in Avellino (AV) alla piazza del Popolo n. 1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: contratto d'opera
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'udienza del giorno 04/06/2025, nella quale sulle conclusioni delle parti rinviava all'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 10.10.2022,
[...]
, all'epoca dei fatti titolare della cessata ditta individuale “Spaghetti Style” Parte_1
– gruppo musicale irpino - ha citato in giudizio , CP_1 [...]
, e il Controparte_4 [...]
per il mancato adempimento da parte di questi ultimi del pagamento del CP_3
corrispettivo concordato per lo spettacolo musicale eseguito presso l'Anfiteatro comunale di Bellizzi Irpino (AV) in data 31.08.2019 in occasione della più ampia manifestazione organizzata dall'Ente denominata “Avellino Summer Fest 2019”.
L'attore ha premesso che per tale incarico, commissionato dall'Assessore e CP_1
perfezionato presso il , le parti hanno concordato un compenso di CP_3 CP_3
€ 5000,00, da pagarsi al termine della manifestazione, alla quale il Controparte_3
ha dato grande risonanza tramite un'importante campagna pubblicitaria - costruita mediante cartelloni pubblicitari e testate online e cartacee - che descriveva un fitto programma di eventi in cui era prevista anche l'esibizione del gruppo musicale di cui era titolare. Il gruppo musicale “Spaghetti Style”, come dedotto Parte_1
dall'attore, ha adempiuto agli impegni assunti, eseguendo regolarmente la prestazione artistica commissionata.
Tanto premesso, nonostante numerosi inviti e solleciti ad adempiere rivolti ai rappresentanti del – in particolare all'Assessore Controparte_3 CP_1
– e nonostante gli stessi abbiano rassicurato in merito alla sussistenza Parte_1 degli atti e dei documenti necessari al perfezionamento dell'iter burocratico- amministrativo relativo a tale posizione, l'attore deduce di aver invitato e diffidato il a provvedere all'adempimento, senza tuttavia ricevere alcun Controparte_3
riscontro.
L'attore, inoltre, rileva che, per la realizzazione della suddetta manifestazione, il ha chiesto e ricevuto i finanziamenti regionali del “POC Controparte_3
Campania 2014-2020. Programma eventi per la promozione e valorizzazione delle attività turistiche e culturali” per un importo superiore ad € 150.000,00.
A fondamento della domanda l'attore ha, dunque, eccepito la persistenza della propria legittimazione attiva e capacità processuale quale titolare della ditta individuale, nonostante la cessazione della medesima in quanto, riportando giurisprudenza consolidata sul punto, la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venire meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale.
L'attore, inoltre, eccepisce l'inadempimento da parte dell'Amministrazione comunale a fronte dell'esatto adempimento della prestazione dovuta da parte del gruppo musicale di cui egli era titolare e rileva che tale inadempimento ha comportato allo stesso gravi pregiudizi per l'impegno assunto e per l'affidamento generato circa l'adempimento delle obbligazioni da parte del nelle persone dei rappresentanti Controparte_3
dell'Ente. L'attore ha eccepito tale responsabilità dei rappresentanti riportando la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 267/2000 in tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, la quale prevede che questi ultimi possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
che, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione di tale schema procedimentale di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, così rispondendone con il proprio patrimonio. L'attore, dunque, eccepisce che l'obbligazione alla controprestazione a proprio favore sorge in capo all'Assessore agli Eventi, , quale soggetto che ha commissionato e consentito la CP_1
realizzazione dell'evento in violazione delle disposizioni di legge;
nonché rileva il comportamento del , che ha ricevuto un indebito vantaggio dalle Controparte_3
esibizioni, che hanno reso ulteriormente attrattiva la manifestazione, oltre all'indebito arricchimento, la cui relativa azione è riconosciuta all'amministratore, funzionario, dipendente che ha consentito la fornitura, ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c., al contraente privato fornitore.
L'attore ha, dunque, concluso chiedendo preliminarmente di accertare i fatti come esposti, di accertare il conferimento dell'incarico e la stipula del relativo contratto per la prestazione musicale del 31.08.2019 con l'Assessore in violazione CP_1
dello schema procedimentale di spesa previsto dalla normativa suindicata, nonché di accertare l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta da parte del gruppo musicale
“Spaghetti Style” e l'indebito arricchimento da parte del Controparte_2 [...]
che ha tratto vantaggio dall'evento. CP_3
In via principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 d.lgs. n. 267/2000, di condannare
, in proprio e nella predetta qualità e ragione, al pagamento della CP_1
somma pattuita di € 5000,00, oltre interessi moratori di cui al d.l. n. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni maturati, per un totale di € 6230,68, oltre interessi successivi, oneri fiscali se ed in quanto dovuti, o della minore o maggiore somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi ulteriori ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione e maggior danno indotto dal mancato adempimento, con il danno emergente e il lucro cessante.
In subordine, di condannare al risarcimento dei danni per il medesimo CP_1
importo pattuito per l'evento o la minore o maggiore somma che il giudice vorrà stabilire, a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale, con gli interessi di cui al d.l. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni, oltre interessi ulteriori ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione e maggior danno indotto dal mancato adempimento, con il danno emergente e il lucro cessante.
In via surrogatoria e in ogni caso, di accertare e dichiarare il diritto dell'amministratore all'azione di indebito arricchimento nei confronti del che si è arricchito dalla CP_3
prestazione e, ai sensi dell'art. 2900 c.c., surrogare l'attore nei diritti spettanti a CP_1
nei confronti dell'Ente, in virtù dell'azione di indebito arricchimento ai sensi
[...]
dell'art. 2041 c.c.; per l'effetto, di condannare il al pagamento in Controparte_3
proprio favore della somma di € 5000,00, oltre interessi moratori di cui al d.l. n.
231/2002 e successive modifiche e integrazioni maturati, per un totale di € 6230,68, oltre interessi successivi, oneri fiscali se ed in quanto dovuti, o della minore o maggiore somma che il giudice riterrà di giustizia, oltre interessi ulteriori ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione e maggior danno indotto dal mancato adempimento, con il danno emergente e il lucro cessante, a titolo di indennizzo.
In via subordinata, di condannare il al pagamento della somma Controparte_3
menzionata, ad ogni titolo.
In ogni caso, di condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di giudizio, con attribuzione.
La causa è stata istruita mediante prova orale all'esito della quale, all'odierna udienza, viene decisa.
DIRITTO Co In via preliminare, va dichiarata la contumacia nonché del CP_1 [...]
, i quali non si sono costituiti in giudizio, sebbene ritualmente citati. CP_3
Sempre in via preliminare, si rileva la sussistenza della legittimazione attiva e della capacità processuale dell'attore in quanto, nonostante sia intervenuta la cancellazione di tale ultimo imprenditore individuale dal registro delle imprese, ciò “non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, sicché legittimata ad agire davanti l'autorità giudiziaria è proprio la persona fisica che fu imprenditore” (cfr. Cass. n. 28658/2020; Cass. n. 98/2016; Cass.,
21714/2013; Cass. n. 9744/2011).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va in parte accolta, preliminarmente esaminando la fattispecie storica come introdotta dall'attore.
L'attore ha dichiarato nell'atto introduttivo di essere stato titolare del gruppo musicale irpino “Spaghetti Style”, come provato dal certificato EMNPALS di immatricolazione dell'impresa individuale e dal deposito della registrazione del marchio presso la
Camera di Commercio di Avellino prodotti in atti.
Come premesso, ha proposto azione di pagamento nei confronti Parte_1
dell , Controparte_4 CP_1
all'epoca titolare dell'incarico presso il , per l'inadempimento Controparte_3
dell'obbligazione assunta a seguito della commissione di una prestazione musicale – regolarmente eseguita - da parte del gruppo musicale nell'ambito della manifestazione
“Avellino Summer Fest 2019”.
A sostegno della domanda l'attore ha prodotto la locandina di pubblicizzazione della manifestazione, in cui è presente la programmazione della performance commissionata al gruppo “Spaghetti Style” per il giorno 31.08.2019 in Bellizzi Irpino (AV), nonché numerosi estratti di articoli di giornali locali in cui è descritta l'iniziativa dell'Ente nel complesso.
La commissione della prestazione da parte dell , il corrispettivo Parte_2
concordato dalle parti pari ad € 5.000,00 e l'adempimento da parte dell'attore risultano provati dalle prove testimoniali ammesse all'udienza del 07.11.2023 ed espletate nel corso del presente giudizio.
In particolare, all'udienza del 21.02.2024 è stato escusso il teste Testimone_1
la quale ha dichiarato “Alla fine del mese di giugno 2019 mi trovavo in un locale in compagnia di amici e la serata era stata tenuta dal titolare del gruppo Spaghetti Pt_1
Style. A fine serata si avvicinò al il sig. che io conoscevo di vista Pt_1 CP_1
e gli propose la partecipazione all' spettacolo musicale Avellino Summer Fest”. Il teste ha, inoltre, confermato - in quanto presente in tale sede - il conferimento dell'incarico da parte dell'Assessore al gruppo musicale, nonché l'accordo stipulato tra le CP_1
parti per il corrispettivo di € 5000,00 per la prestazione, da corrispondersi al termine dell'evento. In questo senso l'attore ha dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio, che l'Assessore anche a seguito di diversi solleciti, ha rassicurato il titolare del CP_1
gruppo musicale circa la sussistenza degli atti e documenti idonei e/o necessari al perfezionamento dell'iter burocratico-amministrativo relativo alla posizione in lite, senza, però, mai mostrare gli stessi all'interessato. Tanto risulta provato dall'attore, che ha prodotto copia di una conversazione avvenuta tramite messaggistica WhatsApp avvenuta con l'Assessore in cui testualmente quest'ultimo scrive CP_1
“Buongiorno…ti scrivo per comunicarti che finalmente è terminato il trasferimento dei fondi regionali POC 2019 per il pagamento degli artisti. Come amministrazione, è nostra premura chiudere i conti con il passato nel minor tempo possibile. Per tale motivo, dal 10 al 19, dalle 10 alle 13 o in alternativa dalle 16 alle 18, presso il secondo piano del Comune di Avelino, ti aspetto per concludere gli adempimenti burocratici, propedeutici alle liquidazioni delle prestazioni già nei giorni successivi. Per qualsiasi comunicazione fammi sapere.. ti auguro buona giornata”, nonché confermato dal menzionato teste escusso, che ha dichiarato di riconoscere i messaggi esibitigli in udienza.
All'udienza del 15.05.2024 è stato escusso il teste , fratello di Tes_2 [...]
, che ha confermato la risonanza mediatica attribuita alla manifestazione Parte_1
organizzata dal , l'adempimento della prestazione da parte del Controparte_3
gruppo musicale all'evento del 31.08.2019 e la copiosa partecipazione allo stesso. Il teste ha confermato, inoltre, che il fratello ha sollecitato numerose volte l'Assessore circa il pagamento dell'obbligazione come pattuito, dichiarando di aver letto e CP_1
ascoltato messaggi e conversazioni avvenute tra i due in tal senso.
Nel corso della medesima udienza è stato escusso il teste che ha Testimone_3
confermato, come descritto dall'attore, la grande partecipazione all'evento tenutosi il
31.08.2019 in Bellizzi Irpino.
L'attore, inoltre, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha sostenuto che il
, per la realizzazione della manifestazione de qua, ha richiesto e Controparte_3
ricevuto finanziamenti regionali del “POC Campania 2014-2020. Programma eventi per la promozione e valorizzazione della attività turistiche e culturali”, per un importo superiore ad € 150.000,00, assegnati all'Ente con Delibera di Giunta Regionale n. 236 del 04.06.2019. La prova dell'assegnazione di tali importi risulta dalla produzione in atti della Delibera della Giunta Comunale del 16.07.2019, in cui emerge tale assegnazione, nonché dalla dichiarazione del teste , dipendente del Testimone_4
presso il Servizio Strategico, escusso nel corso dell'udienza del Controparte_3
15.05.2024, la quale ha dichiarato “E' vero l'importo esatto era € 150.000,00 destinati ad una serie di progetti tutti nell'ambito della manifestazione Avellino Summer Fest.
In tale somma rientrava anche il compenso degli artisti. Quindi il chiamò una CP_3
società per l'intera organizzazione e alla stessa venne elargita una prima tranche per
i costi e a manifestazione conclusa, all'esito della sola relazione del direttore artistico in ordine allo svolgimento regolare della manifestazione e a cui era allegato il programma dell'evento, il ha provveduto a saldare la società. Non ricordo se CP_3
la società ha comunicato al di aver corrisposto il compenso agli Controparte_3
artisti. All'epoca dei fatti l'ufficio comunale che era responsabile per tali eventi era
l'Ufficio Strategico Europa”; il teste ha confermato la partecipazione del gruppo musicale “Spaghetti Style” alla manifestazione “Avellino Summer Fest 2019”, dichiarando che “Il prima dell'insorgere della vertenza non era a Controparte_3
conoscenza che il sig. non fosse stato pagato in quanto per tale manifestazione Pt_1
il si è avvalso di n.2 società esterne che dovevano organizzare l'intero evento CP_3
regolare i rapporti tra le parti, provvedere al compenso degli artisti che venivano scelti dal direttore artistico e poi approvati dal con apposita delibera. Tra questi CP_3
artisti della manifestazione Avellino Summer Fest vi erano gli Spaghetti Style”.
A sostegno della domanda attorea, nel corso dell'udienza del 17.07.2024 è stato escusso il teste , all'epoca dei fatti responsabile del Settore Strategico Testimone_5
Europa, il quale ha confermato che all'esecuzione dello spettacolo da parte di
[...]
e del suo gruppo musicale non ha fatto seguito il pagamento del Parte_1
corrispettivo concordato;
il teste ha, inoltre, confermato l'attribuzione al CP_3 [...]
dei finanziamenti regionali menzionati. CP_3
Nel corso della medesima udienza sono stati escussi anche i testi Testimone_6
all'epoca dei fatti responsabile dei Servizi Finanziari del , e Controparte_3
compagna di , i quali hanno Testimone_7 Parte_1 rispettivamente confermato il ricevimento dei finanziamenti regionali da parte del e la citata corrispondenza messaggistica avvenuta tra il e Controparte_3 Pt_1
l CP_4 CP_1
L'inadempimento da parte dell e del risultano CP_4 CP_1 Controparte_3
provati anche dalle note di diffida e costituzione in mora inviate dall'attore in data
20.09.2021 e 14.01.2022 e prodotte dallo stesso in atti, a cui non risulta alcun successivo riscontro.
Si dà atto, inoltre, che all'udienza del 07.11.2023 è stato ammesso l'interrogatorio formale per il convenuto contumace , il quale non è comparso. CP_1
Alla luce di quanto esposto, i fatti risultano accertati come esposti e provati dall'attore e, alla stessa stregua, risulta accertato il conferimento dell'incarico da parte dell nei confronti del gruppo musicale “Spaghetti Style” CP_4 CP_1 [...]
, nonché l'esatto adempimento della prestazione dovuta da parte di CP_2
quest'ultimo.
Per quanto concerne l'individuazione della parte obbligata alla controprestazione nei confronti di , si conferma, come da domanda, in capo all'Assessore Parte_1
alla luce della normativa di riferimento e di copiosa giurisprudenza sul punto. CP_1
Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), infatti, “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è univoca nel ritenere che l'inosservanza dell'art. 191 TUEL (o delle norme previgenti analoghe) non costituisca un mero vizio formale, ma determini la nullità radicale anche rilevabile d'ufficio dal giudice sia della delibera che autorizza l'impegno, sia del conseguente contratto stipulato con il terzo
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 12195/2005; Cass. n. 15410/2018; Cass. n. 13159/2024).
In assenza quindi del formale impegno contabile, il rapporto obbligatorio non si costituisce validamente in capo all'Ente Locale che, pertanto, non può essere condannato al pagamento della somma pattuita di € 5.000,00. Nel caso di specie, non risulta agli atti prodotta documentazione attestante tale impegno contabile – non essendo pervenuta la costituzione in giudizio di alcuna delle parti convenute , né parte attrice lo ha documentato - e pertanto, come stabilito dal comma
4 del medesimo articolo “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”, così dovendo rispondere l in quanto diretto committente della prestazione a carico Parte_2
dell'attore.
Quanto al domandato risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore, com'è noto, il relativo risarcimento richiede che il soggetto che asserisce di aver subito un danno ne fornisca la prova tramite produzione documentale, risultando necessario dimostrare la sua concreta esistenza. E infatti, anche secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “Occorre […] che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit – connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità”, così Cass. sent. n. 23304 dell'08.11.2007.
Nel caso di specie, l'onere probatorio spettante all'attore circa il quantum del danno patrimoniale da risarcire non risulta assolto in quanto non risulta prodotta documentazione attestante una effettiva diminuzione diretta avvenuta nel patrimonio dello stesso.
Quanto all'indebito arricchimento da parte del , la domanda non Controparte_3
può essere accolta in quanto, ai sensi dell'art. 2042 c.c. la relativa azione “non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. Pertanto, nel caso di specie si rileva come l'attore abbia in via principale esperito l'azione di pagamento nei confronti dell Parte_2
facendo così venire meno il requisito della sussidiarietà previsto dalla norma
[...]
citata. Infatti, “L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito”, così
Cass. civ. n. 29672/2021.
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse – liquidate come in dispositivo in ragione dell'accolto, secondo i parametri medi del d. m. 147/2022, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate , privilegiando il valore al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
si pongono a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa AI
Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al R.G. n. 3743/2022 ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale dell'attore e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 d.lgs. n. 267/2000, condanna , in proprio e nella CP_1
menzionata qualità e ragione, al pagamento nei confronti di della Parte_1
somma di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2. Rigetta le domande poste in subordine e in via surrogatoria da parte dell'attore;
3. AN , in proprio e nella menzionata qualità e ragione al CP_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di in € Parte_1
2.127,00 per compensi professionali, oltre spese generali come per legge IVA e CPA se dovuti, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in data 12 novembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa AI Casale