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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/07/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1656/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via P. E. Murmura n.44, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Angela Di Rienzo (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti RICORRENTE e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede provinciale in Vibo Valentia, via Dante Alighieri, con l'avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti (PEC:
, dell'avvocatura interna, che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: indennità di coordinamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/07/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di essere stata assunta in data 01.10.1977, come collaboratore professionale sanitario esperto – DS – assistente sanitario, alle dipendenze dell'Azienda convenuta;
II) di essere stata assegnata, per l'intero rapporto di lavoro, cessato in data 31/10/2015, all'Unità Operativa Autonoma Sistema Informatico ed Informativo della menzionata
, con funzioni di coordinamento dell'attività e dell'organizzazione degli operatori dei Controparte_1 flussi informativi ospedalieri e territoriali;
III) di avere stipulato con la resistente, in data 27/08/2009 e poi in data 02/01/2014, contratto individuale di lavoro per l'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa – Ruolo Sanitario – Fascia C.; IV) di non aver percepito, da settembre 2009 a settembre 2012, l'indennità di coordinamento ( art. 10 del CCNL, comparto sanità II biennio economico
1 2000/2001); V) di aver percepito giusta disposizione del Direttore Amministrativo Aziendale n. 63 del 17.7.2002, integrativa della disposizione n. 47 del 16.5.2002, l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.09.2001. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire l'indennità di coordinamento nella parte fissa nel periodo compreso tra il mese di settembre 2009 ed il mese di settembre 2012; voglia altresì condannare l'
[...]
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 corresponsione nei suoi confronti della detta indennità di coordinamento, parte fissa, a decorrere dal mese di settembre 2009 sino al mese di settembre 2012 nella misura di € 5.035,5 come sopra quantizzata ovvero di quella somma superiore o inferiore che dovesse emergere in corso di causa e/o essere ritenuta di Giustizia e/o equitativamente determinata: il tutto maggiorato a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi dal di del dovuto sino al soddisfo effettivo e globale. Con vittorie di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi “ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , Controparte_1 contestando le avverse pretese e concludeva chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. La ricorrente agisce per il riconoscimento del suo diritto all'indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL Sanità - Biennio Economico 2000-2001, per il periodo compreso tra il mese di settembre 2009 ed il mese di settembre 2012.
3. Per quanto riguarda il conseguimento dell'indennità di coordinamento, il CCNL del 7-4-1999 chiarisce che: <
2. La posizione di coordinatore prevista dall' art. 10, del CCNL II biennio economico 2000-2001 è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una esperienza professionale complessiva in categoria C e/o D di cinque anni. Tale esperienza è ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive. I criteri generali per il conferimento sono definiti dalle aziende con le procedure di concertazione di cui all'art. 6, comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999.>>.
4. La ricorrente ha stipulato in data 27 agosto 2009 contratto individuale di lavoro per l'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa – ruolo sanitario – fascia C. Il CCNL di comparto riguardo all'incarico di posizione organizzativa all'art. 6 precisa: <<tale trattamento assorbe tutte le indennità previste dal vigente ccnl – il compenso per lavoro straordinario e, ove possedute, l'indennità di coordinamento ex art.10 biennio economico 2000 2001 né è consentito alcun recupero orario>>. L'incarico di posizione organizzativa ha avuto durata triennale (da agosto 2009 ad agosto 2012) dunque sovrapponendosi pienamente al periodo per cui la ricorrente richiede l'indennità di cui trattasi, ragione per la quale non è possibile derogare alla clausola contrattuale citata, che espressamente vieta la corresponsione della pretesa indennità nell'identico periodo in cui alla lavoratrice – come nella specie – è stata riconosciuta quella, assorbente, di posizione;
a nulla rilevando l'eventualità, rappresentata da parte ricorrente, che l'Amministrazione possa essersi determinata diversamente per il tempo seguente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate Controparte_1 complessivamente, in 1.500,00 euro, come per legge.
Vibo Valentia, 02/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via P. E. Murmura n.44, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Angela Di Rienzo (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti RICORRENTE e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede provinciale in Vibo Valentia, via Dante Alighieri, con l'avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti (PEC:
, dell'avvocatura interna, che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: indennità di coordinamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/07/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di essere stata assunta in data 01.10.1977, come collaboratore professionale sanitario esperto – DS – assistente sanitario, alle dipendenze dell'Azienda convenuta;
II) di essere stata assegnata, per l'intero rapporto di lavoro, cessato in data 31/10/2015, all'Unità Operativa Autonoma Sistema Informatico ed Informativo della menzionata
, con funzioni di coordinamento dell'attività e dell'organizzazione degli operatori dei Controparte_1 flussi informativi ospedalieri e territoriali;
III) di avere stipulato con la resistente, in data 27/08/2009 e poi in data 02/01/2014, contratto individuale di lavoro per l'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa – Ruolo Sanitario – Fascia C.; IV) di non aver percepito, da settembre 2009 a settembre 2012, l'indennità di coordinamento ( art. 10 del CCNL, comparto sanità II biennio economico
1 2000/2001); V) di aver percepito giusta disposizione del Direttore Amministrativo Aziendale n. 63 del 17.7.2002, integrativa della disposizione n. 47 del 16.5.2002, l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.09.2001. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire l'indennità di coordinamento nella parte fissa nel periodo compreso tra il mese di settembre 2009 ed il mese di settembre 2012; voglia altresì condannare l'
[...]
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 corresponsione nei suoi confronti della detta indennità di coordinamento, parte fissa, a decorrere dal mese di settembre 2009 sino al mese di settembre 2012 nella misura di € 5.035,5 come sopra quantizzata ovvero di quella somma superiore o inferiore che dovesse emergere in corso di causa e/o essere ritenuta di Giustizia e/o equitativamente determinata: il tutto maggiorato a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi dal di del dovuto sino al soddisfo effettivo e globale. Con vittorie di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi “ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , Controparte_1 contestando le avverse pretese e concludeva chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. La ricorrente agisce per il riconoscimento del suo diritto all'indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL Sanità - Biennio Economico 2000-2001, per il periodo compreso tra il mese di settembre 2009 ed il mese di settembre 2012.
3. Per quanto riguarda il conseguimento dell'indennità di coordinamento, il CCNL del 7-4-1999 chiarisce che: <
2. La posizione di coordinatore prevista dall' art. 10, del CCNL II biennio economico 2000-2001 è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una esperienza professionale complessiva in categoria C e/o D di cinque anni. Tale esperienza è ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive. I criteri generali per il conferimento sono definiti dalle aziende con le procedure di concertazione di cui all'art. 6, comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999.>>.
4. La ricorrente ha stipulato in data 27 agosto 2009 contratto individuale di lavoro per l'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa – ruolo sanitario – fascia C. Il CCNL di comparto riguardo all'incarico di posizione organizzativa all'art. 6 precisa: <<tale trattamento assorbe tutte le indennità previste dal vigente ccnl – il compenso per lavoro straordinario e, ove possedute, l'indennità di coordinamento ex art.10 biennio economico 2000 2001 né è consentito alcun recupero orario>>. L'incarico di posizione organizzativa ha avuto durata triennale (da agosto 2009 ad agosto 2012) dunque sovrapponendosi pienamente al periodo per cui la ricorrente richiede l'indennità di cui trattasi, ragione per la quale non è possibile derogare alla clausola contrattuale citata, che espressamente vieta la corresponsione della pretesa indennità nell'identico periodo in cui alla lavoratrice – come nella specie – è stata riconosciuta quella, assorbente, di posizione;
a nulla rilevando l'eventualità, rappresentata da parte ricorrente, che l'Amministrazione possa essersi determinata diversamente per il tempo seguente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate Controparte_1 complessivamente, in 1.500,00 euro, come per legge.
Vibo Valentia, 02/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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