Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza breve 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 12/01/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00473/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09151/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9151 del 2025, proposto da AN IS AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 25 luglio 2024 mai notificato al ricorrente e comunicato via pec in data 3 luglio 2025 a seguito di atto di diffida, con il quale la Prefettura di Roma ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 11 agosto 2020, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DL n. 34/2020 dal datore di lavoro, rif. pratica RM4707105664, in favore del Sig. IS AL AN, nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa LV SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- col ricorso all’esame il Sig. IS AL AN ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma in data 25 luglio 2024, mai notificato al ricorrente e comunicato via pec in data 3 luglio 2025 a seguito di atto di diffida, con il quale la Prefettura di Roma ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore dello stesso ricorrente, in data 11 agosto 2020, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DL n. 34/2020;
- con ordinanza di questa Sezione dell’11 settembre 2025, n. 1884, l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente è stata accolta ai fini del riesame dell’istanza di emersione, in ragione della riscontrata violazione da parte dell’Amministrazione del termine infraprocedimentale per il deposito di osservazioni ex art 10 bis della legge n. 241/90 e del correlato diritto di difesa del ricorrente, nonché della sussistenza quanto meno di un principio di prova in ordine alla pregressa sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e il datore di lavoro;
- con memoria depositata in data 5 gennaio 2026 l’Amministrazione resistente ha comunicato che in data 30 settembre 2025 si è provveduto al rilascio in favore del ricorrente del nulla osta alla richiesta del permesso di soggiorno;
- alla camera di consiglio del 9 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto, pertanto, che:
- in ragione di quanto sopra, ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso l’intervenuto rilascio in favore del ricorrente del nulla osta alla richiesta del permesso di soggiorno;
- le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 26 cod. proc. amm. e art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte ricorrente, in qualità di antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
ANe ON, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
LV SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV SI | ANe ON |
IL SEGRETARIO