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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. 3075/2021
Udienza del 18.04.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle dott.sse Daria De Maio e Sara Cecere è Pt_1 presente per parte ricorrente l'avv. Vincenza Cagnetta la quale si riporta a tutte le proprie istanze e difese in atti, da ultimo alle note difensive depositate l'8.04.2025 e, impugnando ancora una volta ogni avverso dedotto in quanto infondato e comunque tardivo, insiste per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'avviso di addebito per tutte le ragioni in atti precisate, posta peraltro la non rispondenza del contributo addizionale alla ratio dell'art.44 Dl 109/2018, stante altresì
l'insussistenza ed incongruenza degli importi ascritti giacché riportati in carenza dei criteri di legge e di cui alla stessa Circ. n.9/2017, oltre che senza tener conto dei CP_1 dipendenti nel frattempo cessati in corso di come si rileva dai documenti prodotti. CP_2
In subordine, ci si rimette al prudente apprezzamento della SV Ill.ma affinché voglia valutare la rilevanza della posta questione di legittimità costituzionale anche alla stregua di quanto recentemente argomentato proprio dall' con circolare CP_1
n.283/2025 allegata alle richiamate note difensive.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza di discussione del 18.4.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al numero 3075/2021 RG, avente ad oggetto “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
con sede in Osoppo (UD), (C.F:/P.Iva indicati: , in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. e Presidente Sig. società Parte_3 incorporante per fusione la (già con sede in Montefredane, Controparte_3 frazione Arcella (AV) alla Via Provinciale), giusta atto per notar Persona_1
Rep. n.16952 Racc. n.12193 del 01/08/2024, iscritto Reg. Imprese il 07/08/2024, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenza Cagnetta e Giuseppe de Conciliis, presso cui elettivamente domicilia in Avellino al C.so V. Emanuele n.101/s, giusta procura in atti, i (indirizzo p.e.c. indicato: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del
Dott. Paolo Castellini in Roma del 21/07/2015 (repertorio 80974/ rogito 21569), dall'Avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato presso la Sede provinciale dell'Ente, in Avellino alla Via Roma, 17;
RESISTENTE
2 Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.11.2021, la parte ricorrente Controparte_3 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312 2021 00001873 12 000 notificato il 16/10/2021, di importo complessivo pari ad euro € 350.845,08, avente ad oggetto il contributo addizionale dovuto per aver fruito della Cassa Integrazione
Salariale Straordinaria ex art. 44 D.L. 109/2018 conv. in l. 130/2018, autorizzata con decreto del Ministero del Lavoro e P.S. n. 103375 del 18/06/2019, dal 15/05/2019 al
14/05/2020.
A sostegno della domanda, eccepiva la violazione della normativa relativa al trattamento di integrazione salariale e della legge n. 92/2012, sussistendo, nel caso di specie, una ipotesi di grave crisi aziendale con cessazione dell'attività.
Riteneva, inoltre, l'addebito impugnato discriminatorio rispetto ai benefici concessi alle imprese sottoposte a procedura fallimentare di tipo liquidatorio di cui all'art. 43 bis, l. n. 130/18, in favore delle quali è previsto l'esonero dal contributo addizionale.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “1-In via preliminare, anche ed eventualmente inaudita altera parte, disporsi la sospensione della esecutività dell'avviso di addebito in oggetto, per i gravi motivi di diritto e di fatto esposti in premessa. , accogliersi l'interposta opposizione con CP_5 conseguente annullamento dell'impugnato avviso e integrale annullamento e sgravio degli addebiti ascritti, a titolo di contributi, somme aggiuntive ed accessori, ad ogni senso ed effetto di legge, oltre ad ogni ulteriore statuizione;
3-Con vittoria di spese del presente giudizio”.
Con ordinanza del 25.02.2022, veniva disposta la sospensione della esecutività dell'avviso di addebito impugnato.
2. Di poi, ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva tempestivamente depositata in data 18.11.2022 (in vista della l'udienza di discussione fissata per il 29.11.2022), si costituiva in giudizio l' chiedendo, CP_1 preliminarmente, di verificare la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 co.
5 d.lgs. n. 46/1999 e degli artt. 617 e 618 bis c.p.c.
Evidenziava di aver interrotto il termine prescrizionale mediante invio, prima della notifica dell'avviso di addebito impugnato, di tre diffide di pagamento del contributo addizionale.
3 Allegava la relazione del funzionario addetto alla pratica amministrativa, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per all'esonero dal versamento.
Concludeva instando per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. si costituiva la società Parte_2 incorporante per fusione la . CP_3
Effettuata l'istruttoria a mezzo dell'esame della documentazione prodotta, all'esito dell'odierna udienza di discussione, celebrata innanzi allo scrivente magistrato frattanto subentrato nel ruolo dal mese di settembre 2022, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, l'azione proposta - avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale e pertanto qualificata in termini di opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo ex art. 24 del d.lgs. n.
46/99- è ammissibile, poiché proposta nel termine di 40 giorni decorrenti tra la data della notifica dell'avviso (16.10.2021) e la data del deposito del ricorso (25.11.2021).
4. Venendo all'esame nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
L'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto le somme richieste dall' a titolo CP_1 di contributo addizionale dovuto dalla società ricorrente per aver fruito del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), il cui programma, presentato dalla ai sensi dell'art. 44 L. 109/2018 veniva approvato con decreto Controparte_3 del 18/6/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per crisi per cessazione di attività e autorizzato dall' con decreto del 24.06.2019. CP_1
L'art. 44 del d.l. 109/2018 conv. in l. 130/2018 prevede che: “1. In deroga agli articoli
4, 20, comma 3-bis, e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora
l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo
2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo,
4 nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica , nonché nel limite di 45 milioni di euro per l'anno
2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all' per il CP_1 monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni.
Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi….”.
L'articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015, recante disposizioni in ordine all'assetto ed alla misura del contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro che fruisca di trattamenti di integrazione salariale, prevede che è posto a carico del datore di lavoro che presenti la domanda di integrazione salariale un contributo addizionale in misura pari al:
a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.
L'art. 8 comma 8- bis D.L. 86/1988 convertito in L. 160/1988 prevede le ipotesi di esonero dal versamento del contributo addizionale, stabilendo testualmente che : “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria nonchè alle società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 28
5 novembre 1980, n. 784, dell'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio
1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'art.
5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'art. 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987 ,
n. 452. Il comma 1 non trova altresì applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni”.
La società ricorrente contesta nel merito l'obbligo di corrispondere il contributo per la
CIGS in deroga per cui è causa, deducendo che le parti interessate riunitesi il 30.4.2019 per l'esame congiunto di cui all'art. 4 co. 7 L. 223/1991 si erano espressamente date atto che la richiesta di intervento della CIGS ex art.44 D.L. 109/2018, non avrebbe dovuto comportare oneri per la . CP_3
Propugnava inoltre un'interpretazione estensiva del citato art. 8 co. 8 bis, evidenziando che nella vigenza dell'art.3 L.223/91, la fattispecie delle imprese in procedura concorsuale e delle aziende in cessazione erano assimilate, “tanto che l'estensione della alle dette aziende cessate, con l'introduzione della L.249/2004 (questa invero CP_2 ancora vigente), il legislatore aveva inteso eliminare la disparità del trattamento a danno di dette ultime aziende, rispetto a quelle fallite e anch'esse cessate, almeno fino alle modifiche apportate all'art.3 L.223/91 dalla citata L.92/2012”, traendone la conseguenza che “il detto art.8 comma 8 bis deve potersi riferire a tutte le ipotesi di cessazione attività per grave stato di crisi ex art.44 DL. 109/0218, in ossequio ai principi enunciati, propri del nostro Ordinamento e imposti da norme di rango europeo” e ravvisando in caso contrario la illegittimità costituzionale della citata disposizione “in relazione agli artt.3 e 42 della Costituzione, oltre perché che in contrasto con i principi imposti, in ordine alla diagnosi dello stato di crisi, dalle norme europee e del Codice della Crisi di cui alla legge 155/2017, nella parte in cui non prevede espressamente che le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applichino anche alle società cessate o che stiano per cessare per grave stato di crisi, in conformità a quanto disposto dall'art.44 DL 109/2018 conv in legge n.130/2018”.
La tesi difensiva della società va disattesa.
6 In primo luogo si osserva che la norma di cui all'art. 8 co. 8 bis D.L. 86/1988 costituisce fonte di rango primario rispetto agli atti amministrativi invocati dalla società appellante, non essendo questi né legge nè atti aventi forza di legge.
In ogni caso, dall'esame degli atti depositati dalla ricorrente (vedasi all. 9 in produzione ricorrente -trattasi del verbale di riunione ai fini dell'esame congiunto di cui all'art. 4 co. 7 L. 223/1991) non si ravvisa alcuna disposizione derogatoria circa il prescritto obbligo, in capo alle imprese, di versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8 del d.l. n. 86/1988 sopra menzionato.
A ciò si aggiunga che nel decreto di autorizzazione dell' del 24/06/2019 era CP_1 espressamente precisato che “L'azienda destinataria della presente autorizzazione è tenuta al versamento del contributo addizionale”.
Non trovano dunque riscontro le doglianze della società ricorrente relative al proprio diritto ad essere esonerata dal pagamento del contributo addizionale preteso,
“trattandosi di una specifica ipotesi di grave crisi aziendale con cessazione attività”, non essendo previsto né dalla normativa richiamata, né dalla Circolare del Ministero del Lavoro. n. 15 del 14/12/2018 allegata in atti alcuna deroga all'obbligo in parola.
Né merita accoglimento la doglianza relativa alla violazione del principio di non discriminazione “rispetto ai benefici invece concessi alle imprese sottoposte a procedura fallimentare di tipo liquidatorio di cui all'art.43 bis introdotto dalla legge di conversione n.130/18”, essendo sufficiente osservare lo stato di crisi non coincide con lo stato d'insolvenza e tanto basta a prevedere un trattamento differenziato.
Per le stesse ragioni la prospettata questione di illegittimità costituzionale del co. 8 bis dell'art. 8 D.L. 86/1988 conv. il L. 160/1988 non appare rilevante, né assistita dal requisito della non manifesta infondatezza, perché nei termini tracciati nel ricorso la situazione cui si dovrebbe estendere il beneficio dell'esenzione (lo stato di crisi) non presenta alcun aspetto analogia o similarità rispetto ai casi tassativamente indicati dalla norma, spettando al legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, disciplinare i casi di esonero in deroga al principio generale che prevede l'applicazione del contributo.
5. Infine, quanto alla doglianza concernente la indeterminatezza degli importi richiesti dall' è appena il caso di osservare che il contributo addizionale è stato calcolato CP_1 nella misura del 15% sugli importi erogati dall' come da analitiche tabelle CP_4 riportate in calce agli avvisi bonari debitamente notificati alla società e alle successive diffide di pagamento. La doglianza attorea è pertanto destituita di fondamento.
7
6. In conclusione, il ricorso va, dunque, rigettato, con conferma dell'avviso di addebito opposto.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso e conferma l'avviso di addebito n. 31220210000187312000 notificato il 16/10/2021;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino in data 18.4.2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
8
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. 3075/2021
Udienza del 18.04.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle dott.sse Daria De Maio e Sara Cecere è Pt_1 presente per parte ricorrente l'avv. Vincenza Cagnetta la quale si riporta a tutte le proprie istanze e difese in atti, da ultimo alle note difensive depositate l'8.04.2025 e, impugnando ancora una volta ogni avverso dedotto in quanto infondato e comunque tardivo, insiste per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'avviso di addebito per tutte le ragioni in atti precisate, posta peraltro la non rispondenza del contributo addizionale alla ratio dell'art.44 Dl 109/2018, stante altresì
l'insussistenza ed incongruenza degli importi ascritti giacché riportati in carenza dei criteri di legge e di cui alla stessa Circ. n.9/2017, oltre che senza tener conto dei CP_1 dipendenti nel frattempo cessati in corso di come si rileva dai documenti prodotti. CP_2
In subordine, ci si rimette al prudente apprezzamento della SV Ill.ma affinché voglia valutare la rilevanza della posta questione di legittimità costituzionale anche alla stregua di quanto recentemente argomentato proprio dall' con circolare CP_1
n.283/2025 allegata alle richiamate note difensive.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza di discussione del 18.4.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al numero 3075/2021 RG, avente ad oggetto “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
con sede in Osoppo (UD), (C.F:/P.Iva indicati: , in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. e Presidente Sig. società Parte_3 incorporante per fusione la (già con sede in Montefredane, Controparte_3 frazione Arcella (AV) alla Via Provinciale), giusta atto per notar Persona_1
Rep. n.16952 Racc. n.12193 del 01/08/2024, iscritto Reg. Imprese il 07/08/2024, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenza Cagnetta e Giuseppe de Conciliis, presso cui elettivamente domicilia in Avellino al C.so V. Emanuele n.101/s, giusta procura in atti, i (indirizzo p.e.c. indicato: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del
Dott. Paolo Castellini in Roma del 21/07/2015 (repertorio 80974/ rogito 21569), dall'Avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato presso la Sede provinciale dell'Ente, in Avellino alla Via Roma, 17;
RESISTENTE
2 Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.11.2021, la parte ricorrente Controparte_3 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312 2021 00001873 12 000 notificato il 16/10/2021, di importo complessivo pari ad euro € 350.845,08, avente ad oggetto il contributo addizionale dovuto per aver fruito della Cassa Integrazione
Salariale Straordinaria ex art. 44 D.L. 109/2018 conv. in l. 130/2018, autorizzata con decreto del Ministero del Lavoro e P.S. n. 103375 del 18/06/2019, dal 15/05/2019 al
14/05/2020.
A sostegno della domanda, eccepiva la violazione della normativa relativa al trattamento di integrazione salariale e della legge n. 92/2012, sussistendo, nel caso di specie, una ipotesi di grave crisi aziendale con cessazione dell'attività.
Riteneva, inoltre, l'addebito impugnato discriminatorio rispetto ai benefici concessi alle imprese sottoposte a procedura fallimentare di tipo liquidatorio di cui all'art. 43 bis, l. n. 130/18, in favore delle quali è previsto l'esonero dal contributo addizionale.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “1-In via preliminare, anche ed eventualmente inaudita altera parte, disporsi la sospensione della esecutività dell'avviso di addebito in oggetto, per i gravi motivi di diritto e di fatto esposti in premessa. , accogliersi l'interposta opposizione con CP_5 conseguente annullamento dell'impugnato avviso e integrale annullamento e sgravio degli addebiti ascritti, a titolo di contributi, somme aggiuntive ed accessori, ad ogni senso ed effetto di legge, oltre ad ogni ulteriore statuizione;
3-Con vittoria di spese del presente giudizio”.
Con ordinanza del 25.02.2022, veniva disposta la sospensione della esecutività dell'avviso di addebito impugnato.
2. Di poi, ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva tempestivamente depositata in data 18.11.2022 (in vista della l'udienza di discussione fissata per il 29.11.2022), si costituiva in giudizio l' chiedendo, CP_1 preliminarmente, di verificare la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 co.
5 d.lgs. n. 46/1999 e degli artt. 617 e 618 bis c.p.c.
Evidenziava di aver interrotto il termine prescrizionale mediante invio, prima della notifica dell'avviso di addebito impugnato, di tre diffide di pagamento del contributo addizionale.
3 Allegava la relazione del funzionario addetto alla pratica amministrativa, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per all'esonero dal versamento.
Concludeva instando per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. si costituiva la società Parte_2 incorporante per fusione la . CP_3
Effettuata l'istruttoria a mezzo dell'esame della documentazione prodotta, all'esito dell'odierna udienza di discussione, celebrata innanzi allo scrivente magistrato frattanto subentrato nel ruolo dal mese di settembre 2022, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, l'azione proposta - avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale e pertanto qualificata in termini di opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo ex art. 24 del d.lgs. n.
46/99- è ammissibile, poiché proposta nel termine di 40 giorni decorrenti tra la data della notifica dell'avviso (16.10.2021) e la data del deposito del ricorso (25.11.2021).
4. Venendo all'esame nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
L'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto le somme richieste dall' a titolo CP_1 di contributo addizionale dovuto dalla società ricorrente per aver fruito del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), il cui programma, presentato dalla ai sensi dell'art. 44 L. 109/2018 veniva approvato con decreto Controparte_3 del 18/6/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per crisi per cessazione di attività e autorizzato dall' con decreto del 24.06.2019. CP_1
L'art. 44 del d.l. 109/2018 conv. in l. 130/2018 prevede che: “1. In deroga agli articoli
4, 20, comma 3-bis, e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora
l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo
2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo,
4 nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica , nonché nel limite di 45 milioni di euro per l'anno
2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all' per il CP_1 monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni.
Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi….”.
L'articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015, recante disposizioni in ordine all'assetto ed alla misura del contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro che fruisca di trattamenti di integrazione salariale, prevede che è posto a carico del datore di lavoro che presenti la domanda di integrazione salariale un contributo addizionale in misura pari al:
a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.
L'art. 8 comma 8- bis D.L. 86/1988 convertito in L. 160/1988 prevede le ipotesi di esonero dal versamento del contributo addizionale, stabilendo testualmente che : “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria nonchè alle società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 28
5 novembre 1980, n. 784, dell'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio
1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'art.
5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'art. 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987 ,
n. 452. Il comma 1 non trova altresì applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni”.
La società ricorrente contesta nel merito l'obbligo di corrispondere il contributo per la
CIGS in deroga per cui è causa, deducendo che le parti interessate riunitesi il 30.4.2019 per l'esame congiunto di cui all'art. 4 co. 7 L. 223/1991 si erano espressamente date atto che la richiesta di intervento della CIGS ex art.44 D.L. 109/2018, non avrebbe dovuto comportare oneri per la . CP_3
Propugnava inoltre un'interpretazione estensiva del citato art. 8 co. 8 bis, evidenziando che nella vigenza dell'art.3 L.223/91, la fattispecie delle imprese in procedura concorsuale e delle aziende in cessazione erano assimilate, “tanto che l'estensione della alle dette aziende cessate, con l'introduzione della L.249/2004 (questa invero CP_2 ancora vigente), il legislatore aveva inteso eliminare la disparità del trattamento a danno di dette ultime aziende, rispetto a quelle fallite e anch'esse cessate, almeno fino alle modifiche apportate all'art.3 L.223/91 dalla citata L.92/2012”, traendone la conseguenza che “il detto art.8 comma 8 bis deve potersi riferire a tutte le ipotesi di cessazione attività per grave stato di crisi ex art.44 DL. 109/0218, in ossequio ai principi enunciati, propri del nostro Ordinamento e imposti da norme di rango europeo” e ravvisando in caso contrario la illegittimità costituzionale della citata disposizione “in relazione agli artt.3 e 42 della Costituzione, oltre perché che in contrasto con i principi imposti, in ordine alla diagnosi dello stato di crisi, dalle norme europee e del Codice della Crisi di cui alla legge 155/2017, nella parte in cui non prevede espressamente che le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applichino anche alle società cessate o che stiano per cessare per grave stato di crisi, in conformità a quanto disposto dall'art.44 DL 109/2018 conv in legge n.130/2018”.
La tesi difensiva della società va disattesa.
6 In primo luogo si osserva che la norma di cui all'art. 8 co. 8 bis D.L. 86/1988 costituisce fonte di rango primario rispetto agli atti amministrativi invocati dalla società appellante, non essendo questi né legge nè atti aventi forza di legge.
In ogni caso, dall'esame degli atti depositati dalla ricorrente (vedasi all. 9 in produzione ricorrente -trattasi del verbale di riunione ai fini dell'esame congiunto di cui all'art. 4 co. 7 L. 223/1991) non si ravvisa alcuna disposizione derogatoria circa il prescritto obbligo, in capo alle imprese, di versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8 del d.l. n. 86/1988 sopra menzionato.
A ciò si aggiunga che nel decreto di autorizzazione dell' del 24/06/2019 era CP_1 espressamente precisato che “L'azienda destinataria della presente autorizzazione è tenuta al versamento del contributo addizionale”.
Non trovano dunque riscontro le doglianze della società ricorrente relative al proprio diritto ad essere esonerata dal pagamento del contributo addizionale preteso,
“trattandosi di una specifica ipotesi di grave crisi aziendale con cessazione attività”, non essendo previsto né dalla normativa richiamata, né dalla Circolare del Ministero del Lavoro. n. 15 del 14/12/2018 allegata in atti alcuna deroga all'obbligo in parola.
Né merita accoglimento la doglianza relativa alla violazione del principio di non discriminazione “rispetto ai benefici invece concessi alle imprese sottoposte a procedura fallimentare di tipo liquidatorio di cui all'art.43 bis introdotto dalla legge di conversione n.130/18”, essendo sufficiente osservare lo stato di crisi non coincide con lo stato d'insolvenza e tanto basta a prevedere un trattamento differenziato.
Per le stesse ragioni la prospettata questione di illegittimità costituzionale del co. 8 bis dell'art. 8 D.L. 86/1988 conv. il L. 160/1988 non appare rilevante, né assistita dal requisito della non manifesta infondatezza, perché nei termini tracciati nel ricorso la situazione cui si dovrebbe estendere il beneficio dell'esenzione (lo stato di crisi) non presenta alcun aspetto analogia o similarità rispetto ai casi tassativamente indicati dalla norma, spettando al legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, disciplinare i casi di esonero in deroga al principio generale che prevede l'applicazione del contributo.
5. Infine, quanto alla doglianza concernente la indeterminatezza degli importi richiesti dall' è appena il caso di osservare che il contributo addizionale è stato calcolato CP_1 nella misura del 15% sugli importi erogati dall' come da analitiche tabelle CP_4 riportate in calce agli avvisi bonari debitamente notificati alla società e alle successive diffide di pagamento. La doglianza attorea è pertanto destituita di fondamento.
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6. In conclusione, il ricorso va, dunque, rigettato, con conferma dell'avviso di addebito opposto.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso e conferma l'avviso di addebito n. 31220210000187312000 notificato il 16/10/2021;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino in data 18.4.2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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